Common use of PROFILI GENERALI Clause in Contracts

PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 con il nome di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo); e, infine, nella deliberazione del Consiglio di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmente, le fonti di entrata che consentono all’Istituto di svolgere le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14), la principale delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, con cui è fornita copertura finanziaria alle spese di funzionamento e a quelle correlate alle attività di istituto contemplate nel Piano triennale di attività (su cui si veda capitolo 2, paragrafo 2.2. e seguenti). Per l’anno 2021 l’ammontare di tale contributo è stato pari a euro 26.351.000. Le restanti fonti di entrata sono rappresentate dai contributi erogati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle politiche sociali; dagli eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica”, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze; dagli eventuali contributi o trasferimenti provenienti da altri enti pubblici, istituzioni e organismi dell’Unione europea o internazionali; dalle entrate connesse alle proprie attività, ivi comprese quelle svolte sulla base di convenzioni sottoscritte con soggetti pubblici e privati.

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Sources: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria

PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche Come già sopra richiamato e sottolineato in dottrina (INAPP) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali▇▇▇▇▇▇▇▇, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientificaR., metodologicaArbitrato commerciale internazionale, organizzativain Dig. comm., amministrativa e contabileI, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973Torino, n. 478 con il nome di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)1987, l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo); e, infine, nella deliberazione del Consiglio di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmente, le fonti di entrata che consentono all’Istituto di svolgere le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14192 ss.), la principale nota caratterizzante dell’arbitrato del commercio internazionale sta nella sua collocazione tipica su di un piano, anche sociale, che non coincide con quello degli ordinamenti nazionali. Come mezzo tipico di soluzione delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesacontroversie relative al commercio internazionale, con esso trova la propria disciplina primaria in quelle regole che si sono affermate negli stessi ambienti economici e sociali in cui è fornita copertura finanziaria alle spese di funzionamento e a quelle correlate alle attività di istituto contemplate nel Piano triennale di attività (su cui tale rapporti si veda capitolo 2, paragrafo 2.2. e seguenti)svolgono. Per l’anno 2021 l’ammontare quanto esso non possa, allo stato attuale di tale contributo è stato pari a euro 26.351.000. Le restanti fonti di entrata sono rappresentate dai contributi erogati dall’Istituto nazionale sviluppo della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle politiche sociali; dagli eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca“comunità dei mercanti”, definirsi quale specifico istituto giuridico operante in un autonomo ordinamento giuridico da essa espresso, di problematica identificazione (Marrella, F., La nuova Lex Mercatoria. Principi UNIDROIT ed usi dei contratti del commercio internazionale, Padova, 2003, 636 ss.), l’arbitrato commerciale internazionale, per i tratti peculiari e l’importanza che di fatto ha assunto, ha finito per essere oggetto, oltre che di disciplina posta in regolamentazioni private, quali le regole arbitrali di svariate istituzioni, anche di riferimento normativo operato, e dunque di disciplina specifica recata, da strumenti internazionali: ed essi, vincolanti per gli Stati contraenti, finiscono dunque per attribuire a quei tratti peculiari un rilievo anche per gli ordinamenti interni degli Stati. Il rilievo preminente della disciplina internazionale implica dunque un rovesciamento di impostazione rispetto a quella tradizionalmente riservata alla ricostruzione dei rapporti tra disciplina interna e regolamentazione sovrannazionale: questa, infatti, non si limita a fornire, come normalmente si intende, un diritto speciale, applicabile nell’ambito di suo specifico rilievo, derogativo della disciplina comune interna; essa, al contrario, fornisce il quadro normativo di fondo, sul quale si inseriscono le discipline interne, nella misura in cui all’articolo 1esse forniscano, comma 3secondo la prospettiva internazionale, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni elementi di riferimento per il coordinamentofondamento, la programmazione lo sviluppo e la l’efficacia dell’arbitrato – ovvero solo quando esse siano chiamate a fornirne una valutazione ai fini della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica”messa in opera degli strumenti coercitivi, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze; dagli eventuali contributi o trasferimenti provenienti da altri enti pubblici, istituzioni e organismi dell’Unione europea o internazionali; dalle entrate connesse alle proprie attività, ivi comprese quelle svolte sulla base di convenzioni sottoscritte con soggetti pubblici e privatimonopolio statuale.

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Sources: Arbitration Agreement

PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche socialiL’articolo unico, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente commi da 39 a 43 della Repubblica 30 giugno 1973, legge 24 dicembre 2007 n. 478 con il nome di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito delle 247 apporta significative modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa 368/2001 in materia di servizi contratto a termine. In via generale il comma 39 inserisce all’art. 1 del D.Lgs 368/2001 la seguente locuzione “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. Tale previsione normativa codifica l’indirizzo prevalente della dottrina, secondo cui le ragioni giustificatrici del contratto a termine devono riferirsi a esigenze di carattere temporaneo o, comunque, non stabili. Non è, pertanto, ipotizzabile la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per il soddisfare occasioni permanenti di lavoro. In base alla stessa previsione, la nullità della clausola sul termine comporta la conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. In ogni caso, le ragioni che determinano l’apposizione del termine devono essere oggettive e verificabili, per evitare comportamenti fraudolenti da parte del datore di lavoro, e devono sussistere al momento della stipula del contratto, poiché la sopravvenuta stabilità dell’esigenza non può incidere sulla legittimità del contratto di lavoro e del suo termine. L’onere della prova dell’effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine grava sul datore di politiche attive”lavoro, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185secondo la regola generale contenuta nell’articolo 2697 del Codice civile. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene Le ragioni che giustificano il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici ricorso al contratto a termine devono essere specificate per iscritto nell’atto di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca assunzione (articolo 1, comma 12, lettera s) decreto legislativo 368/2001). La specificazione delle ragioni permette di assicurare al lavoratore la conoscenza dei motivi dell’assunzione a termine, di “cristallizzare” la causale di assunzione, rendendola immodificabile nel corso del medesimo decreto legislativo); erapporto, infinenonché di consentire il controllo giurisdizionale, nella deliberazione volto a verificare l’effettiva sussistenza del Consiglio nesso di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018causalità tra le ragioni addotte e la specifica assunzione a tempo determinato. Pertanto, con cui come è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmenterilevato dalla giurisprudenza, le fonti parti, in sede di entrata che consentono all’Istituto di svolgere stipula del contratto, non potranno limitarsi a ripetere semplicemente la formula normativa, ma dovranno indicare le funzioni e i compiti ragioni dell’assunzione a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14), la principale delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, termine con cui è fornita copertura finanziaria alle spese di funzionamento e a quelle correlate alle attività di istituto contemplate nel Piano triennale di attività (su cui si veda capitolo 2, paragrafo 2.2. e seguenti). Per l’anno 2021 l’ammontare di tale contributo è stato pari a euro 26.351.000. Le restanti fonti di entrata sono rappresentate dai contributi erogati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle politiche sociali; dagli eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica”, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze; dagli eventuali contributi o trasferimenti provenienti da altri enti pubblici, istituzioni e organismi dell’Unione europea o internazionali; dalle entrate connesse alle proprie attività, ivi comprese quelle svolte sulla base di convenzioni sottoscritte con soggetti pubblici e privatisufficiente descrizione.

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Sources: Contratto a Tempo Determinato

PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza 1. Nomina del Ministero del lavoro Direttore dell’Esecuzione e delle politiche sociali, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 rapporti con il nome Responsabile Unico del Procedimento 1.1. L’incarico di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (ISFOLRup), l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito nei casi indicati al par. 5 delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185linee guida adottate dall’▇.▇.▇▇. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 1ai sensi dell’art. 31, comma 15, lettera sdel Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto: a) personale della stazione appaltante titolare del medesimo decreto legislativo); econtratto o di altre stazioni appaltanti, infinemediante stipula di apposite convenzioni; b) professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall’art. 31, nella deliberazione comma 8, del Consiglio Codice. 1.2. Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di amministrazione INAPP n. 2 servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011contratto. Per assicurarne il funzionamentoA tal fine, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…Direttore dell’Esecuzione: a) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, presenta periodicamente al Rup un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmente, le fonti di entrata che consentono all’Istituto di svolgere le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14), la principale rapporto sull’andamento delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, con cui è fornita copertura finanziaria alle spese di funzionamento e a quelle correlate alle principali attività di istituto contemplate nel Piano triennale esecuzione del contratto; b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di attività (su esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice; c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore. 1.3. Nel caso in cui si veda capitolo 2il Rup impartisca un ordine di servizio all’impresa affidataria che secondo il Direttore dell’Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, paragrafo 2.2. e seguenti). Per l’anno 2021 l’ammontare di tale contributo è stato pari a euro 26.351.000. Le restanti fonti di entrata sono rappresentate dai contributi erogati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale lo stesso Direttore dell’Esecuzione deve comunicare per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle politiche sociali; dagli eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricercaiscritto al Rup le ragioni, di cui all’articolo 1, comma 3adeguatamente motivate, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma la propria posizione il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica”, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze; dagli eventuali contributi o trasferimenti provenienti da altri enti pubblici, istituzioni e organismi dell’Unione europea o internazionali; dalle entrate connesse Direttore dell’Esecuzione deve procedere conformemente alle proprie attività, ivi comprese quelle svolte sulla base di convenzioni sottoscritte con soggetti pubblici e privatiistruzioni ricevute.

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Sources: Direttore Dell’esecuzione

PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi Conciliazione e arbitrato sono istituti giuridici diretti alla soluzione stragiudiziale delle politiche pubbliche controversie di lavoro, ossia tecniche che consentono al datore di lavoro e al lavoratore, qualora lo vogliano, di sciogliere il conflitto esistente tra loro al di fuori dalle aule del tribunale. In generale, mentre la conciliazione è indirizzata a risolvere il conflitto attraverso la ricerca di un accordo tra le parti (INAPP) è che può essere raggiunto autonomamente dalle stesse o “favorito” dall’intervento di un ente pubblico terzo, la commissione di ricerca sottoposto alla vigilanza conciliazione), l’arbitrato consente di risolvere la controversia attraverso il deferimento ad un terzo – all’arbitro, appunto – del Ministero potere di decisione sul merito della stessa. Previsti nel nostro ordinamento a partire dal codice del 1942 e rivisitati poi dalla riforma del processo del lavoro (con legge n. 533/1973), gli istituti della conciliazione e dell’arbitrato trovano l’attenzione del legislatore soltanto sul finire degli anni ’90, quando la crescente inefficienza dell’apparato giudiziario (che rischia di trasformarsi in una vera e propria paralisi) induce a migliorarne la disciplina per farli diventare una possibile alternativa al giudice. Il decreto legislativo n. 80/1998, in particolare, introduce l’obbligo del tentativo di conciliazione per tutte le cause di lavoro e ne rende l’espletamento quale «condizione di procedibilità» per la successiva domanda in giudizio (art. 410 e 412-bis c.p.c.). In altri termini le parti, prima di accedere al giudice, sono tenute – attraverso il supporto dell’organo conciliatore – ad abbandonare le proprie iniziali posizioni per trovare una soluzione comune. Se a seguito del tentativo di conciliazione nessun accordo è raggiunto, la controversia irrisolta verrà sottoposta all’attenzione del giudice. Sebbene la conciliazione rappresenti uno strumento già presente nel nostro ordinamento, il fatto che venga accompagnata dalla obbligatorietà costituisce elemento di sicura novità rispetto al passato. Tuttavia, gran parte della dottrina non ha risparmiato critiche circa l’efficacia della nuova formulazione in termini deflattivi del contenzioso. Infatti, è stato più volte obiettato che il tentativo obbligatorio di conciliazione non rappresenta altro che un rallentamento del decorso giudiziario, considerando l’istituto un mero adempimento burocratico. Il suo successo, invece, è strettamente collegato all’esercizio di un’effettiva attività conciliativa della commissione. Il “pesante silenzio” del legislatore sui contenuti dell’istanza di conciliazione – a differenza di quanto puntualmente previsto per le controversie del pubblico impiego, per le quali si richiede, invece, l’esposizione sommaria dei fatti e delle politiche socialiragioni poste a fondamento della pretesa, dotato il che consente alla commissione di indipendenza conciliazione e, in particolare, ai rappresentanti delle parti di giudizio avere una conoscenza preventiva sui motivi che hanno portato al dissenso e di autonomia scientificapredisporre quindi un possibile “piano” di mediazione della controversia – non ha fatto altro che alimentare un tal genere di critiche. Un ulteriore intervento legislativo di perfezionamento dell’istituto conciliativo, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode sull’esempio di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 con il nome di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni quanto predisposto per il riordino pubblico impiego, sarebbe dunque decisamente auspicabile. L’ordinamento giuridico predispone tre sedi di conciliazione (a cui se ne sono aggiunte altre due per effetto della normativa in materia di servizi per il lavoro riforma del mercato del lavoro, legge 30/2003 e di politiche attive”, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativorelativi provvedimenti attuativi); e, infine, nella deliberazione del Consiglio di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmente, le fonti di entrata che consentono all’Istituto di svolgere le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14), la principale delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, con cui è fornita copertura finanziaria alle spese di funzionamento e a quelle correlate alle attività di istituto contemplate nel Piano triennale di attività (su cui si veda capitolo 2, paragrafo 2.2. e seguenti). Per l’anno 2021 l’ammontare di tale contributo è stato pari a euro 26.351.000. Le restanti fonti di entrata sono rappresentate dai contributi erogati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle politiche sociali; dagli eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica”, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze; dagli eventuali contributi o trasferimenti provenienti da altri enti pubblici, istituzioni e organismi dell’Unione europea o internazionali; dalle entrate connesse alle proprie attività, ivi comprese quelle svolte sulla base di convenzioni sottoscritte con soggetti pubblici e privati.

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Sources: Conciliazione Arbitrato Certificazione Dei Contratti Di Lavoro

PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 1. Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori 1.1. La stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (INAPP) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 con il nome di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOLRup), l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015nomina il Direttore dei Lavori individuandolo tra i soggetti, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia possesso di servizi per il lavoro requisiti di adeguata professionalità e di politiche attive”, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185competenza in relazione all’oggetto del contratto (art. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 124, comma 1, lettera sdel Codice): a) del medesimo decreto legislativo); epersonale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, infine, nella deliberazione del Consiglio di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi i rispettivi consorzi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmenteunioni, le fonti comunità montane, le aziende sanitarie locali , i consorzi, gli enti di entrata che consentono all’Istituto industrializzazione e gli enti di svolgere bonifica possono costituire; c) personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14), la principale delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, con cui è fornita copertura finanziaria alle spese di funzionamento e a quelle correlate alle attività di istituto contemplate nel Piano triennale di attività (su cui si veda capitolo 2, paragrafo 2.2. e seguenti). Per l’anno 2021 l’ammontare di tale contributo è stato pari a euro 26.351.000. Le restanti fonti di entrata sono rappresentate dai contributi erogati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPSsingole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle politiche sociali; dagli eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca, soggetti di cui all’articolo 146 del Codice. Il conferimento dell’incarico a un soggetto esterno avviene con le modalità di cui all’art. 31, comma 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5, del Codice . 1.2. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice : a) la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara; b) i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto. In relazione alla complessità dell’intervento il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998Codice. 1.3. Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 204 “Disposizioni 81), le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il coordinamentodirettore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti: a) la stazione appaltante procede alla costituzione dell’Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. d),del Codice; b) in alternativa, la programmazione e la valutazione stazione appaltante affida l’incarico di coordinatore della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica”sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal citato art. 31, a valere sullo stato di previsione della spesa comma 8, del Ministero dell’economia e delle finanze; dagli eventuali contributi o trasferimenti provenienti da altri enti pubblici, istituzioni e organismi dell’Unione europea o internazionali; dalle entrate connesse alle proprie attività, ivi comprese quelle svolte sulla base di convenzioni sottoscritte con soggetti pubblici e privatiCodice.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche La confisca ex a. 12 sexies legge n. 356/1992 costituisce uno strumento ablatorio connotato, anzitutto, in negativo, dall’assenza di un nesso pertinenziale concreto (INAPP) o di fatto), ovvero di derivazione economico-temporale del bene rispetto al fatto di reato commesso. In positivo, inoltre, è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche socialicaratterizzato da una pertinenzialità, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientificatipizzata a livello normativo, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 con il nome titolo astratto di Istituto reato per cui l’imputato, dominus di fatto del bene aggredito, viene condannato in via definitiva. In altri termini, la condanna per uno dei reati tipici (o presupposto) previsti dalla norma (in quanto stimati dal legislatore idonei a creare un'accumulazione economica che, di per sé, costituisce possibile strumento di ulteriori delitti) rende confiscabili tutti i beni sproporzionati ai redditi o ai proventi dell’attività economica del soggetto passivo che ne dispone, ove privi di giustificazione lecita. In tale previsione, il reato presupposto non costituisce, dunque, la scaturigine diretta e riconoscibile del patrimonio illecito, secondo il classico criterio d’immediata o comunque riconoscibile derivazione, già previsto e contrastabile con lo sviluppo strumento della formazione professionale confisca ex a. 240 c.p., proprio del prezzo, del prodotto, del profitto e del mezzo del reato. Piuttosto, il reato presupposto rappresenta il sintomo normativo (presunzione iuris tantum) di un sistema di vita illecito, questo sì origine dell’accumulazione di un patrimonio sproporzionato. E’ in questo limitato senso che può essere ammessa una definizione dell’istituto quale sanzione senza reato, non essendo, come detto, richiesto uno specifico accertamento della provenienza dei lavoratori beni dall’attività illecita del condannato. In questo quadro, la presunzione è vincibile, ma certamente origina un onere di allegazione sulla legittima provenienza dell’acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (ISFOLC.Cost. ord. 18/2006). A conforto di quanto appena notato, può ricordarsi che recentemente le Sezioni Unite hanno sottolineato come la confisca ex art. 12-sexies “richiede la commissione di un reato tipico, per giunta accertato da una sentenza di condanna, ordinariamente generatore - per la sua tipologia - di disponibilità illecite di natura delittuosa, ancorché l'adozione del provvedimento ablativo prescinda (anche in questo caso) da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta la condannam (sent. n. 33451/14)”. Dalla natura di misura di sicurezza, seppur atipica, dell’istituto derivano rilevanti conseguenze che, in parte, saranno ripercorse nel corso di questa riflessione. La più importante è la non operatività del principio di irretroattività proprio della pena, previsto dall’art. 25, comma 2 della Costituzione. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (CP 21357/98, 1539/09, 32932/09, 38179/09, 5452/10, 12406/10, 44534/12), l’Istituto l’istituto è retto, infatti, dal diverso principio dell’applicazione della legge vigente al momento della decisione, fissato dagli artt. 200 c.p. e 236 c.p.. In altre parole, la confisca prevista dall'art. 12 sexies cit. è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, non integrando tale interpretazione una violazione dell'art. 7 CEDU. In termini più pragmatici, per vero, occorre distinguere. Nessun dubbio di compatibilità può sorgere nel caso di reato commesso dopo l’inserimento nel catalogo di quelli per i quali viene consentita la confisca per sproporzione, pur nei confronti di beni acquistati precedentemente, poiché secondo la CEDU il reo, nel momento in cui commette il reato, deve avere "gli occhi aperti in relazione alle possibili conseguenze" che possono derivarne, ivi compresa la confisca dei profitti di precedenti reati. Per contro, non possono nascondersi profili problematici qualora la confisca riguardi un reato commesso prima dell’inserimento nel catalogo di quelli che consentono la confisca per sproporzione. La Corte costituzionale (C. Cost. ord. 18/96) ha assunto l’attuale denominazione escluso che la confisca allargata violi il principio di uguaglianza e il diritto di difesa ovvero che si delinei quale “frutto di una cultura del sospetto”. Secondo la Corte (v. anche SU 920/2004) la presunzione prevista “trova ben radicata base nella nota capacità dei delitti individuati dal 1° dicembre 2016 legislatore, ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a seguito porsi quali fonti di illecita ricchezza”. Al giudice è precluso, ad ogni modo, espropriare un patrimonio d’ingente valore, senza accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e porre attenzione alle allegazioni difensive. Non pare neppure dubbia la compatibilità della confisca allargata con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, trattandosi di misura che consegue ad una sentenza di condanna applicata all’esito di un giusto processo, nel rispetto delle modifiche apportate norme della Convenzione europea. La Corte europea ha più volte2 manifestato favore nei confronti di strumenti di c.d. confisca allargata, previsti da diversi ordinamenti, per contrastare il crimine organizzato, concentrando la valutazione sulle concrete garanzie offerte agli interessati e dunque sull’effettiva possibilità di difendersi, a principiare dall’intervento di una Corte che consideri le tesi difensive. Secondo la Corte europea, trattandosi di “perdita di proprietà”, la confisca in questione è disciplinata al decreto legislativo 14 settembre 2015secondo comma dell'articolo 1 del Protocollo n.13, al pari della confisca di prevenzione. Qualsiasi interferenza con il diritto di proprietà deve trovare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e quelle della tutela dei diritti fondamentali della persona. Con riguardo alle interferenze, come per la confisca per sproporzione, il secondo comma, dell'articolo 1 del Protocollo n. 150, recante “Disposizioni 1 prevede specificamente per il riordino "diritto di uno Stato di far rispettare le leggi da essi ritenute necessarie per controllare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale (...) " e la Corte ha precisato che deve essere ragionevole il rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Ma gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento a tale riguardo sia per la scelta l'attuazione e per verificare se le conseguenze sono giustificate nell'interesse pubblico, al fine di conseguire l'obiettivo della normativa in materia questione. Quanto ai presupposti di servizi applicabilità del sequestro e della confisca, muovendo dai profili generali, appare conveniente segnalare i presupposti di carattere soggettivo e quelli di natura oggettiva. Il presupposto soggettivo fondamentale consiste nella riconducibilità della condotta della persona ad una delle fattispecie di reato espressamente previste. Sul quantum dell’attribuzione della fattispecie di reato v’è differenza tra la fase cautelare e quella della confisca. Nella prima fase, infatti, in cui l’apprensione del bene mira ad evitarne la dispersone, è sufficiente il fumus commissi delicti per procedere a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. trattandosi di cose di cui è consentita la confisca. Lo stesso art. 12 sexies al comma 4 fa espresso riferimento alla possibilità di adottare il sequestro ex art. 321 c.p.p. Nella fase cautelare, inoltre, è sufficiente il "periculum in mora" che consiste nella presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento ablativo; infine, l’accertamento dei presupposti, soggettivi e oggettivi, avviene sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente (l’organo giudicante nel rigettare la richiesta può solo indicare temi o tracce per il lavoro e di politiche attive”pubblico ministero), dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016senza contraddittorio preventivo. Nella fase della confisca, n. 185. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999per converso, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo); occorre la condanna e, infinedunque, nella deliberazione del Consiglio l’accertamento della penale responsabilità al di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmenteogni ragionevole dubbio; inoltre, le fonti di entrata che consentono all’Istituto di svolgere condizioni del provvedimento ablativo devono essere accertate in tutta la loro valenza, all’esito delle varie fasi del procedimento quando, attraverso il contraddittorio (a partire dalla eventuale fase del riesame) possono essere offerte tesi ed allegazioni difensive le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14)quali, la principale delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, con cui è fornita copertura finanziaria alle spese di funzionamento e a quelle correlate alle attività di istituto contemplate nel Piano triennale di attività (su cui si veda capitolo 2, paragrafo 2.2. e seguenti). Per l’anno 2021 l’ammontare di tale contributo è stato pari a euro 26.351.000. Le restanti fonti di entrata sono rappresentate dai contributi erogati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle politiche sociali; dagli eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica”ove idonee, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia giustificare la legittima 2 sent. 22.2.94 ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. Italia; dec. 4.9.01 ▇▇▇▇▇ c. Italia; dec. 5.7.01 Arcuri c. Italia; sent. 5.1.10 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ c. Italia; dec. 6.7.11 ▇▇▇▇▇ c. Italia; dec. 17.5.11 Capitani e delle finanzeCampanella c. Italia; dagli eventuali contributi o trasferimenti provenienti da altri enti pubblicisent. 12.1.01 ▇▇▇▇▇▇▇▇ c. Regno Unito; sent. 12.10.4.12, istituzioni e organismi dell’Unione europea o internazionaliSilickien c. Lituania; dalle entrate connesse alle proprie attività, ivi comprese quelle svolte sulla base di convenzioni sottoscritte con soggetti pubblici e privati.sent. 4.11.14 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇

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Sources: Confisca Di Sproporzione