Garanzia assicurativa Clausole campione

Garanzia assicurativa. È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).
Garanzia assicurativa il Consumatore prende atto che il Finanziatore, come previsto obbligatoriamente per legge, ha stipulato con Compagnia di Assicurazione di proprio gradimento le sottoelencate coperture sui rischi di credito, provvedendo al pagamento del relativo costo:
Garanzia assicurativa. E’ a carico del Concessionario:
Garanzia assicurativa. Gli immobili costituiti a garanzia devono essere assicurati a cura del mutuatario con vincolo a favore della BCC.
Garanzia assicurativa. 2.1 Nel caso di sinistro l’assicuratore si assume
Garanzia assicurativa. Il conduttore dovrà stipulare, con primaria Compagnia, idonee polizze assicurative, con validità per l’intera durata dell’occupazione e sino al rilascio del bene, a copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio, Catastrofi Naturali (ad es. alluvioni, inondazioni, terremoto etc.) con massimale unico di € 1.000.000,00 e con limite di € 500.000,00 per ogni persona. Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata alla locatrice entro e non oltre il termine di gg.15 dalla firma del presente contratto. Il mancato rispetto delle pattuizioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione ipso iure del contratto di locazione. Inoltre la Asl Napoli 1 Centro dichiara di essere unica responsabile per ogni attività correlata all’attività del polo vaccinale e, dunque, non sarà imputabile a Mostra d’Oltremare alcun danno inerente le forniture di vaccini, né l’incolumità del personale utilizzato per la somministrazione, né eventuali contagi del personale medico e/o delle persone che comunque entreranno nel padiglione oggetto del presente contratto.
Garanzia assicurativa. Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Xxxxxx potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 2.000.000,00. Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto, ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker. La regolare costituzione della suddetta copertura assicurativa dovrà essere documentata dal Broker prima dell’inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Broker o sulla garanzia definitiva di cui all’art. 13 del presente Capitolato.
Garanzia assicurativa. 14.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che Le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.
Garanzia assicurativa. Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità. E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà stipulare idonee polizze, aventi per oggetto, l'oggetto stesso della convenzione, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati: polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00 R.C.T. per persona € 2.000.000,00 R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00 polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00 R.C.O. per persona € 2.000.000,00 polizza all risk per danni agli immobili € 1.000.000,00 Le polizze dovranno prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in concessione, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni. Dovranno essere estese anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovranno avere una durata pari alla durata stessa della concessione. Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme all’Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all’Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze. Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
Garanzia assicurativa. L’appaltatore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto una polizza assicurativa di R.C. contrattuale per danni verso terzi e R.C. Tale copertura dovrà essere valida a tutti gli effetti per tutta la durata del contratto. Una copia della polizza dovrà essere esibita all’Ufficiale rogante in sede di stipula del contratto di fornitura e dovrà costituire un allegato al contratto stesso. In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo nel corso di validità del contratto, questo non potrà modificare i termini e le condizioni della Garanzia Assicurativa già accettata garantendo altresì continuità delle coperture per l’intero periodo del contratto d’appalto. Copia della nuova polizza dovrà essere comunque obbligatoriamente depositata con atto formale al competente Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx 0 (xxx) giorni dalla stipula. Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiori a: € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per R.C. generale annuale.