Common use of Previdenza complementare Clause in Contracts

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa lavoratori che alla data del 30 settembre 2021 risultino iscritti al Fondo Previambiente e siano in possesso dei lavoratori del trasporto aereo sono, req uisiti per l ’ adesione al momento Fondop oste confluiranno in attesa esso mediante l ’ apertura di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settorenuova posizion e con effetto dal 1 ottobre 2021 ; resta ferma la possibilità per ciascun lavoratore di optare per i l mantenimento, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia riscatto ovvero i l trasferimento presso Fondoposte della posizione individuale maturata nel Fondo Previambiente fino al mese di previdenza complementaresettembre 2021 . Relativamente a tali risorse, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREOl ’ Azienda provvederà a versare a Fondoposte - con effetto dal 01 ottobre 2021 , secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità previste dal Fondo stesso i l Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo i contributi a carico dell’ Azienda e del datore lavoratore, secondo le indicazioni espresse nel modulo di lavoroiscrizione dai lavoratori stessi, ai fini della determinazione della misura del contributo a loro carico e del comparto di cui investimento prescelto, da presentare entro i l 31 marzo 2022 . Resta fermo che in caso di m ancata presentazione del modello di iscrizione a Fondoposte entro la su indicata data, i lavoratori verranno parimenti iscritti al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori cheFondo medesimo, per effetto della mancata adesionedel conferimento tacito, con i l solo versamento del TFR. Entro la medesima data del 31 marzo 2022 i lavoratori già iscritti a Previambiente potranno in alternativa indicare un eventuale diverso Fondo di previdenza complementare cui iscriversi, per i l quale, in coerenza con le previsioni contrattuali, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 potrà essere versato i l contributo aziendale. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che hanno optato per i l mantenimento del TFR in Azienda, ai sensi dell’ art. 2120 c. c., è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione previsto i l trasferimento finanziario del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre TFR da Nexive a Poste Italiane S. p. A. ovvero a Postel S. p. A. per i lavoratori assunti che confluiscono nella medesima , con la conservazione del medesimo regime , ferma restando la possibilità di aderire in data precedente o successiva, ma non qualsiasi momento a Fondoposte . A tutti i lavoratori verrà fornita esaustiva documentazione finalizzata a i l lustrare condizioni e meccanismi di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo funzionamento di una quota del trattamento Fondop oste in modo da consentire agli stessi di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàeffettuare le scelte sopra richiamate in maniera informata e consapevole. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Verbale Di Accordo

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei Le parti condividono l’obiettivo di perseguire la costituzione per i lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall’ETI di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia un Fondo di previdenza complementare. Preso atto delle prospettive emergenti per l’avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le Parti convengono che parti si danno atto che, qualora il confronto produca una intesa quadro di riferimento sulla materia, si incontreranno per riassumere i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie contenuti dell’intesa nell’ambito del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire del personale dipendente dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall’ETI. Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro il 31.12.2000, le parti si incontreranno per ogni conseguente determinazione. In previsione di quanto sopra, resta fin d’ora inteso che: 1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza complementare tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che già fruiscano di un fondo di previdenza aziendale. Le parti si riservano di valutare la possibilità di adesione al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specificheanche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato. 3 2) L’adesione al fondo Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specificheper 12 mensilità annue a carico del datore di lavoro pari all’1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all’1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, e.d.r., e.a.r., aumenti periodici di anzianità. 4 3) L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è lavoro sarà assunto dalle aziende dal teatro nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondoFondo, ovvero la perdano successivamente. 5 4) Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondoFondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i nell’anno. Per tutti gli altri lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo Fondo di una quota pari al 25% del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitànell’anno. 6 Le 5) I contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. 6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al d. lgs. n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti si impegnano sociali. I dipendenti dei teatri, sino a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di previdenza complementare anche al personale assunto intercategoriale, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessivatutti gli effetti quelli previsti dal presente articolo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 Le parti stipulanti concordano sull’opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attua- tive a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione indi- viduale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del decreto legislativo 252/2005 e successive modifiche ed integra- zioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l.. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell’arco dell’anno so- lare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell’ambito delle rispettive di- sposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori. L’adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, settimo comma, del decreto legi- slativo n. 252/2005. Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a) l’1%, a carico dell’Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell’1/1/2001; (come da tabella allegata) b) l’1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell’1/1/2001; c) il T.F.R. maturato nel corso dell’anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti. Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell’importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occa- sione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo. Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore. Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la mas- sima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omo- geneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione Integrativa dei cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quan- tità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs 252/2005, unicamente i seguenti: • PREVIAMBIENTE, per i lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie a FISE come previsto dall’ac- cordo 8 giugno 2007 (allegato n. 11 del presente contratto collettivo nazionale c.c.n.l.); • FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall’accordo del 23 febbraio 2005 (allegato n. 12 del presente c.c.n.l.); • COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto proto- collo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (allegato n. 10 del presente c.c.n.l.). Nel caso in cui un’impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo ad uno dei Fondi sopracitati. Per quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei lavoratori con contratto fondi sopra elencati a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non seguito di passaggio di appalto. La quota sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, inoltre riconosciuta in caso di adesione al fondoassunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, l’integrale destinazione del trattamento purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i re- ciprocità rispetto a lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàiscritti ad uno dei fondi sopra elencati. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 I Le Parti, condividendo l'importanza della Previdenza Complementare, specialmente con le attuali modeste prospettive della previdenza pubblica e dell’opportunità di aderire a Fondi Pensione Integrativa Aperti, che permetterebbero la prosecuzione dei lavoratori versamenti anche in presenza di grande variabilità intersettoriale della forza lavoro, hanno in corso d’istituzione un sistema contrattuale di Previdenza complementare volontaria, mediante l’adesione del trasporto aereo sonoLavoratore interessato ad un Fondo Aperto. In tale prospettiva, al momento in attesa a partire dalla data di una compiuta fusione in unico fondo pensione decorrenza del settorerinnovo del CCNL, per la quota di T.F.R. che andrà a maturare, nel caso il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto lavoratore manifesti la volontà di aderire ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia un Fondo di previdenza complementarePrevidenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie verrà riconosciuta, da parte del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del datore Datore di lavoro, una indennità aggiuntiva che sarà pari al’1,7% del T.F.R. maturato nel corso dell’anno. Tale indennità sarà corrisposta altresì al lavoratore che abbia già aderito ad un Fondo di cui al punto precedentePrevidenza Complementare. Pertanto, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individualesin da ora, a favore dei lavoratori cherichiesta dell’interessato, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica il Datore dovrà versare alle scadenze previste le quote di socio del fondo, ovvero la perdano successivamenteT.F.R. maturato destinate al Fondo di Previdenza Complementare scelto dal Lavoratore. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa Le Parti hanno individuato quale Fondo di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, Previdenza Complementare per i dipendenti cui si applica il fondo PREVAER ed presente CCNL il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementareFondo PREVIAMBIENTE. Conseguentemente, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREOprovvedono all’iscrizione a Previambiente dei rispettivi dipendenti, , secondo le regolamentazioni in esso previste. Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti. Con riferimento alla contribuzione, si conviene quanto previsto segue: 1. A decorrere dal 01.01.2008 la contribuzione al Fondo (contributo dipendente, contributo azienda, quota TFR) è calcolata in percentuale, sulla retribuzione utile ai fini TFR. Tale contribuzione, a decorrere dal 01.07.2022 è dovuta nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo seguenti misure: - a carico dell’azienda 1,5%; - a carico del datore lavoratore 1,0%, salvo quanto previsto dal DLgs. n. 252/2005 e s.m.i. - per gli assunti di lavoroprimo impiego, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva antecedente al 28 aprile 1993 è prevista1993, in caso una quota pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR; - per gli assunti di adesione primo impiego, successivamente al fondo28 aprile 1993, l’integrale destinazione una quota pari al 100% della retribuzione utile per il computo del trattamento TFR. Per “lavoratori di fine rapporto maturando nell’anno primo impiego” agli effetti del comma precedente, si intendono i lavorativi privi, al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva28 aprile 1993, ma non di prima occupazioneuna posizione assicurativa. La quota di iscrizione, a carico dell’azienda e del lavoratore, è previsto il versamento mensilestabilita dal Fondo Previambiente. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L’impresa comunicherà al lavoratore, per 12 mensilitàtramite apposita indicazione sulla busta paga, l’entità delle trattenute effettuate a suo carico, 2. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàD.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche 3. Il presente Accordo sarà notificato da ▇.▇.▇▇.▇▇▇▇. al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto Previambiente

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 I Fondi Nei confronti del personale Creval a partire dalla data della fusione viene applicato il livello di contribuzione aziendale minimo (ovverosia, 3,5%) e la base imponibile (imponibile TFR) riconosciuti al personale CA Italia, fatti salvi gli eventuali livelli di contribuzione superiori eventualmente già riconosciuti all’atto della fusione. Il sistema di previdenza complementare adottato a tal fine è il Fondo Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sonoGruppo Bancario CA Italia (di seguito ‘Fondo Pensione’) in quanto regime a contribuzione definita. Il personale aderente al Fondo Pensione Creval sarà iscritto collettivamente al citato Fondo Pensione mantenendo continuità contributiva. Il personale Creval aderente a forme di previdenza complementare differenti dal Fondo Pensione Creval, potrà iscriversi al momento in attesa Fondo Pensione entro il 30.9.2022 con garanzia della continuità contributiva. In caso di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settoremancata adesione non verrà riconosciuta alcuna contribuzione aziendale. Nel caso di iscrizioni successive a tale termine la contribuzione decorrerà con le caratteristiche sopra indicate dalla data dell’adesione effettiva al citato Fondo Pensione. Ferme restando le vigenti disposizioni legali, regolamentari e contrattuali, gli interessati potranno altresì trasferire la posizione previdenziale esistente presso altre forme di previdenza complementare al Fondo Pensione. Il personale Creval che accederà alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà entro il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando 31.12.2022 potrà mantenere l’iscrizione all’attuale regime di previdenza complementare con continuità contributiva, fermo quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende previsto ai precedenti comma 3 e 4. Le Parti avvieranno da subito la Commissione tecnica congiunta – cui parteciperanno, per parte sindacale, due rappresentanti per sigla eventualmente integrati da un esperto per sigla in materia previdenziale – per lo svolgimento delle verifiche tecniche necessarie a realizzare il percorso di integrazione dei regimi di previdenza complementare. Le attività della Commissione saranno completate entro il 30.9.2022 così da consentire la fine del processo di integrazione entro il 31.12.2022, nella consapevolezza della necessità di gestire le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità tempistiche e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo procedure necessarie per lo scioglimento del Fondo Creval che prevedono specifiche procedure autorizzative (e, in particolare, quelle di Vigilanza della Covip) che saranno opportunamente gestite nella prospettiva di non creare conseguenze pregiudizievoli agli aderenti al Fondo Creval (ivi compresa l’erogazione della ▇▇▇▇). Ferma restando la volontà di definire una soluzione anche per la gestione della sezione a prestazioni definite (‘a bilancio’ ovvero nel Fondo Pensione), l’Azienda conferma che saranno rispettate le esigenze di copertura delle riserve matematiche necessarie a garantire l’equilibrio delle medesime prestazioni. Le spese amministrative per la liquidazione del Fondo Creval saranno a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamentedell’Azienda. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Verbal Agreement

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, Per le prestazioni a capitalizzazione individuale i Lavoratori possono richiedere il t rasferimento della posizione al momento in attesa fondo Previbank; fondo di una compiuta fusione in unico fondo pensione del riferimento per il settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una la contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non aziendale sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, (per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando gli “ iscritti post”) pari al 3% per tutta la platea di minimi tabellarilavoratori e lavoratrici, indennità anche per chi attualmente percepisce il 2%. In alternativa è possibile riscattare la posizione, oppure richiedere il mantenimento nel fondo di contingenza ed aumenti periodici provenienza della posizione maturata alla data di anzianitàcessione, in questo caso cessano i contributi aziendali a favore del predetto fondo. Per le forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva (“iscritti ante”) fat te salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/ Regolamenti in tema di t rasferibilità dei contributi versati a proprio carico, ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto al conseguimento, fermi i necessari presupposti di legge e Statuti/ Regolamenti, delle prestazioni maturate alla data del t rasferimento, che verranno erogate in via differita al momento del pensionamento. I l personale in questione potrà aderire al Fondo Previbank con un contributo aziendale del 3%, per gli iscritti alla Sezione 1 (“iscritti ante”) del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit il contributo aziendale sarà del 5%. Per quanto riguarda gli iscrit t i alla Sezione 1 del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit (“iscritti ante”) sarà possibile in alternativa il mantenimento della propria posizione presso il Fondo e delle correlate contribuzioni che rimarranno invariate (1,35% a carico del Lavoratore/ ▇ ▇▇▇▇, 6,65% a carico aziendale). Per quanto riguarda il contributo aziendale detto importo comparirà in busta paga con apposita voce a cadenza mensile caratterizzata dalla fiscalità prevista per la previdenza complementare. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Accordo Per Il Trasferimento Del Ramo d'Azienda

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei Le Parti concordano, nell’ambito dell’accordo di rinnovo 15 giugno 2012 di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori del trasporto aereo sonoassunti a tempo indetermi- nato dipendenti dalle imprese operanti nel settore. In tal senso, al momento superando quanto stabilito con accordo tra le Parti il 14/6/2007 e 1/4/2008, si individuano come fondi di destinazione il FondoPoste ovvero, in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settorealter- nativa, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende Fondo Previambiente. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Poste o, in materia alternativa, del Fondo Previambiente tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno tre mesi di previdenza complementare, le Parti convengono anzianità che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie volontariamente vi aderiscano; l’adesione avverrà secondo forme e modalità pre- viste dalla legge e dallo statuto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 Fondo Poste o del Fondo Previambiente. L’adesione al fondo Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità paritetica a carico dell’azienda e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato. Con decorrenza 1° dicembre 2013, il contributo è dovuto nella misura minima dell’1% a carico del lavoratore associato e nella misura dell’1,5% a carico del datore di lavoro per 14 mesi per anno; il lavoratore ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro solo nel caso di adesione al Fondo Poste o al Fondo Previambiente. L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, lavoro di cui al precedente punto precedentesussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previam- biente; l’opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Poste o dal Fondo Previambiente non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme. L’esonero del datore di lavoro dall’obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavo- ratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale. Il rapporto di adesione al fondo, una volta istituito, è assunto regolato dallo statuto e dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo enorme interne del Fondo Poste o del Fondo Previambiente, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 consultabili da tutti i lavoratori. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitànell’anno. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori Le Parti, condivisa la rilevanza della previdenza complementare quale strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, hanno concordato di attivare, in conformità con le disposizioni vigenti, la previdenza complementare in favore del trasporto aereo sonopersonale, mediante adesione del datore di lavoro al momento in attesa fondo istituito per il settore del pubblico impiego, denominato Perseo-Sirio. Al predetto fondo saranno destinate, previa volontà di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementareadesione espressa dal singolo lavoratore, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie quote previste di contribuzione, per 12 mensilità, nella misura dell’ 1% a carico dell’azienda e dell’1% a carico del lavoratore (calcolate sulla retribuzione individuale mensile ai sensi dell’articolo 60 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire CCNL). E' altresì dovuta al fondo PREVAER ovvero una quota mensile dell'accantonamento del TFR, se prevista dal regime regolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato, pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dall'accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, aderenti al fondo FONDAEREOcomplementare Perseo-Sirio, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione è dovuta al fondo comporterà una l'integrale destinazione del TFR. La non adesione al fondo prescelto dalle Parti nelle modalità di cui sopra, escluderà la possibilità, per il dipendente stesso, di beneficiare della contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo prevista a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. In sede di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamentele percentuali sopra indicate. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sonoLe parti convengono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende relazione alle normative legislative in materia di previdenza complementare, di incontrarsi entro il 30/7/2005, al fine di individuare un fondo di previdenza complementare già autorizzato all’esercizio dalla COVIP, a cui potranno aderire i lavoratori a cui viene applicato il CCNL ANASTE. PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE CCNL NELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO VIGENTI ALTRI CCNL Con riferimento all’art. 77, in sede di Commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio - Sanitario - Assistenziale - Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti ▇▇.▇▇. FP-CGIL, FISASCAT- CISL, UILTUCS-UIL, UIL FPL, in Roma. Qualora non fosse attivabile il livello provinciale di confronto, la materia può essere definita a livello aziendale, previa comunicazione alle associazioni datoriali parti firmatarie del presente contratto collettivo nazionale CCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione paritetica nazionale. Criteri di lavoro possono aderire riferimento In sede di prima applicazione del presente CCNL nelle strutture nelle quali é vigente un altro CCNL, occorre fare riferimento preciso al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che3° comma dell’art. 3. In ogni caso, per effetto della mancata adesionenessun motivo, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamentealle singole lavoratrici ed ai singoli lavoratori può derivare un trattamento economico complessivamente inferiore a quello in atto. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori Le Parti prendono atto della costituzione del trasporto aereo sono, Fondo PREVAER avvenuta in base al momento CCNL in attesa di una compiuta fusione data 16 marzo 1999 ed in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 base all’accordo istitutivo in data 16 maggio 2000. Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementarePrevidenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL possono aderire al fondo Fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREOcostituito con l’accordo del 16 maggio 2000 tra Assaeroporti e Filt CGIL, secondo quanto previsto nelle Parti SpecificheFit CISL e Uiltrasporti. Allo scopo accettano lo statuto e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni del fondo. 3 1. L’adesione al fondo Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 2. L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondoFondo, ovvero la perdano successivamente. 5 3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondoFondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. Assaeroporti in qualità di fonte istitutiva del Fondo PREVAER , ribadisce la impossibilità di simultanea contribuzione a carico Azienda, ivi inclusa la destinazione del TFR, nei confronti dei dipendenti aderenti a più fondi di previdenza complementare. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei Al fine di contribuire ad un più elevato grado di copertura previdenziale per i lavoratori del trasporto aereo sonosettore e in seguito alle modifiche apportate dalla legislazione, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 si è convenuto quanto segue. Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementareche l’adesione a Byblos avviene su base volontaria, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie aliquote contributive sono le seguenti: • con riferimento alla retribuzione annua (retribuzione base, aumenti periodici di anzianità, ratei di 13a mensilità): - 1% a carico del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER lavoratore. Previa sua espressa volontà, l’aliquota è estensibile all’1,5% ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione 2% ovvero al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo 3% ovvero al 4%; - 1% a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 l’aliquota a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,2%; • con riferimento alla quota di TFR, calcolata sulle medesime voci retributive contrattuali di cui al punto precedentesopra, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, da maturare nell’anno: - per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non il lavoratore di prima occupazione, è previsto assunto successivamente al 28 aprile 1993: 100% del TFR; - per tutti gli altri dipendenti: quota del TFR pari al 2% della retribuzione annua, calcolata sulle medesime voci retributive contrattuali di cui sopra. La contribuzione a carico del datore di lavoro e dei dipendenti ed il versamento mensiledel TFR, per 12 mensilitàcome sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli dipendenti al fondo Fondo ed il versamento della stessa avverrà conformemente alle disposizioni del Fondo. Confermando il principio di una quota salvaguardia dei Fondi aziendali esistenti al 31 dicembre 1995, l’applicazione del trattamento presente articolo è alternativa rispetto alle eventuali forme di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàprevidenza complementari aziendali che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dalla presente normativa. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori 1. Le Parti, condivisa la rilevanza della previdenza complementare quale strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, hanno concordato di attivare, in conformità con le disposizioni vigenti, la previdenza complementare in favore del trasporto aereo sonopersonale, mediante adesione del datore di lavoro al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione istituito per il settore del settorepubblico impiego, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREOdenominato Perseo-Sirio. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia 2. Al predetto fondo saranno destinate, previa volontà di previdenza complementareadesione espressa dal singolo lavoratore, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie quote previste di contribuzione, per 12 mensilità, nella misura dell’1% a carico dell’azienda e dell’1% a carico del lavoratore (calcolate sulla retribuzione individuale mensile ai sensi dell’articolo 60 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire CCNL). 3. È altresì dovuta al fondo PREVAER ovvero una quota mensile dell'accantonamento del TFR, se prevista dal regime regolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato, pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dall'accantonamento di legge. 4. Per i lavoratori di primo impiego, aderenti al fondo FONDAEREOcomplementare Perseo-Sirio, secondo quanto previsto nelle Parti Specificheè dovuta al fondo l'integrale destinazione del TFR. 3 L’adesione 5. La non adesione al fondo comporterà una prescelto dalle Parti nelle modalità di cui sopra, escluderà la possibilità, per il dipendente stesso, di beneficiare della contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo prevista a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori 6. Il datore di prima occupazione successiva lavoro comunica al 28 aprile 1993 è previstalavoratore, in caso di adesione al fondotramite apposita indicazione sulla busta paga, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàl'entità delle trattenute effettuate a suo carico. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva7. In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. I Dipendenti di Banca 24-7 destinati a passare a UBI Banca, in virtù del presente accordo potranno optare per richiedere l’adesione, entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, senza oneri per il dipendente, alla Forma di Previdenza Complementare attualmente in essere per il Personale dipendente di UBI Banca fermo restando: il mantenimento della eventuale qualità di vecchio iscritto in caso di trasferimento della sua posizione ai sensi dell’art. 10 c. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lett. a) del D.Lgs 124/94 e successive integrazioni/modifiche; il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote attualmente vigenti in UBI Banca, salvo il mantenimento di quelle eventualmente superiori ed attualmente versate sulle singole posizioni individuali; In assenza dell’opzione di cui al punto che precede, i lavoratori in esame manterranno l’associazione alla Forma di Previdenza Complementare cui sono attualmente iscritti fermo restando, da parte di UBI Banca e del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settoreLavoratore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una versamento della rispettiva contribuzione mensile secondo le modalità aliquote attualmente vigenti in UBI Banca, salvo il mantenimento di quelle eventualmente superiori ed attualmente versate sulle singole posizioni individuali. Per consentire tale permanenza, UBI Banca assume l’impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del competono come datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo prestandosi anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso l’eventuale espletamento delle formalità di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente delle forme di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàPrevidenza Complementare interessate. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Verbale Di Accordo

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa Nel darsi reciprocamente atto che la normativa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende legge in materia di previdenza complementarecomplementare sia livello nazionale che a livello regionale ha subito notevoli evoluzioni, le Parti convengono parti esprimono la loro preoccupazione che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie le riforme del presente contratto collettivo nazionale sistema pensionistico, malgrado la correzione sui requisiti pensionistici introdotta dalla legge di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREObilancio 2018, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedentehanno modificato riducendolo l’ammontare della pensione pubblica. Tale riduzione, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesioneparticolare dinamica del mercato del lavoro, non conseguano rischia di avere un effetto dirompente rispetto alle aspettative di un “reddito decente” al momento del pensionamento. Le Parti firmatarie convengono che la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva previdenza complementare sia uno strumento indispensabile al 28 aprile 1993 è previstalavoratore (ed all’imprenditore artigiano) per assicurare prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato. Da sempre le iscrizioni dei dipendenti dell’artigianato alla previdenza complementare, in caso particolare quella di adesione al fondonatura negoziale, l’integrale destinazione rappresentano un numero esiguo. Sotto questo profilo le medesime parti fanno proprie le affermazioni contenute nella lettera unitaria inviata alle parti sociali nazionali lo scorso 7 giugno 2018. Alla luce di quanto sopra esposto le Parti firmatarie il presente CCRL si impegnano: 1) ad attivare azioni, laddove possibili congiunte, di informazione sulla previdenza complementare, da concordare a livello provinciale; 2) sperimentare nella prossima contrattazione strumenti per agevolare l’adesione dei lavori del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della settore alla previdenza complementare anche sulla base delle novità legislative sopraindicate; 3) già fin d’ora convengono che il contributo a carico azienda per i dipendenti nuovi iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura negoziale dell’artigianato sarà pari all’1%; trascorso il biennio la quota di versamento sarà adeguata al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessivavalore di 1,2%.

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Sources: Contratto Regionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settoreIn considerazione dell’avvenuto avvio della previdenza complementare, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo lavoratore potrà optare se aderire alternativamente al Fondo Regionale di Previdenza Complementare “Laborfonds” ovvero al Fondo Nazionale di Categoria “Prevedi”, fermi restando gli oneri e gli adempimenti connessi per datore di lavoro e lavoratore, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di ciascun Fondo. Le parti concordano inoltre che in attuazione di quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende previsto dal D. Lgs. 252 del 5/12/2005 e successive modificazioni, in materia di conferi- menti del TFR, in caso di mancata diversa opzione nei termini da parte del lavoratore, gli importi dovuti in base alla normativa vigente verranno automaticamente trasferiti al fondo di previdenza complementare regio- nale “Laborfonds”. Ciò unicamente in riferimento ai lavoratori residenti nel territorio della Regione Autonoma del Tentino Alto Adige al momen- to di scadenza del termine per esercitare l’opzione di conferimento del TFR. Le parti concordano inoltre la possibilità di elevare la quota di contri- buzione a carico del lavoratore al fondo di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo fermo restando la quota a carico del datore di lavoro. La contribuzione al Fondo di previdenza complementare cui aderisce il lavoratore viene così stabilita: - quota a carico del datore di lavoro: 1% - quota a carico del lavoratore: alternativamente 1%, 1,5% o 2% - quota prelevata sul TFR maturando: 18% fatte salve altre disposizioni contrattuali o di cui legge. Il lavoratore potrà modificare la percentuale di contribuzione previa spe- cifica richiesta scritta al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione datore di lavoro. L’opzione di modifica potrà esse- re esercitata non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo più di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàvolta l’anno. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Contratto Integrativo Provinciale

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori Fondo di previdenza complementare FON.TE. • In considerazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 124 del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici comple- mentari; • preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare e degli ulteriori interventi legislativi sopravvenuti; Le parti convengono di estendere anche ai lavoratori a cui viene applicato il presente con- tratto, l’istituzione del fondo di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale con la possibilità di aderire ai fondi contrattuali di previdenza complementare, attraverso l’adesione al Fondo “Fon.Te.” già costituito. La quota di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate: - dal 1 gennaio 2013 il contributo a carico dei datori di lavoro possono aderire per ogni lavoratore iscritto al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà Fon. Te. sarà pari all’1,05% della contribuzione utile ai fini del TFR; - dal 1 gennaio 2013 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR; La quota di iscrizione una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo tantum pari a 15,49 euro sarà così ripartita: - 11,88 euro a carico del datore di lavorolavoro - 3,61 euro a carico del lavoratore - La quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore. Le parti, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessivanell’ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari. A favore dei lavoratori del trasporto aereo sonoiscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota pari all’1% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, al momento in attesa E.D.R., indennità di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER funzione quadri ed il fondo FONDAEREO. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 L’adesione al fondo comporterà una elemento retributivo per la 7^ categoria. Tale aliquota è elevata all’1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000. La stessa contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche. 4 L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedentecomma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate. A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione una quota pari al 18% del trattamento di fine rapporto maturato nell’anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto. Tale quota è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto elevata al 40% a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a decorrere dal 1° gennaio 2000. A favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente. 5 Per i lavoratori di iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 1993, così come previsto dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione dovuto il versamento dell’intero importo del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non maturato nell’anno. L’obbligo contributivo e di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota devoluzione del trattamento di fine rapporto maturando così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di cui al primo comma. All’atto dell’iscrizione del singolo lavoratore a Cometa si procederà al versamento di un importo di 5,16 euro (pari al 3% a lire 10.000) a carico azienda e di minimi tabellari5,16 euro (pari a lire 10.000) a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia del 10 marzo e 20 ottobre 1997, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitàdell’8 maggio 1998 e del 20 giugno 2003. 6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale

Previdenza complementare. 1 I Fondi Pensione Integrativa dei Le parti condividono l’obiettivo di garantire l’accesso ad un fondo di previdenza complementare ai dipendenti della FORM. Preso atto delle possibilità di un positivo esito al tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto produca una intesa quadro di riferimento sulla materia, si incontreranno per riassumere i contenuti dell’intesa nell’ambito del presente CCL del personale dipendente dalla FORM. Diversamente opereranno per garantire comunque una copertura previdenziale adeguata. In previsione di quanto sopra, resta fin d’ora inteso che: 1) saranno soci e destinatari delle prestazioni di previdenza complementare tutti i lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREOche volontariamente vi aderiscano. 2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. 3 2) L’adesione al fondo Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specificheper 12 mensilità annue a carico della Fondazione pari all’1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all’1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, e.d.r., e.a.r., aumenti periodici di anzianità. 4 3) L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è lavoro sarà assunto dalle aziende dalla FORM nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondoFondo, ovvero la perdano successivamente. 5 4) Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondoFondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i nell’anno. Per tutti gli altri lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo Fondo di una quota pari al 25% del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianitànell’anno. 6 5) I contributi a carico della FORM e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. 6) Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessivaprovvederanno ad una tempestiva revisione delle previsioni di accantonamento qualora fosse richiesto dalle regole del Fondo prescelto.

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Sources: Contratto Collettivo Aziendale Di Lavoro