Indennità giornaliera Clausole campione

Indennità giornaliera. Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero.
Indennità giornaliera. Viene corrisposta una indennità forfettaria per spese non documentabili, pari ad € 12,00, per ogni giornata intera di trasferta. 1° Euro 32,00= Euro 416,00= 2° Euro 34,00= Euro 442,00= 3° Euro 37,00= Euro 481,00= 4° Euro 38,00= Euro 494,00= 5° Euro 40,00= Euro 520,00= 5° – livello Superiore Euro 43,00= Euro 559,00= 6° Euro 46,00= Euro 598,00= 7° Euro 51,00= Euro 663,00= 7° Quadri Euro 53,00= Euro 689,00= GRUPPO ACCELERATORI - U.O. Fisica Acceleratori - U.O. Linac - U.O. Nuove Sorgenti GRUPPO ELETTROMAGNETISMO - Area Radiofrequenza ed Alimentazioni - U.O. Inserzioni - U.O. Strumentazione - U.O. Strumentazione per misure GRUPPO MECCANICA VUOTO ED OTTICA - Area Progettazione, Costruzione e Collaudi - Area Vuoto e Frontend - Area Ottica GRUPPO INFORMATICO - U.O. Controlli GRUPPO LINEE DI LUCE - Area Cristallografia e Biologia Strutturale - Area Litografia - Area Magnetismo e Strutture Elettroniche - Area Metodi Innovativi con Luce di Sincrotrone - Area Microscopie - Area Strutture Inorganiche - Area Spettroscopia - Area Superfici GRUPPO INFRASTRUTTURE - Area Impiantistica Fluidistico Meccanica - Area Impiantistica Elettrico Strumentale ed Officina GRUPPO COORDINAMENTO - Area Servizio Radioprotezione - Area Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale GRUPPO LINEE DI LUCE - Area Cristallografia e Biologia Strutturale - Area Litografia - Area Magnetismo e Strutture Elettroniche - Area Metodi Innovativi con Luce di Sincrotrone - Area Microscopie - Area Strutture Inorganiche - Area Spettroscopia - Area Superfici GRUPPO ACCELERATORI - U.O. Fisica Acceleratori - U.O. Linac - U.O. Nuove Sorgenti GRUPPO ELETTROMAGNETISMO - Area Radiofrequenza ed Alimentazioni - U.O. Inserzioni - U.O. Strumentazione - U.O. Strumentazione per misure GRUPPO INFORMATICO - U.O. Controlli - U.O. Software per Misure
Indennità giornaliera. Indennizzo di un importo giornaliero per ricovero in Istituto di cura.
Indennità giornaliera. Se l’assicurato è incapace al lavoro durante il periodo di trattamento, HDI gli corrisponde un’indennità giornaliera, pari all’80% del salario LAINF che questi riceveva immediatamente prima di interrompere il lavoro presso lo stabilimento del contraente, a partire dal terzo giorno di incapacità al lavoro e per un periodo massimo di due anni. In caso di incapacità parziale al lavoro si applica per analogia la cifra 13.4.
Indennità giornaliera. L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) dell'art. 7 è erogata nel caso in cui l'assenza dal servizio per invalidità assoluta temporanea si protragga per oltre tre giorni dall'infortunio e a decorrere dal quarto giorno di assenza. L'indennità spetta, per ciascun giorno lavorativo di assenza, nelle misure seguenti:
Indennità giornaliera. Conformemente all’art. 26 CCL l’indennità è dovuta contrattualmente a tutti i lavoratori (art. 26 CCL) impegnati prevalentemente sui cantieri, indipendentemente dalla possibilità o meno del lavoratore di rientrare per il pranzo al proprio domicilio o alla sede della ditta. La stessa può variare in base alla distanza del cantiere dalla sede della ditta e non deve essere versata in caso di assenze per malattia, infortunio, vacanze o altro. L’indennità è sottoposta alla trattenuta AVS/AI/IPG/AD:
Indennità giornaliera. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Indennità giornaliera. A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di € 2,03 giornaliere. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo art. H20, (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in € 3,27. A far data dal 1° gennaio 2011 tali importi vengono incrementati di € 0,35. Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. In relazione all'accordo di rinnovo contrattuale 18 dicembre 1980 l'indennità giornaliera assorbe a tutti gli effetti l'E.d.r. di € 6,19 di cui all'accordo interconfederale 4 febbraio 1975 e all'accordo AIGASA 12 marzo 1975.
Indennità giornaliera. La Mobiliare decurta l’indennità giornaliera se, insieme alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione militare federale (LAM), dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI), della previdenza professionale obbligatoria e sovra obbligatoria (LPP), dell’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), di un’assicurazione obbligatoria di maternità, dell’assicura- zione obbligatoria contro la perdita di guadagno secondo IPG, dell’assicurazione di responsabilità civile o di compa- gnie d’assicurazione straniere corrispondenti, esse ecce- dono le prestazioni assicurate presso la Mobiliare. La persona assicurata è tenuta a notificare agli altri assi- curatori il diritto a prestazioni nei loro confronti. Se nonostante la possibilità di riduzione si produce un indennizzo eccessivo (in particolare per effetto di presta- zioni anticipate erogate dalla Mobiliare), la Mobiliare può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in ec- cesso, detrarle dalle prestazioni future oppure compen- sarle direttamente con le prestazioni degli assicuratori menzionati in precedenza. La Mobiliare subentra nei di- ritti della persona assicurata nella misura e al momento della sua prestazione per i danni analoghi da lei coperti. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge relative al diritto di regresso della compagnia di assicurazione.
Indennità giornaliera. Indennizzo forfettario giornaliero corrisposto all'Assicurato sia in caso di ricovero in regime SSN che privato.