Profili generali Clausole campione

Profili generali. La confisca ex a. 12 sexies legge n. 356/1992 costituisce uno strumento ablatorio connotato, anzitutto, in negativo, dall’assenza di un nesso pertinenziale concreto (o di fatto), ovvero di derivazione economico-temporale del bene rispetto al fatto di reato commesso. In positivo, inoltre, è caratterizzato da una pertinenzialità, tipizzata a livello normativo, con il titolo astratto di reato per cui l’imputato, dominus di fatto del bene aggredito, viene condannato in via definitiva. In altri termini, la condanna per uno dei reati tipici (o presupposto) previsti dalla norma (in quanto stimati dal legislatore idonei a creare un'accumulazione economica che, di per sé, costituisce possibile strumento di ulteriori delitti) rende confiscabili tutti i beni sproporzionati ai redditi o ai proventi dell’attività economica del soggetto passivo che ne dispone, ove privi di giustificazione lecita. In tale previsione, il reato presupposto non costituisce, dunque, la scaturigine diretta e riconoscibile del patrimonio illecito, secondo il classico criterio d’immediata o comunque riconoscibile derivazione, già previsto e contrastabile con lo strumento della confisca ex a. 240 c.p., proprio del prezzo, del prodotto, del profitto e del mezzo del reato. Piuttosto, il reato presupposto rappresenta il sintomo normativo (presunzione iuris tantum) di un sistema di vita illecito, questo sì origine dell’accumulazione di un patrimonio sproporzionato. E’ in questo limitato senso che può essere ammessa una definizione dell’istituto quale sanzione senza reato, non essendo, come detto, richiesto uno specifico accertamento della provenienza dei beni dall’attività illecita del condannato. In questo quadro, la presunzione è vincibile, ma certamente origina un onere di allegazione sulla legittima provenienza dell’acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (C.Cost. ord. 18/2006). A conforto di quanto appena notato, può ricordarsi che recentemente le Sezioni Unite hanno sottolineato come la confisca ex art. 12-sexies “richiede la commissione di un reato tipico, per giunta accertato da una sentenza di condanna, ordinariamente generatore - per la sua tipologia - di disponibilità illecite di natura delittuosa, ancorché l'adozione del provvedimento ablativo prescinda (anche in questo caso) da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta la condannam (sent. n. 33451/14)”. Dalla natura di misura di sicurezza, seppur atipica, dell’istituto derivano rilevanti...
Profili generali. 1. Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori 1.1
Profili generali. Nella composizione della crisi da sovraindebitamento da parte del soggetto non consumatore, l'art 10 comma 1 stabilisce che, dopo il deposito della proposta, il giudice fissa l'udienza finalizzata a sottoporre il piano all'approvazione dei creditori; con il decreto di fissazione di udienza non possono, a pena di nullità: essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, azioni finalizzate ad ottenere sequestri sul beni del debitore, acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 10 comma 2 lett. c). La sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili. Con la fissazione del decreto di udienza dunque opera il cd. “automatic stay”, derivante direttamente dalla legge ( analogamente a quanto prevede l'art. 51 L.F. per il fallimento e l'art 168 L.F. per il concordato preventivo). - Analogo effetto automatico lo si ritrova nella liquidazione ( nel decreto di fissazione di udienza per dare esecuzione alla liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. b) L'automatic stay non opera però per il piano del consumatore. Si ha quindi una differenza sostanziale tra i due istituti, in quanto nel piano del consumatore il giudice che fissa l'udienza per l'omologa non dispone automaticamente la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti, essendo chiamato ad effettuare una valutazione dei contrapposti interessi del debitore e dei creditori ( si ha dunque un margine di discrezionalità che invece manca nell'accordo del debitore); si segnala a tal proposito, a titolo esemplificativo, Trib. Verona 20 Aprile 2016 che ha disposto la sospensiva argomentando che tale provvedimento appariva indispensabile per dar corso alla procedura da sovraindebitamento, posto che il bene pignorato rientrava tra quelli messi a disposizione dal consumatore per dare esecuzione al piano. Il decreto del giudice del sovraindebitamento che dispone la sospensione delle procedure esecutive produce l'effetto dell'atto di pignoramento (art. 10 comma 5). Trattasi di un pignoramento che, secondo la dottrina, ha un effetto generale su tutto il patrimonio del debitore (alla stregua del fallimento). Alla luce di tale considerazione, qual è l'effetto del provvedimento di sospensione sulle procedure esecutive pendenti?
Profili generali. Con il termine esterovestizione si fa riferimento alla fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Ai fini della classificazione di un soggetto diverso dalle persone fisiche come residente o non residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 TUIR, occorre esaminare il c.d. place of effective management. Nello specifico occorre valutare: ➢la localizzazione nel territorio italiano, alternativamente, di uno dei seguenti elementi: •la sede legale (indicata nell’atto costitutivo o nello statuto), •la sede dell’amministrazione (individuabile nel luogo ove sono prese le decisioni relative all’attività aziendale), •l’oggetto principale della loro attività (individuabile in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato) ➢la durata della presenza di tali elementi nell’arco del periodo di imposta (maggiore di 183 giorni) Qualora uno di tali requisiti sussista per la maggior parte del periodo d’imposta la società estera potrebbe essere considerata residente in Italia, con conseguente applicazione della normativa fiscale italiana ai redditi prodotti dalla società estera. Art. 73, comma 5-bis - (soggetti IRES, presunzione residenza fiscale in Italia) ➢Ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis TUIR, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile, in società di capitali ed enti commerciali italiani, se, in alternativa:
Profili generali. Il Trattato di Maastricht47, così come modificato dal Trattato di Amsterdam48, dispone all’art. 61-2 che “L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”. Si tratta, all’evidenza, di disposizioni di fondamentale importanza in quanto registrano il passaggio della C.E. dallo status di Comunità economica a quello di Comunità di diritto: in quest’ottica il rispetto dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali non rappresenta più un limite, quanto invece il fondamento dell’Unione, tant’è vero che l’art. 12 dello stesso Trattato dispone: “Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”. In questo nuovo contesto il richiamo ai principi di libertà, di democrazia e dello stato di diritto, quali risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, è essenziale per 45 Cfr., X. XXXXX, “Processo civile e diritti dell’uomo”, in Rivista di diritto e procedura civile, 1977, pp.572-573. 46 Cfr., al riguardo X. XXXXX, “Processo civile e diritti dell’uomo”, in Rivista di diritto e procedura civile, 1977, pp.582-584. 47 Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.
Profili generali. 2.2 PRESUPPOSTI DI CARATTERE SOGGETTIVO: i reati che consentono il sequestro e la confisca
Profili generali. 3.2 Condizioni soggettive delle misure di prevenzione personale
Profili generali. Le caratteristiche essenziali delle misure di prevenzione di identificano nella funzione preventiva e nel mancato previo accertamento della commissione di un reato. Anche in assenza e prima di esso, le esigenze di prevenzione dello Stato giustificano misure limitative delle libertà personali attraverso l’imposizione di prescrizioni dirette ad agevolare il controllo e la vigilanza degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica. Sotto il profilo storico, senza ripercorrere le tappe del lungo sviluppo della normativa in materia, merita segnalare due snodi fondamentali. Il primo è rappresentato dalla legge n. 575/1965, con cui è stata prevista l’applicabilità alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con specifici inasprimenti. Proprio da quel momento le finalità preventive sono state estese dalle tradizionali categorie di c.d. pericolosità comune a soggetti che si ritengono attinti da un grado di pericolosità qualificata sulla base del grado di attribuibilità della partecipazione a un’associazione criminale per la prima volta legislativamente denominata “mafia”, seppur all’epoca non ancora tipizzata. La seconda tappa fondamentale è rappresentata dal d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08 che ha previsto, tra l’altro, oltre all’applicabilità delle misure personali anche a indiziati di gravi reati in materia di mafia (delitti elencati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.) anche l’estensione (SU 13426/10) del sequestro e della confisca nei confronti delle persone c.d. pericolose semplici (o comuni) . Le misure di prevenzione rappresentano una particolarità dell’ordinamento italiano, nel quale l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati può essere realizzata sia con la confisca “allargata”, nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, sia con la confisca di prevenzione nell’ambito di un procedimento “semplificato” che prescinde dalla condanna. In quest’ultimo caso l’obiettivo non è quello di sanzionare la persona ma di acquisire in favore dello Stato beni entrati illecitamente nella disponibilità di persone pericolose, anche perché indiziate di gravi reati; beni da sottrarre per prevenire l’ulteriore manifestazione della pericolosità della persona, accentuata dall’utilizzo di quei beni Il sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniale, tradotto nell’espressione “confisca senza condanna”, ha superato indenne diversi vagli della CEDU. Tenuto presente l’art. 1 del protocollo a...
Profili generali. 1. Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento
Profili generali. Capitolo I Profili generali