Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici Clausole campione

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. Articolo 69.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. L’art. 48 mira sostituisce l’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, del quale non riporta alcune disposizioni. In particolare, l’art. 48 non contiene le disposizioni contenute nel comma 11 dell’art. 37, che prevedeva una specifica ipotesi di divieto di subappalto per opere per le quali fossero necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Si deve pertanto ritenere che anche per questi lavori rilevi la disciplina generale contenuta nell’art. 105. Il comma 19 poi contiene una previsione di derivazione giurisprudenziale [Cons. St., ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8], chiarendo che le modificazioni soggettive al raggruppamento possono consistere nel recesso di una o più imprese e che esse sono ammesse solo se le imprese rimanenti posseggano i necessari requisiti di qualificazione per eseguire le prestazioni residue. La nuova disposizione lascia, quindi, intendere che una simile modificazione sia ammissibile, sempre che ciò non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, sia nel caso in cui le imprese rimanenti abbiano anche i requisiti per eseguire le prestazioni prima in carico delle imprese che operano il recesso, sia nel caso in cui siano già state eseguite le prestazioni per le quali le imprese rimanenti non siano in possesso dei requisiti. Sul piano formale, nel comma 12 la parola “esse” va sostituita con “essi”.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. È consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti (di seguito anche R.T.I.) e Consorzi ordinari di operatori economici, i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificata come Mandataria, la quale esprime offerta in nome e per conto proprio e delle Mandanti, anche se non ancora costituiti. Ai fini della costituzione del R.T.I., gli XX.XX. devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detta Mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx |Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. Alla Mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle Mandanti.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti e Consorzi ordinari di operatori economici, i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione alla gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. Art. 49 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e art.66, anche se non ancora costituiti, e lettera e). In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale Articolo 68. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) e all’art. 66, comma 1, lettera f) e lettera g) anche se non ancora costituiti, e lettera e). In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. Ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 83, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, gli Operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE. In ogni caso:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

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