Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità. 3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000. 4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla In alternativa all’adesione al Fondo attualmente previsto dalla legislazione nazionale, la Regione Siciliana potrà prevedere l’eventuale costituzione di un Fondo nazionale regionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs.n.124/1993D.Lgs 124 del 1993, della legge n.335/1995Legge n. 335 del 1995, della legge n.449/1997 Legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al Nel caso in cui si proceda alla istituzione del fondo regionale di cui al precedente comma, al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione l'istituzione di un Fondo aggiuntivo pensione unico con anche per i lavoratori appartenenti al comparto della SanitàRegione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.r. 10 del 2000, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella La misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la percentuale della quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio dell’Amministrazione e di funzionamentoquella dovuta dal lavoratore, nonché la reribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇. e dell’emanazione dell’apposito DPRS.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota del TFR da destinare a previdenza complementare.
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Sources: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs.n.124/1993d.lgs. n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 Legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con anche per i lavoratori appartenenti al comparto della SanitàRegioni - autonomie locali ovvero altri comparti, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella La misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la percentuale della quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio delle amministrazioni e di funzionamentoquella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell’emanazione dell’apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, ed, infine, le modalità di corresponsione del TFR al personale a tempo determinato con meno di un anno di servizio.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993d. lgs n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanitàai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano esprimono sin d’ora l’orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento trattamento di Fine fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs.n.124/1993d.lgs. n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM D.P.C.M. del 20 dicembre 1999. ▇.
2. Al ▇▇ fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocitàad altri comparti. ▇.
3. Il ▇▇ Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 dell'art. 11 del predetto accordo Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordodall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell’Accordo 14 marzo 2001 per l’istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di funzionamentoquella prevista dall’art. 16 del citato Accordo 14.03.2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi, a fronte di specifiche, ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di dotazione datoriale, come previsto dall’art. 12 del predetto Accordo.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Previdenza complementare. 1Fondo di previdenza complementare FON. Le parti convengono TE. ln considerazione di procedere alla costituzione quanto previsto dal D.Lgs n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di un Fondo nazionale disciplina delle forme di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari; preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare e degli ulteriori interventi legislativi sopravvenuti; Le parti convengono di trattamento di fine rapporto e estendere anche ai lavoratori a cui viene applicato il presente contratto, l'istituzione del fondo di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999complementare, del DPCM del 20 dicembre 1999con la possibilità di aderire ai fondi contrattuali di previdenza complementare, attraverso l'adesione al Fondo "Fon. Te.
2" già costituito. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la La quota di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno cosi regolamentate: dal 1 gennaio 2013 il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al fondo Fon. Te. sarà pari all'I della contribuzione da porre utile ai fini del TFR; dal 1 gennaio 2013 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR; La quota di iscrizione una tantum pari a 15,49 euro sarà cosi ripartita: 11,88 euro a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi 3,61 euro a base di calcolo per la determinazione carico del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la lavoratore La quota di contribuzione a carico degli enti per le spese TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore. Le parti, nel riconfermare l'importanza svolta dalla previdenza complementare nell'ambito del sistema previdenziale, concordano di avvio diffonderne la conoscenza e di funzionamentopromuoverne lo sviluppo.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993D.Lgs n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanitàai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1non inferiore all'1% dell’ammontare dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento trattamento di Fine fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 49 del CCNL del 22/5/1997, in materia di accordo istitutivo acconto sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 63 del Fondo pensioneCCNL del 19/11/1996, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamentocome integrata dall'art. 7 della legge n. 53/2000.
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Sources: CCNL
Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs.n.124/1993d.lgs. n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 Legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con anche per i lavoratori appartenenti al comparto della SanitàRegioni autonomie locali ovvero altri comparti, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella La misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la percentuale della quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio delle amministrazioni e di funzionamentoquella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo quadro GovernoConfederazioni e dell’emanazione dell’apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, ed, infine, le modalità di corresponsione del TFR al personale a tempo determinato con meno di un anno di servizio.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs.n.124/1993D.Lgs. n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocitàad altri comparti.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 dell'art. 11 del predetto accordo Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordodall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di funzionamentoquella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi, a fronte di specifiche, ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di dotazione datoriale, come previsto dall'art. 12 del predetto Accordo.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia e/o integrazioni di trattamento di fine rapporto e di dare corso alla istituzione della previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con lavoratrici e i lavoratori appartenenti al comparto delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo Cooperativo - Cooperative Sociali. A tal fine si assume quale parte integrante della Sanitàpresente intesa l’accordo relativo alla costituzione del fondo “Cooperlavoro”, a condizione ivi inclusa la prevista “quota di reciprocitàiscrizione”, sottoscritto dalle ▇▇.
3▇▇. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 CGIL-CISL-UIL e dalle Centrali Cooperative Legacoop- CCI-AGCI e dalle rispettive federazioni firmatarie del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordopresente CCNL. Le parti concordano che Conseguentemente convengono di determinare la quota di contribuzione da porre di competenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Per le lavoratrici e i lavoratori a decorrere dalla data di firma del presente CCNL la contribuzione al Fondo pensione complementare, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, è stabilita nelle seguenti misure percentuali: 1% a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1dell’azienda; 1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per delle lavoratrici e dei lavoratori. E’ altresì dovuta al Fondo una quota del Tfr maturando, pari all’1,8% della retribuzione annua utile a tale scopo. Per le spese lavoratrici e i lavoratori di avvio prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, valgono le norme di legge relative alla destinazione del Tfr utile alla deducibilità fiscale dei contributi a carico dell’azienda e dei lavoratori di funzionamentocui sopra.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993D.Lgs. n. 124 del 1993, della legge n.335/1995n. 335 del 1995, della legge n.449/1997 n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo dell'Accordo quadro nazionale in materia ma- teria di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori la- voratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1dell'1% dell’ammontare dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo calco- lo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 dell'art. 49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione con- tribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla In alternativa all’adesione al Fondo attualmente previsto dalla legislazione nazionale, la Regione siciliana potrà prevedere l’eventuale costituzione di un Fondo nazionale regionale di pensione complementare per i lavoratori del com- parto e della dirigenza ai sensi del D.Lgs.n.124/1993decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n.335/1995n. 335 del 1995, della legge n.449/1997 n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al Nel caso in cui si proceda alla istituzione del fondo regionale di cui al precedente comma, al fine di garantire ga- rantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo aggiuntivo pensione unico con anche per i lavoratori appartenenti apparte- nenti al comparto della SanitàRegione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, a condizione con- dizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella La misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la percentuale della quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio dell’Amministrazione e di funzionamentoquella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti succes- sivamente alla stipula dell’Accordo ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇. e dell’emanazione dell’apposito D.P.R.S. .
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota del TFR da destinare a previdenza complementare.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993D.Lgs n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanitàai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano esprimono sin d’ora l’orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1non inferiore all’1% dell’ammontare dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento trattamento di Fine fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede L’ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalità stabilite dall’art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell’art. 63 del CCNL del 19.11.1996, in materia di accordo istitutivo del Fondo pensioneacconto sul trattamento di fine rapporto, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamentocome integrata dall’art. 7 della legge n. 53/2000.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la costituzione di un Fondo fondo nazionale di pensione complementare complementare, ai sensi del D.Lgs.n.124/1993D. Lgs. 124 del 1993, della legge n.335/1995335 del 1995, della legge n.449/1997 Legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo dell’accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire confermano quanto già previsto dall’art. 42, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 circa l’istituzione di un Fondo pensione fondo unico con i lavoratori appartenenti al del comparto della SanitàRegioni – autonomie locali, a condizione condizioni di reciprocità.
3. Il Fondo fondo pensione viene sarà finanziato ai sensi dell’art.11 dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce costituirà secondo le procedure ivi previste dall’art.13 dall’art. 13 dello stesso accordo.
4. Le le parti concordano sin d’ora che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi della retribuzione presa a base di calcolo per secondo la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo pensionestesso.
5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 42, citato nel comma 1, sarà anche determinata la quota costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione a carico degli enti del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per le spese di avvio e di funzionamentoincentivare l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs.n.124/1993d.lgs. n. 124/1993, della legge n.335/1995n. 335/1995, della legge n.449/1997 n. 449/1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza previden- za complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione l'istituzione di un Fondo pensione pensio- ne unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocitàad altri comparti.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 dell'art. 11 del predetto accordo Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordodall'art. 13 del medesimo, con importi cor- rispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istitu- zione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di funzionamentoquella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14.03.2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi, a fronte di specifiche, ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di dotazione datoriale, come previsto dall'art. 12 del predetto Accordo.
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Previdenza complementare. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs.n.124/1993D.Lgs. n. 124 del 1993, della legge n.335/1995n. 335 del 1995, della legge n.449/1997 n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione l'istituzione di un Fondo pensione unico con anche per i lavoratori appartenenti al comparto della SanitàRegioni - autonomie locali ovvero altri comparti, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella La misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la percentuale della quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio delle amministrazioni e di funzionamentoquella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'accordo quadro Governo- Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, e, infine, le modalità di corresponsione del TFR al personale a tempo determinato con meno di 1 anno di servizio.
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