Common use of Produzione di informazioni sui sinistri Clause in Contracts

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: ▪ Numero del sinistro attribuito dalla Società; ▪ Numero di polizza; ▪ Data di accadimento dell’evento: ▪ Data della denuncia; ▪ Periodo di riferimento; ▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

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Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: ▪ Numero del sinistro attribuito dalla Società; ▪ Numero di polizza; ▪ Data di accadimento dell’evento: ▪ Data della denuncia; ▪ Periodo di riferimento; ▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

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Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Societàl’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri xxxxxxxx denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: ▪ Numero del sinistro attribuito dalla Societàdall’Assicuratore; ▪ Numero di polizza; ▪ Data di accadimento dell’evento: ▪ Data della denuncia; ▪ Periodo di riferimento; ▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

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Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Societàl’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: ▪ Numero del sinistro attribuito dalla Societàdall’Assicuratore; ▪ Numero di polizza; ▪ Data di accadimento dell’evento: ▪ Data della denuncia; ▪ Periodo di riferimento; ▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

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