Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- to, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Previdenza complementare. Al fine di assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) ), compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la contratto, di usufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo D.lgs. 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data aderire al Fon- do di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare previdenza complementare volontaria denominato FON.TEAlifond. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando, maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminatolavoratori, anche a part-time, assunti occupati dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente limita- tamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versa- re un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondoentro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a partire dalla data di iscrizione effettivo esercizio del lavoratore al Fondo stesso, . Tale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente mo- dalità stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed e Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toinde- terminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali sta- gionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente ade- rente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati oc- cupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo succes- sivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne succes- sivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie tipo- logie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratorelavora- tore, limi- tatamente limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versare un contributo più elevato come previsto previ- sto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare com- plementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore la- voratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità omoge- neità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) ), compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la contratto, di usufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo D.L.vo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data aderire al Fon- do di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare previdenza complementare volontaria denominato FON.TEAlifond. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando, maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminatolavoratori, anche a part-time, assunti occupati dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente limita- tamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versa- re un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondoentro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a partire dalla data di iscrizione effettivo esercizio del lavoratore al Fondo stesso, . Tale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente mo- dalità stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente pre- sente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo cal- colo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori lavora- tori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al- l’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminatoindetermi- nato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al- l’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente succes- sivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. Al fine Considerate l’obiettivo a suo tempo individuato e condiviso di assicurare a tutti prefigurare per i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- to, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera delle imprese che applicano il presente C.C.N.L. forme di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazionicomplementare a carattere volontario, le parti convengono hanno concordato di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, realizzare tale obiettivo mediante adesione al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondonazionale pensione complementare Byblos, da parte convenendo altresì:
a) saranno soci e destinatari delle prestazioni del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipendeFondo Byblos tutti i lavoratori, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%non in prova, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche o determinato di durata pari o superiore a part-time6 mesi consecutivi presso la stessa agenda nell'arco dell'anno solare, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di riferimento successivo all’iscrizio- ne aziende In cui operano fondi o casse aziendali;
b) l’adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale 12 mensilità annue a carico delle aziende ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione carico del lavoratore al Fondo stessoche a decorrere dall'anno 2009 è fissata nell'1% calcolato sul minimo tabellare unificato, contingenza, aumenti periodici di anzianità;
c) l’obbligo contributivo a cura carico del datore di lavoro e con le modalità sarà assunto dalle aziende unicamente nei confronti dei lavoratori che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque intesoaderiranno al Fondo Byblos e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per assicurare effetto della mancata adesione, non conseguano la continuità ed omogeneità dei versamenti chequalifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente;
d) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 è prevista, in costanza caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno. Per i lavoratori di lavoroprima occupazione antecedente al 29.4.1993 è prevista, le quote in caso di cui sopra sono da riferirsi anche adesione volontaria al Fondo Byblos, la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno;
e) i contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Byblos;
f) eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei Soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle aziende, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TEFondo Byblos, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.
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Sources: CCNL 19.4.2018
Previdenza complementare. Al fine di assicurare Per permettere a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- tocolleghi provenienti dai rami ceduti UBI, part-timeUBISS, tempo determinatoISP, CFLCR Bra, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera CR Saluzzo di applicazione effettuare la scelta del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al nuovo Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TEcomplementare con consapevolezza, le Parti hanno concordato di posticipare alla data del 31/05/2022 il termine per effettuare l’iscrizione. Le contribuzioni dovute Entro tale data ciascuno dovrà decidere iscriversi al FondoFondo Arca o al Fondo Previbank per ricevere la contribuzione aziendale. I colleghi, da parte che alla data odierna, risultano iscritti al Fondo Previp potranno mantenere la loro iscrizione e ricevere comunque la contribuzione aziendale. A T T E N Z I O N E: come anticipato nella mail aziendale del lavoratore aderente e 26.11.2021 ricorda che le scadenze di utilizzo del datore di lavoro dal quale dipende, credito Welfare per le colleghe/i ex UBI/UBIS/ISP/CrBRA/CrSaluzzo al 30.11.2021 sono costituite da: state prorogate al 31.05.2022; mentre le scadenze delle somme welfare comprese ▇▇.▇▇.▇▇▇▇ • 1% La contribuzione minima a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione azienda sarà del 3,9% (già comprensiva dell’incremento); • L’incremento verrà applicato sino al raggiungimento di un contributo a carico azienda del 5%, pertanto coloro che hanno un contributo maggiore non beneficeranno dell’aumento; • Verranno mantenute le contribuzioni aggiuntive ad oggi già in essere; • Verranno mantenute le attuali basi di calcolo e le dinamicità in essere; • L’aumento dello 0,25% o quello utile al raggiungimento della soglia minima del 3,9% avrà come base imponibile quella tempo per tempo prevista dal CCNL per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio)TFR. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato 38.000 euro beneficeranno dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stessoalla previdenza complementare, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque intesouna maggiorazione della contribuzione dello 0,6%, per assicurare un periodo di 4 anni, rispetto alla contribuzione minima prevista tempo per tempo dalle singole aziende. Per i già beneficiari di tale maggiorazione, questa proseguirà fino alla scadenza prevista. Dal 1.1.2022 per tutto il personale del Gruppo che abbia una disabilità certificata pari o superiore al 70% verrà riconosciuta la continuità ed omogeneità dei versamenti chemaggiorazione dell’1% sulla contribuzione prevista; per coloro che ne beneficiavano già l’Azienda proseguirà nel versamento; qualora venisse meno la percentuale di disabilità, in costanza che il lavoratore avrà cura di rapporto di lavorocomunicare tempestivamente, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TEdal mese successivo verrà meno la maggiorazione.
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Previdenza complementare. Al fine Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di assicurare istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL. Le parti stipulanti il CCNL convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24/1/2000, di seguito denominato in breve ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori dipendenti (assunti a tempo indetermina- toindeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del cui si applichi il presente CCNL, . Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di Previdenza Complementare denominato FON.TEseguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo. Le contribuzioni dovute al FondoGli elementi di costo, da parte dovranno prevedere, i seguenti valori: − 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del lavoratore aderente e TFR, a carico del lavoratore; − 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1lavoro; − 3,45% a carico dell’azienda commisurato alla della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR nel periodo maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; − una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di riferimento; • 1% cui € 11,88 a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con € 3,62 a carico del lavoratore. Richiamando quanto previsto dall'art. 159 del CCNL le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza parti concordano di rapporto avviare un percorso di lavoro, le quote corrispondenza tra i valori di cui sopra sono e quelli applicati dal CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inaileffettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del CCNL, con le seguenti modalità: − Aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro; − Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro; − Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro. Al Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire dell'adesione al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TEfondo.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando, maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento fino ad un massimo del Fondo2% da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • ▪ 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • ▪ 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • ▪ una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • ▪ il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • ▪ il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. “Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- todipendenti, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro instaurato compresi nella sfera di applicazione del presente contratto per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.Lvo D.L. vo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, integrazioni le parti convengono CONVENGONO ▪ di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, aderire al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute Filcoop (Fondo Pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli); ▪ il versamento della contribuzione al Fondo, Fondo decorre dalla data di iscrizione al Fondo da parte del lavoratore aderente e del datore aderente, attraverso apposita domanda di lavoro dal quale dipendeiscrizione, con decorrenza immediata; ▪ le contribuzioni dovute al fondo, sono costituite da: • 1- l'1% a carico dell’azienda del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • - una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993; • - il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo. - il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro previsto dalla legge o dal CCNL compresi gli operai a tempo indeterminatodeterminato con rapporto di lavoro, anche di durata pari o superiore a part-time4 (quattro) mesi. ▪ E’ fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi, assunti dopo entro il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo limite massimo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente. ▪ L’obbligo di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, Pensione FILCOOP a cura carico del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavorolavoro con il lavoratore dipendente ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente. ▪ La contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP è dovuta per intero, le quote sempre a condizione di cui sopra sono da riferirsi pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. ▪ In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia del datore di lavoro che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai periodi coperti da indennità Inps sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. ▪ In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato al Fondo Pensione FILCOOP di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico ove consentito dalla normativa vigente. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia allo Statuto del Filcoop, alla normativa vigente ed Inailai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TEIl presente accordo decorre dal 1 aprile 2004.”
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. “Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- todipendenti, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro instaurato compresi nella sfera di applicazione del presente contratto per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.Lvo D.L. vo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, integrazioni le parti convengono CONVENGONO § di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, aderire al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute Filcoop (Fondo Pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli); § il versamento della contribuzione al Fondo, Fondo decorre dalla data di iscrizione al Fondo da parte del lavoratore aderente e del datore aderente, attraverso apposita domanda di lavoro dal quale dipendeiscrizione, con decorrenza immediata; § le contribuzioni dovute al fondo, sono costituite da: • 1- l'1% a carico dell’azienda del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • - una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993; • - il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo. - il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro previsto dalla legge o dal CCNL compresi gli operai a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori determinato con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TEdurata pari o superiore a 4 (quattro) mesi.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare Per le Parti riveste particolare importanza e urgenza la semplificazione della previdenza complementare finalizzata anche a tutti i lavoratori dipendenti (rendere più coerente il sistema con l’evoluzione normativa in materia, perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo indetermina- todel trattamento previdenziale complementare nonché, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione in linea con le premesse del presente contratto accordo, la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 razionalizzazione dei costi aziendali e successive modifiche ed in- tegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TEdelle attività connesse. Le contribuzioni dovute al FondoParti, da parte del lavoratore aderente successivamente agli approfondimenti tecnici e del datore in relazione alle linee di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo evoluzione della normativa di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo legge in materia di previdenza complementare deve essere effettuato nonché agli indirizzi emanati dalla data Vigilanza, ferme le previsioni già contenute nel Protocollo 18 dicembre 2006 sulla trasferibilità individuale nel Fondo Pensione di iscrizione Gruppo, condividono quindi la necessità di un processo di composizione del lavoratore al Fondo stessosistema di previdenza complementare del Gruppo. Ciò premesso - in tutta continuità con gli accordi succedutisi nel tempo con i quali, a cura del datore di lavoro fin dal Protocollo 18 giugno 2002 (e successivamente con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle partiintese di armonizzazione Capitalia) - si è costantemente condivisa l’attuazione di un processo di concentrazione di tutti i fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo, le Parti condividono altresì di effettuare un serrato confronto finalizzato al conseguimento di detto obiettivo mediante la stipula, alle date di seguito indicate, di specifiche intese correlate alle diverse fasi di attuazione, fermi restando gli attuali livelli di copertura previdenziale:
1. Resta comunque intesoentro il 31 dicembre 2015, per assicurare la continuità ed omogeneità confluenza al 1° gennaio 2016 - fatti salvi i necessari tempi e approfondimenti tecnici (ad esempio, le consultazioni assembleari, ove previste) - dei versamenti chefondi pensione interni nel Fondo Pensione di Gruppo;
2. entro il 31 dicembre 2016, per la confluenza al 1° gennaio 2017 – fatti salvi i tempi tecnici necessari (come sopra) - dei fondi pensione esterni a capitalizzazione individuale nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo, anche valutando l’opportunità della costituzione di un nuovo fondo pensione di riferimento del Gruppo, dotato di autonomia giuridica, con regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, destinato all’accoglimento delle nuove iscrizioni e in cui trasferire entro il 31 dicembre 2017, fatti salvi i tempi tecnici necessari, tutte le iscrizioni di pari regime in essere in detta Sezione;
3. entro il 31 dicembre 2017, per la confluenza al 1° gennaio 2018 – fatti salvi i tempi tecnici necessari (come sopra) – dei fondi esterni a prestazione definita/capitalizzazione collettiva nel Fondo Pensione di Gruppo. Ai fini di quanto sopra, le Parti si impegnano a definire un calendario di incontri di Commissione Tecnica Centrale (con la possibilità di avvalersi, in costanza via eccezionale, di rapporto un consulente per ogni sigla sindacale, facente parte di lavoroorganismi statutari di fondi pensione operanti nel Gruppo) che renda possibile perseguire i sopra elencati obiettivi nei termini previsti, anche al fine di evitare, quale extrema ratio, iniziative aziendali derivanti dall’eccessiva onerosità dell’attuale sistema di previdenza complementare: in relazione a quanto precede, la prima riunione di Commissione sul tema di cui al punto 1 viene calendarizzata per il 14 ottobre 2015. In relazione a quanto previsto per il personale di nuova assunzione di cui al punto 2 dell’Accordo del 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL, le quote Parti concordano di attivare la previsione di cui sopra sono da riferirsi anche ai all’art. 46 comma 3 del CCNL 19 gennaio 2012 (4%) per i periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire successivi al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE1° aprile 2015.
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Sources: Accordo Programmatico Di Percorso
Previdenza complementare. Al fine Considerato l’obiettivo a suo tempo individuato e condiviso di assicurare a tutti prefigurare per i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- to, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera delle imprese che applicano il presente CCNL forme di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazionicomplementare a carattere volontario, le parti convengono hanno concordato di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, realizzare tale obiettivo mediante adesione al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondonazionale pensione complementare Byblos, da parte convenendo altresì:
a) saranno soci e destinatari delle prestazioni del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipendeFondo Byblos tutti i lavoratori, sono costituite da: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%non in prova, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche o determinato di durata pari o superiore a part-time6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di riferimento successivo all’iscrizio- ne aziende in cui operano fondi o casse aziendali;
b) l’adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale 12 mensilità annue a carico delle aziende ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione carico del lavoratore al Fondo stessoche a decorrere dall’anno 2009 è fissata nell’1% calcolato sul minimo tabellare unificato, contingenza, aumenti periodici di anzianità;
c) l’obbligo contributivo a cura carico del datore di lavoro e con le modalità sarà assunto dalle aziende unicamente nei confronti dei lavoratori che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque intesoaderiranno al Fondo Byblos e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per assicurare effetto della mancata adesione, non conseguano la continuità ed omogeneità dei versamenti chequalifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente;
d) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in costanza caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno. Per i lavoratori di lavoroprima occupazione antecedente al 29.4.1993 è prevista, le quote in caso di cui sopra sono da riferirsi anche adesione volontaria al Fondo Byblos, la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno;
e) i contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Byblos;
f) eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D. Lgs. N. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle aziende, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TEFondo Byblos, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.
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Sources: Employment Agreement
Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- toindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioniintegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: • ? 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • ? 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • ? una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando, maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • ? il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • ? il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento fino ad un massimo del Fondo2% da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
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Previdenza complementare. Al fine Le parti, - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di assicurare riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; - preso atto delle importanti modificazioni apportate al d.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari; - ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e dal verbale di accordo 28 marzo 1996, decidono di attivare per tutti i lavoratori dipendenti (tempo indetermina- to, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera a cui si applica il CCNL una forma di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale. Le parti sono impegnate entro il 31 dicembre 1997 a definire le parti convengono di aderire, dalla data di stipula modalità per la costituzione del presente CCNL, al relativo Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TEpensioni. A tal fine viene costituita una commissione paritetica. Le contribuzioni dovute al Fondoda azienda e lavoratore, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipendea decorrere dall'1 ottobre 1998, sono costituite dastabilite come segue: • 1% a carico dell’azienda commisurato alla sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo tabellare, indennità di riferimento; • contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (TDR) istituito dal presente accordo: - 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimentolavoratore; - 1% a carico dell'impresa; • una sulla quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel da maturare nell'anno: - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale; - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni; - 100% per il lavoratore di prima occupazione. Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di riferimento successivo all’iscrizione al due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo per i nazionale. Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati e imprese sono subordinati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento effettiva operatività del Fondo. Il versamento della Le parti determineranno nella fase costitutiva del Fondo la contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione straordinaria necessaria all'avvio del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, tenuto conto della quota prevista dagli accordi citati in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail. Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TEpremessa.
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Previdenza complementare. Al fine di assicurare a tutti Con Accordo del 29 marzo 2021, le Parti hanno precisato che i lavoratori dipendenti cui è applicabile il CCNL in esame hanno facoltà di iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria, il Fondo COMETA, ai fini dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari riconosciute dal Fondo stesso, senza dover attendere il superamento del periodo di prova (tempo indetermina- toa differenza di quanto previsto in precedenza). A decorrere dal 1° giugno 2022 è previsto un incremento della contribuzione a carico del datore di lavoro, part-timeche sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali, con riferimento ai lavoratori di nuova adesione al Fondo successiva al 5 febbraio 2021 e che abbiano un'età inferiore ai 35 anni compiuti. Con riferimento ai contratti a tempo determinato, CFLcon Accordo del 6 aprile 2021 le Parti hanno precisato che nel caso di • trasformazione a tempo indeterminato o di • successiva assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine o in somministrazione, apprendistiai fini dell’applicazione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale, stagionali vanno tenuti in considerazione complessivamente tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso la medesima azienda per lo svolgimento di mansioni equivalenti, a condizione che non vi siano state interruzioni con periodi di non lavoro superiori a 12 mesi. Per quanto riguarda gli obblighi informativi, è previsto che di norma semestralmente, la Direzione fornisce alla RSU ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed in- tegrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente alle strutture territoriali delle ▇▇.▇▇. stipulanti il CCNL, al Fondo tramite l’Associazione territoriale di Previdenza Complementare denominato FON.TE. Le contribuzioni dovute al Fondocompetenza, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite dai dati su: • 1% dimensioni quantitative e motivi del ricorso ai contratti a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo termine, anche con specifico riferimento alle esigenze stagionali, • la durata dei contratti stessi, • la qualifica dei lavoratori interessati. All’elenco vengono aggiunti anche i dati sulle trasformazioni a tempo indeterminato di riferimento; • 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; • una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori già assunti con contratto a termine e l’eventuale esercizio del diritto di precedenza. Devono altresì essere fornite le informazioni riguardanti i dati sulla quantità dei lavoratori in somministrazione e la qualifica degli stessi. Le Parti precisano che le previsioni riguardanti la stabilizzazione a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28 aprile 1993; • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizio- ne al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio). Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limi- tatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di ver- sare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, a favore dei lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro a termine che periodi di missione con contratto di somministrazione, superando nel complesso i 44 mesi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita, non rappresentano una modifica (ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.Lgs n. 81/2015) del limite massimo di durata di 24 mesi, stabilito per il caso di successione di più contratti a termine. Con l’Accordo del 6 aprile 2021, le quote Parti sono intervenute anche con riferimento al diritto alla trasformazione del rapporto di cui sopra sono lavoro da riferirsi anche ai periodi coperti tempo pieno a part time per i lavoratori affetti da indennità Inps ed Inailpatologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sanitaria locale territorialmente competente, con previsione di ritrasformazione del rapporto a tempo parziale in tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Al momento dell’assunzione Il CCNL distingue tra le aziende dovranno fornire fino a 100 dipendenti e quelle che superano tale soglia. Viene previsto che l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 4% del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore), accolga le richieste di trasformazione da tempo pieno a part time motivate e debitamente documentate per la necessità di: • assistere genitori, coniuge o convivente, figli ed altri familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, che siano gravemente ammalati o portatori di handicap; • accudire i figli fino al compimento dei 13 anni. (Rispetto a tele ipotesi, si precisa che, ove la percentuale del 4% sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni vanno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5% del personale in forza a tempo pieno). • assistere familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; • studio per il conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2º grado o del diploma universitario o di laurea. Nelle aziende fino a 100 dipendenti è previsto che l’azienda possa valutare positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore adeguata informativa scritta relativa interessato, le richieste di trasformazione da tempo pieno a part time motivate e debitamente documentate dalle medesime ragioni previste per le aziende con più di 100 dipendenti, ma nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3% dei lavoratori in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore). Nel caso di raggiungimento della percentuale del 3%, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al fondo FON.TEcompimento dei 3 anni vanno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4% del personale in forza a tempo pieno.
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Sources: CCNL Industria Metalmeccanica