Common use of Previdenza complementare Clause in Contracts

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-silenzio- assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 20012001 (come da tabella allegata); b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTEPreviambiente, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE Fise come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVOROFondapi, per i lavoratori delle aziende aderenti a Confapi come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 12 del presente c.c.n.l.); - Cooperlavoro, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 10 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le Associazioni e le Aziende aderenti a FEDERTURISMO danno la loro disponibilità a realizzare una previdenza integrativa dell'intero settore turismo, ferma restando la possibilità di estendere tale progetto a comparti affini aventi il medesimo interesse. La costituzione di uno specifico Fondo chiuso, ove posta in essere di concerto con le Associazioni datoriali di riferimento dell'intero settore, dovrà prevedere una partecipazione paritetica, già in fase costituente, di tutti i soggetti contraenti interessati. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare il C.C.N.L. per i lavoratori del settore e a tale scopo Dipendenti da Aziende dell'industria turistica convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale"▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇" costituito il 14 dicembre 1999, senza fini di lucro e seguito denominato in breve ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende dell'industria turistica. L'adesione dei lavoratori al fondo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ avverrà per libera scelta individuale con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti previste dall'accordo istitutivo (allegato n. 14 del presente Contratto) La contribuzione a ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ è stabilita nelle seguenti misure: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione computo del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, TFR a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità ; - 0,55% (di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; ccui lo 0,05% costituisce la quota associativa) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare - della retribuzione utile per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 computo del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare TFR a carico del datore di lavoro; - una quota di TFR pari a 3,45 della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento dalla data di adesione al Fondo per i lavoratori qualificabili come già occupati al 28 aprile 1993; - una quota "una tantum", essa sarà comunque riconosciuta non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore; - il 100% del TFR maturato nel caso periodo di assunzione riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Tale istituto potrà riguardare i lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati assunti, che abbiano superato il periodo di prova ove richiesto, a seguito tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settoredurata superiore a 3 mesi, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatitempo parziale, o con CFL.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire Parti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo. A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le Parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare. Con l'intento di riferire questo Fondo ad una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per i dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del sistema della Confservizi Cispel, denominato Fondo Nazionale di previdenza complementare "Previambiente", costituito con atto del 18.06.98, presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194. Tale Fondo è regolato da un apposito statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D. Lgs. n. 124/93 con delibera del 04.11.98. Il predetto statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed Aziende di settori convenzionalmente denominati affini. Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale "settore affine" quello delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE. Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle Aziende e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si conviene quanto segue: La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: - a carico dell'Azienda: 1%; - a carico del lavoratore: 1%. In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L'Azienda comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo convengono scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgslegge. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire Per i lavoratori non in provadi primo impiego, assunti cioè successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a tempo indeterminato o con contratti decorrere dall' 01.01.2000. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunica al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinatosuo favore dall'Azienda, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, distinguendo le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, quote a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, quelle a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini carico dell'Azienda e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivoquote TFR. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dall' 01.01.2000. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo. Il presente Accordo è notificato, sarannoa cura di FEDERCULTURE, anche al Fondo Previambiente ai fini di quanto previsto all'artsensi dell’art. 83, comma 74, lettdello statuto. b)Previambiente adotta, quindi, tutti i provvedimenti del D.Lgs. n. 252/2005caso, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i al fine di rendere operativa l’iscrivibilità dei lavoratori e delle aziende Aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.lFEDERCULTURE e le forme di partecipazione previste dallo statuto.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo. A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare. Con l'intento di riferire questo Fondo ad una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per i lavoratori dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del settore e a tale scopo convengono sistema della Confservizi CISPEL, denominato Fondo nazionale di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individualeprevidenza complementare "Previambiente", senza fini costituito con atto del 18 giugno 1998, presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194. Tale Fondo è regolato da un apposito statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementarivigilanza ex art. 4, ai sensi del comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 124/1993 con delibera del 4 novembre 1998. Il predetto statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed aziende di settori convenzionalmente denominati affini. Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale "settore affine" quello delle aziende aderenti a FEDERCULTURE. Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle aziende e successive modifiche ed integrazionidei lavoratori, nonchè le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si conviene quanto segue: La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: - a carico dell'azienda: 1%; - a carico del lavoratore: 1%. In sede di rinnovo del c.c.n.l. le parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L'azienda comunica al lavoratore, calcolato su minimo tabellare tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed indennità in detrazione dell'accantonamento di contingenza alla data legge. Per i lavoratori di primo impiego, cioè successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del t.f.r. a decorrere dall'1 gennaio 2001; b) l'1%2000. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunica al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'azienda, distinguendo le quote a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il quelle a carico dell'azienda e le quote t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui La contribuzione al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dall'1 gennaio 2000. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo. Il presente Accordo è notificato, sarannoa cura di FEDERCULTURE, anche al Fondo Previambiente ai fini di quanto previsto all'artsensi dell'art. 83, comma 74, lettdello statuto. b)Previambiente adotta, quindi, tutti i provvedimenti del D.Lgs. n. 252/2005caso, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i al fine di rendere operativa l'iscrivibilità dei lavoratori e delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.lFEDERCULTURE e le forme di partecipazione previste dallo statuto.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità (Vedi accordo di favorire la previdenza complementare per rinnovo in nota) a) i lavoratori del settore dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e a tale scopo convengono custodia autovetture sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di ricercare autofficina, soccorso autostradale e di assistenza alla mobilità, nonché le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementariattività direttamente collegate, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o servizi di autoambulanza con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesiconducente, potranno aderire al compimento Fondo ASTRI nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo. Per il personale dipendente dalle imprese di tale periodocui al punto a), viene stabilito che, a far data dal luglio 2013 la percentuale di contribuzione a carico delle aziende aumenterà di un 1% oltre a quanto già previsto al 1° comma dell'art. Le parti si riservano di determinare9 del c.c.n.l. 18 dicembre 2010. Pertanto, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione la contribuzione dovuta sarà nelle seguenti misure: - a carico dell'azienda 2%; - a carico del lavoratore avverrà 1%. Tale contribuzione in modo volontariopercentuale, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assensoper 12 mensilità, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti è calcolata sulla base contributiva di deducibilità fiscale prevista computo costituita dalla relativa normativa somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di legge, saranno costituite dainquadramento: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001retribuzione tabellare; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001contingenza; c) il t.f.run aumento periodico di anzianità; d) E.d.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigentiex Protocollo interconfederale 31 luglio 1992. Il lavoratore potrà optare Per quanto non espressamente citato dal presente accordo, si rimanda al contenuto dell'accordo 11 giugno 1998 che qui si intende interamente richiamato per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articoloquanto concerne la normativa in oggetto. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità La normativa di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari. a) retribuzione tabellare; b) indennità di contingenza; c) un aumento periodico di anzianità; d) E.d.r. ex Protocollo interconfederale 31 luglio 1992. Per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.); - FONDAPIaccordo, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori non iscritti le parti definiranno, essa sarà comunque riconosciuta nel caso a partire dal prossimo mese di assunzione settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti. L'applicazione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settoretale previsione normativa, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatinormativa COVIP vigente.

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Previdenza complementare. Le (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) di aderire come parti stipulanti concordano sull'opportunità istitutive, alla costituzione di favorire la previdenza ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001l'artigianato; b2) l'1%che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: - 1% a carico del lavoratore; - 1% a carico dell'impresa; - 16% del t.f.r. maturando. Inoltre, calcolato su minimo tabellare ed indennità per i lavoratori di contingenza alla data prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta integrale destinazione al Fondo del 1° gennaio 2001t.f.r. maturando. Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999. Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita; c3) che la quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Per le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali si fa riferimento alle intese già raggiunte, all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 1999, ed alle eventuali modifiche successive in materia; 4) che il t.f.rversamento ad ARTIFOND avverrà entro dicembre 1999 e comunque con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo N.d.R.: L'accordo 30 giugno 2004 prevede quanto segue: Le parti hanno individuato una procedura di raccolta della quota "una tantum" a carico delle imprese per l'adesione ai fondi, che si esplica nell'ambito dei costi dei rinnovi contrattuali di cui sopra, così articolata: 1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate nell'ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica dei cc.cc.nn.l., potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai sensi del punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le normative categorie interessate potranno incontrarsi al fine di legge vigentivalutare le modalità di applicazione del presente accordo. 2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Il lavoratore potrà optare per Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004. 3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera "una ulteriore contribuzionetantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo previsto dal punto 17, a suo esclusivo caricocomma 3, nell'importo dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. 4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine di garantire l'utilizzo delle risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004. A tal fine le parti proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità dei suddetti c/c, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite. Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista dalla lett. F), punto b), dell'accordo 17 marzo 2004. 5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli strumenti e con gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui sopra. 6) La quota di cui sopra non è dovuta per i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al fondo di cui al comma 9 punto 1 del presente articoloaccordo. 7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di proporre agli Organismi del Fondo sostegno al reddito l'utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo stesso. 8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23 novembre 1999. 9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla-osta per l'avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali: - entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond; - entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond; - entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond. I predetti contributiN.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2004 prevede quanto segue: Accordo 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa Verbale di accordo Le Associazioni artigiane Confartigianato, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r.CNA, saranno trattenuti CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17 marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005. A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, pari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell'"una tantum", per sostenere le spese per favorire lo sviluppo e l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al Fondo di solidarietà di cui al 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del Fondo e non prestazioni future ai lavoratori. Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione delle competenze della prima tranche di ciascun "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti: Alimentazione - Panificazione Ottobre 2004 Legno - Arredamento Ottobre 2004 Metalmeccanici e impiantisti Novembre 2004 Pulitintolavanderie Novembre 2004 Imprese di pulizia Novembre 2004 Lapidei Novembre 2004 Ceramica Novembre 2004 Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione. L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione: EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Valle d'Aosta n. c/c 57862633 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Piemonte n. c/c 57862740 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Liguria n. c/c 57862856 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lombardia n. c/c 57862930 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Veneto n. c/c 57862997 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Friuli-Venezia Giulia n. c/c 57863201 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Trento n. c/c 57863367 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Bolzano n. c/c 57863458 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - ▇▇▇▇▇▇-Romagna n. c/c 57863565 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Toscana n. c/c 57863821 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Umbria n. c/c 57863896 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Marche n. c/c 57863961 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lazio n. c/c 57864084 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Abruzzo n. c/c 57864175 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Molise n. c/c 57864282 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Campania n. c/c 57864365 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Puglia n. c/c 57864449 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Basilicata n. c/c 57864597 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Calabria n. c/c 57864662 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sicilia n. c/c 57864746 EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sardegna n. c/c 57864837 Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno essere versate nel corso del mese per dodici mensilità e saranno versati secondo successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum" rispettando i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivorelativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo). Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale, mediante bollettino postale, ovvero con giroconto - per i lavoratori aderentititolari di conto corrente postale -, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi od attraverso bonifico bancario. Il documento di non iscrizione del lavoratoreversamento dovrà contenere: il nome dell'impresa, il numero delle quote versate e la causale "Fondo sostegno previdenza complementare - .... (nome regione)". Al fine di evitare non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire l'accredito cumulativo. Per la dispersione necessaria contabilizzazione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e versamenti di ottenere la massima diffusione singola impresa, tale procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il contemporaneo invio ad EBNA della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità fotocopia dell'attestato di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderentiversamento, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributicon allegata distinta riportante il nominativo della singola impresa versante ed il correlato numero di versamenti. I versamenti cumulativi non potranno, in base alle quantità ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse regioni. In tal caso dovranno essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione. Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del pagamento della quota di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTEadesione prevista dall'accordo 11 febbraio 1999, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPIche aderiranno al Fondo. Si rammenta, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVOROinoltre, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda che la quota di previdenza complementare cui trattasi è parte integrante dell'"una tantum" sottoscritta dai cc.cc.nn.l. e quindi va comunque erogata. L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste dall'accordo del 30 giugno u.s., provvedendo a carico del datore di lavorodare debita informazione degli esiti finali dell'iniziativa alle scriventi, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di alle imprese ed ai lavoratori. Del presente accordo le parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle aziende ed ai lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati interessati nonché, anche attraverso l'EBNA ed il sistema degli Enti bilaterali regionali dell'artigianato, a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settoretutti i soggetti interessati, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatipur nelle diverse competenze e funzioni.

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Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità parti, - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di favorire la previdenza complementare riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; - preso atto delle importanti modificazioni apportate al d.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari; - ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e dal verbale di accordo 28 marzo 1996, decidono di attivare per tutti i lavoratori del settore e a tale scopo convengono cui si applica il CCNL una forma di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e previdenza integrativa a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodosu base volontaria ad ambito nazionale settoriale. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e sono impegnate entro il 31 dicembre 1997 a definire le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratoriper la costituzione del relativo Fondo pensioni. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005A tal fine viene costituita una commissione paritetica. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a carico dell'aziendadecorrere dall'1 ottobre 1998, calcolato su minimo tabellare ed sono stabilite come segue: · sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza alla data del contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (TDR) istituito dal presente accordo: - 1° gennaio 2001; b) l'1%, % a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità ; - 1% a carico dell'impresa; · sulla quota di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare TFR da maturare nell'anno: - 25% per il versamento lavoratore con almeno 18 anni di una ulteriore contribuzione, contribuzione previdenziale; - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi 18 anni; - 100% per il lavoratore di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivoprima occupazione. Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale. Gli oneri contributivi a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo. Le parti determineranno nella fase costitutiva del Fondo la massima diffusione contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo stesso, tenuto conto della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, quota prevista dagli accordi citati in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.lpremessa.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 124/93 e successive modifiche modificazioni ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.lCCNL. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'aziendadell'Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001dell'1/1/2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001dell'1/1/2001; c) il t.f.r. l'intero T.F.R. maturato nel corso dell'anno dai per i lavoratori interessati secondo le normative di legge vigentiprima occupazione successiva al 28 aprile 1993; d) una quota mensile dell'accantonamento del T.F.R. maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri che saranno stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi dalle parti in sede di cui al comma 9 del presente articolodefinizione dell'accordo istitutivo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r.T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine Le contribuzioni decorrono a far data dall'effettiva operatività del Fondo, conseguente al rilascio dell'autorizzazione ministeriale ai sensi di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e legge. Con l'obiettivo di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderentirealizzare l'effettiva operatività del Fondo a partire dall'1/1/2003, le parti stipulanti concordano convengono di effettuare entro il 30/6/2002 tutti i lavori relativi alla definizione degli adempimenti necessari. Entro la stessa data le parti si riservano di assumere una decisione circa l'opportunità di aderire, salvaguardando l'autonomia contrattuale, ad un Fondo già esistente. In sede di definizione dell'Accordo istitutivo le parti stabiliranno: un contributo una tantum, a carico delle Aziende, per eventuali spese di costituzione, promozione e avvio; la quota di adesione a carico pariteticamente dell'azienda e del lavoratore; la misura della contribuzione, a carico pariteticamente dell'Azienda e del lavoratore, per il funzionamento e le spese di gestione. Le parti convengono che i il numero di adesioni necessario per consentire l'effettiva operatività di un eventuale Fondo di categoria non dovrà essere inferiore a 5.000 lavoratori del settore, indipendentemente dalle adesioni ad altri fondi pensione cui le aziende saranno tenute già in essere. Ove alla data del presente accordo di rinnovo siano già in essere iniziative aziendali istituite con finalità integrative dei trattamenti pensionistici, che prevedano un contributo a versare i contributi, in base alle quantità carico dell'Azienda di cui al contenuto non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla disciplina del presente articolo, sarannole parti interessate, anche ai fini qualora non abbiano già assunto decisioni al riguardo, si incontreranno entro il 30/6/2002 per valutare criteri e modalità dell'eventuale conferimento delle somme accantonate. L'esito di quanto previsto all'arttali incontri sarà comunicato per iscritto alle Organizzazioni nazionali stipulanti. 8, comma 7, lett. b), del D.LgsFermo restando che il D.lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti 124/93 e successive modificazioni e integrazioni esclude la possibilità di adesione a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei più Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore complementare, le parti si incontreranno per valutare le eventuali possibilità di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso confluenza di assunzione Fondi aziendali già costituiti ai sensi della citata disposizione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatilegge.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 20012001 (come da tabella allegata); b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTEPreviambiente, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE Fise come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVOROFondapi, per i lavoratori delle aziende aderenti a Confapi come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 12 del presente c.c.n.l.); - Cooperlavoro, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 10 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità parti, vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di favorire la previdenza complementare per i lavoratori riforma del settore sistema pensionistico obbligatorio e a tale scopo convengono complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D. Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni forme pensionistiche complementari, ai sensi hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del D.Lgspresente CCNL, ad effettuare la scelta sulla costituzione di uno specifico Fondo, o sull’adesione a Fondi già esistenti nell’ambito di settori affini, ed a verificare le condizioni per attivarne l’estensione anche al personale in regime INPDAP. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioniA tal fine viene costituita una commissione paritetica tra le parti stipulanti il CCNL. Potranno aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodocontratto. Le parti parti, all’interno della commissione paritetica, si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni di tali lavoratoridei lavoratori non a tempo indeterminato. L'adesione del lavoratore al Fondo avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzionicontribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1: - 1 %, a carico dell'aziendadell'Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità sugli elementi della retribuzione fissa mensile di contingenza alla data del cui .all'art. 77, punto 2, lettera a); - 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità sugli elementi della retribuzione fissa mensile di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.rcui all'art. 77, punto 2 lettera a); - l'intero TFR maturato nel corso dell'anno dai per i lavoratori interessati secondo le normative di legge vigentiprima occupazione successiva al 18 agosto 1995. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri che saranno stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolodalle parti. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r.T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità nonché della tredicesima mensilità, dell’indennità operativa e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivodefiniti dalle parti. Le contribuzioni a carico delle aziende dell’azienda saranno dovute solamente per i lavoratori aderentiaderenti al Fondo, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratorelavoratore al Fondo medesimo. Al fine Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo. Con l'obiettivo di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderentirealizzare l'effettiva operatività del Fondo, le parti stipulanti concordano convengono di assumere una decisione - circa l'opportunità di aderire, salvaguardando l'autonomia contrattuale, a un Fondo già esistente ovvero di partecipare ad un nuovo Fondo, che i fondi pensione cui le abbia come soggetti aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), altri settori del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.lcomparto dei trasporti.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. PREMESSO - che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione, - che, in fine, si intende contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale i n aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso, - che in data 8.9.98 è stato raggiunto un Accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND, Le Parti: CONCORDANO 1. di aderire come parti stipulanti concordano sull'opportunità istitutive, alla costituzione di favorire la previdenza complementare ARTIFOND, Fondo Pensione Complementare Nazionale per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001l'Artigianato; b) l'1%2. che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è co sì determinata: - 1% a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del ; - 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni % a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione dell'impresa; - 16% del lavoratoreTFR maturando. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTEInoltre, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE di 1a occupazione, così come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta integrale destinazione al FONDO del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per TFR maturando. Per i lavoratori delle aziende aderenti dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a CONFAPI decorrere dal 28.8.99. Ferma restando la contribuzione così come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l.sopra definita, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati1a occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita; 3. che la quota d'iscrizione, pari a £. 20.000, è per metà carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Per quanto riguarda la quota le spese di previdenza complementare a carico costituzione del datore di lavoroFondo e i primi adempimenti organizzativi e funziona li si fa riferimento alle intese già raggiunte, essa sarà all'Accordo interconfederale 11.2.99 e alle eventuali modifiche successive in materia; 4. che il versamento ad ARTIFOND avverrà entro dicembre 1999 e comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencaticon le modalità e i tempi stabiliti dallo stesso AR ▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Collective Bargaining Agreement

Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità condividono l'obiettivo di favorire perseguire la previdenza complementare costituzione per i lavoratori dipendenti di un Fondo di previdenza complementare. Preso atto delle prospettive emergenti per l'avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto produca una intesa quadro di riferimento sulla materia, si incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito del settore contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dagli esercizi teatrali. Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese in tal senso, le parti si incontreranno per ogni conseguente determinazione. In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora inteso che: 1) Saranno soci e a tale scopo convengono destinatari delle prestazioni del Fondo di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individualeprevidenza complementare tutti i lavoratori, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti dipendenti con contratto a tempo determinatoindeterminato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che già fruiscano di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento un fondo di tale periodoprevidenza aziendale. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni valutare la possibilità di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui adesione al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione Fondo anche dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e con contratto di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute lavoro a versare i contributi, in base alle quantità di cui tempo determinato. 2) L'adesione al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, Fondo comporterà una contribuzione mensile per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare 12 mensilità annue a carico del datore di lavorolavoro pari all'1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, essa entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r., E.a.r., aumenti periodici di anzianità. 3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà comunque riconosciuta nel caso assunto dal teatro nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta nè si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di assunzione diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente. 4) Per i lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di assunzione adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso fine rapporto maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del settoretrattamento di fine rapporto maturando nell'anno. 5) I contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. 6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dei teatri, purché sino a quando manterranno la propria iscrizione ai fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di previdenza complementare intercategoriale, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatieffetti quelli previsti dal presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate nell'ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica dei cc.cc.nn.l., potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai sensi del punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di valutare le modalità di applicazione del presente accordo. 2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004. 3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera "una tantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. 4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine di garantire l'utilizzo delle risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004. A tal fine le parti proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità dei suddetti c/c, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite. Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista dalla lett. F), punto b), dell'accordo 17 marzo 2004. 5) Le parti stipulanti concordano sull'opportunità sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli strumenti e gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di favorire la previdenza complementare cui sopra. 6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al fondo di cui al punto 1 del settore presente accordo. 7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di proporre agli Organismi del Fondo sostegno al reddito l'utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo stesso. 8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23 novembre 1999. 9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla-osta per l'avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali: - entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond; - entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond; - entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond. N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2004 prevede quanto segue: Accordo 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa Verbale di accordo Le Associazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e a tale scopo convengono le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17 marzo 2004 in materia di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire previdenza integrativa per i lavoratori non artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in provaessere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.londe avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento A seguito di tale periodo. Le parti si riservano di determinareintesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentaripari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell'"una tantum", per sostenere le condizioni spese per favorire lo sviluppo e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per Va precisato altresì che il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al Fondo di solidarietà di cui al comma 9 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del presente articoloFondo e non prestazioni future ai lavoratori. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione delle competenze della prima tranche di ciascun "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti: Alimentazione - Panificazione Ottobre 2004 Legno - Arredamento Ottobre 2004 Metalmeccanici e impiantisti Novembre 2004 Pulitintolavanderie Novembre 2004 Imprese di pulizia Novembre 2004 Lapidei Novembre 2004 Ceramica Novembre 2004 Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione. L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione: - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Valle d'Aosta: n. c/c 57862633; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Piemonte: n. c/c 57862740; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Liguria: n. c/c 57862856; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lombardia: n. c/c 57862930; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Veneto: n. c/c 57862997; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Friuli-Venezia Giulia: n. c/c 57863201; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Trento: n. c/c 57863367; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Bolzano: n. c/c 57863458; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - ▇▇▇▇▇▇-Romagna: n. c/c 57863565; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Toscana: n. c/c 57863821; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Umbria: n. c/c 57863896; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Marche: n. c/c 57863961; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lazio: n. c/c 57864084; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Abruzzo: n. c/c 57864175; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Molise: n. c/c 57864282; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Campania: n. c/c 57864365; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Puglia: n. c/c 57864449; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Basilicata: n. c/c 57864597; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Calabria: n. c/c 57864662; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sicilia: n. c/c 57864746; - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sardegna: ▇. ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno essere versate nel corso del mese per dodici mensilità e saranno versati secondo successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum" rispettando i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivorelativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo). Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale, mediante bollettino postale, ovvero con giroconto - per i lavoratori aderentititolari di conto corrente postale -, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi od attraverso bonifico bancario. Il documento di non iscrizione del lavoratoreversamento dovrà contenere: il nome dell'impresa, il numero delle quote versate e la causale "Fondo sostegno previdenza complementare - .... (nome regione)". Al fine di evitare non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire l'accredito cumulativo. Per la dispersione necessaria contabilizzazione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e versamenti di ottenere la massima diffusione singola impresa, tale procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il contemporaneo invio ad EBNA della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità fotocopia dell'attestato di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderentiversamento, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributicon allegata distinta riportante il nominativo della singola impresa versante ed il correlato numero di versamenti. I versamenti cumulativi non potranno, in base alle quantità ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse regioni. In tal caso dovranno essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione. Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del pagamento della quota di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTEadesione prevista dall'accordo 11 febbraio 1999, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPIche aderiranno al Fondo. Si rammenta, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVOROinoltre, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda che la quota di previdenza complementare cui trattasi è parte integrante dell'"una tantum" sottoscritta dai cc.cc.nn.l. e quindi va comunque erogata. L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste dall'accordo del 30 giugno u.s., provvedendo a carico del datore di lavorodare debita informazione degli esiti finali dell'iniziativa alle scriventi, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di alle imprese ed ai lavoratori. Del presente accordo le parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle aziende ed ai lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati interessati nonché, anche attraverso l'EBNA ed il sistema degli Enti bilaterali regionali dell'artigianato, a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settoretutti i soggetti interessati, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatipur nelle diverse competenze e funzioni.

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Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità condividono l'obiettivo di favorire perseguire la previdenza complementare costituzione per i lavoratori dipendenti di un Fondo di previdenza complementare. Preso atto delle prospettive emergenti per l'avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto produca un'intesa quadro di riferimento sulla materia, si incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito del settore contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dagli esercizi teatrali. Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese in tal senso, le parti si incontreranno per ogni coriseguente determinazione. In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora inteso che: 1) saranno soci e a tale scopo convengono destinatari delle prestazioni del Fondo di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individualeprevidenza complementare tutti i lavoratori, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti dipendenti con contratto a tempo determinatoindeterminato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che già fniiscano di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento un fondo di tale periodoprevidenza aziendale. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni valutare la possibilità di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui adesione al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione fondo anche dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e con contratto di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute lavoro a versare i contributi, in base alle quantità di cui tempo determinato. 2) L'adesione al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, Fondo comporterà una contribuzione mensile per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare 12 mensilità annue a carico del datore di lavorolavoro pari all'1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, essa entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R., E.A.R., aumenti periodici di anzianità. 3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà comunque riconosciuta nel caso assunto dal teatro nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di assunzione diversa natura, sia collettivo che individuale a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente. 4) Per i lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di assunzione adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso fine rapporto maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del settoretrattamento di fine rapporto maturando nell'anno. 5) I contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. 6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dei teatri, purché sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di previdenza complementare intercategoriale, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatieffetti quelli previsti dal presente articolo.

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Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità (Vedi accordo di favorire la previdenza complementare per rinnovo in nota) a) i lavoratori del settore dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e a tale scopo convengono custodia autovetture sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di ricercare autofficina, soccorso autostradale e di assistenza alla mobilità, nonché le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementariattività direttamente collegate, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o servizi di autoambulanza con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesiconducente, potranno aderire al compimento Fondo ASTRI nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo. Per il personale dipendente dalle imprese di tale periodocui al punto a), viene stabilito che, a far data dal luglio 2013 la percentuale di contribuzione a carico delle aziende aumenterà di un 1% oltre a quanto già previsto al 1° comma dell'art. Le parti si riservano di determinare9 del c.c.n.l. 18 dicembre 2010. Pertanto, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione la contribuzione dovuta sarà nelle seguenti misure: - a carico dell'azienda 2%; - a carico del lavoratore avverrà 1%. Tale contribuzione in modo volontariopercentuale, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assensoper 12 mensilità, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti è calcolata sulla base contributiva di deducibilità fiscale prevista computo costituita dalla relativa normativa somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di legge, saranno costituite dainquadramento: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001retribuzione tabellare; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001contingenza; c) il t.f.run aumento periodico di anzianità; d) E.d.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigentiex Protocollo interconfederale 31 luglio 1992. Il lavoratore potrà optare Per quanto non espressamente citato dal presente accordo, si rimanda al contenuto dell'accordo 11 giugno 1998 che qui si intende interamente richiamato per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articoloquanto concerne la normativa in oggetto. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità La normativa di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari. a) retribuzione tabellare; b) indennità di contingenza; c) un aumento periodico di anzianità; d) E.d.r. ex Protocollo interconfederale 31 luglio 1992. Per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.); - FONDAPIaccordo, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori non iscritti le parti definiranno, essa sarà comunque riconosciuta nel caso a partire dal prossimo mese di assunzione settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti. L'applicazione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a tale previsione normativa, riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la normativa COVIP vigente. N.d.R.: L'accordo 26 marzo 2019 prevede quanto segue: Il giorno 26 marzo 2019, presso la sede di Aniasa si sono incontrate ANIASA, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, in qualità di parti stipulanti il c.c.n.l. dell'autonoleggio/autorimesse, per riscontrare la corretta interpretazione dell'art. 9 (Previdenza complementare) del c.c.n.l. del 20 giugno 2013 e sue successive modifiche ed integrazioni. A seguito di passaggio alcune recenti situazioni verificatesi nel calcolare il contributo a carico del lavoratore ed a carico dell'azienda, non in linea con quanto condiviso in fase di appaltodefinizione dell'articolo, le parti, per quanto riguarda la corretta interpretazione del contributo alla previdenza complementare di cui all'art. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso 9 del c.c.n.l. 20 giugno 2013, confermano che il calcolo effettivo utile per i versamenti al Fondo Astri è sui seguenti elementi: - retribuzione tabellare; - indennità di assunzione contingenza; - un aumento periodico di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso anzianità; - E.d.r. ex accordo interconfederale del settore31 luglio 1992. Le parti precisano altresì che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione e sono riferiti alle percentuali di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencativersamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità.

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Previdenza complementare. Le Premesso: - che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione; - che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare; - che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico; tutto ciò premesso: - che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND; - che in attuazione del predetto accordo si è addivenuti alla costituzione di ARTIFOND; le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori firmatarie del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite daconcordano: a1) l'1%di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato; b2) l'1%che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: - 1% a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data ; - 1% a carico dell'impresa; - 16% del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigentimaturando. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTEInoltre, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE di prima occupazione, così come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI t.f.r. maturando. Ferma restando la contribuzione così come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l.definita, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita; 3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare; 4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND; 5) che, entro il 31 gennaio 2001, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di tutti i lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità Al fine di favorire assicurare la previdenza complementare per possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, C.f.l., apprendisti, stagionali ed avventizi), compresi nella sfera di applicazione del settore e a tale scopo convengono presente contratto, di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del usufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.Lgs. n. 252/2005 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire al Fondo di previdenza complementare volontaria denominato Alifond. Potranno aderire Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: - 1% a carico dell'azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento; - 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento; - una quota di t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori non in provagià occupati alla data del 28 aprile 1993; - il 100% del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori, assunti anche a tempo indeterminato o con contratti part- time, occupati dopo il 28 aprile 1993. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a causa mista e il cui rapporto proprio carico, può scegliere di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale prevista previsti dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigentivigente. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui della contribuzione al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a carico partire dalla data di effettivo esercizio del Fondo stesso. Tale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le modalità stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso le quote di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi cui sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencatisono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità INPS ed INAIL.

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Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità parti, vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di favorire la previdenza complementare per i lavoratori riforma del settore sistema pensionistico obbligatorio e a tale scopo convengono complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D. Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni forme pensionistiche complementari, ai sensi hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del D.Lgspresente CCNL, ad effettuare la scelta sulla costituzione di uno specifico Fondo, o sull'adesione a Fondi già esistenti nell'ambito di settori affini, ed a verificare le condizioni per attivarne l'estensione anche al personale in regime INPDAP. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioniA tal fine viene costituita una commissione paritetica tra le parti stipulanti il CCNL. Potranno aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodocontratto. Le parti parti, all'interno della commissione paritetica, si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni di tali lavoratoridei lavoratori non a tempo indeterminato. L'adesione del lavoratore al Fondo avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzionicontribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1: - 1 %, a carico dell'aziendadell'Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità sugli elementi della retribuzione fissa mensile di contingenza alla data del cui .all'art. 77, punto 2, lettera a); - 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità sugli elementi della retribuzione fissa mensile di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.rcui all'art. 77, punto 2 lettera a); - l'intero TFR maturato nel corso dell'anno dai per i lavoratori interessati secondo le normative di legge vigentiprima occupazione successiva al 18 agosto 1995. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri che saranno stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolodalle parti. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r.T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità nonché della tredicesima mensilità, dell'indennità operativa e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivodefiniti dalle parti. Le contribuzioni a carico delle aziende dell'azienda saranno dovute solamente per i lavoratori aderentiaderenti al Fondo, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratorelavoratore al Fondo medesimo. Al fine Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo. Con l'obiettivo di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderentirealizzare l'effettiva operatività del Fondo, le parti stipulanti concordano convengono di assumere una decisione - circa l'opportunità di aderire, salvaguardando l'autonomia contrattuale, a un Fondo già esistente ovvero di partecipare ad un nuovo Fondo, che i fondi pensione cui le abbia come soggetti aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), altri settori del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.lcomparto dei trasporti.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 gennaio­31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-silenzio­ assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001;2001 (come da tabella allegata); b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001;2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE­ Previambiente, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE Fise come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 11 del presente c.c.n.l.); - FONDAPIc.c.n.l.); ­ Fondapi, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI Confapi come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 12 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVOROc.c.n.l.); ­ Cooperlavoro, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 10 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Previdenza complementare. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità (Vedi accordo di favorire la rinnovo in nota) 1) Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza complementare per tutti i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individualelavoratori, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti dipendenti con contratto a tempo determinatoindeterminato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che già fruiscano di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento un fondo di tale periodoprevidenza aziendale. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni valutare la possibilità di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui adesione al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione Fondo anche dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e con contratto di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute lavoro a versare i contributi, in base alle quantità di cui tempo determinato. 2) L'adesione al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, Fondo comporterà una contribuzione mensile per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare 12 mensilità annue a carico del datore di lavorolavoro pari all'1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, essa entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r., E.a.r., aumenti periodici di anzianità. 3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà comunque riconosciuta nel caso assunto dal teatro nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta nè si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di assunzione diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente. 4) Per i lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di assunzione adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso fine rapporto maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del settoretrattamento di fine rapporto maturando nell'anno. 5) I contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. 6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dei teatri, purché sino a quando manterranno la propria iscrizione ai fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di previdenza complementare intercategoriale, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli accordi relativi effetti quelli previsti dal presente articolo. N.d.R.: L'accordo 15 maggio 2007 prevede quanto segue: Considerato l'obiettivo a tale altro fondo prevedano la condizione suo tempo individuato e condiviso di reciprocità rispetto prefigurare per i lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali forme di previdenza complementare a lavoratori iscritti ad carattere volontario; Preso atto dell'impraticabilità dell'ipotesi di costituire uno specifico Fondo di previdenza complementare per il comparto dello spettacolo; Avuto riguardo all'attuale panorama generale dei fondi di previdenza complementare; convengono di realizzare l'obiettivo sopra elencatiindicato mediante adesione al Fondo nazionale pensione complementare Byblos. Convengono altresì che: a) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Byblos tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali; b) l'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore che è così fissata: - per gli anni 2007 e 2008: 0,50% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, E.d.r., E.a.r., aumenti periodici di anzianità; - a decorrere dall'anno 2009: 1% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, E.d.r., E.a.r., aumenti periodici di anzianità; c) l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle aziende unicamente nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo Byblos e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente; d) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno. Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno; e) i contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Byblos; f) eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle aziende, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al Fondo Byblos, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo. Le parti si riservano di esaminare la possibilità di ampliare l'ambito di iscrivibilità a Byblos estendendolo ai contratti a termine di durata pari o superiore a 6 mesi non consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare.

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Previdenza complementare. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%, a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 20012001 (come da tabella allegata); b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTEPreviambiente, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE Fise come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.l.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVOROFondapi, per i lavoratori delle aziende aderenti a Confapi come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 12 del presente c.c.n.l.); - Cooperlavoro, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 10 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.. L'accordo 8 giugno 2021 prevede quanto segue:

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Previdenza complementare. (Testo 25-7-1997 Art. 11) Le parti stipulanti concordano sull'opportunità parti, - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di favorire la previdenza complementare riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; - preso atto delle importanti modificazioni apportate al d.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari; - ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e dal verbale di accordo 28 marzo 1996, decidono di attivare per tutti i lavoratori del settore e a tale scopo convengono cui si applica il CCNL una forma di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e previdenza integrativa a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodosu base volontaria ad ambito nazionale settoriale. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e sono impegnate entro il 31 dicembre 1997 a definire le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratoriper la costituzione del relativo Fondo pensioni. L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005A tal fine viene costituita una commissione paritetica. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l'1%contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a carico dell'aziendadecorrere dall'1 ottobre 1998, calcolato su minimo tabellare ed sono stabilite come segue: · sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza alla data del contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (TDR) istituito dal presente accordo: - 1° gennaio 2001; b) l'1%, % a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità ; - 1% a carico dell'impresa; · sulla quota di contingenza alla data del 1° gennaio 2001; c) il t.f.r. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare TFR da maturare nell'anno: - 25% per il versamento lavoratore con almeno 18 anni di una ulteriore contribuzione, contribuzione previdenziale; - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti dei rispettivi fondi 18 anni; - 100% per il lavoratore di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivoprima occupazione. Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale. Gli oneri contributivi a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo. Le parti determineranno nella fase costitutiva del Fondo la massima diffusione contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo stesso, tenuto conto della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, quota prevista dagli accordi citati in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, unicamente i seguenti: - PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8 giugno 2007 (Allegato 10 del presente c.c.n.lpremessa.); - FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2005 (Allegato 11 del presente c.c.n.l.); - COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (Allegato 9 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto. La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

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Sources: Contratto Nazionale Di Lavoro