Common use of Previdenza complementare Clause in Contracts

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Di Secondo Livello, Contratto Di Secondo Livello

Previdenza complementare. 8.1 1. Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa stipulanti concordano sull’opportunità di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la favorire una forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti lavoratori dipendenti, a tale scopo hanno proceduto ad individuare nell’ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del GruppoD.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. 8.2 2. Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi, anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il personale dipendente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente capoverso e sempre che per l’ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con l’effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l’ente concessionario o trasformato. 3. L’adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario. 4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a. 1,0%, a carico della Società, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; b. 1,0%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; c. l’intero TFR maturato nel corso dell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. 5. Il conferimento lavoratore potrà optare per il versamento di un’ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico nella misura e con le modalità tacite” determinate dal Fondo. 6. Le contribuzioni decorrono a far data dall’adesione del singolo lavoratore al Fondo 7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR. 8. Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento. 9. La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione, infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, fermo restando il versamento del TFR maturando da parte dei dipendenti al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 10. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e segue le stesse regole previste per i lavoratori la cui iscrizione avviene in modo volontario. 11. La Società, a decorrere dal 1 Febbraio 2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti ad alcuna forma con rapporto di previdenza complementare sarà effettuato lavoro a favore della “Cassa” tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e sarà allocato nel comparto “sicurezza”per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione Inoltre la Società verserà al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il un contributo mensile pari al 0,5% calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed TFR. Tale versamento al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione EUROFER non comporta ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori iscritti alla o a carico dell’Azienda e verrà destinato al Cassa”Comparto Garantito” del Fondo stesso. 8.5 Ai 12. Per i lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminatogià iscritti al Fondo EUROFER, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un tale contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto dal comma 5 del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano parti stipulanti concordano sull’opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del decreto legislativo 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l.. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell’ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il Fondo mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L’adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio- assenso, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, settimo comma, del decreto legislativo n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l’1%, a carico dell’Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001; (come da tabella allegata) b) l’1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001; c) il T.F.R. maturato nel corso dell’anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell’importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione denominato Cassa cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di Previdenza cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs 252/2005, unicamente i seguenti: • PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall’accordo 8 giugno 2007 (allegato n. 11 del presente c.c.n.l.); • FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall’accordo del 23 febbraio 2005 (allegato n. 12 del presente c.c.n.l.); • COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (allegato n. 10 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un’impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la “Cassa” - è la forma quota di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a carico dell’Azienda seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore tale altro fondo prevedano la condizione di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta reciprocità rispetto a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”ad uno dei fondi sopra elencati. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano 1. Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: a) di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 sua scelta e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi suo carico, una percentuale di contribuzione a carico dei aggiuntiva; b) di confermare che, per i lavoratori iscritti alla “Cassa”.la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; 8.5 Ai c) di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; d) che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1° gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. 2. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente C.C.N.L.. Le parti stipulanti il C.C.N.L. convengono altresì che il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24 gennaio 2000, di seguito la “Cassa” - è denominato in breve ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente C.C.N.L. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di previdenza complementare durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente C.C.N.L. Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di riferimento seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: Gli elementi di costo, dovranno prevedere, i seguenti valori: 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per i dipendenti il computo del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” TFR, a carico del lavoratore; 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo; una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15.50 di previdenza complementare sarà effettuato cui € 11.88 a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo carico del datore di lavoro e € 3.62 a carico del lavoratore. Richiamando quanto previsto dall’art. 153 del C.C.N.L. le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal C.C.N.L. del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell’arco della durata del disposto normativo del C.C.N.L., con le seguenti modalità: Aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo ; Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50lavoro; Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, pe un complessivo 1,55% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei del datore di lavoro. Per i lavoratori iscritti alla “Cassa”la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 Aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: - di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del TFR; - di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; - che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1° gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. Dichiarazione a verbale Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale. TITOLO VI Formazione

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) di aderire come parti istitutive, alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato; 2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; - 16% del t.f.r. maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando. Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999. Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita; 3) che la quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Per le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali si fa riferimento alle intese già raggiunte, all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 1999, ed alle eventuali modifiche successive in materia; 4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà entro dicembre 1999 e comunque con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND. 1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate nell'ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica dei cc.cc.nn.l., potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai sensi del punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di valutare le modalità di applicazione del presente accordo. 2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004. 3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera "una tantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. 4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine di garantire l'utilizzo delle risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004. Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista dalla lett. F), punto b), dell'accordo 17 marzo 2004. 5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli strumenti e gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui sopra. 6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al fondo di cui al punto 1 del presente accordo. 7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di proporre agli Organismi del Fondo Pensione denominato Cassa sostegno al reddito l'utilizzazione, a titolo di Previdenza prestito, di risorse da parte del Fondo stesso. 8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23 novembre 1999. 9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla­osta per l'avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali: ­ entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond; ­ entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond; ­ entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond. ­­­­­­­­­­ N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2004 prevede quanto segue: Accordo 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa Verbale di accordo di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005. Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti: C.c.n.l. Mese corresponsione "una tantum" Alimentazione ­ Panificazione Ottobre 2004 Legno ­ Arredamento Ottobre 2004 Metalmeccanici e impiantisti Novembre 2004 Pulitintolavanderie Novembre 2004 Imprese di pulizia Novembre 2004 Lapidei Novembre 2004 Ceramica Novembre 2004 Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione. L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione: EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ ▇▇▇▇▇ ▇'▇▇▇▇▇ ▇. ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Piemonte n. c/c 57862740 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Liguria n. c/c 57862856 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Lombardia n. c/c 57862930 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Veneto n. c/c 57862997 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Friuli­Venezia Giulia n. c/c 57863201 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ ▇▇▇▇▇▇­▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Toscana n. c/c 57863821 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Umbria n. c/c 57863896 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Marche n. c/c 57863961 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Lazio ▇. ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Abruzzo n. c/c 57864175 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Molise n. c/c 57864282 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Campania n. c/c 57864365 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Puglia n. c/c 57864449 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Basilicata n. c/c 57864597 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Calabria n. c/c 57864662 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Sicilia n. c/c 57864746 EBNA ­ Fondo sostegno previdenza complementare ­ Sardegna n. c/c 57864837 Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno essere versate nel corso del mese successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum" rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo). Al fine di non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire l'accredito cumulativo. Per la necessaria contabilizzazione dei dipendenti versamenti di singola impresa, tale procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il contemporaneo invio ad EBNA della fotocopia dell'attestato di versamento, con allegata distinta riportante il nominativo della singola impresa versante ed il correlato numero di versamenti. I versamenti cumulativi non potranno, in ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse regioni. In tal caso dovranno essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione. Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del Gruppo Credito Emiliano pagamento della quota di adesione prevista dall'accordo 11 febbraio 1999, per i lavoratori che aderiranno al Fondo. Si rammenta, inoltre, che la quota di cui trattasi è parte integrante dell'"una tantum" sottoscritta dai cc.cc.nn.l. e quindi va comunque erogata. L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste dall'accordo del 30 giugno u.s., provvedendo a dare debita informazione degli esiti finali dell'iniziativa alle scriventi, alle imprese ed ai lavoratori. Del presente accordo le parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle aziende ed ai lavoratori interessati nonché, anche attraverso l'EBNA ed il sistema degli Enti bilaterali regionali dell'artigianato, a tutti i soggetti interessati, pur nelle diverse competenze e funzioni. ­­­­­­­­­­ N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: In data 27 gennaio 2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato imprese: ­ in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai cc.cc.nn.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare; ­ in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL; ­ in considerazione dell'accordo interconfederale di indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio, e CGIL, CISL, UIL; tra le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria: Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici ­ Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria le Unioni della CNA: CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla Comunità CNA FITA la Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa la Casartigiani, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento, della: FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici la CLAAI, Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane, con l'intervento di: FEDERNAS UNAMEM e le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL le Federazioni di categoria della CISL: FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM-CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA UILTRASPORTI UILTUCS la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori la UIL, Unione italiana del lavoro Si concorda: - di seguito la “Cassa” - è la forma individuare nel Fondo pensione complementare Fon.Te. il Fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppolavoratori dell'artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo pensione ARTIFOND; - di trasferire presso Fon. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'artigianato; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di ARTIFOND di realizzare la confluenza degli attuali iscritti ad alcuna forma ARTIFOND verso Fon.Te., nonché di previdenza complementare sarà effettuato adottare le conseguenti e necessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della COVIP, considerando quanto già previsto dall'accordo interconfederale del 30 novembre 2010; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di ARTIFOND di definire e realizzare, unitamente al Consiglio di amministrazione del Fondo pensione Fon.Te., tutte le procedure necessarie a favore garantire un'adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di trasferimento della “Cassa” posizione individuale da ARTIFOND a Fon.Te. senza soluzione di continuità; - che la quota di iscrizione e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione di associazione dei lavoratori dell'artigianato al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individualeFon.Te., linea di investimentosuccessivamente al trasferimento della forma pensionistica, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente)sarà quella determinata dal Fondo Fon. 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Te. stesso per tutti i suoi iscritti; - che il Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti ARTIFOND dovrà, successivamente al trasferimento della forma pensionistica complementare, attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del Service amministrativo; - che ricevono i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il contributo 20 aprile 2011 mediante accreditamento al Fondo pensione ARTIFOND e che i versamenti del secondo trimestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al del Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di benvenuto come da direttiva COVIP; - che ricevono il contributo del datore a far data dal 1° aprile 2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad effettuare gli adempimenti necessari presso il Fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31 marzo 2011 il Fondo pensione ARTIFOND non raccoglierà nuove adesioni; - che la realizzazione di tale processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell'artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te. potrà realizzarsi solo previa messa a disposizione del Fondo ARTIFOND delle dotazioni organizzative finanziarie necessarie a mantenere l'equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell'intero processo e della procedura di scioglimento del Fondo, consapevoli che in caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell'assemblea dei delegati del 3 dicembre 2010, è tenuto a convocare nuovamente l'assemblea in sessione straordinaria per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta lo scioglimento con l'indicazione del Commissario liquidatore entro il 31 gennaio 2011; - le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolocomplementare. CONFARTIGIANATO IMPRESE Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria CNA CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla comunità CNA FITA CASARTIGIANI FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici CLAAI FEDERNAS UNAMEM CGIL FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL Dichiarazione a verbale La rappresentanza unitaria della CILS e delle sue Federazioni nazionali di categoria dell'artigianato all'interno di Fon.Te. sarà eserci

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Tutti i dipendenti della Banca hanno la facoltà di aderire al fondo integrativo di pensione ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed in conformità all´accordo stipulato in data 3 settembre 2008 tra la Banca e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nonché successive appendici. Ai dipendenti assunti da BPAA a seguito di fusione con Banca Popolare di Marostica e Banca di Treviso, è data facoltà di continuare ad aderire all´originario Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare oppure di riferimento iscriversi al Fondo Previbank. La contribuzione a carico della Banca è del 5% della base di calcolo TFR per i dipendenti vecchi iscritti ad un fondo di pensione (ante 28 aprile 1993) e del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del 4% della base di calcolo TFR maturando da parte per i nuovi iscritti (post 28 aprile 1993). In caso di adesione al fondo integrativo, la contribuzione minima a carico dei dipendenti non è del 2,5% per i vecchi iscritti ad alcuna forma (ante 28 aprile 1993) e del 2% per i nuovi iscritti (post 28 aprile 1993). Nel caso in cui il Fondo di previdenza complementare sarà effettuato preveda il riconoscimento di una somma nell´ipotesi di morte del dipendente per cause naturali, la Banca si impegna ad integrare la suddetta somma nei confronti degli aventi causa del dipendente, a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”fronte di atto notorio che attesti la qualità di erede, fino al raggiungimento di un importo complessivo di € 50.000,00 lordi. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo Qualora in futuro si verificassero variazioni del datore di lavoro sistema previdenziale complementare per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza leggi o di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo accordi nazionali, gli oneri complessivi a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed Banca previsti al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo momento della stipulazione del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00presente Contratto Integrativo Aziendale verranno mantenuti invariati. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione Qualora future modifiche legislative e/o dalla data contrattuali portassero ad un risparmio di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che costi per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternitàBanca, congedi detti risparmi saranno oggetto di negoziazione tra la Banca e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFRle Rappresentanze Sindacali Aziendali. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Parti, condividendo l'importanza della Previdenza Complementare, specialmente con le attuali modeste prospettive della previdenza pubblica e dell’opportunità di aderire a Fondi Aperti, che il Fondo Pensione denominato Cassa permetterebbero la prosecuzione dei versamenti anche in presenza di grande variabilità intersettoriale della forza lavoro, hanno in corso d’istituzione un sistema contrattuale di Previdenza dei dipendenti complementare volontaria, mediante l’adesione del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti Lavoratore interessato ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato un Fondo Aperto. In tale prospettiva, a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni partire dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che decorrenza del rinnovo del CCNL, per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO quota di T.F.R. che andrà a maturare, nel caso il Lavoratore manifesti la volontà di aderire ad un Fondo di Previdenza Complementare, verrà riconosciuta, da parte del Datore di lavoro, una indennità aggiuntiva che sarà pari al’1,7% (unovirgolasette percento) del T.F.R. maturato nel corso dell’anno. Tale indennità sarà corrisposta altresì al Lavoratore che abbia già aderito ad esempio maternitàun Fondo di Previdenza Complementare. Pertanto, congedi e permessi ex legge 104/1992sin da ora, permessi per donazione sanguea richiesta dell’interessato, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili Datore dovrà versare alle scadenze previste le quotedi T.F.R. maturato destinate al calcolo del TFRFondo di Previdenza Complementare scelto dal Lavoratore. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 1. Le Parti confermano che il parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Pensione denominato Cassa nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - trattamento di seguito la “Cassa” - è la forma fine rapporto e di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti pubblici del Gruppo29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999. ▇.▇▇ fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti. ▇.▇▇ Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell’Accordo 14 marzo 2001 per l’istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista dall’art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell’art.12 del citato Accordo 14 marzo 2001. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” 4. Ai fini del TFR maturando da parte presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente)accordo istitutivo. 8.3 5. Le Parti individuano nella “Cassa” parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo, a questi fini, che una prima verifica circa lo stato dell’attività normativa ed il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31 dicembre 2004. Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità Valori in Euro per 12 mensilità (1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale. Indennità di ateneo (1) A decorrere dalla firma definitiva del presente CCNL, il valore si applica anche alle posizioni economiche EP6 e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00EP7. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa parti convengono, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e/o integrazioni, di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di dare corso alla istituzione della previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di riferimento per i dipendenti inserimento lavorativo cooperativo-cooperative sociali. A tal fine si assume quale parte integrante della presente intesa l'accordo relativo alla costituzione del GruppoFondo "Cooperlavoro", ivi inclusa la prevista "quota di iscrizione", sottoscritto dalle ▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” ▇▇., CGIL-CISL-UIL e dalle Centrali cooperative LEGACOOP- CONFCOOPERATIVE-AGCI e dalle rispettive Federazioni firmatarie del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma presente c.c.n.l. in data 7 maggio 1997. Conseguentemente convengono di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: determinare la quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore competenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 8.4 Il contributo . Per le lavoratrici e i lavoratori a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed decorrere dalla data di firma del presente c.c.n.l. la contribuzione al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente complementare, calcolata sulla retribuzione utile ai dipendenti che ricevono il contributo fini del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 t.f.r., è stabilita nelle seguenti misure percentuali: - 1% a carico dell'azienda; - 1% a carico delle lavoratrici e successivi) è dei lavoratori. E' altresì dovuta al Fondo una quota del t.f.r. maturando, pari all’1,50all'1,8% della retribuzione annua assunta utile a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto tale scopo. Per le lavoratrici e i lavoratori di € 1.700,00prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, valgono le norme di legge relative alla destinazione del t.f.r. Non sussistono limiti massimi di contribuzione utile alla deducibilità fiscale dei contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori iscritti alla “Cassa”di cui sopra. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa In attuazione del c.c.n.l. 3 luglio 1996, le parti concordano di Previdenza avviare, per i lavoratori dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma vari settori, un sistema di previdenza complementare volontario, anche mediante l'adesione a fondi contrattuali di riferimento categoria già costituiti. A tal fine le parti costituiranno entro il prossimo mese di luglio una Commissione Paritetica per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di porre in essere le soluzioni tecniche opportune e necessarie per la costituzione e la gestione della previdenza complementare sarà effettuato a favore capitalizzazione su base volontaria. La Commissione dovrà esaurire i propri lavori entro il 31 dicembre 1998. La relativa contribuzione è così stabilita in percentuale per 12 mensilità sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: a) retribuzione tabellare; b) indennità di contingenza; c) 1 aumento periodico di anzianità; d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali: - a carico dell'azienda: 1%; - a carico del lavoratore: 1%. E' altresì dovuta al fondo una quota mensile dell'accantonamento del t.f.r. pari al 2% delle voci della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”retribuzione così come individuate al terzo capoverso del presente punto. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individualel'integrale destinazione del t.f.r. Le predette contribuzioni decorreranno, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminatol'adesione su base volontaria del singolo lavoratore, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o costituzione del Fondo contrattuale ovvero dalla data di conversioneformalizzazione di adesione ad altro Fondo a tale titolo già costituito. Le parti entro il 31 luglio p.v. si incontreranno per definire gli aspetti relativi all'attuazione della legge n. 196/1997 (pacchetto Treu), nonché per l'attuazione delle parti contrattuali non ancora realizzate (Osservatorio nazionale, Albo delle imprese, Commissione Tecnica Paritetica, Commissione Pari Opportunità, Legge n. 626/1994). 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che Viene istituito il Fondo Pensione denominato Cassa Nazionale Pensioni complementari. Tale fondo potrà essere unificato a quello dei lavoratori appartenenti ad altri comparti, e ciò è un ulteriore passo verso l’impiegatizzazione, ormai palese e non più “strisciante”, del corpo docente e dei lavoratori della scuola. L’inserimento improprio del comparto scuola nel calderone del pubblico impiego - cosa contro la quale è, da sempre, impegnato il nostro sindacato - raggiunge qui un apice inaudito, dopo la vergognosa privatizzazione del rapporto di Previdenza dei dipendenti lavoro introdotta con il DL 29/93 e già disposta con il CCNL ‘95. Non sarà superfluo costituzione di “crediti professionali” valutabili ai fini della mobilità. Con tale dispositivo viene trovato il modo per “flessibilizzare” al massimo le competenze di tutto il personale ATA con l’assegnazione di responsabilità ulteriori (art.32) e con l’adeguamento dell’ora- rio alle necessità del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” servizio (art.33). Negli artt. 37 e sarà allocato nel comparto “sicurezza”38 si fissano, en passant, elementi drastici e decisivi. I dipendenti contingenti del personale ATA sono attribuiti “senza incrementi di spesa” (si procede con il cui TFR sia stato conferito sottodimensionamento degli organici). Si portano a compimento le procedure concor- suali interne, già programmate, ma nel frattempo, con modalità tacita la riduzione delle scuole dovuta al “dimensionamento” dell’Autonomia, i posti scarseggiano. Viene soppresso il profilo di aiutante cuoco. La determinazione dei posti relativi ai nuovi profili di Direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca, viene lasciata alla discrezionalità del Ministero. L’assistente di biblioteca viene retribuito come il responsabile amministra- tivo. Con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, si introduce il Cassacottimosaranno iscritti automaticamente a detta tramite le Cassacollaborazioni plurimeche provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota presso altre scuole, senza esoneri nella scuola di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente)servizio. 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano concordano di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione contrattata ad un fondo, ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo, del D.L. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La contribuzione da effettuarsi al fondo sarà suddivisa tra lavoratore, anche tramite l’utilizzo del T.F.R., e Azienda, nel rispetto delle modalità e forme previste dal D.L. 124 del 21/4/93 e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità: a) 2% a carico dell’Azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento; b) 2% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento ovvero la maggior quota che individualmente si delibera di versare. Il versamento da parte del lavoratore di una quota superiore al 2% non comporta l’obbligo per l’azienda di maggiorare la quota a proprio carico di cui sub a); c) una quota del T.F.R. attualmente pari al 2% della retribuzione utile per il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti calcolo del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare T.F.R. nel periodo di riferimento per i dipendenti lavoratori qualificabili come già occupati alla data del Gruppo.28/4/93; 8.2 Il conferimento con “d) 100% del T.F.R. maturato per i lavoratori qualificabili come privi di anzianità contributiva alla data del 28/4/93. La scelta del fondo, le modalità tacite” tecniche di adesione, decorrenza, permanenza, cessazione del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma fondo, prestazioni, trasferimenti ed ogni altra problematica attuativa di tale istituto sono regolamentate dall’accordo istitutivo della previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”conseguente regolamento in appendice al presente ccnl. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita Qualora debbano intervenire modifiche legislative connesse alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individualemateria, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolosi impegnano ad incontrarsi successivamente.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano 1. Premesso che con accordi firmati in data 16 luglio 2010 e 30 settembre 2010, il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel Fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: a) di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del t.f.r.; b) di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (t.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al fondo di previdenza; c) di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; d) che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1° gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. 2. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la previdenza complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzati alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di II livello per l'adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa non previsto Fermo restando che, di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - norma, le assunzioni di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto personale debbono avvenire a tempo indeterminato, anche ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 81/2015, è consentita l’assunzione di personale con prefissione di termini, nella forma del contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva delle eventuali proroghe, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio. Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro in tale forma potrà avvenire entro i seguenti limiti quantitativi: La base di computo è costituita dal numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione nell’unità produttiva all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Il decimale deve essere arrotondato all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se derivante non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Le Parti convengono l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per finalità di tipo sostitutivo, quali ad esempio: - assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali fruiti in modo continuativo. Ulteriori ipotesi rispetto a quanto previsto al precedente comma 6 potranno essere individuate dalla conversione contrattazione di II livello. L’apposizione del termine alla durata di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale lavoro subordinato non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.è ammessa:

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Previdenza complementare. 8.1 1. Le Parti confermano che il si danno atto che, ai sensi dell‟art. 5 dello Statuto del Fondo PEGASO, Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento Complementare per i dipendenti del Gruppodelle imprese di servizi di pubblica utilità, possono essere associati al Fondo i lavoratori i cui contratti collettivi prevedano l‟adesione a PEGASO e siano stipulati da almeno una delle Organizzazioni Sindacali che sono firmatarie dei CCNL gas-acqua o elettricità. 8.2 2. Le Parti con la sottoscrizione del contratto del 2 luglio 2008, hanno aderito al “Fondo Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità PEGASO” anche ai fini e per gli effetti relativi alla destinazione del trattamento di fine rapporto di cui al D.Lgs. n. 252/2005. Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato predetto contratto è stato trasmesso, a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione cura delle Parti, al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individualePEGASO, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente)per gli adempimenti necessari. 8.3 3. Le Parti individuano nella “Cassa” aderendo al Fondo di cui al precedente comma, hanno accettato integralmente, ai sensi e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo gli effetti di cui all‟art. 5 comma 4 dello Statuto del datore suddetto Fondo, le relative norme, fatte salve le disposizioni di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoroseguito precisate. 8.4 Il 4. La contribuzione al Fondo si realizza attraverso un contributo a carico dell’Azienda dell‟Azienda ed un contributo a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo carico del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è lavoratore in misura pari all’1,50all‟1,21% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi utile ai fini del T.F.R.; l‟obbligo di contribuzione a carico è assunto dalle aziende esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti alla “Cassa”al Fondo. 8.5 Ai 5. Ferma restando l‟integrale destinazione al Fondo del T.F.R. maturando dei lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota minima di prelievo dal T.F.R. è pari al 2,1% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione meno di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà 18 anni di contribuzione alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti data del 31.12.1995 ed all‟1,6% per i lavoratori con più di 18 anni di contribuzione alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversionemedesima data. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità 6. Le contribuzioni a carico dell‟impresa e del lavoratore sono trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali, analoga periodicità di Enti previdenziali che versamento è adottata per la natura assistenziale l‟importo relativo al T.F.R.. 7. Per quanto non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternitàespressamente regolato, congedi in particolare per tutto quanto riguarda finalità, organi, entrate, patrimonio, gestione, prestazioni e permessi ex legge 104/1992beneficiari, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFRsi fa riferimento alle disposizioni contenute nel vigente Statuto di PEGASO ovvero alle sue eventuali future modifiche. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: - di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del TFR; - di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; - che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1° gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

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Previdenza complementare. 8.1 1. Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa stipulanti concordano sull’opportunità di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la favorire una forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti lavoratori dipendenti, a tale scopo hanno proceduto ad individ uare nell’ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con lo scopo di erogare prestazioni pensionist iche complementari ai sensi del GruppoD.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. 8.2 2. Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi, anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il personale dipendente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente capoverso e sempre che per l’ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con l’effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l’ente concessionario o trasformato. 3. L’adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario. 4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a. 1,0%, a carico della Società, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; b. 1,0%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; c. l’intero TFR maturato nel corso dell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. 5. Il conferimento lavoratore potrà optare per il versamento di un’ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico nella misura e con le modalità tacite” determinate dal Fondo. 6. Le contribuzioni decorrono a far data dall’adesione del singolo lavoratore al Fondo 7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR. 8. Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzio ne percepita nell'ultimo mese precedente l'evento. 9. La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzio ne, infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, fermo restando il versamento del TFR maturando da parte dei dipendenti al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 10. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e segue le stesse regole previste per i lavoratori la cui iscrizione avviene in modo volontario. 11. La Società, a decorrere dal 1 Febbraio 2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti ad alcuna forma con rapporto di previdenza complementare sarà effettuato lavoro a favore della “Cassa” tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e sarà allocato nel comparto “sicurezza”per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione Inoltre la Società verserà al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il un contributo mensile pari al 0,5% calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed TFR. Tale versamento al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione EUROFER non comporta ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori iscritti alla o a carico dell’Azienda e verrà destinato al Cassa”Comparto Garantito” del Fondo stesso. 8.5 Ai 12. Per i lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminatogià iscritti al Fondo EUROFER, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un tale contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto dal comma 5 del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il La Previdenza complementare è regolata dal D.Lgs. 252/2005. La SIMEST ha aderito, con accordo aziendale, al Fondo Pensione denominato Previgen, Cassa di Previdenza Integrativa per i dipendenti delle aziende convenzionate (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) dal 1° gennaio 1997. L’adesione della Società al Fondo Pensione Previgen (d’ora in poi Previgen), iscritto all’Albo dei dipendenti Fondi Pensione – 1^ sezione speciale Fondi preesistenti, permette l’iscrizione libera e volontaria del Gruppo Credito Emiliano - Dipendente, al medesimo fondo nelle differenti modalità riportate nel prosieguo. Requisito imprescindibile per l’adesione a Previgen da parte del Dipendente, è quello di seguito essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e superamento del periodo di prova. Qualora il Dipendente aderisca alla Previgen, anche l’Azienda è tenuta al versamento del contributo a suo carico nella misura del 4,0% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il Dipendente che opta per l’adesione alla Previgen ha la “Cassa” - facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico a Partire da una contribuzione minima del 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. La richiesta di modifica dell’entità della contribuzione a proprio carico, va rivolta alla Funzione Risorse Umane. La mancata adesione del Dipendente alla Previgen, fa venire meno l’obbligo dell’Azienda alla contribuzione del 4,0%. Allo stesso modo, l’adesione del Dipendente ad un Fondo di Previdenza Complementare diverso da quello aziendale, non fa sorgere, a carico di SIMEST , alcun obbligo di contribuzione. La contribuzione avviene anche attraverso la destinazione delle quote di accantonamento annuale al TFR. In merito alla scelta individuale di destinazione del TFR si rimanda a quanto disciplinato dal D.Lgs. 252/2005, e successive modifiche. Si tiene a ribadire che SIMEST è tenuta a contribuire con la forma quota a suo carico solo nel caso di adesione del Dipendente, al Fondo Pensione Previgen e non anche ad altri Fondi di Previdenza Complementare. Sulla base del D. Lgs. 252/2005 il lavoratore neoassunto deve effettuare la scelta di destinare o meno il TFR a forme di previdenza complementare di riferimento per entro i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni 6 mesi dalla data di assunzione e/o dalla data assunzione. La mancata scelta (così detto “silenzio assenso”) comporta che il TFR del lavoratore sarà automaticamente destinato a Previgen in quanto fondo pensione aziendale. Diversamente la scelta del Dipendente di conversione. 8.6 lasciare il TFR in azienda comporterà che il TFR stesso, sarà destinato da parte della SIMEST al Fondo di Tesoreria presso l’INPS. In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico nuova assunzione l’azienda fornirà specifica informativa al neoassunto. L’efficacia del presente accordo limitatamente alla risoluzione di Enti previdenziali cui ai punti A/B/C/D demandi cesserà nel momento in cui verrà stipulato il CCNL fermo restando che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti si impegnano reciprocamente ad avviare con sollecitudine la trattativa di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale. Con riferimento alle altre materie oggetto di contrattazione aziendale di cui in materia premessa, le Parti contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo sottoscrivono il relativo accordo denominato “accordo aziendale”. La sottoscrizione di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel tale ultimo accordo costituisce condizione di validità del presente articoloaccordo.

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Sources: Accordo Ponte

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Premesso che con accordi firmati in data 16 luglio 2010 e 30 settembre 2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel Fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: - di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del t.f.r.; - di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (t.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al Fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; - che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1° gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia Fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. Dichiarazione a verbale Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e, constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la previdenza complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l'adesione a Fondi di previdenza complementare territoriale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che Per il Fondo Pensione denominato Cassa personale incorporato, iscritto alla previdenza complementare alla data di Previdenza dei dipendenti incorporazione e in organico al 01/04/2023, a decorrere dalla predetta data continueranno a trovare applicazione le condizioni vigenti nell’ex Gruppo Carige (contribuzione aziendale e previsioni di basi imponibili applicate alla data di sottoscrizione del Gruppo Credito Emiliano - presente accordo) fino al 31/12/2023. A far data dal 01/01/2024 al personale incorporato e in organico a tale data, già iscritto alla previdenza complementare alla data di seguito incorporazione sarà riconosciuto il contributo aziendale, per la “Cassa” - è la forma sola contribuzione al fondo di previdenza complementare sulla base imponibile tempo per tempo prevista in Bper Banca nella misura, alternativamente: Casistica A) pari a quanto riportato dall’accordo ex Gruppo Carige 19/12/2013 art. 3 lett. a) in assenza di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento riconoscimento di previsioni in materia di Premorienza ed Invalidità presso Bper Banca con “modalità tacite” del TFR maturando da parte onere a carico dell’azienda Casistica B) pari a quanto riportato dall’accordo ex Gruppo Carige 19/12/2013 art 4 lett b) in caso di riconoscimento di previsioni in materia di Premorienza ed Invalidità presso Bper Banca con onere a carico dell’Azienda. Alle risorse non iscritte alla data di incorporazione saranno applicate, in caso di adesione successiva ad uno dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma fondi di previdenza complementare sarà effettuato previsti Bper Banca, le previsioni tempo per tempo vigenti presso la stessa con riconoscimento della contribuzione aziendale a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”partire dal mese successivo all'adesione. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare Alla data dell'incorporazione le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: risorse manterranno la quota di contribuzione individualea loro carico e la percentuale di conferimento del TFR presenti al 27/11/2022; a far data dal 01/04/2023, linea qualora le risorse iscritte ad uno dei fondi di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore BPER Banca decidessero di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi variare la percentuale di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”loro carico, potranno farlo nei termini tempo per tempo previsti dalle normative vigenti in BPER Banca. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Fusione Per Incorporazione

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa parti convengono, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e/o integrazioni, di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di dare corso alla istituzione della previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di riferimento per i dipendenti inserimento lavorativo cooperativo-cooperative sociali. A tal fine si assume quale parte integrante della presente intesa l'accordo relativo alla costituzione del GruppoFondo "Cooperlavoro", ivi inclusa la prevista "quota di iscrizione", sottoscritto dalle ▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” ▇▇., CGIL-CISL-UIL e dalle Centrali cooperative LEGACOOP-CONFCOOPERATIVE- AGCI e dalle rispettive Federazioni firmatarie del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma presente c.c.n.l. in data 7 maggio 1997. Conseguentemente convengono di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: determinare la quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore competenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 8.4 Il contributo . Per le lavoratrici e i lavoratori a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed decorrere dalla data di firma del presente c.c.n.l. la contribuzione al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente complementare, calcolata sulla retribuzione utile ai dipendenti che ricevono il contributo fini del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 t.f.r., è stabilita nelle seguenti misure percentuali: - 1% a carico dell'azienda; - 1% a carico delle lavoratrici e successivi) è dei lavoratori. E' altresì dovuta al Fondo una quota del t.f.r. maturando, pari all’1,50all'1,8% della retribuzione annua assunta utile a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto tale scopo. Per le lavoratrici e i lavoratori di € 1.700,00prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, valgono le norme di legge relative alla destinazione del t.f.r. Non sussistono limiti massimi di contribuzione utile alla deducibilità fiscale dei contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori iscritti alla “Cassa”di cui sopra. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 1. Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore. 2. Per la pratica realizzazione di riferimento quanto previsto al comma precedente ed al fi- ne di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del Gruppoterziario), il Fondo di rife- rimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fon- do stesso con riferimento ai settori affini. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” 3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontaria- mente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori: – un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR T.F.R. a carico del lavoratore; – 2,05% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del dato- re di lavoro. Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associa- tiva; – una quota del T.F.R. maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione dal momento dell’iscrizione al Fondo (pa- ri al 50%; – una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota € 15,50, di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo cui € 11,88 a carico del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione lavo- ro ed € 3,62 a carico del datore di lavorolavoratore. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed 4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”T.F.R. maturando dal mo- mento dell’iscrizione al Fondo. 8.5 Ai 5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto dura- ta superiore a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversionetre mesi. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano attuazione; - che si è ritenuto di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo dare attuazione alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza comple- mentare; - che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previ- sto dal sistema previdenziale pubblico; tutto ciò premesso: - che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND; - che in attuazione del predetto accordo si è addivenuti alla costituzione di ARTIFOND; le parti firmatarie del presente c.c.n.l. concordano: 1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato; 2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determi- nata: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; - 16% del t.f.r. maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando. Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un ver- samento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita; 3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrat- tuali stabiliti per la previdenza complementare; 4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND; 5) che, entro il 31 gennaio 2001, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTI- FOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore.

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Sources: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Acconciatura Ed Estetica E Tricologia Non Curativa

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà, è possibile mantenere l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza (Fondo Pensione) fino alla maturazione dei requisiti AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). Per i Fondi Pensioni a contribuzione definita alimentati con contribuzione sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore interessato, verrà mantenuto per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà il versamento della contribuzione. In alternativa, gli iscritti alle forme pensionistiche di cui sopra, potranno richiedere la liquidazione dell’importo corrispondente alla somma dei contributi a carico dell’azienda che la stessa avrebbe versato alla forma pensionistica complementare per il periodo suddetto. Tale importo viene erogato a titolo di incentivo all’esodo e ad integrazione del TFR. A tal fine verrà presa a riferimento l’ultima retribuzione annuale ai fini del TFR. ✓ fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti Solidarietà; ✓ mantenga in essere presso una Banca del Gruppo Credito Emiliano - il rapporto di seguito la “Cassa” - è la forma conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando sostegno al reddito; ✓ non percepisca redditi da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore della “Cassa” di Aziende che svolgono attività in concorrenza con l’Azienda di attuale appartenenza, pena la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo del versamento dei contributi figurativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanenteArt.11 del D.M. numero 158 del 28/04/2000). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Fondo Di Solidarietà Per Il Sostegno Del Reddito

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che L’ANIEM e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, con accordo sottoscritto in data 5 Maggio 2004 (Allegato A), hanno indiviudato in EDILPRE il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento Complementare per i lavoratori del settore. EDILPRE è stato autorizzato dalla COVIP (organo di controllo dei Fondi di Previdenza) il 9 luglio 2003 e iscritto all'Albo dei Fondi Pensione in data 15 settembre 2003 al n.141. Il Fondo può accogliere le domande di adesione dei lavoratori dipendenti delle imprese ANIEM ai quali si applica il presente CCNL A favore dei lavoratori iscritti al Fondo EDILPRE le aziende contribuiranno con un’aliquota ragguagliata al valore del Gruppo. 8.2 Il conferimento minimo tabellare, contingenza ed E.D.R del: 1,2% a decorrere dal 01.05.2004 I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con “modalità tacite” un’aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare,contingenza ed E.D.R del: 1,2% a decorrere dal 01.05.2004 IL lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge. A partire dalla data del 01.05.2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/04/1993, la quota del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione versare al Fondo (viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l’Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale. A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/04/93 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a titolo esemplificativo e non esaustivo: forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed TFR da versare al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 sarà pari al 100% e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00cioè l’intero importo maturato. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione al Fondo. Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% ▇▇▇▇▇ in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione materia e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente agli accordi interconfederali. Le parti confermano che l’obbligo dell’azienda al versamento della contribuzione prevista dal servizio con diritto ad indennità C.c.n.l. è previsto esclusivamente a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili favore dei lavoratori iscritti al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia Fondo di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolocomplementare.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Premesso che con accordi firmati in data 16/7/2010 e 30/9/2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: - di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del TFR; - di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell'adesione al fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; - che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dall’1/1/2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FONTE. - Dichiarazione a verbale - Le parti individuano in FONTE, il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FONTE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l'adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

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Sources: CCNL 29/11/2011

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa L’art. 5 del C.C.N.L. dell’industria olearia e margariniera è abrogato e sostituito dall’art’. 74 del C.C.N.L. dell’industria alimentare. Il co. 4, lett. c) del suddetto art. 74 viene modificato come segue: Sono destinatari di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento per Alifond i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I lavoratori dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore rapporto di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 sia disciplinato dal presente ccnl e successivi) le sole forme sue successive modificazioni e integrazioni…….omissis……che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di previdenza prova nelle seguenti tipologie di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto: contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente ; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a terminetempo determinato, l’Azienda verserà la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre); contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato. Da inserire in calce all’articolo: Dichiarazione comune Le Parti segnalano al Fondo di Previdenza complementare Alifond l’opportunità di apportare modifiche: all’art….dello Statuto tali da consentire l’adesione ad Alifond ai lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4 mesi; all’art….dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione del Tfr sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere: durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla “Cassa”Legge n. 53 del 2000, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In nel caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico patologie di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi particolare gravità di cui ai punti A) e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, eccB) il calcolo dell’art. 50 del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFRccnl. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Art. 155 Il presente c.c.n.l. istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo. Le Parti confermano parti stipulanti il c.c.n.l. turismo convengono che il Fondo Pensione denominato Cassa pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - associazione il 9 aprile 1998, di seguito la “Cassa” - è denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di previdenza complementare di riferimento durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” settore turismo. Le aziende e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a titolo esemplificativo e non esaustivo: carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (associativa) - della retribuzione utile per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo computo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione t.f.r. a carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50; - 3,45% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente utile per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell'azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. Le parti concordano di provvedere entro il 30 settembre 1999 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del Fondo di cui al Protocollo allegato all'accordo del 22 gennaio 1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo. Gli Enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi. Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia della legislazione di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.regioni a Statuto speciale. Capo IX ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Il “Fondo Pensione Complement are per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991” a contribuzione definita, è il fondo di previdenza complementare aziendale di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ovvero al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni individuali di previdenza complementare (a contribuzione definita e capitalizzazione individuale) dei singoli iscritti. Le Parti, nella loro veste di Fonti Istitutive, intendono definire e pertanto avvieranno fin dall’inizio del 2010, un percorso negoziale di riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, con l’obiettivo di pervenire ad un assetto che preveda il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991” quale unico fondo di riferimento per il regime della previdenza complementare a contribuzione definita, e l’accentramento in un unico fondo, individuato tra quelli in essere, per il regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo, eventualmente dotato di specifiche sezioni che manterranno le prerogative dei regimi di provenienza. Le Parti confermano si impegnano a definire gli atti propedeutici - anche in ambiti specificamente dedicati a ciascun Fondo - necessari al perfezionamento entro il 2010 del progetto di riorganizzazione del sistema di previdenza aziendale delineato, con l’obiettivo altresì di individuare soluzioni che, oltreché tecnicamente compatibili e rispettose delle autonomie e delle prerogative dei competenti Organismi, siano volte ad evitare la dispersione di valore delle posizioni individuali. In virtù di quanto definito al capoverso precedente, dall’1/1/2010 e fino al perfezionamento del sopraindicato processo di riorganizzazione, BMPS, , nei confronti di coloro che il non abbiano ancora trasferito la propria posizione individuale di previdenza complementare a favore del “Fondo Pensione denominato Cassa Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Previdenza Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991”, verserà la contribuzione a proprio carico e quella a carico degli iscritti a favore dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondi di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppoprovenienza. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Accordo Di Armonizzazione

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Gli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano: - dipendenti - in aspettativa non retribuita legge 300/70 - in aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96 (limitatamente all’indennità corrisposta dalla Struttura) della CISL, a tutti i livelli, possono aderire, con atto volontario di sottoscrizione della domanda di adesione, al “Fondo pensione Cisl”, registrato nell’Albo dei fondi pensione e istituito presso la Commissione di Vigilanza, sez. 2 al n. 1164 o in alternativa al Fondo “Solidarietà Veneto”. L’adesione ai fondi di cui al comma precedente può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR/TFM maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore/lavoratrice, della Struttura Cisl e attraverso il conferimento del TFR/TFM maturando. In questo caso la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, è così ripartita: - una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM, a carico dell’operatore/operatrice; - una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM a carico della Struttura; - una quota di TFR/TFM maturando pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM, per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29/04/1993, ferma restando, su base volontaria, la facoltà di destinare al Fondo pensione l’intero TFR/TFM maturando. Per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 29/04/1993, è in ogni caso prevista l’integrale destinazione del TFR/TFM maturando dal momento dell’adesione ai Fondi Pensione denominato Cassa CISL e Solidarietà Veneto. In caso di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma trasferimento ad altri fondi di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la quota di competenza della Struttura non verrà corrisposta. Ferme restando le predette misure minime, l’operatore/operatrice, dirigente sindacale in aspettativa, può determinare liberamente l’entità della contribuzione individualea proprio carico così come, linea in questo caso, è data facoltà alle strutture di investimentoincrementare al massimo di un ulteriore 2% la misura minima a proprio carico. In generale, massimale coperture assicurative vita la contribuzione a carico dell’operatore/operatrice e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il dirigente sindacale in aspettativa ,verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” Struttura Cisl ed al Fondo TFR/TFM, verrà versata trimestralmente al Fondo. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere sempre modificata nel tempo. L’adesione al fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono Cisl/Solidarietà Veneto, tramite il contributo solo conferimento del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% TFR/TFM maturando, senza il versamento della retribuzione annua assunta contribuzione a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi carico dell’operatore/operatrice, non comporta l’obbligo di contribuzione a carico dei lavoratori della Struttura. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, aderiscono al fondo pensione anche gli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, che non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR/TFM maturando. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 7, lettera c) e dell’art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa già iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà previdenza complementare alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione eentrata in vigore della legge 421/92 e che non conferiscano il TFR/o dalla data di conversioneTFM maturando presso la forma pensionistica complementare è fatta salva tale facoltà. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Regolamento

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa parti convengono ai sensi del D.lgs 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e/o integrazioni di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di dare corso alla istituzione della previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di riferimento per i dipendenti Inserimento Lavorativo Cooperativo-Cooperative Sociali. A tal fine si assume quale parte integrante della presente intesa l’accordo relativo alla costituzione del Gruppofondo “Cooperlavoro”, ivi inclusa la prevista “quota di iscrizione”, sottoscritto dalle ▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” ▇▇. CGIL- CISL-UIL e dalle Centrali Cooperative Legacoop-Confcooperative-AGCI e dalle rispettive federazioni firmatarie del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma presente CCNL in data 7/5/97. Conseguentemente convengono di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: determinare la quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore competenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 8.4 Il contributo . Per le lavoratrici e i lavoratori a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed decorrere dalla data di firma del presente CCNL la contribuzione al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente complementare, calcolata sulla retribuzione utile ai dipendenti che ricevono il contributo fini del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 Tfr, è stabilita nelle seguenti misure percentuali: 1% a carico dell’azienda; 1% a carico delle lavoratrici e successivi) è dei lavoratori. E’ altresì dovuta al Fondo una quota del Tfr maturando, pari all’1,50all’1,8% della retribuzione annua assunta utile a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto tale scopo. Per le lavoratrici e i lavoratori di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, valgono le norme di contribuzione legge relative alla destinazione del Tfr utile alla deducibilità fiscale dei contributi a carico dell’azienda e dei lavoratori iscritti alla “Cassa”di cui sopra. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Gli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano: - dipendenti - in aspettativa non retribuita legge 300/70 - in aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96 (limitatamente all’indennità corrisposta dalla Struttura) della CISL, a tutti i livelli, possono aderire, con atto volontario di sottoscrizione della domanda di adesione, al “Fondo pensione Cisl”, registrato nell’Albo dei fondi pensione e istituito presso la Commissione di Vigilanza, sez. 2 al n. 1164. L’adesione al fondo pensione Cisl può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR/TFM maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore/lavoratrice, della Struttura Cisl e attraverso il conferimento del TFR/TFM maturando. In questo caso la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, è così ripartita: - una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM, a carico dell’operatore/operatrice; - una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM a carico della Struttura; - una quota di TFR/TFM maturando pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM, per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29/04/1993, ferma restando, su base volontaria, la facoltà di destinare al Fondo pensione l’intero TFR/TFM maturando. Per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 29/04/1993, è in ogni caso prevista l’integrale destinazione del TFR/TFM maturando dal momento dell’adesione al Fondo Pensione denominato Cassa CISL. In caso di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la quota di competenza della Struttura non verrà corrisposta. Ferme restando le predette misure minime, l’operatore/operatrice, dirigente sindacale in aspettativa, può determinare liberamente l’entità della contribuzione individualea proprio carico così come, linea in questo caso, è data facoltà alle strutture di investimentoincrementare al massimo di un ulteriore 2% la misura minima a proprio carico. In generale, massimale coperture assicurative vita la contribuzione a carico dell’operatore/operatrice e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione del datore di lavoro. 8.4 Il dirigente sindacale in aspettativa ,verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” Struttura Cisl ed al Fondo TFR/TFM, verrà versata trimestralmente al Fondo. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere sempre modificata nel tempo. L’adesione al fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono Cisl, tramite il contributo solo conferimento del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% TFR/TFM maturando, senza il versamento della retribuzione annua assunta contribuzione a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi carico dell’operatore/operatrice, non comporta l’obbligo di contribuzione a carico dei lavoratori della Struttura. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, aderiscono al fondo pensione anche gli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, che non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR/TFM maturando. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 7, lettera c) e dell’art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa già iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà previdenza complementare alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione eentrata in vigore della legge 421/92 e che non conferiscano il TFR/o dalla data di conversioneTFM maturando presso la forma pensionistica complementare è fatta salva tale facoltà. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Regolamento

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: - di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del TFR; - di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; - che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1° gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. Dichiarazione a verbale Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 (introdotto dall’art. 14 CCNL 13.5.2003 e sostituito dall’art. 51 CCNL 27 gennaio 2005) 1. Le Parti confermano che il parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Pensione denominato Cassa nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - trattamento di seguito la “Cassa” - è la forma fine rapporto e di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti pubblici del Gruppo29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999. ▇.▇▇ fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti. ▇.▇▇ Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell'art. 12 del citato Accordo 14 marzo 2001. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” 4. Ai fini del TFR maturando da parte presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente)accordo istitutivo. 8.3 5. Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo, a questi fini, che ricevono una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa ed il contributo del datore contenuto di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme eventuali atti di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste indirizzo si realizzerà entro il diritto alla contribuzione del datore di lavoro31 dicembre 2004. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti contributo mensile aziendale del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma di previdenza complementare di riferimento 2,5% per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando 12 mensilità annue verrà versato da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro solo ove il lavoratore aderisca a Prevaer con il proprio contributo pari all'1% per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. Inoltre, per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B C.C.N.L. 13 marzo 1988, ovvero, per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo dell’1.10.2014, allegato al presente contratto, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall’1.10.2014 da un contributo datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il lavoratore aderisca al fondo di previdenza integrativa con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di natura negoziale aderendo alle quali sussiste contingenza ed aumenti periodici d anzianità. Per il diritto personale assunto a tempo determinato successivamente alla contribuzione data del datore di lavoro. 8.4 Il contributo a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed presente accordo qualora aderisse al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono sistema previdenziale Prevaer, si applicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo una volta superato il periodo di prova. Nei confronti del datore personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune informazioni riguardanti la facoltà di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti destinazione del TFR alla “Cassa”previdenza complementare. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Del Trasporto Aereo

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano 1. Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: a) di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del TFR; b) di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; c) di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; d) che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1°gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. 2. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano 1. Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il Fondo Pensione denominato Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma fondo di previdenza complementare di riferimento per i dipendenti del Gruppo▇▇▇. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma ▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FONTE, le parti convengono: a) di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare sarà effettuato che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il càlcolo del TFR, per la quota a favore della “Cassa” e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole forme di previdenza di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione carico del datore di lavoro. 8.4 Il contributo , e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico dell’Azienda del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,503% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando utile per il limite assoluto computo del TFR; b) di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di contribuzione a carico dei fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell'adesione al fondo di previdenza; c) di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, anche se derivante dalla conversione ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di un precedente contratto durata superiore a terminetre mesi, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora compresi gli interessati siano iscritti alla stessa, un contributo dello 0,25% in aggiunta apprendisti; d) che a quello del punto precedente per 2 anni dalla data partire dal 1° gennaio 2011 la quota di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternità, congedi e permessi ex legge 104/1992, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili iscrizione al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia fondo di previdenza complementare e le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolomodalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FONTE. 2. Le parti individuano in FONTE Il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FONTE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l'adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro) Per Studi Professionali

Previdenza complementare. 8.1 Le Parti confermano che il Fondo Pensione denominato Cassa I dipendenti di Previdenza dei dipendenti UBI Banca destinati a passare a RBC Dexia in virtù della cessione del Gruppo Credito Emiliano - di seguito la “Cassa” - è la forma ramo d’azienda iscritti a Fondi di previdenza complementare costituiti presso la Banca cedente, con decorrenza dalla data di riferimento per i dipendenti del Gruppo. 8.2 Il conferimento con “modalità tacite” del TFR maturando da parte dei dipendenti non iscritti ad alcuna forma trasferimento, in conformità alla normativa vigente in materia e ai fini della prosecuzione della contribuzione, avranno facoltà di previdenza complementare sarà effettuato a favore della “Cassa” proseguire nella contribuzione (aziendale e sarà allocato nel comparto “sicurezza”. I dipendenti il cui TFR sia stato conferito con modalità tacita alla “Cassa” saranno iscritti automaticamente a detta “Cassa” che provvederà a comunicare all’iscritto l’avvenuta individuale) mediante adesione e ad inviargli un’apposita nota informativa unitamente alla scheda per esercitare le diverse opzioni conseguenti all’iscrizione al Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di contribuzione individuale, linea di investimento, massimale coperture assicurative vita e invalidità permanente). 8.3 Le Parti individuano nella “Cassa” e nel Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) le sole alle forme di previdenza integrativa in essere presso la cessionaria o che saranno dalla stessa successivamente attivate anche su richiesta delle ▇▇.▇▇. con onere da parte della Cessionaria alla relativa contribuzione di natura negoziale aderendo alle quali sussiste il diritto alla contribuzione propria pertinenza in caso di adesione del datore di lavoro. 8.4 Il contributo dipendente. In quest’ultimo caso, la Cessionaria si impegna: a carico dell’Azienda a favore della “Cassa” ed al Fondo pensione Previbank (per quest’ultimo limitatamente ai dipendenti che ricevono il contributo del datore di lavoro per effetto dell’accordo 09.07.2007 e successivi) è pari all’1,50% della retribuzione annua assunta a base dell’imponibile AGO fermo restando il limite assoluto di € 1.700,00. Non sussistono limiti massimi versare la percentuale di contribuzione aziendale al suddetto Fondo, nella misura stabilita presso la medesima Cessionaria; ove tale attuazione comportasse per l’interessato la corresponsione di una contribuzione inferiore a carico dei lavoratori iscritti alla “Cassa”. 8.5 Ai lavoratori assunti nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo con contratto quella complessivamente in essere presso la Cedente, la Cessionaria provvederà ad effettuare, a tempo indeterminatosaldo, anche se derivante dalla conversione nel mese di un precedente contratto a termine, l’Azienda verserà alla “Cassa”, qualora gli interessati siano iscritti alla stessadicembre di ogni anno, un contributo dello 0,25% conguaglio equivalente alla lordizzazione della differenza economica derivante dai diversi regimi contributivi, da erogarsi tramite versamento della somma in aggiunta forma monetaria nel cedolino stipendi del mese di dicembre. Resta inteso che tale contributo, se superiore alle misure vigenti presso la Cessionaria, è da considerarsi assorbibile, fino a quello del punto precedente per 2 anni dalla data di assunzione e/o dalla data di conversione. 8.6 In caso di personale assente dal servizio con diritto ad indennità a carico di Enti previdenziali che per la natura assistenziale non rientrano nell’imponibile AGO (ad esempio maternitàconcorrenza, congedi e permessi ex legge 104/1992da eventuali futuri incrementi, permessi per donazione sangue, ecc) il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base delle voci utili al calcolo del TFR. 8.7 Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le Parti in materia tema di previdenza complementare le cui disposizioni non siano incompatibili con quanto riportato nel presente articolocomplementare, derivanti da qualsiasi fonte, titolo, ragione o causa.

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Sources: Protocollo Di Intesa Sindacale