Previdenza Clausole campione

Previdenza. 1. Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Previdenza. 1. Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge e contrattuali che disciplinano i singoli regimi previdenziali applicabili ai dirigenti.
Previdenza. Spetta all’Azienda provvedere all’apertura delle posizioni previdenziali e al versamento dei relativi contributi all’Inps e, nel caso di iscritti all’Ordine dei giornalisti ai quali vengano applicati contratti da lavoro autonomo, all’Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). La Commissione Paritetica avrà il compito di monitorare l’andamento di applicazione del presente Contratto e di verificare con l’istituto di previdenza competente la regolarità contributiva delle aziende e le eventuali problematiche che si dovessero riscontrare.
Previdenza. Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la misura del contributo dovuto al relativo Fondo speciale sono stabiliti dalle apposite norme legislative. Nota a verbale Nel caso in cui il lavoratore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, abbia ottenuto dall'I.N.P.S. la possibilità di regolarizzazione dei periodi scoperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione al Fondo di Previdenza per assenze per malattia o per astensione facoltativa per maternità, la Società, a richiesta del lavoratore, provvederà a versare all'Istituto quanto dovuto per la copertura dei periodi stessi. L'importo anticipato dalla Società al titolo suddetto sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla retribuzione in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.
Previdenza. Il trattamento previdenziale spettante ai lavoratore è quello previsto dalle leggi che regolamentano, direttamente o indirettamente, il "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private". Dichiarazione a verbale. Le Parti, consapevoli della rilevanza dell'argomento nel quadro dell'ormai prossima armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi prevista dalla legge 335/1995 e anche alla luce delle difficoltà strutturali in cui versa il Fondo di Previdenza Elettrici (F.P.E.), si attiveranno presso gli organi competenti affinché siano individuate soluzioni idonee al superamento dell'attuale situazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese e nel pieno rispetto delle situazioni contributive fin qui maturate dai singoli lavoratori. Le parti - di conseguenza - assumendo l'obiettivo di costituire un Fondo Pensione Complementare, convengono di istituire entro il 1° ottobre 1996 una Commissione di studio paritetica composta da .... persone la cui attività sarà finalizzata alla definizione di proposte da demandare alle parti inerenti la costituzione del predetto Fondo.
Previdenza. Agli effetti della previdenza le Aziende si atterranno alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 (regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria), nonché a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Previdenza. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Previdenza. Il trattamento di previdenza del Personale Navigante è regolato dalla legge 13 luglio 1965 n. 859 e successive modifiche.
Previdenza. Art. 182 –