Common use of Previdenza complementare Clause in Contracts

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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Sources: Verbale Di Accordo

Previdenza complementare. 1ACCORDO ATTUATIVO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA (EX ART. Le 66) Visto il C.C.N.L. ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇ per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti interessate, convengono sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco adesione al fondo Previambiente. Verificato che: • dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi un Fondo Nazionale di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi edenominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, pertantostudio notarile Atlante - Cerasi rep. N. 8194); •• tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, si impegnano unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D. Lgs. 124/93 con delibera del 4.11.1998; • il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini; • che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore affine” quello dei servizi pubblici farmaceutici; • che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003carico delle imprese e dei lavoratori, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con nonché le stesse specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo. Si conviene quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del segue: Art. 1 La contribuzione al Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importiè calcolata in percentuale, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati contributo azienda, quota TFR) Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 • a carico dell’azienda 1%; • a carico del lavoratore 1%. La quota di iscrizione, a carico dell’azienda e 2002 del lavoratore, nella misura prevista dall’art. 5 dello 0,50%statuto di Previambiente. In sede di rinnovo del C.C.N.L. le Parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L’impresa comunicherà al lavoratore, per ciascun annotramite apposita indicazione sulla busta paga, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura l’entità delle trattenute effettuate a suo carico. è, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea utile a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Romatale scopo, a norma valere ed in detrazione dell’accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del disposto TFR a partire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del punto 2 dell’artpresente articolo. 39 dell’attuale Statuto Per “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si intendono i lavorativi privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1.1.2003 ovvero dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo Pensione per il personale da parte della Banca Commissione di Romavigilanza di cui alla premessa, ed eventuali modifiche e/o integrazionise successiva alla predetta data. Art. A 2 Per tutto il personale del Banco di Siciliaquanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che aderirà ne costituisce parte integrante e sostanziale. Art. 3 Il presente Accordo sarà notificato da ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. al piano Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto. Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di esodazione gli importi rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. e le forme di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoropartecipazione previste dallo Statuto. Art. 4 Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione sull’accordo a tutti i soggetti interessati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1Il giorno 27/11/97, tra la FNAM-FNAII-CONFARTIGIANATO, AIRA ANIM ASSOMECCANICA-CNA, FIAM- CASA, CLAAI e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL quali, parti istitutive del Fondo. Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti Premesso: - che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione; - che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia per il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare; - che la materia attinente alla previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi eè di competenza della contrattazione nazionale ai sensi della vigente normativa e che eventuali deroghe a favore della contrattazione di secondo livello dovranno essere appositamente previste dalla stessa contrattazione nazionale; - che, pertantoinfine, si impegnano intende, contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a proseguire con continuità quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso, si concorda, di istituire il confronto necessario già Fondo pensione per i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze presente contratto di equità delle riformelavoro. Possono essere altresì destinatari del Fondo i lavoratori ai quali si applicano C.C.N.L. sottoscritti dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,1) Il Fondo è costituito ai sensi dell'art.12 e seguenti del vigente sistema previdenziale aziendaleCodice civile e della normativa in vigore; 2) sono Organi del Fondo: l'assemblea, il Banco Consiglio di Sicilia si impegnaamministrazione, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo il Presidente ed il vice presidente del 7 luglio 2000Fondo, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello collegio dei revisori; 3) lo Statuto del Fondo Pensione prevede il sistema di adesione volontario, le vicende del rapporto associativo, la regolazione del trasferimento ad altri Fondi, le modalità di erogazione delle prestazioni, la composizione, i poteri, le regole di funzionamento degli Organi, il regolamento elettorale, ispirato a criteri di democraticità, fissa le relative modalità di elezione; 4) le risorse finanziarie del Fondo sono affidate integralmente a gestione mediante convenzione, secondo le modalità di legge; 5) la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari più contingenza più E.D.R. è così determinata: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; - il 16% del TFR del maturando. Per i lavoratori di prima occupazione così come definiti dalla normativa vigente sarà dovuta l'integrale destinazione, al Fondo del T.F.R. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28/8/99. Fermo restando il contributo a carico dell'impresa così come sopra definito (1%), i lavoratori di prima occupazione possono optare per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia un versamento a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del loro carico pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, così come sopra definita. Il versamento della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavorocontribuzione avverrà dall'1/1/99 con modalità da definire.

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Sources: CCNL

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessate, sulla base parti recepiscono il contenuto degli Accordi intervenuti in materia per sottoscritti il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità 16/10/1997 ed il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione30/11/1998, con le stesse modalità seguenti modifiche al citato Accordo 16/10/1997: a) Nell’ultimo periodo del punto A4) al posto delle voci “tabella” e “contingenza” si deve intendere l’unica voce “tabella stipendiale omnicomprensiva” prevista dal vigente C.C.N.L. b) L’ultimo periodo del punto A5)a è abrogato. c) La seconda alinea del punto A5)b è sostituita dalla seguente: “destinazione di quanto già espressamente previsto dall’art 39 una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. per un importo pari al 50% della somma dei contributi versati al Fondo (contributo della Società e contributo del/della Dipendente)”. d) L’ultimo periodo del punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per A5)b è abrogato. e) Dopo il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia punto A5)b è inserito il seguente punto A5)c: “a far data dall’1.1.2001tempo dall’ 1/1/2002, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo il/la Dipendente iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione della propria posizione individuale per tempo presso la Banca di Roma i motivi e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 con le modalità indicati dall’art. 7, comma 4 del D.lgs 21/4/1993 n. 124 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui sopraal precedente comma, previsti sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dal/dalla Dipendente iscritto, per i quali l’interessato non abbia richiesto il riscatto della posizione individuale. E’ data facoltà al/alla Dipendente stesso di reintegrare la propria posizione nel Fondo mediante versamenti da effettuare con le stesse modalità previste dai precedenti punti A5)a ed A5)b.” f) Il punto A14) è sostituito dal seguente: “A far tempo dall’1/1/2002, il Fondo continuerà a dare attuazione alle prestazioni di premorienza e di invalidità già previste al punto IV) A) dell’accordo aziendale 15/12/1988, con riferimento agli articoli 13 e 14 del Contratto Integrativo Aziendale 27/10/1988 e successive modifiche ed integrazioni: - ai/le Dipendenti qualificabili come “vecchi iscritti” secondo quanto previsto al punto 2A) dell’articolo 13 del vigente C.I.A.; - ai/le Dipendenti qualificabili come “nuovi iscritti” secondo quanto previsto al punto 2B) dell’articolo 13 del vigente C.I.A. Resta inteso che la quota di contribuzione destinata alla copertura delle suddette prestazioni di premorienza ed invalidità è a totale carico della Società”. g) Il punto B) è abrogato. Nell’Allegato F/1 del presente C.I.A. è riportato il testo dell’Accordo 16/10/1997 con le modifiche apportate dall’Accordo 30/11/1998, dal presente art. 13 e dall’Accordo 28/4/2004. Negli Allegati F/2, F/3 ed F/4 sono riportati, rispettivamente, i testi dell’Accordo 16/10/1997 (testo previgente), dell’Accordo 30/11/1998 e dell’Accordo 28/4/2004. Le Parti si danno atto che a far tempo dall’1/1/2006 la misura del versamento e le eventuali opzioni relative al T.F.R. di cui al punto A3) dell’Accordo 16/10/1997, come modificato dall’Accordo 30/11/1998 (Allegato F/1), rimarranno valide sino a diversa comunicazione del/della Dipendente, comunicazione che potrà essere effettuata fino al 15/1 di ogni anno con effetto dall’ 1/1 dello stesso anno. Inoltre le Parti si danno atto che: - a far tempo dal 1° gennaio 2007 in materia di conferimento del TFR alla data previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05; - gli accordi del 16/10/1997 e 30/11/1998 sono stati parzialmente modificati ed integrati dagli accordi sottoscritti il 18/6/2007 e 24/9/2007, riportati rispettivamente negli allegati F/5 ed F/6 del presente CIA; - a far tempo dal 1° gennaio 2010, il contributo aziendale al Fondo Pensione di accesso all’esodocui al punto 11 dell’Accordo 28/4/2004 (Allegato F/4), verranno monetizzati pari al momento della cessazione 4,5%, sarà è elevato dello 0,25%, per un totale complessivo del rapporto 4,75%. - a far tempo dal 1/1/2015, il contributo aziendale al Fondo Pensione di lavorocui al precedente capoverso (4,75%) sarà incrementato dello 0,75%, per un totale complessivo del 5,50%; con la medesima decorrenza, il contributo aziendale al Fondo Pensione di cui al punto 6 dell’Accordo 28/4/2004, pari all’8%, sarà elevato dello 0,50%, per un totale complessivo dell’8,50%.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Previdenza complementare. 1Le Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri. L’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso. Le Parti interessatesi impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti. Le Parti sottoscrivono altresì un “Accordo attuativo della previdenza integrativa” allegato (Appendice 3) al presente C.C.N.L. ACCORDO ATTUATIVO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA (EX ART. 66) Visto il C.C.N.L. ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇ per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti convengono sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco adesione al fondo Previambiente. Verificato che: • dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi un Fondo Nazionale di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi edenominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, pertantostudio notarile Atlante - Cerasi rep. N. 8194); • tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, si impegnano unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124/93 con delibera del 4.11.1998; • il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini; • che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore affine” quello dei servizi pubblici farmaceutici; • che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003carico delle imprese e dei lavoratori, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con nonché le stesse specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo. Si conviene quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del segue: Art. 1 A decorrere dal 01.01.2008 la contribuzione al Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importiè calcolata in percentuale, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati contributo azienda, quota TFR) Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 • a carico dell’azienda 1%; • a carico del lavoratore 1%. La quota di iscrizione, a carico dell’azienda e 2002 del lavoratore, nella misura prevista dall’art. 5 dello 0,50%statuto di Previambiente. In sede di rinnovo del C.C.N.L. le Parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L’impresa comunicherà al lavoratore, per ciascun annotramite apposita indicazione sulla busta paga, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura l’entità delle trattenute effettuate a suo carico. è, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea utile a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Romatale scopo, a norma valere ed in detrazione dell’accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del disposto TFR a partire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del punto 2 dell’artpresente articolo. 39 dell’attuale Statuto Per “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si intendono i lavorativi privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1.1.2003 ovvero dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo Pensione per il personale da parte della Banca Commissione di Romavigilanza di cui alla premessa, ed eventuali modifiche e/o integrazionise successiva alla predetta data. Art. A 2 Per tutto il personale del Banco di Siciliaquanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che aderirà ne costituisce parte integrante e sostanziale. Art. 3 Il presente Accordo sarà notificato da ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. al piano Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto. Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di esodazione gli importi rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. e le forme di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoropartecipazione previste dallo Statuto. Art. 4 Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione sull’accordo a tutti i soggetti interessati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessateGli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano: - Dipendenti - In aspettativa non retribuita legge 300/70 - In aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96 (limitatamente all’indennità corrisposta dalla Struttura) della CISL, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco a tutti i livelli, possono aderire, con atto volontario di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi sottoscrizione della domanda di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000adesione, al riconoscimento“Fondo pensione Cisl”, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo registrato nell’Albo dei fondi pensione e istituito presso la Banca Commissione di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%Vigilanza, per ciascun annosez. 2 al n. 1164. L’adesione al fondo pensione Cisl può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR/TFM maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore/lavoratrice, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura Struttura Cisl e attraverso il conferimento del TFR/TFM maturando. In questo caso la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, è così ripartita: - Una contribuzione pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGOutile per il Computo del TFR/TFM, a carico dell’operatore/operatrice; - Una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il Computo del TFR/TFM a carico della Struttura; - Una quota di TFR/TFM maturando pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM, per gli anni 2004operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29/04/1993, 2005 ferma restando, su base volontaria, la facoltà di destinare al Fondo pensione l’intero TFR/TFM maturando. Per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 29/04/1993, è in ogni caso prevista l’integrale destinazione del TFR/TFM maturando dal momento dell’adesione al Fondo Pensione CISL. In caso di trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare la quota di competenza della Struttura non verrà corrisposta. Ferme restando le predette misure minime, l’operatore/operatrice, dirigente sindacale in aspettativa, può determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico così come, in questo caso, è data facoltà alle strutture di incrementare al massimo di un ulteriore 2% la misura minima a proprio carico. In generale, la contribuzione a carico dell’operatore/operatrice e 2006dirigente sindacale in aspettativa, nella verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico della Struttura Cisl ed al TFR/TFM, verrà versata trimestralmente al Fondo. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere sempre modificata nel tempo. L’adesione al fondo pensione Cisl, tramite il solo conferimento del 3% per ciascun annoTFR/TFM maturando, senza il versamento della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poicontribuzione a carico dell’operatore/operatrice, nella misura omogenea non comporta l’obbligo di contribuzione a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 carico della Struttura. Ai sensi dell’art. 39 dell’attuale Statuto 8, comma 7, lett. b) del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romadecreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ed eventuali modifiche eaderiscono al fondo pensione anche gli operatori/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Siciliaoperatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, che aderirà al piano di esodazione non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR/TFM maturando. Ai sensi e per gli importi di cui sopraeffetti dell’art. 8, previsti fino comma 7, lettera c) e dell’art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa già iscritti alla previdenza complementare alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento entrata in vigore della cessazione del rapporto di lavorolegge 421/92 e che non conferiscano il TFR/TFM maturando presso la forma pensionistica complementare è fatta salva tale facoltà.

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Sources: Regolamento

Previdenza complementare. 1L’armonizzazione con il lavoro privato ha trovato riscontro anche sotto l’aspetto previdenziale. Le Parti interessateL’attività del Dipartimento si è concentrata nel corso della legislatura sul passaggio dall’indennità di fine servizio al Tfr e all’istituzione di forme di previdenza complementare. Con la Finanziaria del ’98 (legge n.449 del 27 dicembre 1997, articolo 59, comma 56) sono state previste norme circa il passaggio opzionale dei dipendenti pubblici al TFR, per favorire la creazione di forme di previdenza complementare. Nel 1998 è stato predisposto un apposito atto di indirizzo all’ARAN, che ha permesso di sviluppare il confronto con le Confederazioni sindacali sulle modalità del passaggio al TFR e sulla costituzione dei fondi pensione dei comparti del pubblico impiego. Con la legge Finanziaria dell’anno seguente (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art.26, commi 18 e 19) sono state stanziate le risorse finanziarie da destinare ai fondi; il provvedimento ha consentito di pervenire all’accordo nazionale che è stato sottoscritto il 29 luglio 1999. Con DPCM del 20 dicembre 1999 sono state recepite e definite normativamente le modalità contenute nell’accordo nazionale citato. Successivamente, sulla base di appositi atti di indirizzo, sono state avviate le trattative per la costituzione dei vari fondi. Si riassume lo stato dei lavori: • concluso l’accordo istitutivo del Fondo per i lavoratori della scuola; • emanato l’atto di indirizzo relativo all’istituzione di un unico fondo pensione che comprende il comparto dei Ministeri e degli Accordi intervenuti Enti pubblici non economici; • avviate le trattative con i rappresentanti del comparto “Sicurezza”; • in materia corso presso il Dipartimento Affari regionali la redazione di una norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; • definite le risorse per il personale far fronte al contributo del Banco datore di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma lavoro al finanziamento dei sistemi fondi gestori di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e(articolo 74, pertantocomma 1 della legge 23 dicembre 2000, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze n.388); • definite le modalità di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore versamento ai fondi gestori di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romadei dipendenti delle complessive risorse assegnate. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoro(DPCM 23 maggio 2001).

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Sources: Riforma Del Lavoro Pubblico

Previdenza complementare. 1Le parti convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL. Le Parti interessateConvengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24/1/2000, sulla base degli Accordi intervenuti denominato in materia breve ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ha rappresentato la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL. In data 01-01-2011 il Fondo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, per il personale del Banco di Siciliaespressa volontà delle parti costitutive, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi è confluito nel Fondo di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi eFon.Te. Da tale data, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore fondo di previdenza complementare aziendale contrattuale per i lavoratori che applicano il presente CCNL è il Fondo Fon.Te. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità già definite dai regolamenti del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi Fondo Fon.Te. e dagli accordi tra le parti sociali istitutive del vigente sistema previdenziale aziendaleFondo e riguarda tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL. Le aziende e i lavoratori associati al Fondo Fon.Te. sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo. Gli elementi di costo dovranno prevedere, i seguenti valori: - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; − 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; − A scelta del lavoratore, il Banco 50% o il 100% del TFR maturato dal momento dell’adesione al Fondo Fon.Te. − una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di Sicilia si impegna, cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore. - Nota a verbale tra le Parti - Viene ripreso integralmente quanto previsto nel rispetto CCNL 14-10-2015 che fa parte integrante del CCNL rinnovato. - 0,55% (di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il sistema computo del TFR, a capitalizzazione, con le stesse modalità carico del lavoratore; − 0,55% (di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il personale della Banca computo del TFR, a carico del datore di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco lavoro; − Aumento di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%vigenza contrattuale, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGOun complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura − Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma carico del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto datore di lavoro.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Previdenza complementare. 1Le Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri, secondo le regolamentazioni economico-normative in esso previste. L’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso. Le Parti interessatesi impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti. Le Parti sottoscrivono altresì un “Accordo attuativo della previdenza integrativa” allegato (Appendice 3) al presente contratto collettivo nazionale . ACCORDO ATTUATIVO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA Visto il presente contratto collettivo nazionale per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti convengono sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco adesione al fondo Previambiente. Verificato che: • dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi un Fondo Nazionale di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi edenominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, pertantostudio notarile Atlante -Cerasi rep. N. 8194); • tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, si impegnano unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124/93 con delibera del 4.11.1998; • il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini; • che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore affine” quello dei servizi pubblici farmaceutici; • che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003carico delle imprese e dei lavoratori, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con nonché le stesse specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo. Si conviene quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del segue: Art. 1 A decorrere dal 01.01.2008 la contribuzione al Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importiè calcolata in percentuale, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati contributo azienda, quota TFR) Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 • a carico dell’azienda 1%; • a carico del lavoratore 1%. La quota di iscrizione, a carico dell’azienda e 2002 del lavoratore, nella misura prevista dall’art. 5 dello 0,50%statuto di Previambiente. In sede di rinnovo del C.C.N.L. le Parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L’impresa comunicherà al lavoratore, per ciascun annotramite apposita indicazione sulla busta paga, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura l’entità delle trattenute effettuate a suo carico è, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea utile a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Romatale scopo, a norma valere ed in detrazione dell’accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del disposto TFR a partire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del punto 2 dell’artpresente articolo. 39 dell’attuale Statuto Per “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si intendono i lavorativi privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1.1.2003 ovvero dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo Pensione per il personale da parte della Banca Commissione di Romavigilanza di cui alla premessa, ed eventuali modifiche e/o integrazionise successiva alla predetta data. Art. A 2 Per tutto il personale del Banco di Siciliaquanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che aderirà ne costituisce parte integrante e sostanziale. Art. 3 Il presente Accordo sarà notificato da ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. al piano Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art.3, dello Statuto Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di esodazione gli importi rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. e le forme di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoropartecipazione previste dallo Statuto.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1Le parti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo. Le Parti interessateA tal fine, sulla base degli Accordi intervenuti preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare. Con l'intento di riferire questo Fondo ad una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per il personale i dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del Banco di Siciliasistema della Confservizi CISPEL, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi denominato Fondo nazionale di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e"Previambiente", pertantocostituito con atto del 18 giugno 1998, presso lo studio notarile Atlante- Cerasi rep. n. 8194. Tale Fondo è regolato da un apposito Statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 124/1993 con delibera del 4 novembre 1998. Il predetto Statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed aziende di settori convenzionalmente denominati affini. Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale "settore affine" quello delle aziende aderenti a FEDERCULTURE. Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003conviene quanto segue: - la contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, tenendo conto delle manifestate esigenze per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di equità delle riforme. 2ciascun lavoratore. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: - a carico dell'azienda: 1%; - a carico del lavoratore: 1%. In sede di rinnovo del c.c.n.l. le parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L'azienda comunica al lavoratore, per ciascun annotramite apposita indicazione sulla busta paga, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del t.f.r. pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea utile a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Romatale scopo, a norma valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, cioè successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del disposto t.f.r. a decorrere dall'1 gennaio 2000. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del punto 2 dell’artcomma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa. 39 dell’attuale Il Fondo comunica al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'azienda, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'azienda e le quote t.f.r. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dall'1 gennaio 2000. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di SiciliaPreviambiente, che aderirà si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo. Il presente accordo è notificato, a cura di FEDERCULTURE, al piano Fondo Previambiente ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto. Previambiente adotta, quindi, tutti i provvedimenti del caso, al fine di esodazione gli importi rendere operativa l'iscrivibilità dei lavoratori e delle aziende aderenti a FEDERCULTURE e le forme di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoropartecipazione previste dallo Statuto.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti In relazione agli impegni assunti nell'Accordo 11 giugno 1998 in materia di previdenza complementare, le parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti, convengono quanto segue: a) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, soccorso autostradale, potranno aderire al Fondo ASTRI nel rispetto della normativa vigente per il personale tale Fondo; b) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con conducente potranno aderire al Fondo Priamo, istituito nel comparto degli autoferrotranvieri, nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo; c) le Associazioni Anav e Fise e le organizzazioni sindacali firmatarie del Banco di Siciliapresente Accordo cureranno, porranno in essere congiuntamente, i necessari adempimenti per aderire ai suddetti Fondi e dirameranno ai rispettivi rappresentati tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma istruzioni operative che consentano l’adesione dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano lavoratori ai Fondi suddetti e l’avvio delle procedure dei versamenti contributivi a proseguire con continuità il confronto necessario già partire dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme1° gennaio 2007. 2. A tal propositoFatte salve le verifiche di fattibilità da compiere presso l’organismo di vigilanza competente, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri i lavoratori assunti a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino indeterminato alla data di accesso all’esodostipula del presente accordo, verranno monetizzati che presentino domanda di adesione al momento della cessazione fondo complementare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, possono optare per il versamento di un contributo doppio rispetto a quello stabilito dall’Accordo nazionale 11 giugno 1998 per un periodo pari a 20 mesi se già in forza alla data del rapporto 1 gennaio 2005, ovvero pari a quello intercorrente dalla data di lavoroassunzione successiva al 1° gennaio 2005 e la data di stipula del presente accordo. In tal caso viene raddoppiata anche la contribuzione a carico dell’azienda di appartenenza. 3. La normativa di cui al presente articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari.

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Sources: CCNL Autonoleggio

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessateGli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano: - dipendenti - in aspettativa non retribuita legge 300/70 - in aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96 (limitatamente all’indennità corrispos ta dalla Struttura) della CISL,a tutti i livelli, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco possono aderire, con atto volontario di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi sottoscrizione della domanda di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000adesione, al riconoscimento“Fondo pensione Cisl”, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo registrato nell’Albo dei fondi pensione e istituito presso la Banca Commissione di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%Vigilanza, per ciascun annosez. 2 al n. 1164. L’adesione al fondo pensione Cisl può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR/TFM maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore/lavoratrice, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura Struttura Cisl e attraverso il conferimento del TFR/TFM maturando. In questo caso la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, è così ripartita: - una contribuzione pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGOutile per il computo del TFR/TFM, a carico dell’operatore/operatrice; - - una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM a carico della Struttura di riferimento; - una quota di TFR/ TFM matu rando pari al 2 % della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM, per gli anni 2004operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29/04/1993, 2005 ferma restando, su base volontaria, la facoltà di destinare al Fondo pensione l’intero TFR/TFM maturando . Per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 29/04/1993, è in ogni caso prevista l’integrale destinazione del TFR/TFM maturando dal momento dell’adesione al Fondo Pensione CISL. In caso di trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare la quota di competenza della Struttura non verrà corrisposta. Ferme restando le predette misure minime, l’operatore/operatrice, dirigente sindacale in aspettativa, può determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico così come, in questo caso, è data facoltà alle strutture di riferimento di incrementare al massimo di un ulteriore 2% la misura minima a proprio carico. In generale, la contribuzione a carico dell’operatore/operatrice e 2006dirigente sindacale in aspettativa, nella verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico della Struttura Cisl ed al TFR/TFM, verrà versata trimestralmente al Fondo. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere sempre modificata nel tempo. L’adesione al fondo pensione Cisl, tramite il solo conferimento del 3% per ciascun annoTFR/TFM maturando, senza il versamento della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poicontribuzione a carico dell’operatore/operatrice, nella misura omogenea non comporta l’obbligo di contribuzione a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 carico della Struttura. Ai sensi dell’art. 39 dell’attuale Statuto 8, comma 7, lett. b) del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romadecreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ed eventuali modifiche eaderiscono al fondo pensione anche gli operatori/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Siciliaoperatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, che aderirà al piano di esodazione non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR/TFM maturando. Ai sensi e per gli importi di cui sopraeffetti dell’art. 8, previsti fino comma 7, lettera c) e dell’art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa già iscritti alla previdenza complementare alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento entrata in vigore della cessazione del rapporto di lavorolegge 421/92 e che non conferiscano il TFR/TFM maturando presso la forma pensionistica complementare è fatta salva tale facoltà.

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Sources: Regolamento

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessateGli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano: - dipendenti; - in aspettativa non retribuita legge 300/70; - in aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96 (limitatamente all’indennità corrisposta dalla Struttura); della Filca Cisl, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco a tutti i livelli, possono aderire, con atto volontario di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi sottoscrizione della domanda di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000adesione, al riconoscimento“Fondo pensione Cisl”, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo registrato nell’Albo dei fondi pensione e istituito presso la Banca Commissione di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%Vigilanza, per ciascun annosez. 2 al n. 1164. L’adesione al fondo pensione Cisl può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore/lavoratrice, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura Struttura Cisl e attraverso il conferimento del TFR maturando. In questo caso la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, è così ripartita: • una contribuzione pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGOutile per il computo del TFR, a carico dell’operatore/operatrice; • una contribuzione pari al 3% della retribuzione utile per il computo del TFR a carico della Struttura; • una quota di TFR maturando pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR, per gli anni 2004operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29/04/1993, 2005 ferma restando, su base volontaria, la facoltà di destinare al Fondo pensione l’intero TFR maturando. Per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 29/04/1993, è in ogni caso prevista l’integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al Fondo Pensione CISL. In caso di trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare la quota di competenza della Struttura non verrà corrisposta. Ferme restando le predette misure minime, l’operatore/operatrice, dirigente sindacale in aspettativa, può determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. In generale, la contribuzione a carico dell’operatore/operatrice e 2006dirigente sindacale in aspettativa ,verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga e, nella assieme al contributo a carico della Struttura Filca Cisl ed al TFR, verrà versata trimestralmente al Fondo. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere sempre modificata nel tempo. L’adesione al fondo pensione Cisl, tramite il solo conferimento del 3% per ciascun annoTFR maturando, senza il versamento della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poicontribuzione a carico dell’operatore/operatrice, nella misura omogenea non comporta l’obbligo di contribuzione a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 carico della Struttura. Ai sensi dell’art. 39 dell’attuale Statuto 8, comma 7, lett. b) del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romadecreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ed eventuali modifiche eaderiscono al fondo pensione anche gli operatori/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Siciliaoperatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, che aderirà al piano di esodazione non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR maturando. Ai sensi e per gli importi di cui sopraeffetti dell’art. 8, previsti fino comma 7, lettera c) e dell’art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa già iscritti alla previdenza complementare alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento entrata in vigore della cessazione del rapporto di lavorolegge 421/92 e che non conferiscano il TFR maturando presso la forma pensionistica complementare è fatta salva tale facoltà.

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Previdenza complementare. 1. Le Parti interessateGli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano: - dipendenti - in aspettativa non retribuita legge 300/70 - in aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96 (limitatamente all’indennità corrisposta dalla Struttura) della CISL, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco a tutti i livelli, possono aderire, con atto volontario di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi sottoscrizione della domanda di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000adesione, al riconoscimento“Fondo pensione Cisl”, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo registrato nell’Albo dei fondi pensione e istituito presso la Banca Commissione di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%Vigilanza, per ciascun annosez. 2 al n. 1164. L’adesione al fondo pensione Cisl può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR/TFM maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore/lavoratrice, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura Struttura Cisl e attraverso il conferimento del TFR/TFM maturando. In questo caso la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, è così ripartita: - una contribuzione pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGOutile per il computo del TFR/TFM, a carico dell’operatore/operatrice; - una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM a carico della Struttura; dell’adesione al Fondo Pensione CISL. In caso di trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare la quota di competenza della Struttura non verrà corrisposta. Ferme restando le predette misure minime, l’operatore/operatrice, dirigente sindacale in aspettativa, può determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico così come, in questo caso, è data facoltà alle strutture di incrementare al massimo di un ulteriore 2% la misura minima a proprio carico. In generale, la contribuzione a carico dell’operatore/operatrice e dirigente sindacale in aspettativa ,verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico della Struttura Cisl ed al TFR/TFM, verrà versata trimestralmente al Fondo. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere sempre modificata nel tempo. L’adesione al fondo pensione Cisl, tramite il solo conferimento del TFR/TFM maturando, senza il versamento della contribuzione a carico dell’operatore/operatrice, non comporta l’obbligo di contribuzione a carico della Struttura. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, aderiscono al fondo pensione anche gli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, che non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR/TFM maturando. Ai sensi e per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 effetti dell’art. 39 dell’attuale Statuto 8, comma 7, lettera c) e dell’art. 20 del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romadecreto legislativo 5 dicembre 2005, ed eventuali modifiche en. 252, con riferimento agli operatori/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa già iscritti alla previdenza complementare alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento entrata in vigore della cessazione del rapporto di lavorolegge 421/92 e che non conferiscano il TFR/TFM maturando presso la forma pensionistica complementare è fatta salva tale facoltà.

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Previdenza complementare. (1. ) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo. (2) Le Parti interessateparti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 24 gennaio 2000, sulla base degli Accordi intervenuti di seguito denominato in materia breve ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo. (3) L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo. (4) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il personale computo del Banco TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di Siciliacui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,50 di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano cui 11,88 a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riformecarico dell’azienda e 3,62 a carico del lavoratore. 2. A tal proposito(5) Per i lavoratori di prima occupazione, nelle more dell’individuazione successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del definitivo contenitore TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. (6) Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco aumentare la propria quota di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, contribuzione sino al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione utile per il personale della Banca calcolo del TFR. (7) Le parti concordano di Roma, ed eventuali provvedere entro il 30 settembre 1999 alla definizione delle modifiche e/o integrazioni. A tutto delle norme che regolano il personale funzionamento del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi fondo di cui sopraal protocollo allegato all’accordo del 22 gennaio 1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo. (8) Gli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, previsti fino alla data anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi. (9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della cessazione del rapporto legislazione di lavoroRegioni a statuto speciale. DICHIARAZIONE A VERBALE Dall’anno 2011 la forma pensionistica complementare ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ è stata trasferita presso il fondo FON. TE. per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 (Allegato Z).

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Previdenza complementare. 1. Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti In relazione agli impegni assunti nell'Accordo 11 giugno 1998 in materia per il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare complementare, le parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti, convengono quanto segue: a) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture sul suolo pubblico e/o integrativa aziendalmente vigenti privato, lavaggio automatico e non subiscano ulteriori ritardi eautomatico e ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, pertantosoccorso autostradale, si impegnano a proseguire potranno aderire al Fondo ASTRI nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo: b) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003conducente potranno aderire al Fondo Priamo, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegnaistituito nel comparto degli autoferrotranvieri, nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo; c) le Associazioni Anav e Fise e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo cureranno, congiuntamente, i necessari adempimenti per aderire ai suddetti Fondi e dirameranno ai rispettivi rappresentati tutte le istruzioni operative che consentano l'adesione dei lavoratori ai Fondi suddetti e l'avvio delle procedure dei versamenti contributivi a partire dal 1° gennaio 2007. Fatte salve le verifiche di quanto convenuto con l’Accordo fattibilità da compiere presso l'organismo di Gruppo del 7 luglio 2000vigilanza competente, al riconoscimento, con oneri i lavoratori assunti a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino indeterminato alla data di accesso all’esodostipula del presente accordo, verranno monetizzati che presentino domanda di adesione al momento della cessazione fondo complementare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, possono optare per il versamento di un contributo doppio rispetto a quello stabilito dall'Accordo nazionale 11 giugno 1998 per un periodo pari a 20 mesi se già in forza alla data del rapporto 1 gennaio 2005, ovvero pari a quello intercorrente dalla data di lavoroassunzione successiva al 1° gennaio 2005 e la data di stipula del presente accordo. In tal caso viene raddoppiata anche la contribuzione a carico dell'azienda di appartenenza. La normativa di cui al presente articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari.

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Previdenza complementare. 1In considerazione di quanto previsto dal Dlgs n. 124/1993 e preso atto delle successive modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, le parti riconfermano la particolare rilevanza che riveste l'istituzione di forme di previdenza complementare, al fine di contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale dei lavoratori nell'ambito delle compatibilità derivanti dal quadro normativo, economico e contrattuale di riferimento. Le Parti interessateAl riguardo, sulla base degli Accordi intervenuti in materia le parti stipulanti si danno atto di avviare e completare nel corso del 1996 i lavori preparatori per il personale del Banco la creazione di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi forme di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il da realizzarsi secondo i tempi e le modalità di confronto necessario già dal 26 marzo 2003di seguito stabiliti, tenendo inoltre conto delle manifestate esigenze della compiuta emanazione dei decreti ministeriali di equità delle riforme. 2attuazione del succitato Dlgs n. 124/1993. A tal propositofine, nelle more dell’individuazione le parti stipulanti costituiranno, a partire dal mese di settembre 1996, una commissione paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati dall'Intersind e 3 designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è affidato il compito di: - individuare le modalità di costituzione del definitivo contenitore fondo nazionale di previdenza complementare aziendale complementare; - stabilire la natura e gli scopi del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi fondo, atteso il regime a capitalizzazione individuale e contribuzione definita; - definire gli ambiti e le forme di partecipazione al fondo, garantendo la libera adesione individuale; - determinare gli organi di amministrazione e controllo del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco fondo e le relative modalità di Sicilia si impegna, funzionamento; - individuare la composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo nel rispetto del principio di pariteticità delle rappresentanze del personale e dei datori di lavoro, provvedendo inoltre a definire le procedure di designazione dei rappresentanti dei lavoratori secondo il metodo elettivo; - prefigurare le linee di orientamento ed indirizzo in termini di possibili opzioni e priorità circa la determinazione delle tipologie dei soggetti gestori delle risorse nonché la natura degli investimenti da privilegiare, in ottemperanza alle disposizioni che al riguardo saranno emanate; - definire le condizioni di accesso alle prestazioni erogate dal fondo nonché le modalità di trasferimento e di riscatto della posizione individuale; - stabilire i presupposti che realizzano la cessazione della contribuzione al fondo; - individuare criteri e modalità di copresenza con il fondo nazionale di eventuali fondi aziendali aventi analoghe finalità che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle stabilite dal fondo nazionale stesso. L'esito dei lavori della commissione sarà sottoposto entro il 31 dicembre 1996 all'attenzione delle parti stipulanti, che provvederanno a convenire tempestivamente gli atti formali propedeutici all'attivazione del fondo nazionale al fine di consentire l'avvio dell'esercizio dell'attività di quest'ultimo dal mese di dicembre 1997. Il finanziamento del fondo si realizza mediante la destinazione del 13,5% della quota di trattamento di fine rapporto maturando. Ai sensi di quanto convenuto con l’Accordo previsto dal Dlgs. n. 124/93, nei confronti del personale assunto dopo il 29 aprile 1993, senza precedente anzianità di Gruppo servizio, è invece prevista l'integrale destinazione al fondo degli accantonamenti annuali del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, trattamento di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romafine rapporto. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente In aggiunta a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma sopra, è altresì previsto un contributo paritetico bilaterale a carico dell'azienda - erogabile esclusivamente a tale titolo - e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura a carico del 2lavoratore pari all'1% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura assunta a base della determinazione del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca trattamento di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavorofine rapporto.

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Previdenza complementare. (1. ) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo. (2) Le Parti interessateparti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, sulla base degli Accordi intervenuti di seguito denominato in materia breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo. (3) L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo. (4) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il personale computo del Banco TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di Siciliacui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,50 di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano cui euro 11,88 a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riformecarico dell’azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore. 2. A tal proposito(5) Per i lavoratori di prima occupazione, nelle more dell’individuazione successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del definitivo contenitore TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. (6) Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco aumentare la propria quota di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, contribuzione sino al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione utile per il personale della Banca calcolo del TFR. (7) Le parti concordano di Roma, ed eventuali provvedere entro il 30 settembre 1999 alla definizione delle modifiche e/o integrazioni. A tutto delle norme che regolano il personale funzionamento del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi fondo di cui sopraal protocollo allegato all’accordo del 22 gennaio 1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo. (8) Gli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, previsti fino alla data anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi. (9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della cessazione del rapporto legislazione di lavoroRegioni a statuto speciale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Nei confronti dei dipendenti dei rami ceduti già iscritti alla previdenza complementare, ferma restando la previsione di cui all’art. 5) punto 4 che precede, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Cessione continuerà a trovare applicazione presso la cessionaria Banco Desio la contribuzione loro applicata nelle aziende di provenienza (BdS e Carige e accordo Gruppo BPER 5 Novembre 2022), ivi compreso il riconoscimento del contributo a carico azienda nella misura e alle condizioni previste, esclusivamente nel caso risulti: 1. Le Parti interessatealla data di efficacia giuridica dell’operazione, sulla base degli Accordi intervenuti mantenuta la pregressa l’iscrizione a uno dei seguenti Fondi di Previdenza integrativa: ● Fondo Previp; ● Fondo Arca; ● Fondo Multifond (fatte salve le necessarie verifiche tecnico/amministrative in considerazione della specifica natura di tale Fondo); 2. effettuata entro il 31 maggio 2023 - l’iscrizione al fondo Previp, o ad altro Fondo di previdenza previsto in Banco Desio, per coloro che presso BdS fossero stati iscritti al fondo FAP. In questo caso, la contribuzione a carico Azienda sarà riconosciuta da Banco Desio anche per il periodo intercorrente dalla data della cessione alla data di iscrizione al Fondo. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari in materia per il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso vigenti, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, al Personale trasferito e iscritto alla previdenza complementare di cui al sopra riportato punto 1. sarà data altresì la Banca possibilità di Roma permanere iscritto ai fondi a cui attualmente aderisce oppure di iscriversi in qualsiasi momento al Fondo Pensione Previp, o ad altro Fondo previsto in Banco Desio, mantenendo la contribuzione aziendalmente prevista come sopra richiamato con la possibilità inoltre di trasferire la propria posizione previdenziale maturata Resta fermo che la contribuzione aziendale e vengono dalla Parti concordemente individuati complessiva prevista esclusivamente nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%ipotesi sopra disciplinate avrà la stessa decorrenza della data di efficacia giuridica della Cessione. Alle risorse non iscritte alla previdenza complementare alla data di efficacia giuridica della cessione saranno applicate, per ciascun annoin caso di adesione successiva al Fondo di previdenza Previp, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004o ad altro Fondo previsto in Banco Desio, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto le previsioni tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Romavigenti presso la cessionaria Banco Desio, ivi compreso il riconoscimento della contribuzione aziendale, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoropartire dal mese successivo all’adesione.

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Sources: Bozza Verbale Di Accordo

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessateIl giorno 27 novembre 1997 tra Fnam - Fnaii - Confartigianato, sulla base degli Accordi intervenuti Aira Anim Assomeccanica-Cna, FIAM-Casa, Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil quali, parti istitutive del Fondo - che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti d'attuazione; - che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia per il personale del Banco di SiciliaPrevidenza complementare; - che la materia attinente alla Previdenza complementare è di competenza della contrattazione nazionale ai sensi della vigente normativa e che eventuali deroghe a favore della contrattazione di 2° livello dovranno essere appositamente previste dalla stessa contrattazione nazionale; - che, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertantoinfine, si impegnano intende, contribuire a proseguire con continuità un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso, Si concorda, di istituire il confronto necessario già Fondo pensione per i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze presente contratto di equità delle riformelavoro. Possono essere altresì destinatari del Fondo i lavoratori ai quali si applicano ccnl sottoscritti dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,1) Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del vigente sistema previdenziale aziendaleCC e della normativa in vigore; 2) sono Organi del Fondo: l'assemblea, il Banco Consiglio di Sicilia si impegnaamministrazione, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo il Presidente e il vice presidente del 7 luglio 2000Fondo, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello collegio dei revisori; 3) lo Statuto del Fondo Pensione prevede il sistema di adesione volontario, le vicende del rapporto associativo, la regolazione del trasferimento ad altri Fondi, le modalità di erogazione delle prestazioni, la composizione, i poteri, le regole di funzionamento degli Organi, il regolamento elettorale, ispirato a criteri di democraticità, fissa le relative modalità di elezione; 4) le risorse finanziarie del Fondo sono affidate integralmente a gestione mediante convenzione, secondo le modalità di legge; 5) la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari più contingenza più EDR è così determinata: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; - il 16% del TFR del maturando. Per i lavoratori di 1a occupazione così come definiti dalla normativa vigente sarà dovuta l'integrale destinazione, al Fondo del TFR maturando. Per i lavoratori di 1a occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28.8.99. Fermo restando il contributo a carico dell'impresa così come sopra definito (1%), i lavoratori di 1a occupazione possono optare per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia un versamento a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del loro carico pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, così come sopra definita. Il versamento della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavorocontribuzione avverrà dall'1.1.99 con modalità da definire.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1Al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, i Lavoratori/Lavoratrici manterranno l'adesione al Fondo Pensione al quale sono iscritti e le Aziende del nuovo Gruppo continueranno a versare al Fondo medesimo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto alla data odierna. Le Parti interessatefirmatarie delle intese sottoscritte in data odierna, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale coerenza con gli obiettivi generali di razionalizzazione già enunciati nel Protocollo S3, faranno parte della Commissione Tecnica di studio già attiva nel Gruppo UniCredit, con lo scopo di esaminare le problematiche connesse, anche valutando l’implementazione e/o allargamento del Banco Fondo Pensione di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003Gruppo, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità caratteristiche delle riforme. 2forme pensionistiche complementari in atto. A tal propositofine le Parti convengono che i lavori della Commissione in parola si articoleranno in tempi brevi e si concluderanno entro il 31 dicembre 2007. Per i dipendenti assunti nel Gruppo a partire dal 1° ottobre 2007 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, nelle more dell’individuazione come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del definitivo contenitore presente Protocollo non iscritti alla data del 30 settembre 2007 ad alcuna forma di previdenza complementare operante nel Gruppo, con decorrenza 1° ottobre 2007 si applicheranno le previsioni dell’”Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.”, sottoscritto in data 21 maggio 1997, e successivi accordi di Gruppo in materia (da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente Protocollo). A tal fine tutte le aziende del nuovo Gruppo aderiranno al Fondo Pensione del Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit. Nota a verbale - Problematiche previdenziali connesse alle uscite incentivate Per quanto concerne le ricadute del progetto di integrazione/piano industriale sulle tematiche di natura previdenziale complementare, le Parti nell’ambito dei lavori della Commissione Tecnica di cui al presente articolo: ❑ esamineranno l’eventuale impatto sugli equilibri finanziari dei Fondi pensione complementari esistenti nel nuovo Gruppo, tenendo conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche medesime; in caso di accertato squilibrio finanziario derivante dagli esodi previsti dal progetto di integrazione/piano industriale, le aziende si impegnano a ricercare soluzioni condivise; ❑ predisporranno, ove necessario, le proposte di fonte istitutiva per la modifica degli Statuti – da sottoporre alla Delegazione di Gruppo – per definire le modalità di permanenza (in termini di contribuzione e prestazioni) nel Fondo Pensioni complementare di appartenenza a favore del Personale interessato durante il periodo di percezione dell’assegno straordinario da parte del Fondo di solidarietà di settore, fermo restando le contribuzioni a carico aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere dei lavoratori nei termini tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione previsti per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoroPersonale in servizio.

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Sources: Protocollo Di Gestione Del Processo Di Integrazione

Previdenza complementare. 1Le Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri, secondo le regolamentazioni economico-normative in esso previste. L’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso. Le Parti interessatesi impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti. Le Parti sottoscrivono altresì un "Accordo attuativo della previdenza integrativa" allegato (Appendice 3) al presente CCNL. Visto il presente CCNL per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti convengono sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco adesione al fondo Previambiente. Verificato che: - dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi un Fondo Nazionale di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi edenominato Previambiente (atto costitutivo del 18/6/1998, pertantostudio notarile Atlante -Cerasi rep. N. 8194); - tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, si impegnano unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124/1993 con delibera del 4/11/1998; - il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini; - che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dei servizi pubblici farmaceutici; - che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003carico delle imprese e dei lavoratori, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con nonché le stesse specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo. Si conviene quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del segue: Art. 1 A decorrere dall’1/1/2008 la contribuzione al Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importiè calcolata in percentuale, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati contributo azienda, quota TFR) Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 - a carico dell’azienda 1%; - a carico del lavoratore 1%. La quota di iscrizione, a carico dell’azienda e 2002 del lavoratore, nella misura prevista dall’art. 5 dello 0,50%statuto di Previambiente. In sede di rinnovo del C.C.N.L. le Parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L’impresa comunicherà al lavoratore, per ciascun annotramite apposita indicazione sulla busta paga, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura l’entità delle trattenute effettuate a suo carico è, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea utile a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Romatale scopo, a norma valere ed in detrazione dell’accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28/4/1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del disposto TFR a partire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del punto 2 dell’artpresente articolo. 39 dell’attuale Statuto Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavorativi privi, al 28/4/1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1/1/2003 ovvero dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo Pensione per il personale da parte della Banca Commissione di Romavigilanza di cui alla premessa, ed eventuali modifiche e/o integrazionise successiva alla predetta data. Art. A 2 Per tutto il personale del Banco di Siciliaquanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che aderirà ne costituisce parte integrante e sostanziale. Art. 3 Il presente Accordo sarà notificato da ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. al piano Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art.3, dello Statuto Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di esodazione gli importi rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. e le forme di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoropartecipazione previste dallo Statuto.

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Sources: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie

Previdenza complementare. 1Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare 11 novembre 1998 (per memoria) Il protocollo impegna a definire entro il 31 dicembre 1998 le modalità per l'attivazione di una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, dei costi di gestione, del grado medio di adesione, e fissa le misure contributive a decorrere dal 1º gennaio 1999 subordinando l'effettività del versamento all'operatività del fondo e riservando alle parti stipulanti di stabilire, entro il 31 dicembre 1998, l'eventuale contribuzione straordinaria per l'avvio del fondo stesso. Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti in materia Intesa nazionale per il personale del Banco l'adesione delle aziende esercenti impianti di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma trasporto a fune e dei sistemi lavoratori dalle stesse dipendenti al Fondo di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi ePriamo 20 settembre 2000 (per memoria) L'intesa, pertantooriginata dall'acc. naz. 5 luglio 2000, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore prevede l'adesione al Fondo pensione nazionale di previdenza complementare aziendale per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (Fondo pensione Priamo) nonché alcune altre disposizioni negoziali trasfuse sostanzialmente nella successiva intesa 22 gennaio 2003. Accordo nazionale 24 ottobre 2002 (per memoria) L'ipotesi di accordo raggiunta il 24 ottobre 2002 per il rinnovo del c.c.n.l. di categoria prevede al punto 7 l'attivazione di un comitato tecnico ristretto per rendere operativa l'adesione dei lavoratori interessati al Fondo di previdenza complementare Priamo, adesione che è stata formalizzata con l'intesa nazionale 22 gennaio 2003. Intesa nazionale per l'adesione al Fondo Priamo 22 gennaio 2003 In attuazione dell'accordo nazionale 24 ottobre 2002 e nel rispetto dei contenuti definiti nell'allegato "Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare", le parti confermano la volontà di adesione al "Fondo pensione Priamo", prevedendo contestualmente l'attivazione di un Comitato tecnico ristretto ai fini dell'operatività dell'adesione stessa nonché il comune impegno verso gli Organi del Fondo per assicurare una presenza ANEF a garanzia dei reciproci interessi di categoria. Le parti concordano altresì che: - la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è quella definita nel sopra richiamato "Protocollo aggiuntivo" e che la decorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione Priamo; - possono divenire associati al predetto Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il c.c.n.l. per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, che abbiano manifestato la relativa volontà di adesione con le modalità stabilite dallo Statuto del Fondo, purché abbiano maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi almeno tre mesi di anzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco rapporto di Sicilia si impegna, lavoro dipendente; - nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello dallo Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romapensione Priamo e nei tempi che saranno convenuti con gli Organi dello stesso, è assicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua nell'Assemblea del predetto Organismo. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare Le parti;

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Sources: Transportation & Logistics

Previdenza complementare. 1Le Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri, secondo le regolamentazioni economico-normative in esso previste. L’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso. Le Parti interessatesi impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti. Le Parti sottoscrivono altresì un “Accordo attuativo della previdenza integrativa” allegato (Appendice 3) al presente CCNL. Visto il presente CCNL per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti convengono sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco adesione al fondo Previambiente. Verificato che: - dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi un Fondo Nazionale di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi edenominato Previambiente (atto costitutivo del 18/6/1998, pertantostudio notarile Atlante -Cerasi rep. N. 8194); - tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, si impegnano unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124/1993 con delibera del 4/11/1998; - il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini; - che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore affine” quello dei servizi pubblici farmaceutici; - che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003carico delle imprese e dei lavoratori, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con nonché le stesse specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo. Si conviene quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del segue: Art. 1 A decorrere dall’1/1/2008 la contribuzione al Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importiè calcolata in percentuale, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati contributo azienda, quota TFR) Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 - a carico dell’azienda 1%; - a carico del lavoratore 1%. La quota di iscrizione, a carico dell’azienda e 2002 del lavoratore, nella misura prevista dall’art. 5 dello 0,50%statuto di Previambiente. In sede di rinnovo del C.C.N.L. le Parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L’impresa comunicherà al lavoratore, per ciascun annotramite apposita indicazione sulla busta paga, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura l’entità delle trattenute effettuate a suo carico è, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea utile a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Romatale scopo, a norma valere ed in detrazione dell’accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28/4/1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del disposto TFR a partire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del punto 2 dell’artpresente articolo. 39 dell’attuale Statuto Per “lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si intendono i lavorativi privi, al 28/4/1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1/1/2003 ovvero dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo Pensione per il personale da parte della Banca Commissione di Romavigilanza di cui alla premessa, ed eventuali modifiche e/o integrazionise successiva alla predetta data. Art. A 2 Per tutto il personale del Banco di Siciliaquanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che aderirà ne costituisce parte integrante e sostanziale. Art. 3 Il presente Accordo sarà notificato da ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. al piano Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art.3, dello Statuto Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di esodazione gli importi rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. e le forme di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoropartecipazione previste dallo Statuto.

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Sources: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessate, sulla base parti recepiscono il contenuto degli Accordi intervenuti in materia per sottoscritti il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità 16/10/1997 ed il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione30/11/1998, con le stesse modalità seguenti modifiche al citato Accordo 16/10/1997: a) Nell’ultimo periodo del punto A4) al posto delle voci “tabella” e “contingenza” si deve intendere l’unica voce “tabella stipendiale omnicomprensiva” prevista dal vigente C.C.N.L. b) L’ultimo periodo del punto A5)a è abrogato. c) La seconda alinea del punto A5)b è sostituita dalla seguente: “destinazione di quanto già espressamente previsto dall’art 39 una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. per un importo pari al 50% della somma dei contributi versati al Fondo (contributo della Società e contributo del/della Dipendente)”. d) L’ultimo periodo del punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per A5)b è abrogato. e) Dopo il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia punto A5)b è inserito il seguente punto A5)c: “a far data dall’1.1.2001tempo dall’ 1/1/2002, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo il/la Dipendente iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione della propria posizione individuale per tempo presso la Banca di Roma i motivi e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 con le modalità indicati dall’art. 7, comma 4 del D.lgs 21/4/1993 n. 124 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui sopraal precedente comma, previsti sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dal/dalla Dipendente iscritto, per i quali l’interessato non abbia richiesto il riscatto della posizione individuale. E’ data facoltà al/alla Dipendente stesso di reintegrare la propria posizione nel Fondo mediante versamenti da effettuare con le stesse modalità previste dai precedenti punti A5)a ed A5)b.” f) Il punto A14) è sostituito dal seguente: “A far tempo dall’1/1/2002, il Fondo continuerà a dare attuazione alle prestazioni di premorienza e di invalidità già previste al punto IV) A) dell’accordo aziendale 15/12/1988, con riferimento agli articoli 13 e 14 del Contratto Integrativo Aziendale 27/10/1988 e successive modifiche ed integrazioni: - ai/le Dipendenti qualificabili come “vecchi iscritti” secondo quanto previsto al punto 2A) dell’articolo 13 del vigente C.I.A.; - ai/le Dipendenti qualificabili come “nuovi iscritti” secondo quanto previsto al punto 2B) dell’articolo 13 del vigente C.I.A. Resta inteso che la quota di contribuzione destinata alla copertura delle suddette prestazioni di premorienza ed invalidità è a totale carico della Società”. g) Il punto B) è abrogato. Nell’Allegato F/1 del presente C.I.A. è riportato il testo dell’Accordo 16/10/1997 con le modifiche apportate dall’Accordo 30/11/1998, dal presente art. 13 e dall’Accordo 28/4/2004. Negli Allegati F/2, F/3 ed F/4 sono riportati, rispettivamente, i testi dell’Accordo 16/10/1997 (testo previgente), dell’Accordo 30/11/1998 e dell’Accordo 28/4/2004. Le Parti si danno atto che a far tempo dall’1/1/2006 la misura del versamento e le eventuali opzioni relative al T.F.R. di cui al punto A3) dell’Accordo 16/10/1997, come modificato dall’Accordo 30/11/1998 (Allegato F/1), rimarranno valide sino a diversa comunicazione del/della Dipendente, comunicazione che potrà essere effettuata fino al 15/1 di ogni anno con effetto dall’ 1/1 dello stesso anno. Inoltre le Parti si danno atto che: - a far tempo dal 1° gennaio 2007 in materia di conferimento del TFR alla data previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05; - gli accordi del 16/10/1997 e 30/11/1998 sono stati parzialmente modificati ed integrati dagli accordi sottoscritti il 18/6/2007 e 24/9/2007, riportati rispettivamente negli allegati F/5 ed F/6 del presente CIA; - a far tempo dal 1° gennaio 2010, il contributo aziendale al Fondo Pensione di accesso all’esodocui al punto 11 dell’Accordo 28/4/2004 (Allegato F/4), verranno monetizzati pari al momento della cessazione 4,5%, è elevato dello 0,25%, per un totale complessivo del rapporto 4,75%. - a far tempo dal 1/1/2015, il contributo aziendale al Fondo Pensione di lavorocui al precedente capoverso (4,75%) è incrementato dello 0,75%, per un totale complessivo del 5,50%; con la medesima decorrenza, il contributo aziendale al Fondo Pensione di cui al punto 6 dell’Accordo 28/4/2004, pari all’8%, è elevato dello 0,50%, per un totale complessivo dell’8,50%. - a far tempo dal 1° gennaio 2022 il contributo aziendale al Fondo Pensione di cui al precedente capoverso (5,50%) è incrementato dello 0,50%, per un totale complessivo del 6,00%; con la medesima decorrenza, il contributo aziendale al Fondo Pensione di cui al punto 6 dell’Accordo 28/4/2004, pari all’8,50%, è elevato dello 0,50%, per un totale complessivo del 9%. Per l’anno 2022 la differenza con quanto già versato sarà oggetto di conguaglio entro il mese di dicembre.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Previdenza complementare. 1. Le Parti interessateGli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano: - dipendenti - in aspettativa non retribuita legge 300/70 - in aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96 (limitatamente all’indennità corrisposta dalla Struttura) della CISL,a tutti i livelli, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco possono aderire, con atto volontario di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi sottoscrizione della domanda di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000adesione, al riconoscimento“Fondo pensione Cisl”, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall’1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo registrato nell’Albo dei fondi pensione e istituito presso la Banca Commissione di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%Vigilanza, per ciascun annosez. 2 al n. 1164. L’adesione al fondo pensione Cisl può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR/TFM maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore/lavoratrice, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura Struttura Cisl e attraverso il conferimento del TFR/TFM maturando. In questo caso la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, è così ripartita: - una contribuzione pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGOutile per il computo del TFR/TFM, a carico dell’operatore/operatrice; - - una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM a carico della Struttura di riferimento; - una quota di TFR/ TFM maturando pari al 2 % della retribuzione utile per il computo del TFR/TFM, per gli anni 2004operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29/04/1993, 2005 ferma restando, su base volontaria, la facoltà di destinare al Fondo pensione l’intero TFR/TFM maturando. Per gli operatori/operatrici con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 29/04/1993, è in ogni caso prevista l’integrale destinazione del TFR/TFM maturando dal momento dell’adesione al Fondo Pensione CISL. In caso di trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare la quota di competenza della Struttura non verrà corrisposta. Ferme restando le predette misure minime, l’operatore/operatrice, dirigente sindacale in aspettativa, può determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico così come, in questo caso, è data facoltà alle strutture di riferimento di incrementare al massimo di un ulteriore 2% la misura minima a proprio carico. In generale, la contribuzione a carico dell’operatore/operatrice e 2006dirigente sindacale in aspettativa, nella verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico della Struttura Cisl ed al TFR/TFM, verrà versata trimestralmente al Fondo. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere sempre modificata nel tempo. L’adesione al fondo pensione Cisl, tramite il solo conferimento del 3% per ciascun annoTFR/TFM maturando, senza il versamento della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 in poicontribuzione a carico dell’operatore/operatrice, nella misura omogenea non comporta l’obbligo di contribuzione a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 carico della Struttura. Ai sensi dell’art. 39 dell’attuale Statuto 8, comma 7, lett. b) del Fondo Pensione per il personale della Banca di Romadecreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ed eventuali modifiche eaderiscono al fondo pensione anche gli operatori/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Siciliaoperatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, che aderirà al piano di esodazione non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR/TFM maturando. Ai sensi e per gli importi di cui sopraeffetti dell’art. 8, previsti fino comma 7, lettera c) e dell’art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa già iscritti alla previdenza complementare alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento entrata in vigore della cessazione del rapporto di lavorolegge 421/92 e che non conferiscano il TFR/TFM maturando presso la forma pensionistica complementare è fatta salva tale facoltà.

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Sources: Regolamento

Previdenza complementare. 1. 1 Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco stipulanti concordano sull’opportunità di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi favorire una forma di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi eper i lavoratori dipendenti, pertantoa tale scopo hanno proceduto ad individuare nell’ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, si impegnano a proseguire il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze lo scopo di equità delle riforme. 2. A tal proposito, nelle more dell’individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,erogare prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendaleD.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. 2 Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi, anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il Banco personale dipendente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di Sicilia si impegnatrasformazione, nel rispetto scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di quanto convenuto con l’Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, cui al riconoscimentoprecedente capoverso e sempre che per l’ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con oneri l’effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l’ente concessionario o trasformato. 3 L’adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario. 4 Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: • 1,0% a carico della Società, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; • 1,0%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; • l’intero TFR maturato nel corso dell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. 5 Il lavoratore potrà optare per il versamento di un’ulteriore contribuzione, a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, esclusivo carico nella misura e con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall’art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma. Tali importi, dovuti determinate dal Banco di Sicilia Fondo. 6 Le contribuzioni decorrono a far data dall’1.1.2001dall’adesione del singolo lavoratore al Fondo. 7 In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR. 8 Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l’evento. 9 La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno rivalutati omogeneamente versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a quanto malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in essere tempo tutto o in parte la retribuzione, infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per tempo presso maternità. In tali casi la Banca contribuzione, con esclusione delle quote di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure: □ per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della TFR sarà calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per l’anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO; □ dall’anno 2007 a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca caso di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell’art. 39 dell’attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni. A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all’esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione normale svolgimento del rapporto di lavoro. È facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 10 La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e segue le stesse regole previste per i lavoratori la cui iscrizione avviene in modo volontario. 11 La Società, a decorrere dal 1 Febbraio 2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari allo 0,5% calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR. A far data dal 1 Aprile 2020 la Società incrementerà di un’ulteriore 0,5% il contributo sopra citato, portandolo ad un totale dell’1,0%. Tale versamento al Fondo EUROFER non comporterà ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori e dell’Azienda. Il contributo di iscrizione verrà destinato al “Comparto Bilanciato” del fondo EUROFER dal 1 Gennaio 2020. 12 Per i lavoratori già iscritti al Fondo EUROFER, tale contributo a carico della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto dal comma 5 del presente articolo. 13 Le parti attiveranno le opportune forme di coinvolgimento dei destinatari, prevedendo specifici momenti di formazione/informazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro