Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Clausole campione

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto propri, che dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, in virtù del prodotto fornito, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore inoltre, dichiara di aver stipulato, all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, una polizza assicurativa, a beneficio dell’Agenzia e delle Amministrazioni contraenti per l’intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne l’Agenzia e le singole Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle singole Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Agenzia e delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice Civile. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la presente Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte delle Amministrazioni, mediante P...
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all’Impresa stessa o ai suoi dipendenti o collaboratori, causati dai beni oggetto del presente contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’ esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. .
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del Fornitore stesso quanto delle amministrazioni contraenti e/o di terzi, causati dai beni oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.