Morte presunta Clausole campione

Morte presunta. La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione. Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
Morte presunta. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiario. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momento.
Morte presunta. In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro un anno dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
Morte presunta. Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pa- gherà ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte di € 104.000. In caso di scomparsa dell’Assicurato il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei mesi [180 giorni] dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta , mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà decorsi sei mesi [180 giorni] dal Sinistro, qualora sia stata accer- tata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell’Assicurato e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del Sinistro stesso (articoli 211 e 838 del Codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo il pagamento dell’indennizzo risulterà che l’Assicurato è vivo,
Morte presunta. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai termini degli art. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse in vita la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patita.
Morte presunta. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.
Morte presunta. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
Morte presunta. Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.