Proprietà intellettuale Clausole campione

Proprietà intellettuale. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.
Proprietà intellettuale. Noi o i nostri licenziatari possediamo e controlliamo tutti i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale del sito web e i dati, le informazioni e le altre risorse visualizzate o accessibili all'interno del sito web.
Proprietà intellettuale ciascuna Parte rimane il proprietario esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale di cui era titolare prima della Data di decorrenza dei Termini, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i brevetti, le domande di brevetto, i segreti commerciali, i marchi commerciali, gli oggetti computer o i codici sorgente, le ricerche, le invenzioni, i dati tecnici o non tecnici, le formule, gli algoritmi, le compilazioni, i programmi, i dispositivi, i metodi, le tecniche, i progetti, i processi e i diritti d’autore (collettivamente, i “Diritti di proprietà intellettuale”). Criteo è l’unico proprietario di tutti i Diritti di proprietà intellettuale relativi alla Tecnologia di Criteo e ai Dati di Criteo. Il Cliente è l’unico proprietario di tutti i Diritti di proprietà intellettuale relativi ai Dati del Cliente. Il Cliente autorizza Criteo: (i) a raccogliere, utilizzare, analizzare ed elaborare i Dati del Cliente, a combinare i suddetti con i Dati di Criteo e i Dati Acquisiti da Criteo, e a eseguire il Servizio per il Cliente; (ii) a utilizzare i Dati Aggregati del Cliente per migliorare la Tecnologia di Criteo, il Servizio di Criteo e altri prodotti, programmi e/o servizi di Criteo; e (iii) a divulgare i Dati del Cliente se previsto dalla legge. Per la durata dei Termini, il Cliente concede a Criteo (comprese le affiliate di Criteo) una licenza mondiale, esente da royalty e non trasferibile sull’utilizzo, sulla riproduzione e sulla rappresentazione dei marchi e dei loghi del Cliente, e sulla visualizzazione, riproduzione e rappresentazione dei Contenuti del Cliente e degli Annunci sui Prodotti: (a) sul Network di Criteo; e (b) su tutta la documentazione che promuove il Servizio di Criteo. Criteo chiederà la previa autorizzazione del Cliente per qualsiasi comunicato stampa che utilizzi il nome, i loghi e/o i marchi commerciali del Cliente. Il Cliente non modificherà né tenterà di modificare il codice o di eseguire il reverse engineering, disassemblare, decompilare o creare opere derivate in base a qualsiasi aspetto della Tecnologia di Criteo.
Proprietà intellettuale. Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all’attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.
Proprietà intellettuale. I contratti di esclusività connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno prevedere norme che limitino la facoltà del ricercatore di pubblicare articoli su riviste scientifiche, di partecipare a convegni o conferenze utilizzando i permessi e/o le ferie. L’eventuale sfruttamento dei diritti sulla proprietà intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sarà di esclusivo godimento del ricercatore stesso.
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: - al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo. - al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.65 del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a “invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”, nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo”, con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.
Proprietà intellettuale. 9.1. Il Cliente prende atto e accetta che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sui Servizi e sulle BI che li compongono e caratterizzano, in tutto e in ogni loro parte, ivi incluse le logiche, i principi organizzativi e i supporti e/o documenti sui quali gli stessi vengono forniti, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved e che, pertanto, il loro utilizzo è strettamente limitato a quanto espressamente previsto nel Contratto.
Proprietà intellettuale. 10.1. Tutti i diritti di Proprietà Intellettuale, ivi inclusi i relativi diritti di sfruttamento economico, sull’Infrastruttura Cloud, sul Software, sui Servizi Cloud, sulla documentazione, sugli Aggiornamenti e Sviluppi, sui lavori preparatori e sui lavori derivati sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità di TeamSystem e/o dei relativi terzi proprietari indicati nell’Ordine, nelle Condizioni Integrative o nella documentazione tecnica di supporto.
Proprietà intellettuale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
Proprietà intellettuale. 9.1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sulle Piattaforme e i suoi contenuti, in tutto e in ogni loro parte, ovunque nel mondo e ivi inclusa l’eventuale documentazione di supporto, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved e/o delle Consociate e/o dei Subappaltatori.