Responsabilità civile e/o penale Clausole campione

Responsabilità civile e/o penale. Le aziende s’impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Responsabilità civile e/o penale. I teatri si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Responsabilità civile e/o penale. Ai quadri che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali o civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, sarà garantita l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Responsabilità civile e/o penale. 5 Al personale quadro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 del presente contratto, viene riconosciuta attraverso una apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da dolo e relative a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Responsabilità civile e/o penale. Come previsto dall’art. 62 del presente CCNL, le aziende garantiscono l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai quadri che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Responsabilità civile e/o penale. 5 Al personale quadro viene riconosciuta attraverso una apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e/o penali per cause non dipendenti da dolo e relative a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Responsabilità civile e/o penale. 5. Al personale quadro viene riconosciuta attraverso una apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e/o penali per cause non dipendenti da dolo e relative a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Le Società sono tenute altresì ad assicurare il personale quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi per fatti non dipendenti da dolo nello svolgimento delle proprie funzioni.
Responsabilità civile e/o penale. Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Brevetti. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di svolgere relazioni in ordine a ricerca e lavori afferenti l'attività svolta.
Responsabilità civile e/o penale. La FORM si impegna a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Responsabilità civile e/o penale. La Fondazione garantirà ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. L'orario deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli Maestri collaboratori. Fermo restando l'orario di 39 ore settimanali previsto dal CCNL. viene introdotta una Flessibilità dell'orario di lavoro che comporta la possibilità di elevare il limite settimanale fino a 45 ore settimanali in regime ordinario fino ad un massimo di 154 ore annue. Il superamento dell'orario settimanale previsto dal CCNL comporterà recuperi orari di pari entità. Tali recuperi potranno avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale con una diminuzione dell'orario di lavoro giornaliero o con giorni compensativi di riposo. I giorni in cui vengono effettuati tali recuperi sono considerati presenze lavorative a tutti gli effetti. Ciascuna prestazione avrà una durata da un minimo di due ore ad un massimo di 5 ore. Nella giornata di domenica, ove il riposo settimanale sia il lunedì, possono essere programmate anche due prestazioni. Nei casi di imprevedibile necessità ed eccezionalmente, l'ordine del giorno potrà essere variato anche dopo le ore 13 del giorno precedente la prestazione interessata, purchè venga data individualmente tempestiva comunicazione.