Common use of Previdenza complementare Clause in Contracts

Previdenza complementare. Le parti, vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: • 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; • 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle parti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiAl fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza comple- mentare così come prevista dal decreto legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, vista la Legge 8 agosto 1995nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 335173, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementarele Parti convengono, e preso atto delle importanti modificazioni apportate con decorrenza dal 1 Luglio 2008, l’adesione al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma fondo di previdenza integrativa a capitalizzazione su base complementare AGRIFONDO. La modalità di adesione, volontaria, al fondo è prevista dallo Statuto, dal Regolamento di Agrifondo e dalla vigente legislazione che regola la materia. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione In caso di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo adesione del lavoratore avverrà in modo volontario. Le al fondo le contribuzioni dovute al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno fondo sono costituite da: • 1%Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo aggiuntivo entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Nel caso il datore di lavoro non sia iscritto alla Fondazione ENPAIA e quindi la gestione del TFR resti in azienda, in applicazione di quanto pre- visto dal D.Lgs. 252/2005, i dipendenti che aderiscono ad AGRIFONDO conferiscono anche il TFR, nella misura minima del 50% per i già occu- pati al 28 aprile 1993 e del 100% per coloro che a tale data non avevano occupazione. Per i lavoratori che aderiscono ad altre forme di previdenza comple- mentare, diverse da quella contrattualmente definita (AGRIFONDO), non spetta alcun contributo a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile datore di cui al presente CCNL; • 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partilavoro.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiCosì come previsto dall’art. 73 del CCNL (previdenza complementare) e in attuazione dell’accordo sindacale del 28 ottobre 1985, vista la Legge con l’atto costitutivo del 8 agosto 1995gennaio 1986 è costituito il Fondo Pensione per il personale dipendente delle Casse Rurali del Trentino. Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti previdenziali e assicurativi integrativi o aggiuntivi della Assicurazione Generale Obbligatoria nonché altri trattamenti previdenziali ad esso demandati da leggi, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate contratti o accordi collettivi. Possono aderire al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per Fondo Pensione tutti i lavoratori dipendenti, in pianta stabile e non in pianta stabile purché non in prova, delle Casse Rurali BCC e degli altre aziende associate. Allo scopo di contribuire alla copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione complementare di settore, a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione decorrere dall’1.1.2012 verrà versato al Fondo medesimo, mediante soppressione del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondoprevigente contributo di solidarietà pari all’1% nel primo anno adesione, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di leggeanche tacita, saranno costituite da: • 1%, un contributo pro capite specificamente destinato a detti fini pari ad euro 40,00 annui a carico del datoredatore di lavoro, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile versati in unica soluzione, per l’anno corrente nel mese di ottobre 2012; il lavoratore aderente al Fondo contribuirà a sua volta con un versamento ai medesimi fini pari ad euro 30,00 annui trattenuti in unica soluzione, per l’anno corrente sullo stipendio del mese di ottobre 2012. A decorrere dal 2013 i versamenti di cui al presente CCNL; • 1%sopra avverranno in unica soluzione a decorrere dal mese di gennaio, a carico del lavoratoreo all’atto dell’adesione anche tacita, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui se successiva e sempre che il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partinon provenga direttamente da altra azienda del credito cooperativo trentino.

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Sources: Contratto Integrativo Di Secondo Livello, Contratto Integrativo Di Secondo Livello

Previdenza complementare. Le partiNell’intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria ed in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, vista le parti condividono di definire l’articolato contrattuale al fine di dare copertura a tale importante istituto. A tale scopo le parti convengono che la Legge 8 agosto 1995data di decorrenza unitamente al Fondo cui aderire sarà individuata nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale, n. 335costituendone parte dei costi del futuro rinnovo. Gli oneri a carico dell’Ente saranno pari a: 1,05%, di riforma cui 0,05 destinato a quota associativa, della retribuzione mensile utile per il computo del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: • 1%, TFR; Oneri a carico del datorelavoratore: 1,05%, calcolato sugli elementi di cui 0,05 destinato a quota associativa, della retribuzione fissa mensile utile per il computo del TFR; All’atto dell’iscrizione al Fondo verrà versata una quota di iscrizione una tantum pari a 14 euro, di cui € 7,00 a carico dell’ente gestore ed € 7,00 a carico del lavoratore. Gli oneri a carico dell’Ente di cui al presente CCNL; • 1%articolo sono dovuti esclusivamente nei confronti del fondo che le parti individueranno di comune accordo. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e nelle more dell’individuazione del Fondo negoziale definitivo, sono fatti salvi e continuano ad applicarsi eventuali accordi o condizioni contrattuali precedenti nei quali erano previste forme di adesione a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa Fondi di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento previdenza complementare di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partitipo negoziale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiAl fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza comple- mentare così come prevista dal decreto legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, vista la Legge 8 agosto 1995nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 335173, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementarele Parti convengono, e preso atto delle importanti modificazioni apportate con decorrenza dal 1 Luglio 2008, l’adesione al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma fondo di previdenza integrativa a capitalizzazione su base complementare AGRIFONDO. La modalità di adesione, volontaria, al fondo è prevista dallo Statuto, dal Regolamento di Agrifondo e dalla vigente legislazione che regola la materia. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione In caso di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo adesione del lavoratore avverrà in modo volontario. Le al fondo le contribuzioni dovute al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno fondo sono costituite da: • 1%Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo aggiuntivo entro i limiti di deducibilità fiscale pre- visti dalla normativa vigente. Per i lavoratori che aderiscono ad altre forme di previdenza comple- mentare, diverse da quella contrattualmente definita (AGRIFONDO), non spetta alcun contributo a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile datore di cui al presente CCNL; • 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partilavoro.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiparti convengono, vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335in relazione alle normative legislative in materia di previdenza complementare, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementareincontrarsi entro il 30/7/2005, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina fine di forme pensionistiche complementariindividuare un fondo di previdenza complementare già autorizzato all’esercizio dalla COVIP, hanno deciso di attivare, per tutti a cui potranno aderire i lavoratori a cui si applica viene applicato il CCNL ANASTE. Con riferimento all’art. 77, in sede di Commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio - Sanitario - Assistenziale - Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e le OO.SS. FP-CGIL, FISASCAT- CISL, UILTUCS-UIL, UIL FPL, in Roma. Qualora non fosse attivabile il livello provinciale di confronto, la materia può essere definita a livello aziendale, previa comunicazione alle parti firmatarie del presente CCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione paritetica nazionale. Criteri di riferimento In sede di prima applicazione del presente CCNL nelle strutture nelle quali é vigente un altro CCNL, una forma di previdenza integrativa occorre fare riferimento preciso al 2° e 3° comma dell’art. 3. In ogni caso, per nessun motivo, alle singole lavoratrici ed ai singoli lavoratori può derivare un trattamento economico complessivamente inferiore a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà quello in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: • 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; • 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partiatto.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiAl fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza complementare così come prevista dal decreto legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, vista la Legge 8 agosto 1995nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 335173, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementarele Parti convengono, e preso atto delle importanti modificazioni apportate con decorrenza dal 1 Luglio 2008, l’adesione al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma fondo di previdenza integrativa a capitalizzazione su base complementare AGRIFONDO. La modalità di adesione, volontaria, al fondo è prevista dallo Statuto, dal Regolamento di Agrifondo e dalla vigente legislazione che regola la materia. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione In caso di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo adesione del lavoratore avverrà in modo volontario. Le al fondo le contribuzioni dovute al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno fondo sono costituite da: • 1%, 1,2% a carico del datore, calcolato sugli elementi della datore di lavoro commisurato alla retribuzione fissa mensile utile per il calcolo del TFR nel periodo di cui al presente CCNLriferimento; • 1%, 1,2% a carico del lavoratore dipendente commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa limitatamente alla quota di cui al presente CCNL; • l’intero importo contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo aggiuntivo entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Per i lavoratori che aderiscono ad altre forme di previdenza complementare, diverse da quella contrattualmente definita (AGRIFONDO), non spetta alcun contributo a carico del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento datore di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partilavoro.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le Gli interventi legislativi sul regime di previdenza obbligatoria impongono, in specie per i più giovani, un necessario rafforzamento del sistema di previdenza complementare che va oltre alla destinazione del TFR. Il livello eccessivamente modesto degli incentivi fiscali sulla contribuzione destinata ai fondi pensione non favorisce un incremento delle aliquote di contribuzione. Occorre comunque prevedere un impegno delle parti in tal senso qualora nel corso della prossima vigenza contrattuale vi fosse un intervento legislativo favorevole ad aumentare il livello delle agevolazioni, che sarebbe opportuno sollecitare attraverso un “avviso comune” delle parti. Nel contempo, vista la Legge 8 agosto 1995disposta equiparazione sul piano legislativo dei fondi “aperti” ai “fondi chiusi”, n. 335occorre dotare il nostro fondo di categoria di una normativa più flessibile che consenta ad esso di competere sul mercato dei fondi pensione. A questi fini è necessario: - dare attuazione al principio della libera determinazione dell’entità del contributo sia per il dirigente sia per il datore di lavoro al di sopra delle “aliquote minime” stabilite dal CCNL; - prevedere, sulla base di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementareintese aziendali o in assenza di RSA anche individuali, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina la possibilità per il datore di forme pensionistiche complementari, hanno deciso lavoro di attivare, per tutti i lavoratori aumentare la quota a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti suo carico con pari corrispondente riduzione della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: • 1%, quota a carico del datoredirigente, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; • 1%, salvo il rispetto dell’aliquota minima complessivamente stabilita dal CCNL a carico dell’impresa e del lavoratoredirigente; - consentire, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa fatte le necessarie verifiche tecniche sulla relativa percorribilità, forme di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e prosecuzione volontaria anche per i criteri previsti dalle partidirigenti che siano temporaneamente in stato di disoccupazione.

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Sources: CCNL 24 Novembre 2004

Previdenza complementare. Le parti, vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle parti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiParti concordano di procedere all'istituzione di un sistema di previdenza complementare per il settore. A tal fine le Parti decidono di istituire, vista la Legge 8 agosto 1995a livello nazionale, n. 335, di riforma entro 30 giorni dalla stipula del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma Commissione Tecnica composta anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di prospettare alle parti medesime un progetto complessivo di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontariacomplementare per impiegati e operai edili. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione L'ipotesi progettuale indicherà modi e forme di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo applicazione della previdenza medesima in relazione alle caratteristiche del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: • 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; • 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per settore nonché i criteri previsti dalle partiper l'armonizzazione dell'istituto dell'APE straordinaria con il sistema di previdenza complementare. Ciò al fine di individuare le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al graduale esaurimento dell'istituto dell'APES, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza complementare. La Commissione Tecnica individuerà inoltre quelle prestazioni extracontrattuali da abolire e/o da modificare finalizzando l'utilizzo dei relativi importi a sistemi di assistenza integrativa per quegli eventi sanitari che si verificano con maggior frequenza tra i lavoratori del settore. Ai fini dei commi precedenti, le Parti convergono che le Casse Edili Artigiane provvederanno ad erogare le prestazioni derivanti dagli accordi sottoscritti tra le Parti per l'APES e dalla relativa regolamentazione per gli eventi successivi al 31.12.94 e fino al 31.12.95.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Previdenza complementare. Le partiParti, vista la Legge 8 agosto 1995, legge 8.8.95 n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.LgsD.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti Parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: - 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; - 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; - l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partiParti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le parti, vista Per i lavoratori del settore radiotelevisivo dipendenti di Società che non hanno già previsto la Legge 8 agosto 1995, n. 335, costituzione di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e fondi di previdenza complementare, e preso atto il fondo di riferimento sarà il fondo pensione complementare “ Byblos”. Resta inteso che detti lavoratori potranno in alternativa optare per l’iscrizione al fondo complementare “Mediafond”. Le Parti ribadiscono che il contributo di adesione alla previdenza complementare da parte delle importanti modificazioni apportate Aziende firmatarie del presente CCNL sarà, fatto salvo quanto a tale riguardo diversamente disposto dai vigenti accordi integrativi aziendali, pari al D.Lgs1% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell’art. n. 124/93 sulla disciplina 67 del presente CCNL. Un contributo di forme pensionistiche complementariimporto pari a quello a carico dell’Azienda, hanno deciso di attivaresarà versato dal lavoratore aderente al fondo, per tutti i lavoratori a cui si applica aggiungerà il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa TFR nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. In materia di assistenza sanitaria integrativa, in considerazione della complessità della materia e della conseguente necessità di un accurato approfondimento, le parti convengono di costituire una apposita Commissione paritetica di studio, costituita da 3 componenti per ciascuna delle parti stipulanti, con il compito di esaminarne le possibili articolazioni, le modalità e gli eventuali costi. Gli esiti di tale approfondimento saranno costituite da: • 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; • 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui comunicati alle Parti entro il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle parti30 giugno 2012.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiParti, vista la Legge L. 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio ob- bligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNLccnl, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti Parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi Fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da: - 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNLccnl; - 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNLccnl; - l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente la- voratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partiParti.

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Sources: CCNL Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiAl fine di assicurare ai Dirigenti e ai Direttori con qualifica di Quadro la previdenza complementare così come prevista dal decreto legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, vista la Legge 8 agosto 1995nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 335173, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementarele parti convengono, e preso atto delle importanti modificazioni apportate con decorrenza dal 1 Gennaio 2009, l’adesione al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma fondo di previdenza integrativa a capitalizzazione su base complementare AGRIFONDO. La modalità di adesione, volontaria, al fondo è prevista dallo statuto, dal regolamento di Agrifondo e dalla vigente legislazione che regola la materia. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione In caso di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo adesione del lavoratore avverrà in modo volontario. Le al fondo le contribuzioni dovute al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno fondo sono costituite da: • 1%, 1,2% a carico del datore, calcolato sugli elementi della datore di lavoro commisurato alla retribuzione fissa mensile utile per il calcolo del TFR nel periodo di cui al presente CCNLriferimento; • 1%, 1,2% a carico del lavoratore dipendente commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa limitatamente alla quota di cui al presente CCNL; • l’intero importo contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo aggiuntivo entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Per i lavoratori che aderiscono ad altre forme di previdenza complementare, diverse da quella contrattualmente definita (AGRIFONDO), non spetta alcun contributo a carico del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento datore di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partilavoro.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiAl fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza complementare così come prevista dal decreto legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, vista la Legge 8 agosto 1995nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 335173, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementarele Parti convengono, e preso atto delle importanti modificazioni apportate con decorrenza dal 1 Luglio 2008, l'adesione al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma fondo di previdenza integrativa a capitalizzazione su base complementare AGRIFONDO. La modalità di adesione, volontaria, al fondo è prevista dallo Statuto, dal Regolamento di Agrifondo e dalla vigente legislazione che regola la materia. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione In caso di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo adesione del lavoratore avverrà in modo volontario. Le al fondo le contribuzioni dovute al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno fondo sono costituite da: • 1%, - 1,2% a carico del datore, calcolato sugli elementi della datore di lavoro commisurato alla retribuzione fissa mensile utile per il calcolo del TFR nel periodo di cui al presente CCNLriferimento; • 1%, - 1,2% a carico del lavoratore dipendente commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa limitatamente alla quota di cui al presente CCNL; • l’intero importo contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo aggiuntivo entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. Per i lavoratori che aderiscono ad altre forme di previdenza complementare, diverse da quella contrattualmente definita (AGRIFONDO), non spetta alcun contributo a carico del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento datore di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partilavoro.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. Le partiParti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, vista la Legge 8 agosto 1995contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo. A tal fine, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le Parti convengono di aderire ad un Fondo di previdenza complementare che dovrà essere identificato con successivo accordo sindacale. La contribuzione al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivareFondo è calcolata in percentuale, per tutti i lavoratori 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: - a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti. L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite dacarico dell'Azienda: 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL; • 1%, - a carico del lavoratore: 1%. In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. L'Agenzia comunica al lavoratore, calcolato sugli elementi tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR, se prevista dal regime regolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato, pari al 2% della retribuzione fissa utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di cui al presente CCNL; • l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione legge. Per i lavoratori di primo impiego, è dovuta al Fondo stesso. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle partil'integrale destinazione del TFR.

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