DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA Clausole campione

DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA. L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizioni che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione o non oltre il numero di anni indicati nella Scheda offerta precedenti alla data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva). L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro cinque anni o maggior numero di anni indicati nella Scheda offerta dalla cessazione dell’efficacia dell’assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo di validità della polizza (periodo di garanzia ultrattiva). Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. La garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l’Assicurato stipuli, successivamente alla scadenza del presenta contratto, una polizza assicurativa a copertura dei medesimi rischi.
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA. L’assicurazione è prestata per i sinistri denunciati durante il periodo di operatività della polizza o nei dodici mesi, o maggior periodo indicato nella Scheda Offerta (ultrattività), successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza o non oltre il numero di anni indicati nella Scheda Offerta dalla data della stipula della presente polizza (eventuale retroattività). L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l’Amministrazione ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell’evento dannoso. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l’Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l’aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa. In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara. Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: • le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse; • le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto; • le imputazioni penali per reato continuato.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

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