RESPONSABILITA’ Clausole campione

RESPONSABILITA’. 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali.
RESPONSABILITA’. L’accettazione dei gas, da parte della Stazione Appaltante, non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla erogazione dei gas e gestione dei servizi. Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell’altra, di constatare e verbalizzare in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico e che si sia verificato durante l’esecuzione del contratto. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. Qualora, a seguito della contestazione da parte della Stazione Appaltante effettuata secondo le modalità previste dal punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria o da questa delegato non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. La Ditta Aggiudicataria non è responsabile in tutti i casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o anormale del Bene. Si intende per uso scorretto o anormale del Bene:
RESPONSABILITA’. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.
RESPONSABILITA’. E’ a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell’esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso d’infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Il concessionario, inoltre, assume a proprio carico ogni onere derivante da danneggiamento, perdita o distruzione dei veicoli rimossi e/o depositati e di quanto in essi contenuto. Il concessionario, inoltre, si assicura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo, provvedendo a tale scopo ad assicurarsi con compagnia di consolidata presenza in campo nazionale e/o europeo: tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della prevista convenzione e comprendere le ipotesi di danneggiamento, atti vandalici, incendio e furto. A tale proposito il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della prevista convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato. Resta ferma la necessità, da parte del concessionario, di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. 04/09/1998, n.401 e dalla normativa vigente. Gli eventuali danni a beni comunali verranno addebitati al concessionario, il quale è tenuto all’immediato ripristino, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sulla cauzione in caso di inadempienza. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto del servizio. Ogni responsabilità per danni che potessero derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell’espletamento ...
RESPONSABILITA’. 28.1. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’Ente stesso.
RESPONSABILITA’. L’Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate. L’Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. L’Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
RESPONSABILITA’. Il PRODOTTO SOFTWARE è utilizzato sotto la sola responsabilità, direzione e controllo del CLIENTE. Nel quadro del presente Contratto, le parti convengono che SARCE è sottoposta ad una obbligazione di mezzi. SARCE non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di qualsiasi contaminazione di virus dei file del CLIENTE e delle conseguenze eventualmente dannose di tale contaminazione. In nessun caso SARCE è responsabile nei confronti del CLIENTE o dei terzi, dei danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdita di esercizio, pregiudizi commerciali, perdita di clientela, perdita di ordini, turbative com- merciali, perdita di benefici, pregiudizi all’immagine del marchio, perdita di dati e/o di file. Nel caso in cui il PRODOTTO SOFTWARE sia interfacciato con basi dati del CLIENTE o di terze parti e queste basi dati siano modificate senza che SARCE ne sia informata per tempo, la responsabilità non può essere ascritta a SARCE che, a richiesta del CLIENTE, realizzerà le modifiche necessarie nei modi e nei tempi con cui potrà intervenire, fatturando le attività realizzate alle tariffe in vigore alla data. Salvo le norme inderogabili della legge italiana, in ogni stato del giudizio e quale che sia il fondamento della responsabilità di SARCE, le parti convengono espressamente, e il CLIENTE accetta, che le disposizioni del pre- sente Contratto continueranno ad applicarsi in caso di risoluzione del Contratto pronunciata da una sentenza divenuta definitiva.
RESPONSABILITA’. L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
RESPONSABILITA’. L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni alle persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. L’aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura/servizio a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Azienda USL in conseguenza dell’inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.
RESPONSABILITA’. Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.