Relazione Clausole campione

Relazione. La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014. Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro IN ALTERNATIVA Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.”
Relazione. Con istanza…, le sopra indicate parti hanno richiesto alla Commissione la certificazione del contratto di collaborazione a progetto. Elementi qualificanti la fattispecie, ai sensi della disciplina contenuta negli articoli 61-69 del D. Lgs. 276 del 2003, cui anche i contraenti fanno espresso riferimento nel contratto sono l’autonomia del collaboratore, la coordinazione con il committente, l’irrilevanza del tempo nell’esecuzione della prestazione e il requisito fondamentale del progetto (programma di lavoro o fase di esso). Nella fattispecie, trattandosi di un committente che ha come oggetto sociale “la promozione ed offerta all’utenza di servizi e prodotti di telefonia...”, attraverso un’attività tipica di call center, assume importanza il riferimento alla recente circolare Ministeriale (la n. 17 del 14 giungo 2006) sulle xx.xx.xxx. nei call center. Pertanto, a seguito dell’esame da parte della sottoscritta relatrice del contratto in questione e del progetto ivi descritto, alla luce delle predette disposizioni normative, oltre che delle linee guida alla certificazione della Circolare Ministeriale n. 1 del 2004, secondo il parere della scrivente è possibile certificare il contratto tra la Società X e il sig. (…) quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione letterale delle pattuizioni che il collaboratore svolgerà “l’attività di promozione ed offerta di determinati e specifici servizi e prodotti di telefonia quali pc, adsl, linee telefoniche...” diretta in particolare a nuclei familiari e a professionisti in “piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e di rispetto di orario di lavoro...”. Lo stesso compenso, a cui si aggiunge un “bonus” premiale, è svincolato dall’elemento temporale ed è collegato al raggiungimento di alcuni indici di produttività. La coordinazione con il committente viene effettuata per il tramite di un supervisor della Società, presente, di regola, nei locali di lavoro, individuato nella persona della sig.ra (…) e anche attraverso riunioni periodiche per fare il punto della situazione. La professionalità del collaboratore è stata preventivamente accertata dalla Società attraverso un colloquio ed un esame del curriculum cui è seguita la frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di una settimana. Alla luce delle disposizioni ministeriali sui call center, lo stesso sistema informatico, chiamato p...
Relazione. Gli enti del servizio sanitario nazionale e tra questi, in particolare, gli Istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sono spesso destinatari di donazioni, di lasciti ereditari nonché di finanziamenti finalizzati ad attività di ricerca o di miglioramento dell’offerta assistenziale. Si tratta di risorse che costituiscono il riconoscimento e l’apprezzamento tangibile, da parte di pazienti e di soggetti esterni, per gli elevati standard assistenziali e scientifici della struttura sanitaria e rappresentano, al tempo stesso, la misura della capacità “attrattiva” dei medici, dei ricercatori e dei loro collaboratori. L’impiego coerente di dette risorse richiede lo sviluppo di specifiche progettualità e la pianificazione di attività che risultano sì fortemente correlate all’attività assistenziale e scientifica, ma che, al tempo stesso, richiedono un impegno aggiuntivo che esula, spesso, dall’ordinaria attività quotidiana. La norma proposta mira a semplificare e rendere più efficiente l’iter realizzativo di tali iniziative di sviluppo, prevedendo che l’attività sia svolta, a seguito di procedura comparativa le cui modalità sono da stabilire con apposita disciplina interna, dal solo personale dell’ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Restano fermi, ovviamente, i limiti dettati dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, ragion per cui l’incarico non deve rientrare nelle ordinarie mansioni del dipendente interessato, deve essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro - e con la resa all’Amministrazione di ore aggiuntive - e non deve profilare alcuna ipotesi di conflitto di interessi. La scelta di limitare all’interno la fase di pubblicità preventiva al conferimento dell’incarico, e il conseguente superamento degli stretti argini di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, appare coerente con la forte interrelazione di tali attività con gli obiettivi assistenziali e scientifici della struttura e rappresenta altresì una leva di valorizzazione e riconoscimento delle professionalità interne. Non secondari sono inoltre i benefici di una simile scelta anche sotto il profilo del contenimento e della razionalizzazione della spesa, posto che l’aggravio economico di una procedura selettiva aperta non appare giustificabile per progetti e attività, di carattere transitorio, la cui realizzazione è resa possibile grazie a risorse “private”. Ed anzi, l’enorme impiego di risorse pubbliche che com...
Relazione. AREA DI CANTIERE Inbaseall’esperienzadell’ufficio, per le situazioni piùnormalmentericorrentisuicantieridimanutenzione stradale, si valutano indicativamente i seguenti rischi.
Relazione. Le parti sono contraenti indipendenti del presente Contratto e declinano espressamente qualsiasi relazione di partnership, accordo di franchising, joint venture, agenzia, rapporto dipendente/datore di lavoro, fiduciario o altro tipo di relazione speciale. Le parti non intendono il presente Contratto quale messo per arrecare vantaggio o stabilire diritti o cause di azioni per o per conto di qualunque persona fisica o giuridica diversa dalle parti e dalle Affiliate sottoscritte. Il Contratto non intende dare luogo a beneficiari di terze parti di alcun tipo. La Società non è autorizzata a dichiarare nei confronti di terzi di disporre diritti per vincolare McAfee in alcun modo e si impegna a non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia per conto di McAfee.
Relazione. Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87, del 5 ottobre 1987, ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico: gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano infatti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest’ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all’articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Dall’entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali. Conformemente all’articolo 13, primo comma, dell’allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all’anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (UE) n. 768/2010, del 26 agosto 2010. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell’Unione si basa sul principio dell’equivalenza del potere d’acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto. L’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L’operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità econ...
Relazione. L’emendamento mira a correlare la lettura fra le norme previste dalla L.228/2012 e dal DL 174/2012 in tema di patto di stabilità che ha sollevato alcune criticità nei rapporti con le Sezioni Regionali della Corte dei conti. La sequenza temporale delle leggi dovrebbe far propendere per la non applicazione del DL 174/2012 ai fini del controllo sul bilancio preventivo del patto di stabilità non essendo per le Regioni, a differenza dei comuni, previsto l’obbligo di elaborazione del bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del Patto che si ricorda essere costruito come tetto di spesa anziché saldo. Il monitoraggio dell’andamento del patto di stabilità interno è effettuato sui dati di gestione, trimestralmente, secondo il prospetto definito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle finanze. La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi a consuntivo. A seguito dell’emendamento i commi citati risultano così modificati: • comma 3, dell'art. 1 della legge 213 del 2012 di conversione del Decreto legge 174/12: Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. • Il comma 167, dell'art. 1 della legge 266 del 2005:
Relazione. La relazione deve indicare: • Data e luogo del campionamento • Nome dell’operatore • Nome del fabbricante • Grandezza del lotto • Numero e tipo di pacchi o palette • Numero dei campioni individuali prelevati secondo il § 3.1 • Stampa identificativa applicata sui campioni • Ogni eventuale scostamento dal presente metodo • Altre informazioni che possano facilitare l’interpretazione del campionamento METODO DI PROVA FEFCO N. 8 1982 (emendato in Maggio 1989, Novembre 1994 e Marzo 1997)