Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore. 2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini. 3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; - 0,55% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure lo 0,05% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore. 4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo. 5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Previdenza complementare. (1. ) Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. stipulanti il CCNL Turismo convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (che il Fondo pensione per i complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affinisettore turismo.
3. Gli elementi di costo prevedono(2) L'associazione al fondo dei lavoratori avviene mediante adesione volontaria, per secondo forme e modalità definite, e riguarda tutti i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativaassunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.
(3) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i seguenti valoritermini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del T.F.R. TFR a carico del lavoratore; - 0,55% fino al 31/05/2009; 1,05(di cui lo 0,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del T.F.R. TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo (come previsto dal D.Lgs. Delle predette misure lo 0,05% costituisce la quota associativa252 del 2005 e s. m. i.); - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, euro 15,50 di cui € euro 11,88 a carico del datore di lavoro ed € dell’azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.
(4. ) Per i lavoratori la cui di prima occupazione è iniziata successivamente occupazione, successiva al 28 aprile 1993 1993, è prevista la integrale l'integrale destinazione del T.F.R. TFR maturando dal momento dell’iscrizione dell'adesione al Fondofondo.
(5. Tale istituto potrà riguardare sia ) EBNT e le sue articolazioni territoriali potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori a tempo indeterminatolavoratori, anche se ad orario parzialeattraverso la raccolta delle adesioni, che quelli e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
(6) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesistatuto speciale.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini.
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori: - – un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; - 0,55– 2,05% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associativa; - – una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - – una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. c.c.n.l. convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini.
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza previdenza integrativa, i seguenti valori: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. t.f.r. a carico del lavoratore; - 0,552,05% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. t.f.r. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. t.f.r. maturando dal momento dell’iscrizione dell'iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizioneall'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. t.f.r. maturando dal momento dell’iscrizione dell'iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini.
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; - 0,55% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure lo 0,05% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme di previdenza complementare Il paragrafo Contribuzioni viene modificato come segue: I contributi da versare a FONCER per i lavoratori del settore.iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso a) con riferimento alla retribuzione utile ai settori affini.
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valorifini del calcolo del T.F.R.: - un minimo dello 0,551,4 % (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; - 0,551,4 % fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavorodell’impresa. Delle predette misure lo 0,05% costituisce A decorrere dal 1° gennaio 2008 la quota associativa; - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 sola aliquota a carico del datore di lavoro ed € 3,62 sarà incrementata e sarà pari all’1,6% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. Resta inoltre confermata la quota dello 0,2% a carico dell’impresa, destinata esclusivamente al Fondo di categoria ed utilizzata per la copertura delle spese amministrative e per la prestazione assicurativa accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consentano la prosecuzione del lavoratorerapporto di lavoro.
4. Per b) con riferimento al T.F.R. maturato annualmente: - 100% per i lavoratori la cui di prima occupazione è iniziata assunti successivamente al alla data del 28 aprile 1993 1993; - 33% per tutti gli altri lavoratori. Su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Foncer, tale aliquota è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando elevabile fino al 100%. Nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale. I diritti e gli obblighi disposti dal momento dell’iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori C.C.N.L. sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto indeterminato di durata superiore a tre 6 mesi.. La contribuzione decorre dal mese ………………………………..
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Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini.
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; - 0,552.05% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. T.F.R a carico del datore di lavoro. Delle predette misure Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. c.c.n.l. convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini.
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza previdenza integrativa, i seguenti valori: - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. t.f.r. a carico del lavoratore; - 0,552,05% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. t.f.r. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. t.f.r. maturando dal momento dell’iscrizione dell'iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizioneall'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. t.f.r. maturando dal momento dell’iscrizione dell'iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesimesi. L'incremento della percentuale di retribuzione a carico del datore di lavoro avrà luogo dal primo giorno del semestre successivo all'entrata in vigore del presente c.c.n.l.
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Sources: Collective Labor Agreement
Previdenza complementare. 1. Le parti firmatarie A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. convengono di istituire forme contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare per i lavoratori del settorecomplementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.
2. Per Il Fondo "▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇" rappresenta la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore la diffusione della copertura di previdenza complementareterziario, le parti convengono di considerare FON.TE. (Fondo pensione per i distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del terziario)presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, il Fondo comunque, i dirigenti di riferimento. Ciò tenuto conto aziende comprese nella sfera di quanto previsto dalle norme statutarie applicazione del Fondo stesso presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con riferimento ai settori affinidetta qualifica.
3. Gli elementi di costo prevedonoPossono essere iscritti al Fondo, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativain presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i seguenti valori: - dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dall’1/1/2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del T.F.R. contributo a carico del lavoratore; - 0,55datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% fino al 31/05/2009; 1,05e 1% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione utile per il computo convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico del T.F.R. datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dall’1/1/2007, all’11,15% a decorrere dall’1/1/2008, all’11,35% a decorrere dall’1/1/2009 ed all’11,65% a decorrere dall’1/1/2010.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro. Delle predette misure lo 0,05, è pari all’1,48% costituisce la quota associativa; - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, della retribuzione convenzionale annua di cui € 11,88 al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari (NOTA 1) all’1,84% a decorrere dall’1/1/2011, all’1,87% a decorrere dall’1/1/2012, all’1,91% a decorrere dall’1/1/2013 ed all’1,95% a decorrere dall’1/1/2014. - Nota 1 - all’1,50% a decorrere dall’1/1/2004, all’1,52% a decorrere dall’1/1/2005, all’1,54% a decorrere dall’1/1/2006, all’1,74% a decorrere dall’1/1/2007, all’1,76% a decorrere dall’1/1/2008, all’1,78% a decorrere dall’1/1/2009 ed all’1,80% a decorrere dall’1/1/2010.
7. ▇▇▇▇▇ restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall’anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall’anno 2009 è pari al 3,60% ed € 3,62 a decorrere dall’anno 2010 è pari al 3,90%. Il contributo integrativo a carico del lavoratoredatore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
48. Per i lavoratori la I contributi di cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dall’1/7/2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione Fondo "▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇".
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
512. Tale istituto potrà riguardare Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.
13. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso. - Dichiarazione a verbale Le parti, - visto quanto disposto nel secondo periodo dell'art. 3, comma 120, di cui alla legge 24/12/2003, n. 350, nel quale viene riconosciuto che, per i Fondi di previdenza, come il "▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇", i quali, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione e in presenza di rilevanti squilibri finanziari, abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8 bis e 8 ter dell'art. 18 del D.Lgs. 124/1993, sia - per tale motivo -ammessa la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale delle parti costituenti; - vista la disciplina regolamentare del Fondo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ che per quanto riguarda il conto individuale di previdenza, per i lavoratori periodi anteriori al 2003 e dall'1/1/1988, disponeva che questo fosse costituito esclusivamente dalla quota parte di contributo a tempo indeterminatocarico del dirigente iscritto, anche se oltre agli interessi annui accreditati; - vista la disciplina regolamentare entrata in vigore all'1/1/2003 con la quale, da un lato sono stati determinati nuovi criteri per la quantificazione della "dotazione" da accreditare ai conti individuali di previdenza con effetto dalla stessa data, e dall'altro, per fronteggiare l'insufficienza delle disponibilità destinate al finanziamento delle prestazioni dovute agli iscritti, è stata istituita una contribuzione integrativa ad orario parzialeesclusivo carico delle aziende, non di pertinenza degli iscritti, che quelli confluisce in un conto generale separato; - considerato che si rende opportuna una corretta interpretazione della composizione dei conti individuali e, quindi, della consistenza degli importi a ciascuno riferentesi ai fini della entità dei trattamenti previsti dalla disciplina nei casi di riscatto del conto individuale di previdenza, o di trasferimento ad altro fondo, di cui al regolamento del Fondo in vigore dall'1/1/2003 nonché alla regolamentazione in vigore per i periodi precedenti, in merito alla liquidazione ed al trasferimento dell’intera posizione individuale si danno atto che per intera posizione individuale deve intendersi il conto individuale di cui al vigente regolamento del Fondo ed il conto di previdenza individuato nell'art. 9 del regolamento in vigore sino al 31/12/2002, e quindi il diritto alla liquidazione del conto individuale di previdenza previsto per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 28 (liquidazione del conto individuale) del vigente regolamento del Fondo e della regolamentazione in vigore prima dell'1/1/2003 ed il corrispondente diritto al trasferimento ad altri fondi di previdenza deve intendersi come diritto alla liquidazione o al trasferimento delle somme accantonate nel proprio conto individuale secondo la disciplina regolamentare tempo determinato per tempo in vigore, ovvero:
1) per i riscatti o trasferimenti nel periodo dall’1/1/1988 fino al 31/12/2002: diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme corrispondenti alla sola quota di contribuzione a carico del dirigente iscritto, salve le maggiorazioni previste in funzione dell'anzianità contributiva maturata, oltre agli interessi accreditati;
2) per gli iscritti presenti alla data dell’1/1/2003:
a) senza contribuzione per i periodi successivi alla data dell'1/1/2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento delle somme costituenti la consistenza iniziale del conto individuale (art. 40 e 44 Reg.) determinata in base agli accordi sindacali del 16/1/2002 oltre alle corrispondenti quote di risultato di esercizio eventualmente attribuite;
b) con contratto contribuzione per periodi successivi alla data dell'1/1/2003: il diritto alla liquidazione o trasferimento di durata superiore a tre mesiquanto previsto dalla precedente lettera a) oltre alle sole quote di contribuzione ordinaria versata per i periodi successivi all'1/1/2003 sia dal dirigente iscritto che dal datore di lavoro.
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