PANNELLI SOLARI Clausole campione

PANNELLI SOLARI. Le garanzie a protezione dell’Abitazione, comprese quelle aggiuntive, si estendono anche ai danni subiti da pannelli solari, ad esclusivo servizio dell’Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio per la quota parte. La somma assicurata, indicata in polizza, integra a tutti gli effetti quella dell’“Incendio dell’Abitazione” e si intende prestata nella medesima Forma e tipo di garanzia.
PANNELLI SOLARI. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Pannelli solari a servizio esclusivo del Fabbricato as- sicurato da: • Incendio, Esplosione, Scoppio; • eventi atmosferici, quali grandine, vento, tempesta, trombe d’aria, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze, e sovraccarico di neve sui tetti, tettoie e terrazzi; • fenomeno elettrico, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di ten- sione sulla rete elettrica etc.) subiti dagli impianti elettrici ed elettronici dei pannelli solari. Il pagamento dell’Indennizzo avverrà previa applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro, elevato al 30% in mancanza delle certificazioni del produttore, fermo il limite massimo per Sinistro e per anno di 5.000,00 Euro, ridotto a 1.000,00 Euro per fenomeno elettrico. Poste Assicura S.p.A. indennizza inoltre i guasti causati all’impianto allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e le spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile. Si precisa che sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui dei pannelli. La garanzia opera inoltre a condizione che i pannelli siano progettati, installati a regola d’arte, collaudati, col- legati alla rete del Gestore e pronti per l’uso cui sono destinati e coperti da un contratto di manutenzione con azienda specializzata, che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento dei pannelli per la durata dell’assicurazione. Sono esclusi i danni da furto, commesso o tentato. In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle disposizioni di Polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata con il massimo di 15.000,00 Euro per Sinistro e previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro, le spese supplementari sostenute per: • rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati o per consentire le operazioni di riparazione degli stessi, se assicurato il Contenuto; • oneri di urbanizzazione dovuti per la reintegrazione/ricostruzione dell’abitazione assicurata che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche da pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in base alle disposizioni vigenti al mome...
PANNELLI SOLARI. Si conviene altresì tra le parti che, per i danni ai pannelli solari, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado: - degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso; - degrado del 10% (dieci percento) dal 4° al 5° anno compreso; - degrado del 20% (venti percento) fino al 6° anno compreso; - degrado del 30% (trenta percento) fino al 7° anno compreso; - degrado del 40% (quaranta percento) fino all’8° anno compreso; - degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 10° anno compreso; - degrado del 60% (sessanta percento) fino al 12° anno compreso; - degrado del 80% (ottanta percento) oltre al 12° anno. Si precisa inoltre che, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sono comprese le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi necessari per raggiungere gli enti danneggiati, sino alla concorrenza del 10% del Danno Indennizzabile, con il massimo di 25.000,00 Euro per Sinistro e per Anno assicurativo, fermo quanto disposto al punto 8, “Limite massimo di indennizzo”, del presente capitolo. Tale precisazione si intende valida solo ed esclusivamente per impianti aventi un’età non superiore a 5 anni.
PANNELLI SOLARI. In relazione alle garanzie operanti per l’Abitazione assicurata integra la somma assicurata Abitazione. Per danni ai pannelli: nel limite della somma specifica assicurata in polizza in relazione alla garanzia interessata Danno generico Massimale indicato in polizza non prevista Danni da interruzione sospensione di attività 20% del massimale indicato in polizza non prevista
PANNELLI SOLARI. Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. I pannelli solari devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze. I pannelli solari, se assicurati, costituiscono parte integrante del Fabbricato.
PANNELLI SOLARI. Le garanzie acquistate (comprese quelle aggiuntive acquistabili con aumento del premio) si intendono operanti anche per i danni ai pannelli solari sino alla concorrenza della relativa somma assicurata a valore intero indicata nella scheda di polizza. Detta somma assicurata integra a tutti gli effetti la somma assicurata del Fabbricato.
PANNELLI SOLARI. AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato da:
PANNELLI SOLARI. Per la garanzia di cui all’Art. 2.9 si intendono confermate le esclusioni agli articoli 2.3 - “Eventi atmosferici” e 2.5 - “Fenomeno elettrico”.
PANNELLI SOLARI. Danni ai Pannelli solari/fotovoltaici, saldamente installati sui tetti, da eventi quali: € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta)  Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine. Entro il massimale annuo assicurato dell’estensione facoltativa “Pannelli solari”, indicato nel Modulo di Polizza.  Crollo del tetto per sovraccarico di neve Fino al 10% del massimale assicurato per l’estensione facoltativa “Eventi atmosferici” della Garanzia Incendio Fabbricato, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro/ anno assicurativo.  Eventi sociopolitici Entro il 70% del massimale annuo dell’estensione facoltativa “Eventi sociopolitici”, della Garanzia Incendio Fabbricato, indicato nel Modulo di polizza.  Fenomeno elettrico Entro il massimale annuo dell’estensione facoltativa “Fenomeno Elettrico” della Garanzia Incendio Fabbricato indicato in Polizza.
PANNELLI SOLARI. Pannelli solari 5% prezzo di listino Sistemi Solari Preventivo su richiesta Il prezzo si intende IVA esclusa.