Produzione di informazioni sui sinistri Clausole campione

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: • il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; • la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); ‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto); • l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: ▪ Numero del sinistro attribuito dalla Società; ▪ Numero di polizza; ▪ Data di accadimento dell’evento: ▪ Data della denuncia; ▪ Periodo di riferimento; ▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni: • numero di sinistro ; • la data di accadimento dell’evento; • la data di denuncia. Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati: • sinistro agli atti senza seguito; • sinistro liquidato in data per un importo pari a €…; • sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ; • sinistro respinto. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Produzione di informazioni sui sinistri. Entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni annualità e in ogni caso sei (6) mesi prima della scadenza finale della polizza, entro i trenta (30) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Associato l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà essere fornito tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero attribuito dalla Società; - il numero di polizza sulla quale ricade; - la data di accadimento; - la data della denuncia; - la tipologia dell’avvenimento (breve nota che descriva l’accaduto); - l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
Produzione di informazioni sui sinistri. La Società:
Produzione di informazioni sui sinistri a) Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui alla lettera c) del presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel (o altro foglio di calcolo equivalente) tramite file modificabili e non modificabile e dovrà riportare per ciascun sinistro: • il numero del sinistro attribuito dalla Società; • la data di accadimento dell’evento; • la data della denuncia; • la tipologia dell’evento; • la tipologia di garanzia; • l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: • sinistro senza seguito; • sinistro liquidato, con data e importo liquidato; • sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva.
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
Produzione di informazioni sui sinistri. Art.7 Comitato valutazione sinistro
Produzione di informazioni sui sinistri. Art. 9 - Altre assicurazioni