Common use of Produzione di informazioni sui sinistri Clause in Contracts

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni: • numero di sinistro ; • la data di accadimento dell’evento; • la data di denuncia. Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati: • sinistro agli atti senza seguito; • sinistro liquidato in data per un importo pari a €…; • sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ; • sinistro respinto. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

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Samples: Assicurazione Del Macchinario Elettronico, servizi2.inps.it

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni: • numero di sinistro ; • la data di accadimento dell’evento; • la data di denuncia. Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati: • sinistro agli atti senza seguito; • sinistro liquidato in data per un importo pari a €…; • sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ; • sinistro respinto. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. RIEPILOGO GENERALE MASSIMALI ASSICURATI E PREMI LORDI Xxxxxxxxx di xxxxxxx Xxxxx annuo lordo Premio annuo lordo R.C. Terzi: € 10.000.000,00 R.C.O.: € 10.000.000,00 Limite per singolo infortunato: € 2.500.000,00 Parametri per il calcolo del premio Retribuzioni Annue Lorde: € Euro 1.280.413.430,00. Totale ‰ € RIEPILOGO PREMI PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA € 200.000,00 1° Annualità € € € 2° annualità €. €. €.

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Samples: servizi2.inps.it

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, La Società si impegna a fornire al Contraente l’evidenza e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati a partire riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del contrattoinvio della comunicazione di recesso. Tale elenco dovrà Le predette statistiche possono essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le seguenti indicazioni: • numero di sinistro ; • la data di accadimento dell’evento; • la data di denuncia. Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati: • sinistro agli atti senza seguito; • sinistro liquidato in data per un importo pari a €…; • sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ; • sinistro respinto. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardopratiche. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della vigenza del contrattorichiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. A quest’ultimo riguardoIn caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla data di scadenza del contrattoSocietà un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non dopodiché potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

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Samples: www.terredargine.it

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni: • numero di sinistro ; • la data di accadimento dell’evento; • la data di denuncia. Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati: • sinistro agli atti senza seguito; • sinistro liquidato in data per un importo pari a €…; • sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ; • sinistro respinto. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

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Samples: Polizza Per La Copertura Assicurativa All Risks Opere D’arte

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso fornito in formato standard digitale aperto” (, tramite file files modificabili e non modificabili) , e dovrà riportare per ciascun sinistro: Numero del sinistro le seguenti indicazioni: • numero attribuito dalla Società; Numero di sinistro polizza; • la data Data di accadimento dell’evento: Data della denuncia; • la data Periodo di denuncia. Dovrà, inoltre, essere indicato lo riferimento; Indicazione dello stato del sinistro sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: • sinistro Sinistro agli atti atti, senza seguito; • sinistro liquidato Sinistro liquidato, in data per un importo data________ con liquidazione pari a ad . _______; • sinistro Sinistro aperto, in corso di verifica, verifica con relativo importo stimato in pari ad … ; • sinistro respinto. ____________. In caso di mancato rispetto di quanto quinto previsto al comma 1 nel del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa cause di forza maggiore, l’Assicuratore la Società dovrà corrispondere all’Amministrazione al Contraente un importo pari allo 0,5 per mille 0,10% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00. La Società si impegna s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratriceSocietà, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardo, Al riguardo il Contraente dovrà deve fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva definitiva, che non potrà essere svincolata fino sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

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Samples: www.comune.saronno.va.it

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni: • numero di sinistro ; • la data di accadimento dell’evento; • la data di denuncia. Dovrà, inoltre, ; dovrà inoltre essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati: • sinistro agli atti senza seguito; • sinistro liquidato in data per un importo pari a €…€ :; • sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… € ..; • sinistro respinto. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma paragrafo 1 nel del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma paragrafo 1.

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Samples: servizi2.inps.it

Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, La Società si impegna a fornire al Contraente l’evidenza e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati a partire riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro il secondo mese successivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo. Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato dal contratto - se ed in quanto previsto da quest’ultimo - la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del contrattoinvio della comunicazione di recesso. Tale elenco dovrà essere trasmesso Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo e in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili tal caso la Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non modificabili) oltre 30 giorni naturali e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni: • numero di sinistro ; • la data di accadimento dell’evento; • la data di denuncia. Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati: • sinistro agli atti senza seguito; • sinistro liquidato in data per un importo pari a €…; • sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ; • sinistro respintoconsecutivi dalla ricezione della richiesta scritta inviata dal Contraente e/o dal Broker. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso inadempienza da parte della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardoSocietà, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla data di scadenza del contrattoSocietà un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non dopodiché potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

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Samples: www.er-go.it