Estensione territoriale Clausole campione

Estensione territoriale. L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Estensione territoriale. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare la Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’Art. 1901, secondo comma c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
Estensione territoriale. La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
Estensione territoriale. L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.
Estensione territoriale. L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. Qualora sia stipulata anche la copertura R.C.A., l’Assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano sbarrate. La Società liquiderà il Risarcimento secondo la legge vigente nel Paese in cui si verifica il Sinistro. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio o la rata di Premio. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a distruggerla. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Per i Veicoli con targhe prova l’Assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.
Estensione territoriale. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vatica- CONDIZIONI GENERALI no, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonchè per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mo- naco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia il certificato internazio- nale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il Premio o la rata di Premio. Inoltre: - per le scadenze intermedie di Premio trova applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio interessate; - per le scadenze di annualità, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo even- tualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scaden- za indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.
Estensione territoriale. Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Estensione territoriale. L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI ILLECITI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
Estensione territoriale. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Estensione territoriale. Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l’assicurazione vale in: • Italia e Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro); • Città del Vaticano; • Repubblica di San Marino; • Principato di Monaco; • Liechtenstein; • stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. Quando si circola all’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.