GLOBAL SISTEMA CASA
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Assicurazione Multirischi abitazione e famiglia
GLOBAL SISTEMA CASA
Ed. 3/GSC
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
Assicurazione Multirischi abitazione e famiglia
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Global Sistema Casa – ed. 3/GSC
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Polizza individuale volta a tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di abitazione nonché i fatti della vita familiare.
Che cosa non è assicurato?
I danni cagionati dagli assicurati ai seguenti soggetti, in quanto non sono considerati terzi:
× il coniuge dell’assicurato, il convivente di fatto, le persone appartenenti al suo stato di famiglia;
× qualsiasi altro parente od affine non convivente con l’assicurato (purché non sia un condomino danneggiato);
× le persone che essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo per i danni fisici subiti durante le loro mansioni da badanti, collaboratori domestici, babysitter, custodi degli animali regolarmente assunti).
Che cosa è assicurato?
È assicurata l’abitazione (di proprietà o in affitto, abituale o saltuaria) ed è possibile scegliere fra le seguenti garanzie principali acquistabili anche singolarmente:
INCENDIO FABBRICATO (nella forma di assicurazione a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto)
Estensioni aggiuntive (opzionali): Eventi atmosferici;
Eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Acqua condotta; Ricerca e riparazione guasti; Rottura lastre e
Pannelli solari.
INCENDIO CONTENUTO (nella forma di assicurazione a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto)
Estensioni aggiuntive (opzionali): Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Acqua condotta e Rottura lastre.
Ci sono limiti di copertura?
Non sono indennizzabili principalmente i danni:
! causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
! causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
! causati o agevolati con dolo dell’Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
! da scoppio di macchinari e impianti dovuti ad usura, corrosione o difetti di materiale;
! derivanti dall’esercizio dell’attività di Bed&Breakfast / Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi;
! derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;
! derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali.
RC FABBRICATO (danni diretti involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell’Abitazione assicurata);
RC CONDUZIONE (danni diretti involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell’Abitazione assicurata);
Sono previste anche le seguenti ulteriori garanzie opzionali:
RC CAPOFAMIGLIA (nell’opzione “Vita Privata”)
RC CANI & GATTI
TUTELA LEGALE (nelle 2 opzioni “Vita Privata” e “Proprietà & Conduzione”)
FURTO (all’interno dell’abitazione) con possibilità di estendere il rischio anche allo “Scippo e Rapina” ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (con prestazioni dirette erogate tramite Centrale Operativa h 24/24)
LIFE STYLE (rimborso delle bollette delle utenze domestiche e spese condominiali in caso di eventi predefiniti)
È possibile inoltre scegliere di assicurare il solo nucleo familiare per i danni a terzi con la seguente garanzia completa:
RC CAPOFAMIGLIA (nell’opzione Vita Privata & Conduzione) e scegliere di aggiungere anche le ulteriori garanzie opzionali:
RC CANI & GATTI
TUTELA LEGALE – opzione “Vita Privata & Conduzione”
Di seguito i Massimali/ Somme Assicurate selezionabili: Incendio Fabbricato: da € 50.000 a € 1.000.000 Incendio Contenuto: da € 5.000 a € 250.000
RC Fabbricato: € 750.000, € 1.000.000, € 1.500.000
RC Conduzione: € 250.000, € 500.000, € 750.000, € 1.000.000,
€ 1.500.000
RC Capofamiglia: € 250.000, € 500.000, € 750.000, € 1.000.000,
€ 1.500.000
Rc Cani&Gatti: € 250.000, € 500.000, € 750.000
Tutela Legale: € 10.000
Furto: € 5.000, € 10.000, € 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000,
€ 75.000, € 100.000, € 200.000
Assistenza all’abitazione: Standard
Life Style: € 1.300, € 2.500, € 5.000, € 10.000
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per le abitazioni ubicate nel territorio italiano;
In relazione all’opzione “vita privata” la garanzia Tutela Legale vale anche per i casi assicurativi che insorgono in Europa, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori e la garanzia RC Capofamiglia vale per i casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete su rischio da assicurare e /o qualsiasi altra informazione che influenzi la valutazione del rischio assicurato.
- in corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l’eventuale aggravamento del rischio assicurato.
Quando e come devo pagare?
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza delle eventuali rate di frazionamento ed al rinnovo tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).
All’atto della sottoscrizione il Contraente può, per i soli contratti di durata annuale con tacito rinnovo, scegliere di frazionare il pagamento del premio con periodicità semestrale, con l’applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.
Per i contratti di durata pluriennale il premio è calcolato per l’intero periodo assicurato e deve essere versato anticipatamente in un'unica soluzione alla sottoscrizione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all’annullamento della stessa senza effetto.
In caso di Polizza poliennale l’assicurazione termina alla data prestabilita di scadenza, indicata sul modulo di polizza.
In caso di Polizza annuale con ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ l’assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza e si rinnova di anno in anno; se il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Come posso disdire la polizza?
Nel caso di polizza annuale con Tacito rinnovo, puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. all’indirizzo di Global Assistance
- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇ con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Assicurazione Multirischi abitazione e famiglia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Global Sistema Casa – ed 3/GSC
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A Indirizzo: Piazza ▇▇▇▇, 6; ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇); tel. ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇; sito internet: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; e-mail: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014). È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111. |
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2017 a 10,5 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 5,5 milioni di euro. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇.▇▇▇. L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 315,33% al 31/12/2017, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (12,2 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (3,9 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che la polizza prevede 6 sezioni che includono Garanzie, opzionabili singolarmente o congiuntamente dal Contraente e sono operanti solo se comprese nel Modulo di Polizza in relazione a ciascuna ubicazione e Bene assicurato. Garanzie Principali INCENDIO FABBRICATO Può essere acquistata stand-alone ed è l’unica garanzia vendibile in caso di polizza pluriennale; per questa garanzia la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al “Fabbricato” assicurato da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio, Fulmine, Caduta di aereomobili, loro parti o cose trasportate, corpi e veicoli spaziali, onda sonica determinata da oggetti in moto e ad alta velocità, Urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato (né al suo servizio), Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o controllo, Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas e vapori o guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato. INCENDIO CONTENUTO La Società risponde dei danni materiali e diretti al “Contenuto” posto all’interno dell’Abitazione assicurata ed è prestata sino alla concorrenza della Somma Assicurata. In caso di abitazione locata, data in usufrutto o in Comodato a terzi: - se la polizza è stipulata dal Proprietario dei locali viene assicurato il solo Contenuto appartenente al proprietario stesso, salvo patto scritto contrario; - se la polizza è stipulata dal Conduttore del locali viene assicurato il solo Contenuto appartenente al quest’ultimo, salvo patto scritto contrario. Le Garanzie Incendio sopra descritte offrono le seguenti estensioni facoltative aggiuntive: |
- Eventi atmosferici: opera per i danni diretti e materiali ai beni assicurati dovuti da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine a condizione che gli effetti siano riscontrabili su molteplici beni posti nelle vicinanze, bagnamento da acqua piovana verificatasi all’interno del Fabbricato (purchè avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, pareti o serramenti causate dalla violenza degli eventi), sovraccarico di neve sul tetto che provochi il suo crollo totale o parziale e/o quello delle pareti del Fabbricato; - Eventi sociopolitici: opera per i danni diretti e materiali ai beni assicurati dovuti ad atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, esplosione, scoppio di ordigni esplosivi; - Fenomeno elettrico: opera per i danni diretti e materiali causati a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici relativi ai beni assicurati dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni; - Acqua condotta: opera per i danni materiali e diretti causati da spargimento d’acqua (come la rottura accidentale di pluviali, grondaie, apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e dei relativi raccordi collegati agli impianti), traboccamento, rigurgito o occlusione di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato; - Ricerca e riparazione di guasti: sono rimborsate le spese necessarie per riparare, ricercare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi murati degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta, per demolire e ricostruire parti le parti del Fabbricato e per sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro; - Lastre: sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione di Lastre con altre con le medesime caratteristiche; - Pannelli solari: opera per i danni materiali e diretti subiti dai Pannelli Solari (termici e/o fotovoltaici), installati sui tetti del fabbricato, in seguito ad uragano, bufera, tempesta, vento, grandine. R.C. FABBRICATO La garanzia include le seguenti estensioni, sempre operanti: - Colpa grave del proprietario dell’Abitazione assicurata; - pertinenze del fabbricato: sono assicurate le proprietà di parchi e giardini di estensione non superiore ai 10 ettari, di alberi (inclusa la caduta accidentale di questi ultimi o parti di essi ed esclusa la potatura e l’abbattimento), impianti sportivi ad uso privato, impianti fotovoltaici, solari temici, strade private e recinzioni, cancelli anche automatici purchè di pertinenza del Fabbricato; - committenza lavori: l’Assicurato è responsabile, nella qualità di committente di lavori di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti l’Abitazione assicurata, purchè tali lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie e in conformità alle disposizioni di legge. L’estensione è prestata a Secondo ▇▇▇▇▇▇▇ ossia per la parte di danno non coperto dalla Polizza dell’impresa; - interruzioni o sospensioni: danni diretti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi; - caduta di neve; danni a terzi causati da caduta di neve dai tetti del Fabbricato di cui fa parte l’Abitazione assicurata, purchè non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle Autorità; - ricorso Terzi: danni a cose di terzi in seguito a Incendio, esplosione o scoppio dell’Abitazione assicurata; - spargimento d’acqua condotta: danni a terzi derivanti conseguenti a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici, di riscaldamento, condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del Fabbricato di cui fa parte l’Abitazione Assicurata; - rigurgito di fognature: danni a terzi causati da tracimazione di liquidi dovuti da rigurgito di fognature o otturazione delle tubature dei servizi igienico-sanitari; questa prestazione è operante purchè attiva l’estensione Acqua Condotta della Garanzia Incendio Fabbricato. R.C. CONDUZIONE - Abitazione di proprietà, in uso proprio quale Dimora abituale o secondaria: è assicurato il soggetto identificato in Polizza quale proprietario che la utilizzi ed i suo Nucleo Familiare convivente; - Abitazione in locazione come Dimora abituale o secondaria: è assicurato il soggetto identificato in Polizza in qualità di inquilino ed il suo Nucleo familiare convivente. La garanzia include le seguenti estensioni sempre operanti: - Colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi; - Rischio locativo: la Società si impegna a tenere indenne l’Assicurato, conduttore dell’Abitazione assicurata, per danni materiali e diretti cagionati ai locali da egli tenuti in locazione in conseguenza ad un Sinistro dovuto da Incendio, Esplosione o Scoppio. In base alla destinazione d’uso dell’Abitazione Assicurata, ed in aggiunta ad almeno una garanzia “principale” sono opzionabili liberamente le seguenti ulteriori garanzie: R.C. CAPOFAMIGLIA Opzione “Vita Privata” La Società tiene indenne l’Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili per danni diretti involontariamente cagionati a terzi nel tempo libero e di relazione e nell’ambito della famiglia con figli, in conseguenza di un fatto accidentale (con esclusione dei danni a terzi da conduzione). La garanzia include: - la proprietà e l’uso di biciclette; - l’attività di tempo libero e volontariato; - le attività sportive dilettantistiche; - fatti di figli minori all’estero per soggiorni studio. Opzione “Vita Privata & Conduzione” (acquistabile anche singolarmente se si intende assicurare il solo Nucleo Familiare”) È inclusa la Responsabilità civile della conduzione dell’Abitazione principale in Italia (ed eventuale abitazione secondaria) in uso dall’Assicurato (e dal suo nucleo familiare convivente) in aggiuta a quanto previsto dalla Garanzia RC Capofamiglia opzione “Vita Privata”. |
R.C. CANI & GATTI La Società tiene indenne l’Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili per danni diretti involontariamente cagionati a terzi, dai propri animali domestici. La garanzia include le seguenti estensioni, sempre operanti: - Affido temporaneo gratuito: la Società interviene nel caso in cui l’animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al Nucleo Familiare per i danni che arreca ad altre persone (diverse dal custode) ed alle loro cose o animali, per le lesioni corporali da cui derivi un Invalidità Permanente causate dall’animale al custode dell’animale; - lesioni ai figli dell’Assicurato: la Società interviene, per le lesioni corporali da cui derivi un Invalidità Permanente causate dall’animale ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni; - partecipazione a fiere e mostre: include i danni causati a terzi dall’animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, concorsi di bellezza. FURTO Si intendono indennizzati i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto, causati da Furto/Furto con destrezza, Rapina o estorsione, furto commesso dai domestici, furto nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata. Inoltre, la garanzia è estesa ai casi relativi ai Danni causati ai beni assicurati, al furto di fissi e infissi, ai guasti cagionati dai ladri, agli atti vandalici e dolosi, al rifacimento di documenti personali sottratti e danneggiati, alla sostituzione e modifica di serrature. Esclusivamente per i casi inerenti le Dimore Abituali valgono le estensioni riguardanti il furto in cassette di sicurezza, in locali di vileggiatura, il rimborso di spese per accertamenti diagnostici, e l’indennizzo speciale che comprende un supplemento a titolo di compensazione per i disagi di qualsiasi natura subiti dall’Assicurato in occasione di eventi indennizzabili a termini di polizza. ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE Vengono erogate prestazioni di assistenza all’abitazione prestate in forma diretta attraverso contatto con la Centrale Operativa per situazioni di emergenza quali: invio di un idraulico, fabbro, elettricista per interventi urgenti, spese di albergo, invio di una guardia giurata per piantonamento ingresso, rientro dell’Assicurato. TUTELA LEGALE La Garanzia prevede tre opzioni inerenti l’Abitazione assicurata (opzione “Proprietà & Conduzione) e il Nucleo Familiare assicurato (opzione “Vita Privata” e “Vita Privata & Conduzione) e sono operanti solo se espressamente indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza. Opzione “Vita Privata” Eventi inerenti la vita privata dell’Assicurato e dei componenti del suo Nucleo Familiare: pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, danni extracontrattuali da persone e/o cose subiti e derivanti da incidenti stradali nei quali l’Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli sprovvisti di Assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici e sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Opzione “Vita Privata & Conduzione” (acquistabile anche singolarmente se si intende assicurare il solo Nucleo Familiare”) Eventi inerenti la vita privata, la conduzione della dimora abituale in Italia e la conduzione dell’eventuale dimora saltuaria in Italia: pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, derivanti da incidenti stradali nei quali l’Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli sprovvisti di assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore di proprietà di terzi, privati o pubblici, pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi incluso l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile e sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Opzione “Proprietà & Conduzione” Eventi riferiti alla proprietà e/o conduzione dell’Abitazione assicurata: pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, sostenere controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario dell’Abitazione assicurata e la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. LIFE STYLE La Garanzia prevede il rimborso di spese relative alle utenze (bollette di gas, luce, acqua) e le spese condominiali ordinarie facenti capo all’Abitazione assicurata in seguito al verificarsi di eventi derivanti da Invalidità Permanente Grave (da Infortunio o da Malattia) e, a seconda dello status occupazionale dell’Assicurato al momento del sinistro, dall’Inabilità Temporanea da infortunio e malattia o dalla Perdita dell’Impiego. Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? È possibile personalizzare il contratto, per ogni assicurato incluso in polizza appartenente al medesimo nucleo familiare convivente, con la scelta per ognuno delle garanzie e massimali desiderati oltre le opzioni che seguono. | ||
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | ||
Sconti tecnici di prodotto | Per ogni abitazione assicurata è possibile beneficiare di uno sconto nei seguenti casi: 1. presenza di POLIZZA CONDOMINIALE: è previsto uno sconto del 20% sul premio delle Garanzie Incendio Fabbricato e RC Fabbricato; 2. presenza di un IMPIANTO DI ANTIFURTO:è previsto uno sconto del 20% sul premio della | |
Garanzia Furto (ad esclusione dell’estensione Scippo e Rapina); 3. Se scelta l’Opzione “Vincolo con Premio Unico” è previsto uno sconto del 10% sul premio unico finale; 4. Se acquistate congiuntamente le Garanzie Incendio Fabbricato, Incendio Contenuto, Furto, RC Fabbricato e RC Conduzione è previsto uno sconto del 12% sul premio delle singole garanzie; 5. Se scelta la franchigia fissa di € 350,00 è previsto uno sconto del 15% sul premio delle singole garanzie Incendio, RC e furto. Inoltre, se le condizioni 4 e 5 sono coesistenti è previsto uno sconto complessivo del 20% sul premio delle singole garanzie Incendio Fabbricato, Incendio Contenuto, Furto, RC Fabbricato e RC Conduzione. | ||
Franchigia frontale | Per le Garanzie Incendio, RC Fabbricato, RC Conduzione e Furto, se opzionata dal Contraente sul Modulo di Polizza, verrà applicata, per ogni sinistro, la franchigia frontale pari ad € 350,00 con l’avvertenza che: Eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo superiore previsti nella Garanzia, prevalgono sulla Franchigia Frontale; Eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo inferiore previsti nella Garanzia, sono sostituiti dalla Franchigia Frontale. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Selezione delle Garanzie Opzionali | La Selezione di una o più Garanzie Opzionali, purchè presente almeno una delle Garanzie Principali, comporta un premio incrementato rispetto al pacchetto standard di garanzie/massimali inizialmente offerti. | |
Estensioni facoltative | E’ possibile aggiungere alle Garanzie Incendio, ulteriori estensioni facoltative (descritte nella rubrica “Che cosa è assicurato?”), acquistabili a pacchetto secondo il seguente ordine: 1. Eventi Atmosferici + Eventi Sociopolitici 2. Acqua Condotta + Ricerca e Riparazione Guasti + Fenomeno Elettrico (possibilità di opzionarle anche singolarmente senza l’acquisto delle estenzioni del 1° “pacchetto” con un sovrappremio). 3. Lastre o Pannelli Solari o Entrambe (abbinabili esclusivamente alla Garanzia Incendio Fabbricato) La Garanzia Furto prevede la possibilità per l’Assicurato di selezionare nel Modulo di Polizza l’opzione facoltativa “Scippo e Rapina” che dà la possibilità di indennizzare, fino al Massimale indicato nel contratto, i danni materiali e diretti alle Cose assicurate a seguito di Scippo e Rapina avvenuti all’interno dell’Abitazione, subiti dall’Assicurato e/o dal suo Nucleo Familiare convivente. | |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in relazione alle seguenti Garanzie non sono assicurati: - Garanzia Incendio Fabbricato: i danni verificatisi durante il trasporto in caso di trasloco; in riferimento agli “Eventi Sociopolitici” sono esclusi i danni conseguenti a Furto, Rapina e Estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, verificatisi nel corso di confisca, sequesto o requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità; - Garanzia RC Fabbricato: i fatti accidentali derivanti ed inerenti la conduzione dell’Abitazione Assicurata, in riferimento alle pertinenze del fabbricati, i danni relativi ai vizi dei progetti forniti dall’Assicurato all’Impresa esecutrice dei lavori, i danni a cose di terzi che l’Assicurato ha in consegna o custodia; - Garanzia RC Conduzione: i fatti accidentali, i danni diretti cagionati ai locali tenuti in locazione conseguenti allo spargimento d’acqua dovuta a rottura accidentali di apparecchiature e macchine ad uso domestico; - Garanzia RC Capofamiglia: in riferimento all’opzione “Vita Privata” i rischi inerenti ad attività professionali, i fatti accidentali riconducibili alla proprietà e/o conduzione degli immobili, riconducibili agli animali domestici di proprietà e/o in possesso degli Assicurati, i danni cagionati a Cose di proprietà o in uso al sorvegliante; in riferimento all’opzione “Vita Privata & Conduzione” i fatti accidentali riconducibili alla proprietà di immobili, i fatti accidentali riconducibili alla conduzione di appartamenti (di proprietà o in locazione) dati in uso a terzi e/o usati in via esclusiva come domicilio dai singoli familiari e/o utilizzati come studio professionale e/o ufficio e i fatti riconducibili agli animali domestici di proprietà e/o possesso degli Assicurati. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti esclusioni: Garanzia “Incendio Fabbricato” In riferimento agli “Eventi Atmosferici” sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, da accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua, da mareggiate e penetrazioni di acqua marina, gelo, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell’acqua piovana, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; in riferimento agli “Eventi Sociopolitici” i danni derivanti da scritte o imbrattamento all’esterno dei locali assicurati, avvenuti nel corso di occupazione non militare durata più di 5 giorni consecutivi, a inondazione o frana, a contaminazione da sostanze chimiche o biologiche, radioattive che si sono verificati in conseguenza di atti di terrorismo; in riferimento all’estensione “Acqua condotta” sono esclusi i danni causati agli impianti di irrigazione in caso di spargimento d’acqua, derivanti da umidità, stillicidio e infiltrazioni di acqua piovana, da occlusione di pluviali o grondaie, causati da usura o carenza di manutenzione, verificatisi durante l’installazione, la prova e il collaudo delle apparecchiature idrosanitarie, da guasto/rottura conseguenti a gelo di condutture interrate, spese di demolizione e ripristino di parti di Fabbricato e di impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua; in riferimento all’estensione “Lastre” sono esclusi i danni dovuti a scheggiature e/o rigature, derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa o difetti già esistenti, alle lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettridomestiche od elettroniche, derivanti da rimozione o lavori sulle lastre e mobili, infissi, supporti, cornici, alle lastre che rientrano nella definizione di “Contenuto”; in riferimento ai “Pannelli Solari” sono esclusi gli errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, installazione e fabbricazione, i vizi di materiale o del prodotto, la carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento; Garanzia “Incendio Contenuto” Sono esclusi dall’assicurazione, se non acquistate le relative “Estensioni facoltative”, i danni causati da Eventi atmosferici, sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d’acqua e Ricerca e riparazioni di guasti e di danneggiamento a Lastre e Pannelli solari. Garanzia “RC Fabbricato” Sono esclusi dall’assicurazione i danni da abbattimento e potatura e derivanti da rigurgito di fognatura pubblica. Garanzia “RC Conduzione” Sono esclusi dall’assicurazione i danni da spargimento d’acqua. Garanzia “RC Cani & Gatti” Sono esclusi dall’assicurazione i danni: - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; - a Cose altrui che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo; - da Furto; - derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi; - derivanti dall’impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti e utilizzati contro le disposizioni di legge od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico- fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni di legge; - derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore ai 6,5 metri; - derivanti dalla violazione internazionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; - derivanti dall’esercizio della caccia; - derivanti dalla proprietà e/o possesso di animali, per la quale si intendono in ogni caso esclusi i danni: da impiego dell’animale per attività proibite dalla legge; causati da cani non iscritti all’anagrafe canina; a Cose di proprietà, detenute o possedute dall’Assicurato e/o dagli appartenenti al suo Nucleo Familiare a qualunque titolo; ad altri animali domestici di proprietà dell’Assicurato o del suo Nucleo Familiare; derivanti dall’esercizio della caccia; provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital; cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali; conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all’attività di allevamento; |
da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall’animale; derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato. Garanzia “Furto” Sono esclusi dall’assicurazione gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall’Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare e in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo Scippo e la Rapina accompagnati da persone maggiorenni. La garanzia non è inoltre valida: - per danni indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi): - per furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria nel periodo di disabitazione; - per furto di collezioni, gioielli e preziosi e valori non riposti in cassaforte verificatosi nella Dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione; - per furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori riposti in cassaforte verificatosi nella Dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 45 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 45° giorno di disabitazione; - per gioielli, preziosi e valori inerenti le attività professionali. Garanzia “Tutela Legale” Sono escluse dall’assicurazione le prestazioni per sinistri relativi: - al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; - alla materia fiscale e amministrativa; - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori; - al pagamento di multe o ammende, pene e sanzioni in genere; - a vertenze con la Società relative all’applicazione/validità delle garanzie ricomprese in Polizza; - all’adesione a class action (azioni di classe); - alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere; - ad ogni azione commessa dagli Assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso; - all’esercizio di ogni attività professionale; - a controversie di natura contrattuale in genere; - per controversie dei soggetti Assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell’immobile, o di parte di esso, dato in locazione; - per controversie relative ad immobili ad uso commerciale; - in caso di controversie tra comproprietari; - in caso di controversie tra persone assicurate. Garanzia “Life Style” La garanzia è esclusa nei seguenti casi: per INFORTUNI E MALATTIA: - dolo dell’Assicurato; - invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza della copertura assicurativa; - tentato suicidio, sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato, atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato d’incapacità di intendere o di volere da esso procurato; - incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere; - infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; - ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato; - Invalidità Permanenti derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici; - le conseguenze da sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; stati depressivi; - infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente (o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta); - infortuni derivanti dalla pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, ▇▇▇, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman; |
- partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - limitatamente a ITT: parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi; per PERDITA DI IMPIEGO: - qualora all’atto della sottoscrizione l’Assicurato sia a conoscenza della prossima Disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione; - qualora l’Assicurato sia soggetto ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al momento della sottoscrizione della Polizza; - se l’Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili); - licenziamenti dovuti a “giusta causa”; - dimissioni volontarie; - licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali o a giustificato motivo soggettivo; - licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti; - cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale; - contratti stagionali, contratti di lavoro interinale e contratti stipulati all’estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana; - risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia” anticipata; - risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; - casi in cui l’Assicurato non si sia iscritto nella lista di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità; - situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Edilizia; - qualora l’Assicurato non abbia svolto attività lavorativa continuativa come dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro. | |
Rivalse | La Società eserciterà il proprio diritto alla rivalsa in caso di dolo dell’assicurato. |
Franchigia | Garanzia Incendio Fabbricato È prevista per l’estensione facoltativa “Acqua Condotta” una franchigia di € 200,00 per sinistro in caso di spargimento d’acqua dovuta da rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici; invece, in caso di rottura per effetto di gelo di tubazioni degli impianti fissi installati nel Fabbricato, la franchigia raddoppia in caso di locali sprovvisti di impianto di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore consecutive. Garanzia Life Style È prevista una franchigia assoluta di 30 giorni per ogni Sinistro in riferimento alla prestazione “Perdita d’Impiego” e una franchigia relativa per Sinistro, assorbibile, di 7 (sette) giorni per la prestazione Inabilità Temporanea. |
Scoperto | Lo scoperto è previsto nei seguenti casi: - se il Contraente dichiara la presenza di una “Polizza Condominiale” e qualora la stessa sia al momento del Sinistro inesistente o inoperante, la liquidazione del danno, in riferimento alle Garanzie Incendio Fabbricato e RC Fabbricato, subiranno una riduzione del 20%; - se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%; - qualora siano convenuti sia lo Scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza soto deduzione della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all’importo della Franchigia; - è previsto uno scoperto del 10% dell’indennizzo per la Garanzia RC Conduzione; - è previsto uno scoperto del 20% dell’indennizzo per la Garanzia RC Cani & Gatti con un minimo previsto di € 500,00; - è previsto uno scoperto del 20% dell’indennizzo per la Garanzia Furto con un minimo previsto di € 250,00 e per l’estensione facolatativa “Scippo e Rapina” è previsto uno scoperto del 10% dell’indennizzo con un minimo previsto di € 100,00 che può essere esteso a € 500,00 in presenza di minori di 14 anni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Sezione A: “Danni Incendio e complementari” Da effettuarsi per iscritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza per raccomandata o tramite l’intermediario; in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio è necessario denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore da quando il Sinistro è accaduto e fornire copia della danuncia alla Società. Seziona B: “Responsabilità civile verso terzi” Da effettuarsi per iscritto alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto, ovvero dal giorno in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza per raccomandata o tramite l’intermediario. Sezione C: “Furto” Da effettuarsi per iscritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza per raccomandata o tramite l’intermediario; è inoltre necessario fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo copia di tale denuncia alla Società. Sezione D “Assistenza” L’assicurato, per poter beneficiare della prestazione, deve immediatamente informare la Centrale Operativa dell’accadimento del sinistro e richiedere assistenza diretta a quest’ultima. Sezione E “Tutela Legale” Prima di prendere qualsiasi iniziativa, l’Assicurato deve denunicare qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui questo si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. S ezione F “Life Style” - in caso di Infortunio: da effettuarsi per iscritto alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell’infortunio da quando l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto conoscenza per raccomandata o tramite l’intermediario; - in caso di Malattia: da effettuarsi entro 10 giorni da quando, secondo parere del medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia diagnosticata, per le sue caratteristiche e conseguenze, possa interessare la garanzia prestata; - in caso di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇: l’Assicurato deve inviare il documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese. |
Assistenza diretta/in convenzione: Vi sono prestazioni erogate in forma diretta, tramite centrale operativa incaricata dalla società e sono riferite alla garanzia opzionale assistenza all’Abitazione. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. | |
Prescrizione: Il diritto dell’assicurato delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
La Società, verificata l’operatività delle Garanzie colpite dal Sinistro, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, provvederà alla liquidazione dell’indennizzo. In riferimento alla Garanzia Life Style, a seguito di Invalidità permanente totale, l’indennizzo verrà liquidato, qualora il grado di invalidità accertato sia superiore al 66%. Invece, in caso di Invalidità permanente da Infortunio, il diritto all’indennizzo è strettamente personale e quindi non trasmissibile agli eredi o aventi causa; tuttavia se l’Assicurato decede, per cause indipendenti dall’infortunio denunciato, prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Società, ricenuto il certificato di morte dell’assicurato, liquida agli eredi o aventi causa i seguenti importi: - l’importo concordato oppure, in mancanza di quest’ultimo - l’importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l’offerta - l’importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione. | |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta tutta la documentazione necessaria, la Società s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni. Infine, in caso di Invalidità permanente da Malattia il diritto all’indennizzo è strettamente personale e quindi non trasmissibile agli eredi o aventi causa; tuttavia se l’Assicurato decede, per cause diversa dalla malattia denunciata e dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società provvede a liquidare agli eredi o aventi causa quanto dovuto, previa produzione del certificato di morte dell’assicurato. Se, invece, l’Assicurato decede, per cause diversa dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche necessari, la Società liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte, l’importo oggettivamente determinabile dalla stessa a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante certificato di guarigione o equivalente documentazione e l’assoluta e oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo stato di invalidità. Ricevuta tutta la documentazione necessaria, la Società s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Meccanismi di indicizzazione Il contratto prevede, al rinnovo annuale, l’eventuale adeguamento del premio (rivalutazione pari al 3% del premio) per effetto dell’opzione facoltativa dell’indicizzazione delle somme assicurate riferita esclusivamente alle Garanzie “Incendio Fabbricato”, “Incendio Contenuto”, “Responsabilità Civile Fabbricato” e “Furto”. Regime fiscale Imposte sui premi: i premi sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta calcolate sui premi imponibili delle singole garanzie come di seguito indicato : Sezione A: “Danni Incendio e complementari”: 22,25% (*) Seziona B: “Responsabilità civile verso terzi”: 22,25% (*) Sezione C: “Furto”: 22,25% (*) Sezione D “Assistenza”: 10% Sezione E “Tutela Legale”: 21,25% Sezione F “Life Style”: 2,50% * la percentuale delle aliquote di tali Garanzie include l’addizionale al fondo Antiracket, pari all’1% Detrazione Fiscale dei Premi: sono soggetti ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia: - i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio “Eventi Calamitosi”, stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo e in tale fattispecie rientrano anche una parte del premio versato avente per oggetto le garanzie aggiuntive/facoltative “Eventi Atmosferici” e “Pannelli Solari”; - i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio “Invalidità Permanente (da malattia e/o infortunio” superiore al 5% e per una parte del premio, rientra nella fattispecie, anche la garanzia opzionale “Life Style”. Frazionamento del premio Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del Premio annuale con periodicità semestrale. In questo caso al Premio verrà applicata una maggiorazione del 3%. |
Rimborso | In caso di sinistro: dopo ogni sinistro denunciato a temini di polizza, le Parti hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal contratto. In tal caso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non in corso, escluse le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, tuttavia si precisa che, per alcune garanzie, l’effetto della carenza modifica, per il primo anno di copertura, la durata come segue: - per la Garanzia Life Style, il rischio decorre superato il periodo di carenza contrattuale di 90 (novanta) giorni dalla decorrenza di polizza per i sinistri dovuti a malattia; - per la Garanzia Tutela Legale il rischio decorre per i casi assicurativi che insorgono nel periodo successivo alla carenza contrattuale di 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza, salvo che |
nel caso di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali (dove non è operante la suddetta carenza). | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto dal presente contratto |
Risoluzione | E’ prevista dal contratto nei seguenti casi: - in caso di sinistro: dopo ogni sinistro denunciato a temini di polizza, le Parti hanno la possibilità di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’Indennizzo. - in casi di polizza pluriennale: in caso di contratto con durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. In presenza di Clausola di Vincolo all’interno del Contratto, la Società tratterrà dal rimborso l’importo fisso di € 20,00 (spese gestionali ed amministrative del vincolo. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Alle persone fisiche (o giuridiche) residenti (o con sede) in Italia, di età superiore ai 18 anni, che possono stipulare per sé o per conto di terzi. Esclusivamente per la Garanzia Life Style, l’Assicurato identificato in polizza deve avere un età inferiore a 64(sessantaquattresimo) anni. Il presente Contratto assicura unicamente le singole unità immobiliari con una dimensione massima di 500 mq, i cui locali, tra loro comunicanti, sono destinati a civile abitazione a uso unifamiliare e a studio privato ad uso dell’Assicurato coprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune. |
Quali costi devo sostenere? |
Sono a carico del Contraente la quota parte percepita dagli intermediari (con riferimento all’intero flusso commissionale) che nel presente contratto sono pari al 25% del premio imponibile. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: in caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. È tuttavia resa facoltà alle parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità giudiziaria - Liti Transfrontaliere: |
AVVERTENZE:
ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA, PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA MERA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE Al CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“GLOBAL SISTEMA CASA” Ed. 3/GSC
Condizioni di Assicurazione - “Global Sistema Casa” Ed. 3/GSC
Data ultimo aggiornamento 26/09/2018
Sommario
§ GLOSSARIO pag. 3
§ CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 8
§ CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE pag. 13
Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI
1. Le Garanzie ……………….……………………………………………………………………………………….. pag. 13
A1) Incendio Fabbricato .……………….………………………………………………………………..….. pag. 13
A2) Incendio Contenuto …….……..……………................................................................................... pag. 17
2. Delimitazioni …….……………….………………………………………….…….………………..………………. pag. 17
3. Norme operanti in caso di Sinistro ……………….…………………………………………………………….. pag. 18
Sezione B) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Le Garanzie ……………….……………………………………………………………………………………….. pag. 20
B1) R.C. Fabbricato .……………….………………………………………………………………..……….. pag. 20
B2) R.C. Conduzione ….……..…………….......................................................................................... pag. 21
B3) R.C. Capofamiglia – opzione “Vita Privata” …………….............................................................. pag. 22
B4) R.C. Capofamiglia – opzione “Vita Privata & Conduzione” .................................................... pag. 23
B5) R.C. Cani & ▇▇▇▇▇ …….……..……………....................................................................................... pag. 24
2. Delimitazioni …….……………….………………………………………….…….………………..……………… pag. 24
3. Norme operanti in caso di Sinistro ……………….………………………………………………………………. pag. 26
Sezione C) FURTO.
1. La Garanzia C1) Furto …….………….………………………………………………………….…………...….. pag. 27
2. Delimitazioni …….……………….………………………………………….…….………………..……………… pag. 29
3. Norme operanti in caso di Sinistro ……………….………………………………………………………………. pag. 31
Sezione D) ASSISTENZA
1. La Garanzia D1) Assistenza all’abitazione ………………………………………………………….……….. pag. 33 2. Delimitazioni …….……………….……………………………………………………………………………..….. pag. 34 3. Norme operanti in caso di Sinistro ……………….………………………………………………………………. pag. 34
Sezione E) TUTELA LEGALE
1. Le Garanzie ……………….……………………………………………………………………………………….. pag. 35
E1) Tutela legale – opzione “Vita Privata” ……………………………………………….……..……….. pag. 35
E2) Tutela legale – opzione “Proprietà & Conduzione” ....................................................................pag. 35
E3) Tutela legale – opzione “Vita privata & Conduzione” ............................................................... pag. 36 2. Delimitazioni …….……………….……………………………………………………………………………..….. pag. 36 3. Norme operanti in caso di Sinistro ……………….………………………………………………………………. pag. 37
Sezione F) LIFE STYLE
1. La Garanzia F1) Life Style …………………………………………………..………………………….……….. pag. 39
2. Delimitazioni …….……………….……………………………………………………………………………..….. pag. 40
3. Norme operanti in caso di Sinistro ……………….………………………………………………………………. pag. 42
§ ALLEGATI
Allegato 1) Tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti pag. 45
GLOSSARIO
Ai termini sotto indicati, utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione, vengono attribuiti i significati che seguono:
Abitazione assicurata: | Singola unità immobiliare i cui locali, tra loro comunicanti, sono destinati a civile abitazione a uso unifamiliare e a studio privato ad uso dell’Assicurato (se coesistente e comunicante con detti locali), comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che può essere: Appartamento: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno dello stabile ma con accesso comune dall’esterno; Villa a schiera: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall’esterno; Villa indipendente: complesso di locali con uno o più accessi dall’esterno, isolato da altri fabbricati. |
Apparecchiature elettroniche: | Gli apparecchi che, a differenza di quelli elettrici, basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni |
Arbitrato: | E’ il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore. In tale caso le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. |
Arredamento | Vedi definizione di “Contenuto” |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione. In particolare nel presente contratto l’Assicurato è identificato nel Modulo di Polizza ed è: - in riferimento alle Garanzie inerenti i Fabbricati: il proprietario del bene assicurato, in caso di abitazione di proprietà in uso proprio (come abituale o saltuaria) o concessa in uso a terzi (in locazione/Comodato d’uso) il locatario o titolare del diritto di abitazione del bene Assicurato (in caso di abitazione non di proprietà, condotta in locazione o Comodato d’uso) - in riferimento alle Garanzie inerenti la vita privata: il capofamiglia. |
Assicurazione: | Il Contratto di Assicurazione |
Beni assicurati: | Si veda definizione di “Fabbricato” e “Contenuto” |
Carenza (periodo di) | Periodo che decorre dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le Garanzie non sono operanti e pertanto un eventuale Sinistro non è indennizzato dalla Società. |
Cassaforte: | Contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei Gioielli e dei Valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso. |
Centrale Operativa | Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, cui la Società ha affidato incarico per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza. |
Colpa grave: | Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme. |
Colpo d’ariete | La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità del flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. |
Comodato/ Comodato d’uso: | Contratto con in quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodatario) un bene (mobile o immobile) affinché ne faccia un determinato uso per un tempo stabilito, previo obbligo di restituzione della cosa concessa in Comodato. E’ un negozio giuridico essenzialmente gratuito. |
Contenuto: | L’insieme delle Cose che si trovano nell’Abitazione assicurata, e nell’eventuale studio privato coesistente, che appartengono esclusivamente alle seguenti categorie: a) Arredamento (quali mobilio in genere compresi l’archivio e documenti personali, quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro), oggetti ad uso domestico (quali gli Elettrodomestici, i suppellettili, le vettovaglie, le scorte alimentari) ed ad uso personale (come ad esempio l’abbigliamento, documenti e attrezzature sportive a uso non professionale); b) Oggetti Particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, |
videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro; c) Oggetti Pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d’arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili ed oggetti di antiquariato, pellicce, oggetti e servizi di argenteria; d) Gioielli e Preziosi, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, collezioni aventi valore artistico o collezionistico; e) ▇▇▇▇▇▇, quali denaro, ▇▇▇▇▇▇ di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche); Non si considera compreso nel “Contenuto” tutto quanto previsto alla voce “Fabbricato” | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’Assicurazione e paga il Premio. Il Contraente può stipulare il contratto nell’interesse proprio e/o di altri soggetti, purchè con questi ultimi sussista un rapporto di parentela di grado non superiore al secondo Nel caso di Contraente persona giuridica: l’Assicurato deve coincidere con il portatore dell’interesse. |
Cose: | Gli oggetti materiali |
Dimora abituale | L’abitazione dove, di fatto, l’Assicurato e il suo Nucleo Familiare risiedono in modo continuativo e stabile |
Dimora saltuaria | L’abitazione dove l’Assicurato (e il suo Nucleo Familiare) non risiede per la maggior parte dell’anno. |
Disdetta: | Comunicazione che il Contraente deve inviare all’Impresa di Assicurazione, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del Contratto di Assicurazione. |
Disoccupazione: | La posizione in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente, che: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali. |
Elettrodomestici: | Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio e a conforto della persona o nell'ambito dell'abitazione. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Estorsione: | Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia. |
Fabbricato: | Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi: a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti di allarme delle singole unità abitative, le parabole e/o antenne TV singole che sono considerati parte del Contenuto); b) cortili, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico, nonché costruzioni in legno stabilmente ancorate al terreno, attrezzature ed impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, alberi d’alto fusto e simili (con l’esclusione di strade private), purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. c) dipendenze, quali box, cantine, soffitte e centrale termica, comunque costruite purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.); d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune. Non si considera “Fabbricato tutto quanto previsto alla voce “Contenuto”. |
Fenomeno elettrico: | Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: a) corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; b) variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; c) sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; d) arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. |
Fissi ed infissi: | Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere…ecc.); |
Infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.). | |
Forma e Tipo di Garanzia: | Criterio con cui si determina il valore del danno e dell'Indennizzo: per la Forma: vedasi definizione di “Valore Intero” o “Primo Rischio Assoluto” per il Tipo di Garanzia: vedasi definizioni di “Valore a Nuovo”, “Valore reale” e “Valore di mercato”. |
Franchigia: | L’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata) dedotto dall’importo indennizzabile e, se in Polizza sono previsti limiti massimi di Indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la Franchigia prima dei predetti limiti. |
Furto: | Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto o utilità per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale. |
Furto con destrezza: | ▇▇▇▇▇ commesso con particolare abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all’Assicurato, sia con agilità e scaltrezza su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione. |
Gioielli e Preziosi | Vedi definizione di “Contenuto” |
Implosione: | Repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. |
Impresa di Assicurazione: | Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa. |
Inabilità Temporanea: | La perdita temporanea della capacità ad attendere alla proprie normali attività. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. |
Indennizzo: | La somma dovuta all'Assicurato in caso di Sinistro. |
Infortunio: | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili |
Intermediario: | Soggetto iscritto all’apposito Albo istituito presso l’autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della Società, su esplicita autorizzazione di quest’ultima. |
Invalidità Permanente: | la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla “Normale Attività Lavorativa” svolta dall’Assicurato |
Lastre: | Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, “vetro antisfondamento” e specchi, facenti parte dell’“Arredamento” o di “Elettrodomestici” (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della Abitazione assicurata. Non rientrano nella definizione di “Lastre” i “Pannelli solari e/o fotovoltaici” |
Lavoratore Autonomo: | La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917 e successive modifiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in Società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto. |
Lavoratore Dipendente: | La persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno dodici mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a 16 (sedici) ore settimanali. |
Manto di copertura: | La superficie esterna del “tetto” in diretto contatto con gli agenti atmosferici |
Manutenzione ordinaria: | Sono considerati interventi di “manutenzione ordinaria”, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. |
Manutenzione straordinaria: | Sono considerati interventi di “manutenzione straordinaria”, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di “manutenzione ordinaria”, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. |
Massimale: | La somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione. |
Materiali Incombustibili: | Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
Metallo prezioso: | Oro e platino. |
Metri Quadrati/ Superficie commerciale: | La superficie interna dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra dipendenza assicurata. |
Modulo di Polizza / Polizza: | Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’esistenza dell’Assicurazione e identifica le figure contrattuali, i ▇▇▇▇▇▇ assicurati, le Garanzie e i Massimali operanti nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio). |
Non Lavoratore: | La persona fisica che non sia né “Lavoratore Autonomo” né “Lavoratore Dipendente”; sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, le casalinghe, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a |
chiamata o con contratti di lavoro accessorio od occasionale o con un obbligo di prestazione inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali. | |
Normale Attività Lavorativa: | L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza. |
Nucleo Familiare: | L’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato, iscritte nel suo Stato di Famiglia e con lui stabilmente conviventi. |
Oggetti particolari | Vedi definizione di “Contenuto” |
Pannelli solari e/o fotovoltaici: | Impianto costituito da “pannelli solari” termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato. |
Parti: | Il Contraente e la Società |
Perdita di Impiego: | La perdita da parte della persona fisica dello stato di “Lavoratore Dipendente” a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di “Disoccupazione”. |
Premio: | Il Premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto: | Forma di garanzia in base alla quale l'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei “Beni assicurati” esistenti al momento del Sinistro e senza l'applicazione della “Regola Proporzionale” ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile. |
Rapina: | Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’articolo 628 Codice Penale. |
Regola Proporzionale: | Nelle assicurazioni a “Valore intero”, la Somma Assicurata per ciascuna categoria dei Beni indicata nel Modulo di Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi valutati in base al Tipo di Garanzia operante. Come previsto dall’Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e Somma Assicurata, l’Indennizzo è proporzionalmente ridotto. |
Responsabilità Contrattuale: | Attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto. |
Responsabilità Extracontrattuale: | Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico. |
Ricovero Ospedaliero: | La degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali. |
Rischio: | La possibilità che si verifichi il Sinistro. |
Rivalsa: | È il diritto che l’Assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 c.c., dopo aver pagato l’Indennizzo all’Assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di Indennizzo. |
Scasso: | Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di “Cassaforte” o mobili contenenti i “Beni assicurati”, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. |
▇▇▇▇▇▇: | ▇▇▇▇▇ commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene. |
Scoperto: | La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del “Colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Relativamente alla garanzia ▇▇▇▇▇▇ Legale nella vita privata, il verificarsi del fatto che ha comportato la controversia per la quale è prestata l’Assicurazione. |
Società: | Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. |
Solaio: | È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. |
Spese di giustizia: | Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali che, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere. |
Spese per l'intervento di un legale: | Sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.). |
Spese Peritali: | Le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte). |
Stragiudiziale (Assistenza): | L'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo |
▇▇▇▇▇▇▇: | L’azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un Sinistro, dopo avere pagato l’Indennizzo ed in sostituzione dell’Assicurato/Contraente. |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. |
Terrorismo: | Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa |
Tetto: | L'insieme delle strutture destinate a coprire il Fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici. |
Titoli di credito: | ▇▇▇▇▇▇ di stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di Società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali, nonché libretti di risparmio e simili; |
Traboccamento: | Fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo; |
Transazione: | Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono. |
Tubo Interrato: | La tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie. |
Valore a nuovo: | Si intende convenzionalmente: I. per il Fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di esso, con analoghe caratteristiche costruttive, o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell’area e di statue e affreschi aventi valore artistico; II. per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica |
Valore di mercato: | Il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato. |
Valore Intero: | E’ la Forma di Assicurazione in base alla quale la copertura assicurativa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e quindi deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del Codice Civile). Se nel Modulo di Polizza è indicata una somma assicurata inferiore, si applica la Regola Proporzionale salvo le deroghe espressamente previste dal contratto di Assicurazione. |
Valore reale: | Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei “Beni assicurati” viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione. |
Valori | Vedi definizione di “Contenuto” |
Vetro antisfondamento: | Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, la clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su fondo e/o con il carattere grafico in grassetto.
Art. 1) - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
La presente Polizza può:
essere sottoscritta ed assicurare unicamente soggetti residenti in Italia. Qualora venga meno tale condizione in corso di contratto, il Contraente deve immediatamente notificarlo alla Società e l’Assicurazione contestualmente cessa con restituzione da parte della Società del corrispondente rateo di Premio per il periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte già versate;
assicurare esclusivamente abitazioni ubicate nel territorio italiano, con superficie commerciale non superiore ai 500 Metri Quadrati.
Inoltre la presente Assicurazione è operante a condizione che:
all’atto della sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata, le unità abitative assicurate, identificate in Polizza (fino ad un massimo di 3 unità per contratto, purché tutte riferibili al medesimo Contraente assicurato e/o a soggetti appartenenti al suo Nucleo Familiare convivente):
a) posseggano i requisiti legali di abitabilità (/agibilità);
b) siano dotate di impianti a norma di legge;
c) seppur accatastate come abitazione, non siano adibite a scopi differenti (ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo § 1.3);
l’intero Fabbricato, contenente i Beni assicurati:
d) si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione e non sia in fase di costruzione o di rifacimento strutturale;
e) risultino soddisfatti i requisiti rappresentati nei paragrafi § 1.1, § 1.2, § 1.3 che seguono.
§ 1.1 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
Il Fabbricato assicurato, o contenente i Beni assicurati, deve essere conforme ad una delle seguenti tipologie, che il Contraente
si presta a dichiarare per ciascuna Abitazione assicurata risultante in Polizza:
Tipologia A) | Incombustibilità Totale: | Strutture portanti verticali in materiali incombustibili; Pareti esterne in materiali incombustibili; Manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose |
Tipologia B) | Incombustibilità Parziale: | Strutture portanti verticali in materiali incombustibili; Pareti esterne in materiali incombustibili; Manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili; |
Tipologia C) | Case di legno di nuova fabbricazione: | Strutture in bioedilizia, in legno lamellare. Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio. |
Per tutte le tre Tipologie:
È consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali dipendenze.
Il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato, qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080, materiale incombustibile.
Relativamente alle tipologie A) e B):
Le pareti esterne possono comunque:
essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici (oppure fino ad 1/3, se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari);
impiegare materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento:
se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
e se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.
Relativamente alla sola tipologia A):
Il Manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili:
- per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto sono costituite in materiali incombustibili o sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili;
oppure:
- fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; oppure:
- fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.
§ 1.2 - DESTINAZIONE D’USO DEL FABBRICATO
L’Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato che contiene l’Abitazione assicurata identificata in Polizza, sia adibito, per almeno il 51% della sua superficie coperta, a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto, se vuoto ed inoccupabile.
Il Fabbricato inoltre non deve contenere depositi agricoli, depositi di infiammabili o esplodenti, teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse, autorimesse pubbliche.
§ 1.3 - DESTINAZIONE D’USO DELL’ABITAZIONE
L’Assicurazione è prestata a condizione che i locali assicurati, o contenenti le cose assicurate, siano adibiti a civile abitazione
compreso l’eventuale ufficio o studio professionale coesistente all’interno dell’abitazione stessa o intercomunicante con
quest’ultima. Le eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono essere ad esclusivo servizio dell’unità
immobiliare assicurata e contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero
.
Art. 2) - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO
§ 2.1 - DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e determina il Premio dovuto unicamente in base alle dichiarazioni rese dal
Contraente in fase di sottoscrizione, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
§ 2.2 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal
Contraente.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
§ 2.3 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente
e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile; in tale caso la Società rinuncia al diritto di recesso.
Art. 3) - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto può avere, a seconda delle scelte effettuate alla sottoscrizione dal Contraente:
Durata Annuale: in tal caso il periodo di Assicurazione si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno con facoltà del
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (ovvero scelta di far rinnovare, o meno, di anno in anno la copertura assicurativa);
Durata Poliennale: in tal caso il periodo di Assicurazione si intende pari alla durata indicata in Polizza (multipli di 12 mesi) ed è
senza ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (ovvero senza la possibilità di far prorogare ulteriormente il periodo assicurativo inizialmente scelto).
Art. 4) - DECORRENZA DEL CONTRATTO, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO
§ 4.1 – DECORRENZA
Il Contratto di Assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione, in ogni sua parte, ed il pagamento del Premio alla firma, corrispondente alla rata, determinata in base al frazionamento scelto. In caso di Polizza con “Durata Poliennale”, il Premio è Unico anticipato (ovvero versato anticipatamente in un’unica rata, comprensiva di tutte le annualità di Assicurazione).
L’Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, se il Premio alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.
Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all’annullamento della stessa senza effetto.
§ 4.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la gestione della Polizza, oppure direttamente alla Società, con le modalità di pagamento previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento del pagamento stesso.
Per polizze con durata annuale il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Il Contraente è tenuto a versare il Premio (o le rate di Premio) alle scadenze pattuite.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.
Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento e la Società non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risoluto di diritto (art. 1901 Codice Civile).
§ 4.3 – VARIAZIONE DEL PREMIO
§ 4.3.1 - Revisione del Premio
La Società, per polizze di “Durata Annuale con ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇”, in occasione delle scadenze annuali di Polizza, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il Premio e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del Contraente stesso, almeno 60 giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l’Intermediario, le nuove condizioni di Premio e/o le eventuali modifiche contrattuali.
Quanto sopra, a valere anche per una modifica dell’eventuale sconto concesso in fase di sottoscrizione del contratto.
Il Contraente, qualora non intenda accettare il nuovo Premio e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando Disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale della Polizza.
Qualora il Contraente non comunichi Disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza e non provveda al pagamento del nuovo Premio, l’Assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 4.2 terzo comma, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Il pagamento, da parte del Contraente, del nuovo Premio comporterà l’automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.
§ 4.3.2 - Adeguamento automatico del Premio
Non costituisce modifica del Premio con diritto, da parte del Contraente, di recesso come indicato al paragrafo precedente, l’adeguamento del Premio annuale a seguito:
dell’Indicizzazione (come da clausola indicata all’Art. 11 che segue);
del venir meno di alcuni sconti tecnici applicati al Premio delle singole unità immobiliari assicurate, in seguito a richieste di modifiche (per aspetti di dettaglio vedasi Art. 6, 3° capoverso, che segue).
Art. 5) - DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO
Se scelta alla sottoscrizione l’opzione “Tacito Rinnovo”, in assenza di comunicazioni di variazioni da parte della Società (per il qual caso valgono le regole normate al precedente Art. 4.3.1) o in mancanza di Disdetta esercitata dalle Parti mediante raccomandata A./R. (o di altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente.
Art. 6) - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Con il presente contratto, è possibile, per ogni unità abitativa assicurata, personalizzare il livello di copertura, scegliendo le Garanzie, tra quelle offerte (proposte in funzione della destinazione ed uso dell’immobile) ed i Massimali/Somme assicurate.
Il Premio unitario di ogni Abitazione assicurata è determinato alla sottoscrizione in base alla risultanza di tali scelte ed all’applicazione di coefficienti attribuiti principalmente in base alle caratteristiche costruttive, all’età dell’immobile, alla zona territoriale dell’ubicazione del rischio, alla destinazione d’uso dell’unità abitativa ed al livello del Piano ed è inoltre soggetto a sconti tecnici applicati automaticamente nei seguenti casi:
con l’acquisto congiunto di tutte le seguenti Garanzie: Incendio Fabbricato e Contenuto, Furto, RC Fabbricato e RC Conduzione;
con l’attivazione della “Franchigia frontale” (a valere su tutte le Garanzie acquistate delle Sezioni: Incendio, RC e Furto);
in presenza di dichiarazione della “Polizza Condominiale” (a valere sulle Garanzie Incendio Fabbricato ed RC Fabbricato);
dichiarando la presenza di Impianto di antifurto, valido e funzionante (a valere per la Garanzia Furto).
Il Premio inerente le garanzie “RC Capofamiglia” (opzione “Vita Privata” e opzione “Vita Privata & Conduzione”), rivolte al Nucleo Familiare Assicurato, è determinato dall’età e numero dei suoi componenti ed è influenzato dalla Zona di residenza del nucleo familiare, mentre il Premio della garanzia “RC Cani & Gatti” dipende dal numero degli animali domestici dichiarati in Polizza. In ogni caso il Premio di tali Garanzie è soggetto allo sconto tecnico applicato automaticamente in presenza di scelta di attivazione della “Franchigia Frontale”.
Le garanzie “Tutela legale”, “Assistenza” e “Life Style” prevedono invece premi fissi (in particolare per “Life Style” i premi sono imputati in base al Massimale scelto) non soggetti a sconti tecnici.
Art. 7) - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente (e/o l’Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ad eccezione dell’eventuale “Polizza condominiale” o di polizze acquisite in modo automatico o accessorie ad altri servizi.
I suddetti casi di esenzione non valgono per la comunicazione in caso di Sinistro, che è sempre dovuta a tutti gli Assicuratori.
Se per i medesimi rischi infatti coesistono più assicurazioni il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all’importo così calcolato.
E’ fatto comunque divieto di stipulare diverse assicurazioni separate con la Società, per il medesimo rischio. In caso di Sinistro, qualora si riscontri l’esistenza di detta pluralità di assicurazioni con la Società, quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun Indennizzo ed il Contraente avrà diritto esclusivamente all’integrale rimborso del Premio imponibile non goduto.
Art. 8) - SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO
Per ogni Bene assicurato le Somme assicurate, sono indicate in Polizza in corrispondenza di ogni Garanzia.
In caso di evento garantito che colpisca una pluralità di Beni assicurati con la Società, con il medesimo contratto o con contratti distinti, l’esborso massimo di quest’ultima a favore di tutti i beni coinvolti non potrà in alcun caso superare la somma di € 5.000.000,00. Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla Società eccedano il limite sopraindicato,
l’Indennizzo spettante per ogni Bene assicurato sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascuno assicurate e la
Società restituirà ai Contraenti il Premio in proporzione alla somma non liquidata.
Art. 9) – DIRITTO DI RECESSO
§ 9.1 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇, le Parti possono recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'Indennizzo.
Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.
In tutti i casi, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
§ 9.2 – RECESSO IN CASO DI POLIZZA PLURIENNALE
Per le Polizze con durata pluriennale, essendo stata, in questo caso, praticata dalla Società una riduzione del Premio del 10%, rispetto a quello previsto, per la stessa copertura, dal contratto con durata annuale, in base all’Art. 1899 del Codice Civile (così come rivisto dall’Art. 21, 3° comma della legge 99/2009), il Contraente, se il contratto supera i 5 anni, trascorso il quinquennio ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale
la facoltà di recesso è stata esercitata.
In tale caso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il Premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza di Polizza. In presenza di Clausola di Vincolo la Società tratterrà dal rimborso dovuto l’importo fisso di € 20,00 quale voce di spesa gestionale ed amministrativa del Vincolo.
Art. 10) - LIMITI DI ETÀ
La Polizza può essere assunta senza limiti di età ad eccezione che per la Garanzia Life Style per la quale l’Assicurato identificato in Polizza dovrà avere un’età all’assunzione non inferiore ai 18 anni compiuti ed al rinnovo non superiore ai 64 anni compiuti. Al superamento, al rinnovo, dell’età limite prevista, la Garanzia Life Style cessa e non può più essere rinnovata.
Art. 11) - INDICIZZAZIONE
Il presente contratto offre al Contraente la facoltà di scelta dell'inserimento, a livello di Polizza (quindi valida per tutti i Fabbricarti ivi assicurati), dell'indicizzazione che, se attivata, è riferita esclusivamente alle Garanzie “Incendio Fabbricato”, “Incendio Contenuto”, “Responsabilità Civile Fabbricato” e “Furto” e prevede, a partire da ogni decorrenza annuale di Polizza, la rivalutazione del 3% delle rispettive Somme assicurate, con conseguente eventuale ricalcolo dei relativi Premi.
Si intendono in ogni caso escluse dalla rivalutazione le eventuali franchigie, i minimi ed i massimi di Scoperto, i limiti di Indennizzo che rimangono pertanto invariati.
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento a rinunciare all’applicazione della presente Indicizzazione mediante lettera raccomandata A./R. (o di altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del Premio. In tal caso le somme assicurate ed il Premio della Polizza relativo alle
garanzie su indicate rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
Art. 12) - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Quando la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla Polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'Assicurato.
Art. 13) - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇, la denuncia, corredata dalla documentazione indicata nelle specifiche Sezioni delle Condizioni Particolari di Assicurazione, deve essere effettuata per iscritto entro 3 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente,
l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia deve essere mandata all’indirizzo della Società per raccomandata a/r (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) anche eventualmente per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto.
Si rimanda per aspetti di dettaglio alle singole Sezioni del contratto, al capitolo 3 denominato “Norme operanti in caso di
Sinistro”.
L’inadempimento di tale obbligo nei termini di cui sopra, può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo,
ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 14) - ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.
Art. 15) - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro del luogo ove il Contraente e/o l'Assicurato hanno la residenza o il domicilio effettivo.
Art. 16) - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della legge italiana.
Art. 17) - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 18) - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo se:
aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del Sinistro;
sottrae/occulta/ manomette i beni rimasti dopo il Sinistro;
modifica o altera le tracce o i residui del Sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Sezione A)
Le “Garanzie” e le correlate “Estensioni Facoltative” previste dalla presente sezione sono operanti solo se espressamente indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza in relazione a ciascuna ubicazione e Bene assicurato ivi indicato.
1. LE GARANZIE
GARANZIA A1) - INCENDIO FABBRICATO
Art. 1.A1) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 1 – DANNI AL FABBRICATO
La Società risponde, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, dei danni materiali e diretti causati al “Fabbricato” assicurato dagli eventi che seguono:
a) Incendio (compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno);
b) Esplosione, Implosione e Scoppio, esclusi i danni verificatesi all’esterno del Fabbricato e da Esplosione e Scoppio di ordigni;
c) ▇▇▇▇▇▇▇ ( esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano tra i “Fenomeni elettrici” per i
uali deve essere operante la specifica “Estensione Facoltativa”).
d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, corpi e veicoli spaziali;
e) Onda sonica determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) Urto di veicoli stradali (o natanti) non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio;
g) Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
h) Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas e vapori a seguito degli eventi a), b), c) o guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato.
Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nel testo contrattuale che segue e/o nelle Tabelle
di cui all’Allegato 1, facente parte integrante delle Condizioni di Assicurazione, salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1 - “Franchigia frontale” del successivo capitolo
“Delimitazioni” della presente sezione).
§ 2 – COLPA GRAVE
La garanzia opera anche se gli eventi di cui sopra sono causati con Colpa Grave dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi o delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
§ 3 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di ▇▇▇▇▇▇▇, conviventi, ospiti e collaboratori domestici, inquilini, purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azioni nei confronti del responsabile.
§ 4 – QUOTA DI PARTI COMUNI
Nel caso in cui l'Abitazione assicurata occupi solo una parte di Fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato.
§ 5 – TRASLOCO
Se l’Assicurazione è riferita alla Dimora abituale, in caso di trasloco ad altra Dimora abituale, previa comunicazione scritta da parte del Contraente e/o dell’Assicurato del cambio di ubicazione da effettuarsi in ogni caso prima del trasloco, la Garanzia sarà operante sia nell'Abitazione assicurata indicata nel Modulo di Polizza, sia in quella nuova, per un massimo di 7 (sette) giorni a decorrere dalla data nella quale il Contraente/Assicurato dichiara alla Società di iniziare le operazioni di trasloco. La Garanzia, limitatamente a tale periodo, verrà prestata su entrambe le Abitazioni, a parziale deroga del paragrafo §.6 che segue, a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza applicare il disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile. Di conseguenza la Somma Assicurata indicata in Polizza rappresenta il limite di Indennizzo per uno o più sinistri che si verificassero durante predetto periodo. Sono esclusi i danni che si verificassero durante il trasporto.
rascorso tale periodo l’Assicurazione varrà esclusivamente sulla nuova abitazione purchè la stessa risponda ai requisiti di
assicurabilità indicati all’Art.1 delle Condizione Generali di Assicurazione e previa specifica accettazione scritta da parte della
Società che dovrà adeguare il contratto secondo le caratteristiche del nuovo rischio assicurato, calcolando il nuovo Premio per
l’annualità successiva nonché l’eventuale conguaglio dovuto per il periodo di copertura in corso.
In assenza di comunicazioni scritte (o in caso di tardive comunicazioni rispetto alle tempistiche su indicate) o nel caso in cui il nuovo rischio non risponda ai requisiti di assicurabilità, la Società non terrà il nuovo rischio in copertura e sarà tenuta unicamente alla restituzione, al Contraente, del pro-rata del Premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
§ 6 – FORMA E TIPO DI GARANZIA
L’Assicurazione è prestata con i seguenti criteri (validi anche per le Estensioni Facoltative, ove non diversamente specificato):
Forma di garanzia: a “Valore Intero” o a “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto” (a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nel Modulo di Polizza in corrispondenza della Garanzia);
Tipo di garanzia: “Valore a nuovo”.
§ 7 – ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
La Società inoltre, in seguito ad un Sinistro indennizzabile in base agli eventi assicurati, provvede al rimborso, nei limiti di Indennizzo indicati nell’Allegato 1, facente parte integrante delle Condizioni di Assicurazione, e fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00 per evento ed anno assicurativo, delle spese consequenziali, purchè documentate, sostenute per i casi sotto riportati:
Demolizione e sgombero | La demolizione, lo sgombero, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall’Autorità, dei i residui del Sinistro. |
Rimozione e ricollocamento dell’arredamento | La rimozione, il deposito ed il ricollocamento dell’Arredamento domestico, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato (operante purchè attiva la Garanzia “Incendio Contenuto”). |
Alloggio temporaneo | L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino del locali assicurati danneggiati, occupati dall’Assicurato come Dimora abituale, e resi inabitabili a seguito di Sinistro. Nessun Indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel rispristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati. |
Perdita pigioni | La perdita delle pigioni per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali assicurati, con il massimo di un anno. |
Rifacimento documenti | Le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti di famiglia. |
Oneri di urbanizzazione | Gli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere. |
Oneri di ricostruzione | Gli oneri di ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro. |
Onorari di progettisti | Gli onorari dovuti ai professionisti per la riprogettazione dell'Abitazione assicurata e la direzione dei lavori di ricostruzione. L'importo delle parcelle non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo. |
Oneri notarili | Gli atti notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata. |
Rimpiazzo del combustibile | Le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito dagli impianti a servizio dell’abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà. |
§ 8 - ESTENSIONI FACOLTATIVE
(Operanti se singolarmente acquistate ed indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza)
Qualora operanti, l’Assicurazione si intende estesa, nell’ambito della Somma assicurata della Garanzia principale ed entro i relativi
limiti di Indennizzo,
Massimali annui esplicitati in Polizza, anche ad ulteriori eventi, come di seguito indicato (per eventuali
Franchigie/Scoperti si rimanda alla tabella di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione):
EVENTI ATMOSFERICI | La Garanzia opera per i danni diretti e materiali ai Beni assicurati causati da: Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze; Bagnamento da acqua piovana verificatisi all’interno del Fabbricato purchè conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente (inclusi, in tal caso anche i danni da bagnatura al Contenuto, se operante la Garanzia “Incendio Contenuto”). Sovraccarico di neve sul tetto che provochi il crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti del Fabbricato, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all’interno del locali dell’Abitazione assicurata (incluso in tal caso anche i danni da bagnatura al Contenuto se operante la Garanzia “Incendio Contenuto”). Si intendono in ogni caso esclusi i danni: - causati da: 1. Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico; 2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua; 3. Mareggiate e penetrazione di acqua marina; 4. Gelo; 5. Cedimento o franamento del terreno; 6. Valanghe o slavine; 7. Insufficiente deflusso dell’acqua piovana, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; |
- subiti da: 8. Pannelli solari, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti dovuto a sovraccarico di neve e i pannelli solari siano installati sui tetti, in aderenza agli stessi e saldamente ancorati; 9. Lastre, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e/o p areti dovuto a “sovraccarico di neve sul tetto”; 10. Alberi, giardini e coltivazioni; 11. Serre, tensostrutture e simili 12. Fabbricati in stato di abbandono o in costruzione o in rifacimento o comunque, se in seguito a crollo da sovraccarico da neve, i fabbricati non conformi alle norme di leggi relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo; 13. Tegole ed impermeabilizzazioni, antenne e camini, grondaie in caso di sovraccarico di neve (a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante a seguito del sovraccarico da neve stesso); 14. Tegole, in ogni caso se non opportunamente e diligentemente curate e mantenute; 15. Enti, riconducibili alla partita “Contenuto” posti all’aperto. | |
EVENTI SOCIOPOLITICI | La Garanzia opera per i danni diretti e materiali ai Beni assicurati dovuti ad atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio e atti di terrorismo. In riferimento ai danni diretti a Lastre e ▇▇▇▇▇▇▇▇ solari /Fotovoltaici dovuti agli “eventi sociopolitici” di cui sopra, gli stessi saranno garantiti entro i sottolimiti indicati alla tabella di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. In deroga a quanto escluso al punto “b” del paragrafo §1 del precedente Art.1.A1), sono inoltre compresi i danni materiali e diretti ai Beni assicurati da Esplosione e Scoppio di ordigni esplosivi. Si intendono in ogni caso esclusi i danni: 1. di (o conseguenti a) Furto; 2. di Rapina, Estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; 4. da scritte o imbrattamento all’esterno dei locali assicurati; 5. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi; 6. di inondazione o ▇▇▇▇▇ conseguenti agli eventi sociopolitici suindicati; 7. di contaminazioni da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo. |
FENOMENO ELETTRICO | La Garanzia opera per i danni diretti e materiali causati a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai Beni assicurati dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici. L’Assicurazione è sempre prestata, per tali eventi, nella Forma di garanzia a ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. In riferimento ai danni da Fenomeno elettrico ai computer e agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica, nonché agli apparecchi elettronici ad uso domestico collegati all’impianto elettrico (coperti esclusivamente se assicurato il Contenuto), gli stessi saranno garantiti entro i sottolimiti indicati alla tabella di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Si intendono in ogni caso esclusi i danni dovuti ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata o carente manutenzione. |
ACQUA CONDOTTA | La Garanzia opera per i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati da: 1. SPARGIMENTO D’ACQUA, dovuto a: a) rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici (inclusi i tubi interrati fino al limite di € 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo e con una franchigia per Sinistro di € 200,00 ed esclusi gli impianti di irrigazione), impianti igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato; b) rottura accidentale delle apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi collegati agli impianti fissi del Fabbricato, se operante la Garanzia “Incendio Contenuto”; c) rottura per effetto di gelo di tubazioni degli impianti fissi installati nel Fabbricato. Si precisa tuttavia che se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore consecutive, la franchigia indicata in Polizza si intende raddoppiata; 2. TRABOCCAMENTO O RIGURGITO di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato; |
3. OCCLUSIONE DI TUBAZIONI relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato. Si intendono in ogni caso esclusi i danni: derivanti da umidità, stillicidio e infiltrazioni di acqua piovana se non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture per effetto ed ai sensi della presente Garanzia; da occlusione di pluviali e grondaie; causati da usura o carenza di manutenzione; in riferimento alle apparecchiature idrosanitarie: - verificatisi durante la loro installazione, o durante operazioni di prova o di collaudo; - dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. di guasto/rottura conseguenti a gelo di condutture interrate; le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (coperto con separata garanzia “Ricerca e Riparazione guasti”). | |
RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI | A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni della precedente Estensione facoltativa la Società rimborsa: - a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della precedente garanzia “acqua condotta”: le spese strettamente necessarie e connesse per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, e i relativi raccordi murati, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese, necessariamente sostenute per demolire e ricostruire le parti del Fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro; - a seguito di dispersione di gas degli impianti di distribuzione (di competenza dell’Assicurato) posti al servizio dell’ Abitazione assicurata, purchè accertata dall’azienda erogatrice e che comporti lo s ospensione dell’erogazione da parte della stessa: le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas nonché le relative spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato, lo sgombero ed il traporto al più vicino scarico i residuati del Sinistro. |
LASTRE | La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di Lastre con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra garanzia e/o estensione della presente Sezione A); L’Assicurazione è sempre prestata nella Forma di garanzia a Primo Rischio Assoluto. Si intendono in ogni caso esclusi i danni: 1. dovuti a scheggiature e/o rigature; 2. derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell’entrata in vigore della Polizza; 3. alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche; 4. derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate; 5. alle Lastre che rientrano nella definizione di “Fabbricato” ovvero in quella di “Contenuto”, qualora non sia assicurata le rispettiva partita (Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto). |
PANNELLI SOLARI | La Società, ad integrazione dell’estensione facoltativa “Eventi atmosferici”, indennizza i danni materiali e diretti subiti dai Pannelli solari (termici e/o fotovoltaici), installati sui tetti, purchè in aderenza agli stessi e saldamente ancorati, del Fabbricato assicurato (per la sola quota di spettanza dell’Assicurato nel caso di appartamento) il cui danneggiamento sia dovuto ad uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine. L’Assicurazione è sempre prestata nella Forma di garanzia a “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto”. Ad integrazione del precedente punto “i”, si intendono inoltre esclusi i danni derivanti da: 1. errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione; 2. vizi di materiale o del prodotto; 3. carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento; 4. naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici. |
GARANZIA A2) - INCENDIO CONTENUTO
Art. 1.A2) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 1 – DANNI AL CONTENUTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati (per la partita “Contenuto”) posti nell’Abitazione assicurata ed è prestata sino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza.
Si precisa che nel caso di abitazione locata, data in usufrutto o Comodato a terzi:
- se la Polizza è stipulata dal proprietario dei locali, resta inteso che viene assicurato il solo Contenuto appartenente al proprietario stesso, salvo patto scritto contrario;
- se la Polizza è stipulata dal conduttore dei locali (locatario, usufruttuario o comodatario), si intende assicurato il solo Contenuto
appartenente a quest’ultimo, salvo patto scritto contrario.
Sono esclusi gli Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi, Valori, autoveicoli, motocicli, Oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro e Cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale posti nelle dipendenze ed in ogni caso gli oggetti, ad uso professionale, non espressamente citati alla definizione “Contenuto”.
Per la presente Assicurazione operano le medesime condizioni della Garanzia “Incendio Fabbricato” (Art. 1.A1 - paragrafi tutti richiamati, escluso paragrafo § 7- “Estensioni sempre operanti” e gli eventi facoltativi “Ricerca e Riparazione Guasti” e “Pannelli solari” operanti esclusivamente per i “danni al Fabbricato”).
§ 2 – LIMITAZIONI
Limitatamente alle categorie sotto indicate, l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti per sinistro ed anno assicurativo:
Gioielli e Preziosi: entro il 30% della Somma Assicurata con il massimo di € 35.000,00 per la dimora abituale ed € 1.500,00 per la dimora saltuaria);
Oggetti Pregiati: entro il 50% della Somma Assicurata con il limite massimo per singolo oggetto di € 15.000,00 per la dimora abituale ed € 1.500,00 per la dimora saltuaria);
Documenti personali e d’archivio: fino ad un massimo di € 1.500,00;
Valori: entro il 5% della Somma Assicurata con il massimo di € 1.500,00 per il denaro contante ed € 2.500,00 per gli altri Valori.
2. DELIMITAZIONI
Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI
Art. 2.1 – FRANCHIGIA FRONTALE
Se opzionata dal Contraente e valorizzata a “SI” sul Modulo di Polizza, verrà applicata, per ogni Sinistro, la Franchigia frontale
pari ad € 350,00, con l’avvertenza che:
eventuali Scoperti/ Minimi di Scoperto/ Franchigie di importo superiore previsti nelle specifiche Garanzie, prevalgono su di essa.
eventuali Scoperti/ Minimi di Scoperto/ Franchigie di importo inferiore previsti nelle specifiche Garanzie, sono sostituiti da
quest’ultima.
Art. 2.2 – SCOPERTO
Se dichiarata dal Contraente la presenza della “Polizza Condominiale” e qualora la stessa fosse al momento del Sinistro inesistente o inoperante, la liquidazione del danno, in riferimento alla Garanzia “Incendio Fabbricato”, subirà una riduzione del 20% (Scoperto).
Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.
Qualora siano convenuti sia lo Scoperto che la franchigia, in caso di Sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza sotto deduzione della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all’importo della Franchigia.
Art. 2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE
La Società non indennizza i danni:
1. causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
2. causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati o agevolati con dolo dell’Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
4. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d’aria da questi provocati
5. causati da smarrimento o da Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione;
6. subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
7. subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti a mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla presente sezione;
8. indiretti, o che non riguardano la materialità del Bene assicurato;
Inoltre, se non acquistate le relative “Estensioni facoltative” (per quanto ivi garantito), la Società non indennizza i danni causati da Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d’acqua e Ricerca e riparazioni di guasti e di danneggiamento a Lastre e Pannelli solari.
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI
Art. 3.1 – DENUNCIA E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
b) inviare denuncia scritta alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno. La denuncia deve essere mandata all’indirizzo della Società per raccomandata a/r (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) anche eventualmente per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto.
c) in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, altro evento di sospetta origine dolosa, denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore da quando il Sinistro è accaduto e fornire copia di tale denuncia alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro, senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
e) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose danneggiate/distrutte mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo
Art. 3.2 – DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.
Al danno, così definito, vengono applicati gli scoperti, le limitazioni e le franchigie, se previsti.
A. Per il Fabbricato
La determinazione del danno si ottiene stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
In riferimento ai Pannelli solari l'ammontare del danno (a “Valore a nuovo”) si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.
B. Per il Contenuto
L’ammontare del danno si determina:
per l’arredamento e gli oggetti particolari: deducendo dal “Valore a nuovo” delle Cose assicurate (ottenuto stimando il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), il “Valore a nuovo” delle Cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate.
per i gioielli e preziosi e oggetti pregiati: deducendo dal Valore di mercato delle Cose assicurate, il Valore di mercato delle
Cose illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate;
per i ▇▇▇▇▇▇ di credito, a seguito di evento previsto in Polizza, il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata. Rimane tuttavia stabilito che:
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l’Assicurato dovrà restituire alla Società l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i Titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti
per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
per i documenti personali, a seguito di evento previsto in Polizza: l’ammontare del danno è dato dal solo costo di loro riparazione o di duplicazione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico;
per i Beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità: si stima il valore allo stato d’uso.
Art. 3.3 – ASSICURAZIONE PARZIALE PER LA FORMA DI ASSICURAZIONE A VALORE INTERO
Fermo quanto disciplinato all’art.1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”, si concorda che:
per il Fabbricato: se al momento del Sinistro la Somma Assicurata dell’Abitazione assicurata, aumentata del 15%, risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell’Abitazione assicurata stessa, la Società indennizza in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata così maggiorata ed il predetto valore di ricostruzione a nuovo;
per il Contenuto: se al momento del Sinistro la Somma Assicurata aumentata del 15% risulta inferiore al costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose contenute nell’Abitazione assicurata, la Società indennizza in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata così maggiorata ed il valore di rimpiazzo a nuovo dei Beni assicurati costituenti il Contenuto dell’Abitazione assicurata.
Art. 3.4 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art.1914 del Codice Civile relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare Somma Maggiore di quella assicurata.
Art. 3.5 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività delle Garanzie colpite dal Sinistro, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, la Società
provvederà alla liquidazione dell’Indennizzo, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che il danno non sia stato eseguito con dolo, confische e requisizioni.
Art. 3.6 – ANTICIPI SUL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Assicurato, purchè ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite dalla Società, a condizione che:
non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso;
l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dalle Esclusioni specifiche di cui all’Art. 2.3 al punto 3 (danni commessi o agevolati da dolo);
l’Indennizzo complessivo sia stimato in almeno € 25.000,00.
L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l’indicazione dell’ammontare del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque non maggiore della somma di € 300.000,00.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata senza tenere conto del “Valore a nuovo” bensì in base al “Valore reale” dei Beni assicurati. Trascorsi 90 giorni dal pagamento di tale acconto, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ a lui spettante in base al “Valore a nuovo”, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Art. 3.7 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed
informazioni
.
Art. 3.8 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO IN CASO DI CONTROVERSIE
§ 1 – ARBITRATO
In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di ricorrere ad un Arbitrato mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro; il terzo
Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun ▇▇▇▇▇▇ ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio ▇▇▇▇▇▇, quelle del terzo sono ripartite a metà ed il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall’Indennizzo eventualmente dovuto.
§ 2 – COMPITI DEI PERITI
In caso di Arbitrato i Periti devono:
a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare che l’Assicurato abbia ottemperato a quanto previsto al precedente Art. 3.1;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, se siano o meno distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Sezione B)
Le Garanzie previste dalla presente sezione sono operanti solo se espressamente indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza:
- in corrispondenza di ciascun Fabbricato assicurato (per le Garanzie R.C. “Fabbricato” e R.C. “Conduzione”);
- in relazione al Nucleo Familiare assicurato (per le Garanzie R.C. Capofamiglia opzioni “Vita Privata” /“Vita Privata & Conduzione” e per R.C. Cani & Gatti).
1. LE GARANZIE
GARANZIA B1) – R.C. FABBRICATO
Art. 1.B1) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 1 – RISCHIO ASSICURATO
La Società, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di Polizza), tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dalla proprietà (cd “RC della proprietà”).
In particolare la garanzia opera per la responsabilità civile che ricade sull’Assicurato in qualità di proprietario (o comproprietario) dell’Abitazione assicurata indicata nel Modulo di ▇▇▇▇▇▇▇, con esclusione dei fatti accidentali derivanti ed inerenti la conduzione dell’Abitazione assicurata, coperti con specifica garanzia (vedasi Garanzia B2).
E’ compresa tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere per la propria quota condominiale, in base ai millesimi ricollegabili al Fabbricato, per le parti di edificio di proprietà comune (escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini, ossia gli obblighi
ei quali ai sensi dell’art. 2055 del Codice Civile devono rispondere tutti i condomini).
La garanzia non è operante per danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina.
Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 1 facente parte | ||
integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed | ||
indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione). | ||
§ 2 – PLURALITÀ DI ASSICURATI “PROPRIETARI” UNICITÀ DEL MASSIMALE
La proprietà (o comproprietà) dell’Abitazione assicurata deve risultare a fronte di comprovata documentazione. Se la garanzia opera per più Assicurati (comproprietari), il Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
§ 3 – ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
La Garanzia si intende inoltre estesa a:
1. Colpa Grave | dell’Assicurato proprietario dell’Abitazione assicurata. |
2. Pertinenze del fabbricato | Per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi e giardini (purchè di estensione non superiore ai 10 ettari), alberi (inclusa la caduta accidentale degli alberi o parti di essi ed esclusi i danni da abbattimento o potatura) ed aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (ad uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, strade private e recinzioni in genere, cancelli anche automatici, purché tutti di pertinenza del Fabbricato. |
3. Committenza lavori | Per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti l’Abitazione assicurata, purchè tali lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti da impresa titolare di una Polizza propria. Tale estensione verrà prestata a secondo rischio, cioè per l’eventuale parte di danno non coperta dalla Polizza dell’impresa, ed entro i limiti di indennizzo indicati nell’Allegato 1. Si intendono comunque esclusi i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per vizi dei p rogetti da esso forniti all’Impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da p arte di persone estranee all’impresa appaltatrice. |
4. Interruzioni o sospensioni | Danni indiretti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purchè conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente Garanzia. L’assicurazione opera ed entro i limiti di indennizzo indicati nell’Allegato 1. |
5. Caduta di neve | ▇▇▇ i danni a terzi causati dalla caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti del Fabbricato di cui fa parte l’Abitazione assicurata, purchè non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità. L ’assicurazione opera ed entro i limiti di indennizzo indicati nell’Allegato 1. |
6. Ricorso Terzi | Per i danni a cose di terzi, in seguito a Incendio, Esplosione o Scoppio dell’Abitazione assicurata, con i limite di risarcimento per sinistro indicati nell’Allegato 1. Si intendono esclusi i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. |
7. Spargimento d’acqua condotta | Per i danni a terzi derivanti da spargimento d’acqua condotta conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del Fabbricato di cui fa parte l’Abitazione assicurata. L ’assicurazione opera ed entro i limiti di indennizzo indicati nell’Allegato 1. ( Prestazione operante purchè attiva l’estensione “Acqua Condotta” della Garanzia Incendio Fabbricato). |
8. Rigurgito di fognature | Per i danni a terzi di tracimazione liquidi dovuti a: - rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato ove è ubicata la dimora assicurata, con esclusione dei danni da rigurgito di fognatura pubblica; - otturazione delle tubature dei servizi igienico – sanitari. L’assicurazione opera ed entro i limiti di indennizzo indicati nell’Allegato 1. (Prestazione operante purchè attiva l’estensione “Acqua Condotta” della Garanzia Incendio Fabbricato). |
La Garanzia, per i precedenti punti 6, 7 e 8, opera anche nei confronti di parenti e affini non conviventi con l’Assicurato in qualità di condòmini danneggiati, in quanto considerati terzi.
GARANZIA B2) – R.C. CONDUZIONE
Art. 1.B2) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 1 – RISCHIO ASSICURATO
La Società, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale legato alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in Polizza e, laddove la stessa faccia parte di un condominio o di un Fabbricato plurifamiliare, delle relative parti di proprietà comune per la quota di competenza dell’Assicurato stesso, se proprietario, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.
Sono esclusi dalla presente Assicurazione i fatti accidentali riconducibili alle specifiche Garanzie B1, B3, B4 e B5.
Con la presente garanzia si intendono rispettivamente Assicurati (in base all’uso dell’Abitazione assicurata dichiarato nel Modulo di Polizza):
USO: | ASSICURATI: |
a) Abitazione di proprietà, in uso proprio quale Dimora abituale o secondaria: | il soggetto identificato in Polizza in qualità di proprietario, che la utilizza, ed il suo Nucleo Familiare convivente; |
b) Abitazione tenuta in locazione come Dimora abituale o secondaria: | il soggetto identificato in Polizza in qualità di inquilino (locatario o con diritto di abitazione) ed il suo Nucleo Familiare convivente. |
Sono compresi:
1. i danni a terzi causati dalla normale attività di conduzione dei locali assicurati (inclusi quelli intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell’Assicurato). Per quanto concerne i danni a terzi da occlusione accidentale di impianti fognari la Garanzia opera nei limiti di indennizzo di cui all’Allegato 1;
2. i danni a terzi derivanti dall’uso o proprietà degli apparecchi domestici (comprese le antenne radiotelevisive) e dell’Arredamento (esclusi i danni da spargimento d’acqua, per i quali la garanzia opera come da punto successivo 3);
3. i danni a terzi, esclusi i danni diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, conseguenti allo spargimento di acqua dovuta a rottura accidentale di apparecchiature e macchine ad uso domestico utilizzate esclusivamente per la conduzione dell’Abitazione assicurata, nei limiti di indennizzo di cui all’Allegato 1;
4. i danni indiretti, da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purchè conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente Garanzia,
nei limiti di indennizzo di cui all’Allegato 1;
5. i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e badanti durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’Abitazione assicurata;
6. i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici regolarmente assunti, nell’ambito delle loro mansioni presso l’Abitazione assicurata, nei limiti di indennizzo di cui all’Allegato 1.
La Garanzia, ad eccezione del punto 6, opera anche nei confronti di parenti e affini non conviventi con l’Assicurato in qualità di condòmini danneggiati, in quanto considerati terzi.
La Garanzia non è operante per danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina.
Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle Tabelle di cui all’ Allegato 1 facente parte | ||
integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed | ||
indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione | ||
§ 2 – ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
▇. ▇▇▇▇▇ grave | dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi. |
B. Rischio locativo | La Società si impegna a tenere indenne l’Assicurato, conduttore dell’abitazione indicata nel Modulo di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di Legge (artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile), per danni materiali e diretti cagionati ai locali da egli tenuti in locazione (o in C omodato d’uso), in conseguenza ad un Sinistro causato da Incendio, Esplosione o Scoppio, nell’ambito della conduzione dell’Abitazione assicurata. |
§ 3 – CASO PARTICOLARE
Qualora l’Abitazione assicurata fosse inserita in un contesto condominiale e concessa, dall’Assicurato proprietario, in uso a terzi (condotta in affitto o in comodato d’uso) come risultante dal Modulo di Polizza, la Garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al condòmino, proprietario dell’Abitazione assicurata, dal fatto dell’inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, locali e/o contenuto di altri condòmini, nell’uso dell’appartamento assicurato, fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dell'inquilino responsabile.
§ 4 – PLURALITÀ DI ASSICURATI “PROPRIETARI”, UNICITÀ DEL MASSIMALE
La proprietà (o comproprietà) dell’Abitazione assicurata deve risultare a fronte di comprovata documentazione. Se la garanzia opera per più Assicurati (comproprietari), il Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
§ 5 – COESISTENZA DI ALTRA COPERTURA
In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio da terzi, la presente Assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell’altra copertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
GARANZIA B3) – R.C. CAPOFAMIGLIA opzione “Vita Privata”
Art. 1.B3) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, tiene indenne l’Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito chiamati Assicurati), di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione:
dei rischi inerenti ad attività professionali;
dei fatti accidentali riconducibili alla proprietà e/o conduzione degli immobili (coperti specificatamente dalle precedenti Garanzie B1 e B2);
dei fatti riconducibili agli animali domestici di proprietà e/o possesso degli Assicurati (coperti, specificatamente per cani e gatti, dalla successiva Garanzia B5).
Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione.
A maggior chiarimento si precisa che la presente Garanzia comprende i danni cagionati a terzi, nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli, determinati da:
nel tempo libero e di relazione: | a) proprietà o uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per disabili, golf cars; b) utilizzo di camere d’albergo e di locali di villeggiatura: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; c) proprietà, detenzione e uso, nel rispetto delle norme vigenti, di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso l’impiego per la caccia; d) attività di tempo libero (bricolage, pesca giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo); e) attività di volontariato prestate anche presso associazioni , ma non come iscritti alle stesse; f) esercizio di attività sportive, in qualità di dilettante, compresa la nautica a remi ed a vela, purchè l’imbarcazione sia senza motore e di lunghezza inferiore a mt 6,50; g) somministrazione di cibi e bevande agli ospiti dell’Assicurato (che provochino intossicazione od avvelenamento o reazioni allergiche); h) fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per soggiorni studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all’altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l’altro genitore); i) giochi dei bambini j) partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico); k) utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato al momento del Sinistro: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; l) attività di babysitter, regolarmente assunti (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni; m) danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; n) fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del Nucleo Familiare dell’Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; Sono esclusi i danni cagionati a Cose di proprietà o in uso al sorvegliante. o) alla messa in moto o alla guida di: 1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all’insaputa o contro la volontà dell’Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell’Assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui l’Assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l’esclusione da questa garanzia dei danni a Cose. |
nella famiglia con figli: |
GARANZIA B4) – R.C. CAPOFAMIGLIA opzione “Vita Privata & Conduzione”
Art. 1.B4) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 1 – RISCHIO ASSICURATO
La Società, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, tiene indenne l’Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito chiamati Assicurati), di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito:
a) della Vita Privata del nucleo familiare assicurato;
b) della Conduzione della dimora abituale in Italia, ove risiede il soggetto assicurato (Capo Nucleo) unitamente al suo nucleo familiare convivente;
c) della Conduzione dell’eventuale dimora saltuaria in Italia, utilizzata (in uso proprio) dal soggetto assicurato (Capo Nucleo) unitamente al suo nucleo familiare convivente.
Sono esclusi:
i rischi inerenti le attività professionali;
i fatti accidentali riconducibili alla proprietà di immobili (coperti specificatamente dalla precedente Garanzie B1);
in via
i fatti accidentali riconducibili alla conduzione di appartamenti (di proprietà o in locazione) dati in uso a terzi e/o usati esclusiva come domicilio dai singoli familiari e/o utilizzati come studio professionale e/o ufficio;
i fatti riconducibili agli animali domestici di proprietà e/o possesso degli Assicurati (coperti, specificatamente per cani e gatti, dalla successiva Garanzia B5).
Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione.
In riferimento alla “Vita privata”, la Garanzia comprende i danni cagionati a terzi determinati da tutti gli eventi indicati ai punti a, b,
c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o dell’art.1.B3 della precedente Garanzia “RC Capofamiglia Vita Privata”.
In riferimento alla “Conduzione” della dimora, abituale o saltuaria, del nucleo familiare assicurato, la Garanzia comprende i danni cagionati a terzi come indicato al punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo §1 dell’art.1.B2 della precedente Garanzia “RC Conduzione”.
In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio da terzi, la presente Assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell’altra copertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
GARANZIA B5) – R.C. CANI & GATTI
Art. 1.B5) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 1 – RISCHIO ASSICURATO
La garanzia opera, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o detenuti dall’Assicurato e dal suo Nucleo Familiare, che abbiano come conseguenza:
a) morte o lesioni corporali di persone;
b) morte o lesioni corporali di altri animali;
c) danneggiamento o deterioramento di Cose di terzi.
Relativamente ai danni “a” e “b” provocati dai cani, la copertura è efficace, senza limitazioni, purché nel rispetto dell’“Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” del 3 marzo 2009 (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche.
Non possono essere assicurati gli animali utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite.
Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle tabelle di cui all’Allegato 1 facente parte | ||
integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed | ||
indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione | ||
§ 2 – ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
La garanzia si estende, pur con le diverse limitazioni, anche ai seguenti eventi:
a) Affido temporaneo gratuito: la Società interviene nel caso in cui l’animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al Nucleo Familiare, compresi i collaboratori domestici, per:
• i danni che l’animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell’animale, ed alle loro Cose ed animali;
• le lesioni corporali da cui derivi un’Invalidità Permanente, causate dall’animale al custode dell’animale. Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1.
Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
b) Lesioni ai figli dell’Assicurato: la Società interviene, in deroga al successivo Art. 2.4 – “Soggetti non considerati terzi”, per le lesioni corporali, da cui derivi un’Invalidità Permanente, causate dall’animale ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni.
Per tali eventi il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
c) Partecipazione a fiere e mostre: La Società interviene per i danni causati dall’animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza. La copertura è prestata per i danni ad altri animali entro i limiti di cui
all’Allegato 1.
2. DELIMITAZIONI
Sezione B) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 2.1 – FRANCHIGIA FRONTALE
Se opzionata dal Contraente e valorizzata a “SI” sul Modulo di Polizza, verrà applicata, per ogni Sinistro, la Franchigia frontale
pari ad € 350,00, con l’avvertenza che:
eventuali Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie di importo superiore previsti nelle specifiche Garanzie, prevalgono su di essa.
eventuali Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie di importo inferiore previsti nelle specifiche Garanzie, sono sostituiti da
quest’ultima.
Art. 2.2 – SCOPERTO
Se dichiarata dal Contraente la presenza della “Polizza Condominiale” e qualora la stessa fosse al momento del Sinistro inesistente o inoperante, la liquidazione del danno, in riferimento alla “Garanzia RC Fabbricato”, subirà una riduzione del 20% (Scoperto).
Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.
Qualora siano convenuti sia lo Scoperto che la franchigia, in caso di Sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza sotto deduzione della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all’importo della franchigia.
Art. 2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE
L’Assicurazione, per le garanzie della seguente sezione non vale per i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato e/o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare;
b) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
c) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
d) a Cose altrui che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
e) da Furto;
f) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto alla garanzia RC Fabbricato);
g) derivanti da circolazione di veicoli a motore (salvo quanto previsto alla Garanzia B3, punto p) o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;
h) derivanti dall’impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti e utilizzati contro le disposizioni di legge od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
i) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore ai 6,5 metri;
j) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
k) derivanti dalla violazione internazionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
l) derivanti dall’esercizio della caccia;
m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
o) derivanti dall’esercizio dell’attività di Bed&Breakfast / Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi;
p) derivanti dalla proprietà e/o possesso di animali, salvo se operante la Garanzia B5, per la quale si intendono in ogni caso esclusi i danni:
da impiego dell’animale per attività proibite dalla legge;
causati da cani non iscritti all’anagrafe canina;
a Cose di proprietà, detenute o possedute dall’Assicurato e/o dagli appartenenti al suo Nucleo Familiare a qualunque titolo;
ad altri animali domestici di proprietà dell’Assicurato o del suo Nucleo Familiare;
derivanti dall’esercizio della caccia;
provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all’attività di allevamento;
da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall’animale;
derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
La Società non sarà inoltre tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europe, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Art. 2.4 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:
d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le
persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).
- al punto 6 del paragrafo §1 della Garanzia B2;
- al punto “m” del paragrafo §1 della Garanzia B3;
- al punto “a” del paragrafo §2 della Garanzia B5;
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Polizza;
b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine, salvo quanto previsto, limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell’Assicurato minori di 14 anni, dalla Garanzia B5 e quanto espressamente esteso alle Garanzie B1 e B2.
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto:
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Sezione B) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 3.1 – DENUNCIA E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società, entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto, ovvero dal giorno in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve essere mandata all’indirizzo della Società per raccomandata a/r (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) anche eventualmente per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto e deve contenere l’esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. La denuncia deve essere inoltre corredata della copia della richiesta di risarcimento effettuata dal terzo all’Assicurato,
Se il Sinistro è provocato da un familiare dell’Assicurato deve essere prodotto anche un certificato di “Stato di Famiglia”.
In ogni caso l’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
Art. 3.2 – GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede Stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della
Società.
La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Sezione C)
Le Garanzia” prevista dalla presente sezione è operante solo se, in corrispondenza dell’Abitazione assicurata indicata nel Modulo di Polizza, è espressamente indicata come “compresa”; stesso dicasi per le categorie di beni assicurati.
1. LA GARANZIA
GARANZIA C1) – “FURTO”
Art. 1.C1) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Garanzia è prestata per i beni assicurati (indicati alla partita “Contenuto”) posti nell’Abitazione assicurata, ed opera sino alla concorrenza della Somma Assicurata e relativi massimali, indicati nel Modulo di polizza, per singola categoria di beni.
Si intendono esclusi dall’Assicurazione:
- se posti nelle dipendenze: gli oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro e cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale;
- in ogni caso: gli oggetti ad uso professionale non espressamente citati alla definizione “Contenuto”.
Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nel testo contrattuale stesso e/o nelle tabelle di cui
all’Allegato 1, facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo
“Delimitazioni” della presente sezione.
§ 1 – EVENTI ASSICURATI
La Società, fermo restando quanto previsto all’Art. 2.3 del successivo capitolo “Delimitazioni”, indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto, causati da:
a) Furto: | A condizione che l’autore del furto si sia introdotto nell’abitazione e nelle relative pertinenze non comunicanti quali box, cantine, vani tecnici contenenti i beni assicurati: violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi; per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi; |
b) Rapina o Estorsione: | Verificatasi nell’abitazione contenente i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi all’interno; la consegna degli enti assicurati deve comunque avvenire all’interno dei locali contenenti gli stessi enti. |
c) ▇▇▇▇▇ con destrezza: | Ovvero furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di altra persona del suo Nucleo Familiare purché di età superiore a 14 anni. Sono esclusi i valori. Il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1. |
d) ▇▇▇▇▇ commesso dai domestici: | ▇▇▇▇▇ commesso o agevolato, nell’abitazione contenente i beni assicurati, con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici, e dai collaboratori familiari in genere, p urchè regolarmente alle dipendenze dell’Assicurato. Per questo evento ciascun Sinistro è liquidato entro i limiti di cui all’Allegato 1. La garanzia opera solo per Abitazioni Assicurate usate come Dimora abituale. |
e) Furto nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l’Abitazione assicurata: | Furto di cose (diverse da oggetti pregiati, gioielli e preziosi e valori in ogni caso esclusi) perpetrato nelle dipendenze e/o pertinenze dell’abitazione, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate, ma non comunicanti con essi, aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura indicati all’Art. 2.3 del successivo capitolo “Delimitazioni” e purché ad uso esclusivo dell’Assicurato e di persone del suo Nucleo Familiare. Il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1. |
§ 2 – ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
La garanzia è altresì estesa ai seguenti casi:
a) ▇▇▇▇▇ ai Beni assicurati: | I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di ▇▇▇▇▇, Rapina o Estorsione, commessi o tentati. |
b) Furto di fissi e infissi: | I danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell’abitazione contenente i beni assicurati, fino al limite massimo di cui all’Allegato 1. |
c) Guasti cagionati dai ladri: | I guasti cagionati dai ladri ai locali assicurati in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di Polizza fino al limite massimo di cui all’Allegato 1. |
d) Atti vandalici e dolosi: | I danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri, in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di Polizza. Il risarcimento verrà effettuato entro i limiti di cui all’Allegato 1. |
e) Rifacimento documenti: | Le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati, fino al limite massimo di cui all’Allegato 1. La garanzia è prestata anche in caso di eventi verificatisi all’esterno dell’abitazione contenente i beni assicurati. |
f) Sostituzione o modifica serrature: | Le spese documentate sostenute per sostituire o modificare le serrature poste a protezione degli accessi esterni dell’Abitazione assicurata, in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento (denunciati all’Autorità) delle relative chiavi, fino al limite massimo di cui all’Allegato 1. La sostituzione delle serrature deve essere eseguita entro 48 ore dalla perdita del possesso delle chiavi. |
Inoltre, a valere esclusivamente per le dimore abituali, sono operanti le ulteriori estensioni:
g) Furto in Cassette di sicurezza: | Furto delle collezioni, dei gioielli e preziosi e valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all’interno di Istituti di Credito ubicati in Italia, entro il limite di cui al Art. 2.2 del successivo capitolo “Delimitazioni”. Questa garanzia è prestata in eccedenza a somme già assicurate a favore dell’Assicurato dall’Istituto di credito. |
h) Furto in locali di villeggiatura: | Furto e Rapina di effetti personali al seguito dell’Assicurato o del suo Nucleo Familiare in alberghi o locali di villeggiatura non di proprietà occupati temporaneamente e limitatamente alla permanenza in luogo. La garanzia è estesa anche ai locali di proprietà dell’Assicurato occupati esclusivamente e temporaneamente dall’Assicurato o dalle persone del suo Nucleo Familiare per il periodo di villeggiatura, ma limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo, ed è indennizzabile fino al limite massimo di cui all’Allegato 1. |
i) ▇▇▇▇▇▇▇▇ spese accertamenti diagnostici, onorari medici: | Le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali in conseguenza di lesioni subite dall’Assicurato o da altra persona del suo Nucleo Familiare in occasione di ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e Rapina, consumata o tentata. Le spese mediche sono rimborsate fino al limite massimo di cui all’Allegato 1. |
j) Indennizzo speciale: | Viene riconosciuto un Indennizzo supplementare, entro il limite massimo di cui all’Allegato 1, a titolo di compensazione dei disagi di qualsiasi natura subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di Polizza. La garanzia è operante in caso di Sinistro indennizzabile non inferiore ad € 10.000,00. |
§ 3 – OPZIONE FACOLTATIVA: “SCIPPO E RAPINA”
(operante se indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza)
La Società indennizza, fino al Massimale indicato nel Modulo di Polizza, i danni materiali e diretti alle Cose assicurate a seguito di Scippo o Rapina avvenuti all’esterno dell’abitazione, subiti dall’Assicurato (Proprietario o Locatario dell’Abitazione assicurata per la quale è operante la garanzia Furto) e/o dal suo Nucleo Familiare convivente.
Sono comprese in garanzia le spese mediche, riconosciute nei limiti di cui all’Allegato 1, sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui alla presente garanzia.
Sono esclusi gli oggetti:
destinati alle attività professionali esercitate dall’Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare;
in possesso a persone di età inferiore a 14 anni,
maggiorenni.
salvo che abbiano subito lo ▇▇▇▇▇▇ o la Rapina accompagnati da persone
§ 4 – FORMA E TIPO DI GARANZIA
L’Assicurazione è prestata, con i seguenti criteri:
Forma di garanzia: a “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto”;
Tipo di garanzia: a “Valore reale” come indicato al successivo Art. 3.3 del capitolo 3 – “Norme operanti in caso di Sinistro”.
§ 5 – TRASLOCO
in caso di trasloco di quest’ultimo ad altra Dimora abituale, previa
Se l’Assicurazione è riferita alla Dimora abituale dell’Assicurato,
comunicazione scritta da parte del Contraente e/o dell’Assicurato del cambio di ubicazione da effettuarsi in ogni caso prima del trasloco, la Garanzia sarà operante sia nell’Abitazione assicurata indicata nel Modulo di Polizza, sia in quella nuova, per un massimo di 7 (sette) giorni a decorrere dalla data nella quale il Contraente/Assicurato dichiara alla Società di iniziare le operazioni di trasloco.
Sono esclusi i furti che si dovessero verificare durante il trasloco.
Trascorso tale periodo l’Assicurazione varrà esclusivamente sulla nuova abitazione purchè la stessa risponda ai requisiti di
assicurabilità indicati all’Art.1 delle Condizione Generali di Assicurazione e previa specifica accettazione scritta da parte della Società che dovrà adeguare il contratto secondo le caratteristiche e l’ubicazione del nuovo rischio assicurato procedendo al calcolo del nuovo Premio per l’annualità successiva nonché dell’eventuale conguaglio dovuto per il periodo di copertura in corso. In assenza di comunicazioni scritte (o in caso di tardive comunicazioni rispetto alle tempistiche su indicate) o nel caso in cui il nuovo rischio non risponda ai requisiti di assicurabilità, la Società non terrà il nuovo rischio in copertura e sarà tenuta unicamente alla restituzione, al Contraente, del pro-rata del Premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
2. DELIMITAZIONI
Sezione C) FURTO
Art. 2.1 – FRANCHIGIA FRONTALE
Se opzionata dal Contraente e valorizzata a “SI” sul Modulo di Polizza, verrà applicata, per ogni Sinistro la Franchigia frontale
pari ad € 350,00, con l’avvertenza che:
eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo superiore previsti nella Garanzia, prevalgono sulla franchigia frontale;
eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo inferiore previsti nella Garanzia, sono sostituiti dalla franchigia frontale.
Art. 2.2 – LIMITI DI INDENNIZZO
a) Limiti di Indennizzo per categoria di beni:
Relativamente alle categorie sotto indicate, l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (calcolati in percentuale sulla Somma Assicurata della “Garanzia Furto”):
oggetti pregiati | Entro il relativo Massimale annuo, indicato nel Modulo di Polizza, con il limite per ogni | |
singolo bene del | 30% della Somma Assicurata con il massimo di € 30.000,00. | |
gioielli e preziosi: | Entro il relativo Massimale annuo, indicato nel Modulo di Polizza, con il limite per ogni | |
singolo bene del | 20% della Somma Assicurata con il massimo di € 20.000,00. | |
valori e denaro contante | Entro il relativo Massimale annuo indicato nel Modulo di Polizza, con il limite per Sinistro del 5% della Somma Assicurata con il massimo di € 10.000,00. | |
prestazione “Scippo e Rapina” | Entro il relativo Massimale annuo indicato nel Modulo di Polizza, con il limite per Sinistro del 5% della Somma Assicurata, con il massimo di € 10.000,00 ed il sotto-limite di € 200,00, per ogni dispositivo elettronico. | |
Per i casi particolari che seguono, valgono le seguenti limitazioni in sostituzione di quanto sopra indicato:
se i beni sono contenuti in Cassaforte ed il Furto è avvenuto violando la stessa mediante rottura, scasso o l’asportazione della stessa, o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili: l’Assicurazione è prestata entro il limite del massimale annuo previsto in Polizza per ogni categoria di bene, con il limite per ogni singolo bene del 50% della Somma Assicurata con
un massimo di € 40.000,00, fermo il limite di Indennizzo per il denaro contante, pari al 5% della Somma Assicurata con il
m assimo di € 10.000,00 per sinistro;
se i beni sono contenuti in una cassetta di sicurezza in banca: l’Assicurazione è prestata entro il limite del massimale annuo previsto in Polizza per ogni categoria di bene, con il limite del 60% della Somma Assicurata con un massimo di € 50.000,00 per sinistro ed annualità di polizza;
per le Cose riposte nelle dipendenze non comunicanti con i locali di abitazione: complessivamente fino al 5% del massimale annuo assicurato, con il massimo di € 3.500,00 per annualità assicurativa (con il limite per biciclette e apparecchiature
elettroniche e particolari di € 500,00 per singolo oggetto e di € 2.000,00 per annualità assicurativa).
b) Impianto di allarme
Qualora fosse stata dichiarata in Polizza la presenza di Impianto di antifurto a protezione dell’Abitazione assicurata (ovvero qualora fosse valorizzato a “SI” la dichiarazione di “Abitazione Protetta da Antifurto”) la Garanzia Furto è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
i locali contenenti i Beni assicurati devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
l’Assicurato si impegna a far effettuare la manutenzione dell’impianto esclusivamente a ditta specializzata – con regolare contratto di manutenzione - almeno una volta l’anno, ed a presentare, su richiesta della Società, il relativo certificato di manutenzione;
l’Assicurato si impegna inoltre a far effettuare esclusivamente alla suddetta o analoga ditta specializzata tutte le operazioni relative ad eventuali sostituzioni e/o modifiche ed a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto,
per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
l'impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i Beni assicurati non vi sia presenza di persone.
In caso di mancata attivazione o mancato funzionamento del suddetto impianto nonché di non corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, la Società corrisponderà l'80% dell'importo liquidato a termini di Polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato.
Art. 2.3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
L’Assicurazione è prestata a condizione che:
a) Destinazione d’uso dell’abitazione
i locali siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuale ufficio o studio professionale se coesistente. Le eventuali
dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unita immobiliare.
b) Caratteristiche costruttive del Fabbricato
l’unità immobiliare abbia pareti esterne e copertura costruite in Materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.
c) Mezzi di chiusura ordinari dei locali
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:
dal suolo o da superfici acquee,
da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
sia difesa, per tutta la sua estensione da:
robusti infissi (realizzati in legno, o in materia plastica rigida, o in vetro antisfondamento, o in metallo o lega metallica)
chiusi da idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l’ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di Sinistro garantito dalla presente Assicurazione:
1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati (punto “c”), ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del Fabbricato con caratteristiche costruttive conforme al punto “b”, la Società corrisponderà l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme al punto “c”, oppure attraverso breccia o sfondamento di Fabbricato non avente caratteristiche conformi al punto “b”, la Società corrisponderà l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza con l’applicazione di uno Scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, verrà applicato uno Scoperto del 20%;
5. se l’impianto d’allarme dichiarato in Polizza risulta inattivo, verrà applicato uno Scoperto del 20%;
6. se i danni da ▇▇▇▇▇, Rapina ed Estorsione sono riferiti alla dimora saltuaria, s alvo quanto escluso al punto 7 dell’Art. 2.5 che segue, sono indennizzati con uno Scoperto del 20%;
7. se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale di Scoperto pari al cumulo delle diverse percentuali con un massimo del 40%.
Art. 2.4 – RIDUZIONI DELLA SOMMA ASSICURATA
In caso di Sinistro, le Somme Assicurate dell’annualità in corso e quelle relative a ciascun bene assicurato (inclusi i relativi limiti di Indennizzo) si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.
Se a seguito dello stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇ la Società decide di recedere dal Contratto di Assicurazione, verrà rimborsato il Premio pagato e non goduto per le restanti garanzie.
Art. 2.5 – ESCLUSIONI SPECIFICHE
Sono esclusi i danni:
1. avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
2. avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
3. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive,
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
4. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, ed in ogni caso da:
- persone del suo Nucleo Familiare convivente e in ogni caso da persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
- persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
- dipendenti dell'Assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato all'Art. 1.C1, al paragrafo §1, punto “d”;
6. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi).
7. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria nel periodo di disabitazione. 8. da furto di collezioni, gioielli e preziosi e valori non riposti in cassaforte verificatosi nella Dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
9. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori riposti in cassaforte verificatosi nella Dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 45 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 45° giorno di disabitazione 9. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del Sinistro;
10. a gioielli, preziosi e valori inerenti le attività professionali.
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Sezione C) FURTO
Art. 3.1 – DENUNCIA E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) inviare denuncia scritta alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, le circostanze in cui è avvenuto il Sinistro e l’entità approssimativa del danno e se possibile l’elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore. La denuncia deve essere mandata all’indirizzo della Società per raccomandata a/r (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) anche eventualmente per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto;
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo copia di tale denuncia alla Società;
d) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato dalla Società abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando la Società liquida il danno senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose danneggiate/distrutte/sottratte mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso (scontrini, fatture, registri, conti ecc).
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo
Art. 3.2 – RECUPERI IN CASO DI FURTO E RAPINA
Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se invece il danno è stato risarcito solo in parte il valore del recupero viene ripartito tra la Società e l’Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l’Assicurato può riprendere i beni recuperati restituendo alla Società l’Indennizzo ricevuto.
Art. 3.3 – DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato:
a) per gli oggetti pregiati, i valori i gioielli e preziosi: dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
b) per l’arredamento e gli oggetti particolari: considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre
nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
c) per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in Polizza, rimane stabilito che:
la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
l’Assicurato dovrà restituire alla Società l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i
quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
d) Per i beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d’uso.
Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al
doppio del relativo valore al momento del Sinistro.
Art. 3.4 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art.1914 del Codice Civile relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare Somma Maggiore di quella assicurata.
Art. 3.5 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della Garanzia colpita dal Sinistro, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, la Società
provvederà alla liquidazione dell’Indennizzo, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà eseguito se dal procedimento risulta che il Sinistro non sia attribuibile a dolo dell’Assicurato e/o delle persone indicate al punto 4 dell’Art. 2.5 – “Esclusioni Specifiche” che precede.
Art. 3.6 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed
informazioni
.
Art. 3.7 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO IN CASO DI CONTROVERSIE
§ 1 – ARBITRATO
In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di ricorrere ad un Arbitrato mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro; il terzo
Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun ▇▇▇▇▇▇ ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio ▇▇▇▇▇▇, quelle del terzo sono ripartite a metà ed il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall’Indennizzo eventualmente dovuto.
§ 2 – COMPITI DEI PERITI
In caso di Arbitrato i Periti devono:
a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare che l’Assicurato abbia ottemperato a quanto previsto al precedente Art. 3.1;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, se siano o meno distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale.
I risultati delle valutazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Sezione D)
La Garanzia della presente Sezione è operante in riferimento alle Abitazioni assicurate solo se espressamente indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza.
1. LA GARANZIA
GARANZIA D1) - “ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE”
Art. 1.D1) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con la presente garanzia vengono erogate, in riferimento all’Abitazione assicurata, le Prestazioni che seguono:
1) Invio di un idraulico per interventi urgenti
Quando intervenga una rottura, una otturazione od un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico dell’Abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua all’Abitazione, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema.
Resta a carico della Società l’uscita dell’idraulico e la manodopera sino alla concorrenza del Massimale di € 200,00 per evento. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un idraulico, la Società provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute, per l’uscita dell’artigiano e per la manodopera, sino al Massimale di € 250,00, dietro presentazione di regolare fattura.
2) Invio di un fabbro per interventi urgenti
Quando l’Assicurato necessiti del pronto intervento di un fabbro in seguito a Furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’Abitazione assicurata, oppure in caso di rottura delle chiavi di casa o di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l’ingresso nella propria abitazione, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema.
Restano a carico della Società i costi relativi l’uscita del fabbro e la manodopera sino ad un massimo di € 200,00 per evento.
estano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un fabbro, la Società provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute, per l’uscita dell’artigiano, e per la manodopera, sino al Massimale di € 250,00, dietro presentazione di regolare fattura.
3) Invio di un elettricista per interventi urgenti
Quando intervenga un guasto all’impianto elettrico dell’Abitazione assicurata che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo di Incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di Manutenzione straordinaria, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema, tenendone a carico i costi relativi all’uscita dell’elettricista e la manodopera sino alla concorrenza del Massimale di € 200,00 per evento.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un elettricista, la Società provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute, per l’uscita dell’artigiano e per la manodopera, sino al Massimale di € 250,00, dietro presentazione di regolare fattura.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
4) Spese di albergo
Quando a seguito di uno dei suddetti eventi o in caso di forza maggiore, l’Assicurato debba, per obiettive ragioni di inagibilità, lasciare la propria abitazione, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, provvede a prenotare un albergo per l’Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del Massimale di € 120,00 per persona
con il massimo di € 500,00 per evento.
5) Invio di una guardia giurata
Qualora a seguito di Furto con effrazione o tentata effrazione ai fissi ed infissi dei locali assicurati e nell’impossibilità di chiusura degli stessi, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, provvede a reperire un servizio di vigilanza con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento e fino all’importo massimo di € 200,00.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza, la Società provvederà al rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per farvi fronte autonomamente, entro il Massimale di cui sopra, dietro presentazione di idonea documentazione.
6) ientro dell’Assicurato in seguito a Sinistro avvenuto alla sua abitazione
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e avvenga un Sinistro (Furto, Incendio, Scoppio ed allagamento) alla propria abitazione di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Società per il tramite della Centrale Operativa, provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (biglietto ferroviario di prima classe o aereo in classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del Massimale di € 500,00 per evento e per periodo di Assicurazione.
2. DELIMITAZIONI
Sezione D) ASSISTENZA
Art. 2.1 – OPERATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni della Garanzia Assistenza sono fornite 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con un massimo di tre volte per ciascun tipo di prestazione entro il periodo di durata dell’Assicurazione. Tutte le garanzie hanno efficacia in Italia (tranne se diversamente pattuito).
L’Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del Sinistro la Centrale Operativa che autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese.
Art. 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE
Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri:
verificatisi in conseguenza di terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
determinati da dolo dell'Assicurato;
verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Sezione D) ASSISTENZA
Art. 3.1 – DENUNCIA E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per usufruire delle prestazioni di assistenza l’Assicurato dovrà attivare la Centrale Operativa, contattandola preventivamente ai seguenti numeri telefonici attivi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno:
Dall’Italia: Numero Verde 800-268793
Dall’estero: ▇▇▇ ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche.
L’Assicurato, o la persona che contatterà la Centrale Operativa per conto di quest’ultimo, dovrà fornire oltre alle proprie generalità, le seguenti ulteriori informazioni:
numero di Polizza;
prestazione richiesta;
luogo e recapito telefonico per i successivi contatti.
L’inadempimento dell’obbligo sopra indicato comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza o alla Garanzia.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Sezione E)
Le Garanzie” previste dalla presente Sezione sono operanti solo se espressamente indicate come “comprese” nel Modulo di Polizza:
a) in corrispondenza di ciascuna Abitazione assicurata (per la Garanzia Tutela Legale - opzione “Proprietà & Conduzione”);
b) in relazione al Nucleo Familiare assicurato (per le Garanzie Tutela Legale - opzione “Vita Privata” o opzione “Vita Privata & Conduzione”).
1. LE GARANZIE
GARANZIA E1) - TUTALE LEGALE opzione “Vita Privata”
Art. 1.E1) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza che deve intendersi per evento, con il limite per anno assicurativo di € 30.000,00, l’assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’Assicurato nei casi espressamente indicati al successivo paragrafo §1.
Tali oneri sono quelli relativi a:
1. Spese per l’intervento di un Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
2. Spese del Legale di controparte nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
3. Spese di giustizia;
4. Spese per l’intervento di Periti di parte, purché detta nomina sia stata concordata con la Società (come da successivo Art. 3.2, punto “c”) e quelli nominati dal Giudice (C.T.U.);
5. Spese per transazioni relative a cause civili purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla Società (come da successivo Art. 3.2, punto “b”);
6. Il Contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
7. Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione (D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010).
8. Spese riferite alla mediazione obbligatoria (D.Lgs.28/2010 e successive integrazioni/modifiche), se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
9. Redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno delle richieste dell’Assicurato.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente, ai sensi dell’Art. 3.2, che segue.
§ 1 - PRESTAZIONE OPERANTI
La copertura è prevista a seguito di eventi inerenti la vita privata dell’Assicurato e dei componenti il suo Nucleo Familiare ed è riferita esclusivamente ai seguenti casi:
1. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali da persone e/o a cose subiti e derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Per i primi due casi è compreso l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.
GARANZIA E2) - TUTALE LEGALE opzione “Proprietà & Conduzione”
Art. 1.E2) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza che deve intendersi per evento, con il limite per anno assicurativo di € 30.000,00, l’assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’Assicurato nei casi espressamente indicati al successivo paragrafo §1.
Le spese garantite dalla Società sono le medesime indicate all’Art. 1, secondo capoverso, della Garanzia E1 - TUTELA LEGALE opzione “Vita Privata”.
§ 1 - PRESTAZIONE OPERANTI
La copertura è prevista a seguito di eventi riferiti alla proprietà e/o conduzione dell’Abitazione assicurata ed è estesa, in riferimento alla conduzione, anche ai componenti del Nucleo Familiare dell’Assicurato.
Le prestazioni operano nei confronti dell’Assicurato (e delle persone risultanti dal suo Stato di Famiglia) in qualità di Conduttore o Proprietario dell’abitazione identificata in Polizza (in caso di comproprietà la Garanzia opera esclusivamente per la quota parte
i proprietà dell’Assicurato identificato) ed è riferita esclusivamente ai seguenti casi:
1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario dell'Abitazione assicurata, identificata in Polizza;
3. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Per i primi due casi è compreso l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.
GARANZIA E3) - TUTALE LEGALE opzione “Vita Privata & Conduzione”
Art. 1.E3) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza che deve
intendersi per evento, con il limite per anno assicurativo di € 30.000,00, l’assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’Assicurato nei casi espressamente indicati al successivo paragrafo §1.
Le spese garantite dalla Società sono le medesime indicate all’Art. 1, secondo capoverso, della Garanzia E1 - TUTELA LEGALE opzione “Vita Privata”.
§ 1 - PRESTAZIONE OPERANTI
La copertura è prevista a seguito di eventi inerenti la vita privata e la conduzione della dimora abituale in Italia, ove risiede il soggetto assicurato (Capo Nucleo) unitamente al suo nucleo familiare convivente e la conduzione dell’eventuale dimora saltuaria in Italia, utilizzata (in uso proprio) dal soggetto assicurato (Capo Nucleo) unitamente al suo nucleo familiare convivente. In particolare:
- in riferimento alla vita privata si intendono assicurati i seguenti casi:
1. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali da persone e/o a cose subiti e derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Per i primi due casi è compreso l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile;
- in riferimento alla conduzione si intendono assicurati i seguenti casi:
1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, incluso
l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. DELIMITAZIONI
Sezione E) TUTELA LEGALE
Art. 2.1 - DELIMITAZIONI
L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo ed ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
La Società non si assume il pagamento di Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
Art. 2.2 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ
Ai fini dell’operatività delle Garanzie della presente Sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
il momento del verificarsi del primo evento che ha originato
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali:
il diritto al risarcimento;
il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme
per tutte le restanti ipotesi: di legge o di contratto;
in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
dalle ore 24,00 dal pagamento del Premio, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o Difesa penale;
trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 3.1, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) mesi dall’insorgenza del Sinistro (art. 2952 del Codice Civile).
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 2.3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE
Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale e amministrativa;
c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
d) al pagamento di multe o ammende, pene e sanzioni in genere;
e) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
f) a fatti conseguenti ad eventi naturali, terremoti, per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
g) a fatti dolosi delle persone assicurate;
h) a fatti che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
i) a vertenze con la Società relative all’applicazione/validità delle garanzie ricomprese in Polizza;
j) all’adesione a class action (azioni di classe);
k) alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;
l) ad ogni azione commessa dagli Assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso;
m) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
n) all’esercizio di ogni attività professionale;
o) a controversie di natura contrattuale in genere;
p) per controversie dei soggetti Assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell’immobile, o di parte di esso, dato in
locazione;
q) per controversie relative ad immobili ad uso commerciale;
in caso di controversie tra persone assicurate.
in caso di controversie tra comproprietari;
r)
s)
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Sezione E) TUTELA LEGALE
Art. 3.1 – DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
L'Assicurato, deve denunciare qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza prima di prendere qualsiasi iniziativa. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario, la denuncia del ▇▇▇▇▇▇▇▇ corredata di tutte le informazioni complete e veritiere sui fatti, indicando i mezzi di prova, e procurando i documenti necessari, al seguente indirizzo:
Posta ordinaria: Global Assistance Spa – Area Tutela Legale – ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇,▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Fax: ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇
Art. 3.2 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Premesso che:
l'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale, verrà assistito dalla Società o da un legale da quest’ultima nominato per addivenire ad un bonario componimento della vertenza;
ove ciò non riesca e vi sia una possibilità di successo l’Assicurato può scegliere liberamente il legale, iscritto presso il foro ove ha sede l’ufficio giudiziario competente per la controversia cui affidare la tutela dei propri interessi;
se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, verrà invitato dalla Società a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui
l’Assicurato non vi provveda, la Società nominerà direttamente il legale al quale l’Assicurato dovrà conferire mandato. Si conviene che:
a) le Garanzie assicurative della presente Sezione, vengono prestate anche per ogni grado superiore di giudizio, se l’impugnazione presenta possibilità di successo, e fino ad esaurimento del Massimale;
b) l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società;
c) l’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e/o di Ufficio viene concordata con la Società, la quale non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'Arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 3.3 – RECUPERO DELLE SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 3.4 – VALIDITÀ TERRITORIALE
in Europa, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi
Opzione Vita Privata: vale per i casi assicurativi che insorgono
in questi territori
.
in Italia
Opzione Vita Proprietà & Conduzione: vale per i casi assicurativi che insorgono
in Europa, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.
Opzione Vita Privata & Conduzione: vale per i casi assicurativi che insorgono in Italia e, limitatamente alla vita privata, che insorgono
Sezione F)
La Garanzia della presente Sezione è operante in riferimento alle Abitazioni assicurate solo se espressamente indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza.
1. LA GARANZIA
GARANZIA F1) - “LIFE STYLE”
Art. 1.F1) - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 1 – PROTEZIONE SPESE E BOLLETTE
La Società rimborsa, alle condizioni e nei limiti di seguito riportati, le spese delle utenze (bollette di gas/combustibile per il riscaldamento, luce, acqua, telefono fisso) e le spese condominiali ordinarie facenti capo all’Abitazione assicurata (indipendentemente dall’intestatario delle bollette/fatture) in seguito agli eventi di cui al paragrafo § 2 che segue.
In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare, per ogni anno assicurativo, somma maggiore di quella assicurata, indicata nel Modulo di Polizza, per singola Abitazione assicurata.
§ 2 – EVENTI ASSICURATI
Gli eventi che danno diritto al rimborso delle spese sopra indicate, riferiti unicamente all’Assicurato identificato in Polizza, sono:
- Invalidità Permanente Grave da Infortunio o da Malattia (in breve “IP”)
- oppure, in alternativa, uno dei seguenti, a seconda dello “status” occupazionale dell’Assicurato al momento del Sinistro:
a) Inabilità Temporanea (in breve “IT”);
b) Perdita di Impiego (in breve “PI”).
Premesso che la copertura per gli eventi a) e b) è modulata sulla tipologia dell’attività o professione (come meglio indicato al paragrafo § 3 che segue), l’Assicurato non è tenuto ad effettuare comunicazioni alla Società del suo cambiamento di attività o di stato professionale che verrà verificato in caso di Sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili.
§ 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
La garanzia non opera, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, per le persone che siano (o siano state) affette da alcoolismo, tossicodipendenza o infezione da HIV. Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell’Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, lo stesso è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto
tale fattispecie costituisce aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, la Società potrà recedere con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente
ll’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice
Civile
Di seguito vengono indicate le condizioni di operatività degli eventi che danno diritto alla prestazione:
QUANDO E COME OPERANO | |
IP | Quando, a seguito di un Infortunio o di una Malattia avvenuti durante il periodo di validità della Polizza, dopo il periodo di Carenza contrattuale e salvo i casi di esclusione specificati all’Art. 2.2, venga accertata sull’Assicurato un’IP di grado superiore al 66%, la Società rimborserà le bollette delle utenze e le spese condominiali ordinarie facenti capo all’abilitazione assicurata, in scadenza nei 12 mesi successivi il Sinistro (ovvero l’Infortunio certificato da Pronto soccorso, ovvero la prima diagnosi che certifica l’insorgenza della malattia che hanno determinato l’IP) , fermo il periodo di franchigia assoluta, entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza che è da intendersi, per Sinistro e anno assicurativo. La garanzia cessa la sua efficacia qualora nel corso della stessa annualità di ▇▇▇▇▇▇▇ sia già stato denunciato un Sinistro di Invalidità Permanente Grave da Infortunio o Malattia. La Garanzia IP si attiva quale prestazione alternativa o integrativa alla Garanzia IT o PI, qualora anch’essa contemporaneamente operante, e viceversa. Si precisa tuttavia che con la liquidazione del primo Sinistro IP, non saranno dovute dalla Società ulteriori liquidazioni inerenti la presente prestazione che pertanto cessa la sua efficacia. |
IT | Quando, in seguito ad un Infortunio certificato da Pronto soccorso, o una Malattia Grave o un Ricovero ospedaliero con un Intervento Chirurgico l’Assicurato abbia riportato un’Inabilità Temporanea, la Società durante il periodo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del Sinistro e riprendere l’attività ordinaria, provvede, entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza che è da intendersi per Sinistro e anno assicurativo, al rimborso delle bollette delle utenze e delle spese condominiali ordinarie facenti capo all’abilitazione assicurata in scadenza nei 12 mesi successivi il Sinistro ed entro il periodo di Inabilità totale; fermo il periodo di franchigia e Carenza sotto indicati). La garanzia è operante esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori Autonomi o Non lavoratori (vedasi definizioni). Sono considerate Malattie Gravi i seguenti eventi: - ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico permanente. |
- cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall’invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno. - attacco cardiaco: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: anamnesi di precordialgia tipica, nuove alterazioni elettrocardiografiche, aumento degli enzimi cardiaci. - patologia coronarica che richiede intervento chirurgico: intervento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l’occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un’ostruzione mediante tecniche laser. - insufficienza renale: malattia renale terminale con l’Assicurato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale. Fermo l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro al momento del verificarsi degli eventi assicurati si precisa che la liquidazione dell’Indennizzo avverrà, dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle bollette/fatture/spese, in unica soluzione, al termine dell’Inabilità temporanea accertata. | |
PI | Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti (vedasi definizione) la Società, in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento dell’Assicurato avvenuto nel periodo di copertura, dopo il periodo di Carenza contrattuale e salvo i casi di esclusione specificati all’Art. 2.2 che segue, rimborserà le bollette delle utenze e le spese condominiali ordinarie facenti capo all’abilitazione assicurata, in scadenza nei 12 mesi successivi il Sinistro (sempreché lo stato di Disoccupazione perduri e fermo il periodo di franchigia assoluta) entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza che è da intendersi per Sinistro ed anno assicurativo. Fermo l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro al momento del verificarsi della Disoccupazione, si precisa che la liquidazione dell’Indennizzo avverrà, dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle bollette/fatture/spese, in unica soluzione una volta cessato lo stato di Disoccupazione o, comunque, trascorso il periodo massimo di Indennizzo di 12 mesi. |
2. DELIMITAZIONI
Sezione F) LIFE STYLE
Art. 2.1 – LIMITAZIONI, CARENZE E FRANCHIGIE
La Garanzia opera:
- con un periodo di Carenza di 90 giorni: per i sinistri dovuti a malattia;
- con una franchigia assoluta di 30 giorni per ogni Sinistro: per la prestazione “Perdita di Impiego”;
- con una franchigia relativa per Sinistro, assorbibile, di 7 giorni: per la prestazione IT
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato o di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante il periodo di ▇▇▇▇▇▇▇, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e, conseguentemente a ciò, dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla “ripresa di occupazione” di 180 giorni consecutivi.
Nessun ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi,
l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla “ripresa di occupazione” di 180 giorni consecutivi.
Nessun Indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termine del Sinistro precedente non è trascorso un termine di “ripresa di occupazione” di 180 giorni consecutivi.
Nessun ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri relativi alla medesima Malattia grave. La garanzia resta invece
in vigore per le altre Malattie gravi già presenti in elenco sempreché siano trascorsi 360 giorni dalla chiusura del precedente
Sinistro per Malattia grave e sempreché la copertura sia stata regolarmente rinnovata.
Art. 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE
La copertura non sarà operativa nei seguenti casi:
Per INFORTUNI E MALATTIA:
- dolo dell’Assicurato;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti,
preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza della copertura assicurativa;
- tentato suicidio; sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando
questi si trovi in stato d’incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari;
- guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota
privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei
in genere;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove e allenamenti;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza
dell’Assicurato;
- Invalidità Permanenti derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici;
- le conseguenze da sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; stati depressivi;
- infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente (o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta);
- infortuni derivanti dalla pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, ▇▇▇, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;
- partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- limitatamente a ITT: parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
Per PERDITA DI IMPIEGO:
- qualora all’atto della sottoscrizione l’Assicurato sia a conoscenza della prossima Disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione;
- qualora l’Assicurato sia soggetto ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al momento della sottoscrizione della Polizza;
- se l’Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
- licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
- dimissioni volontarie;
- licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali o a giustificato motivo soggettivo;
- licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
- cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale;
- contratti stagionali, contratti di lavoro interinale e contratti stipulati all’estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana;
- risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia” anticipata;
- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- casi in cui l’Assicurato non si sia iscritto nella lista di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
- situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Edilizia;
- qualora l’Assicurato non abbia svolto attività lavorativa continuativa come dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro.
Art. 2.3 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie IP, IT valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
La garanzia PI vale solo sul territorio dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
Art. 2.4 – DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE
La percentuale di Invalidità Permanente grave da Infortunio o malattia è calcolata facendo riferimento ai criteri e percentuali di cui all’allegato n.1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni.
In particolare:
nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è in via definitiva, diminuita la capacità
generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi;
le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno
per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, per il lato sinistro e viceversa;
nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
le percentuali di cui alla tabella
in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, sopra indicata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente;
invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla loro definitiva
le percentuali di
per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale,
perduta funzionalità.
le conseguenze dirette causate dal singolo
Ai fini della determinazione del grado dell’IP, verranno prese in considerazione
Infortunio o dalla singola Malattia denunciata, avvenuta durante la validità della Polizza.
Qualora tali eventi colpiscano un soggetto già affetto da altri infortuni o altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Inoltre, nel corso dell'Assicurazione, le Invalidità Permanenti da Infortunio o da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuovi Infortuni o nuove Malattie. Nel caso quindi l’Infortunio o la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per un precedente Infortunio o precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
La percentuale di IP da Infortunio verrà accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all’estero) previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si siano stabilizzati i postumi invalidanti. La Società si impegna a comunicare all’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento di tale documentazione.
La percentuale di IP da malattia verrà accertata in un periodo compreso fra 6 (sei) e 18 (diciotto) mesi dalla data di presentazione della denuncia della malattia
Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di malattia.
Prima del decorso dei 6 (sei) mesi, la Società non effettuerà alcuna valutazione del grado di invalidità permanente.
Trascorsi i 6 (sei) mesi sopra indicati e sino allo scadere del 18 (diciotto) mesi, la Società s'impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche.
Decorsi i 18 (diciotto) mesi - indipendentemente dalla guarigione clinica della malattia denunciata ed anche in assenza della produzione da parte dell'Assicurato del certificato medico attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la Società effettua comunque la valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dallo scadere dei 18 (diciotto) mesi.
L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica.
In ogni caso l’Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 del Codice Civile).
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Sezione F) LIFE STYLE
Art. 3.1 – DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve:
in caso di INFORTUNIO
inviare, entro 3 (tre) giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
b)
( ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile), la denuncia dell’infortunio in forma scritta alla Società, anche per il tramite d ell’intermediario, con la descrizione dettagliata dell’evento (incluso il luogo, il giorno, l’ora ed l’indicazione del presunto responsabile e/o le cause che lo hanno determinato) corredata di certificato medico;
c) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici;
d) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della Società gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato;
e) fornire, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL);
f) nel caso d’Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto
a guarigione clinica ultimata. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione
quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
L’Assicurato o, in caso di sua morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a
qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese (Art. 1915 del Codice Civile).
Si precisa che:
- le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato;
- non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non
sia coerente con l’infortunio stesso.
In caso di MALATTIA:
a) denunciare la malattia entro 10 (dieci) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia diagnosticata, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata.
b) presentare Certificato Medico contenente la diagnosi e dettagliate informazioni sulla natura della malattia;
c) documentare il decorso e le conseguenze della malattia con ulteriori certificati medici;
d) fornire alla Società, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico;
e) in ogni caso l’Assicurato deve fornire ogni ulteriore documentazione utile e collaborare con la Società con la necessaria diligenza e buona fede al fine di favorire le opportune indagini ed i necessari accertamenti. A tal fine l’Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati e produrre in originale,
se richiesto, la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica a sua disposizione, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato
o curato ambulatorialmente.
f) in caso di Inabilità Temporanea Totale dovuto a malattia, i certificati di inabilità devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
L’Assicurato o, in caso di sua morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a
qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese (Art. 1915 del Codice Civile).
Si precisa che:
- le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato;
-non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non sia coerente con la malattia stessa.
In caso di PERDITA DI IMPIEGO:
a) inviare documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro (a tal d’uopo l’Assicurato deve sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo);
b) inviare documento comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese.
L’Assicurato deve consentire un’indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società i cui costi saranno a totale carico della Compagnia.
Art. 3.2 – VALUTAZIONE DEL DANNO - RICORSO ALL’ARBITRATO
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l’IP, l'IT oppure in merito al grado di Invalidità Permanente, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città, sede di svolgimento dell’Arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino
al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato per le prestazione IP e IT, mentre sarà il tribunale del luogo di domicilio
dell’Assicurato per la prestazione IP.
Art. 3.3 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE
L'indennizzo a seguito di Invalidità Permanente totale viene liquidato qualora il grado di invalidità, accertato e determinato secondo quanto indicato al precedente Art. 2.4, sia superiore al 66%.
In caso di Invalidità permanente da Infortunio:
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, ricevuto il certificato di morte dell'assicurato, liquida agli eredi o aventi causa:
l'importo già concordato oppure, in mancanza
l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL),
corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla Società:
certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi
causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.
La Società s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.
In caso di Invalidità permanente da Malattia:
Il diritto all’indennizzo delle spese sopra indicate per invalidità permanente da malattia è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'assicurato decede, per cause diverse dalla malattia denunciata, e dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società provvede a liquidare, agli eredi o aventi causa, quanto dovuto ai sensi dell’Art. 1.F1, paragrafo §1, previa produzione del certificato di morte dell'assicurato.
Se l’Assicurato decede per cause diverse dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche necessari, la Società liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile dalla stessa con le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti paragrafi, ciò a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino:
la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero;
l’assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo stato di invalidità (es. decesso dell’assicurato a causa di incidente stradale).
Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.
Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla Società:
certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
La Società s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.
Allegato 1- TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI | |||
Garanzie: “Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto: | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA (e/o SCOPERTO) | |
EVENTI ASSICURATI _ Danni diretti al Fabbricato assicurato ed al suo Contenuto da: (Rif. normativo Art.1.A1_ §1) | |||
Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio, Fulmine, Caduta aeromobili, Onda sonica, Urto di veicoli stradali, Caduta di ascensori /montacarichi, Fumo gas o vapori | Entro la Somma Assicurata delle Garanzie Incendio (rispettivamente per i “Danni al Fabbricato” o “Danni al Contenuto”) | Franchigia frontale (se prescelta) | |
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI _Spese consequenziali di: (Rif. normativo Art.1.A1_§7) | |||
Demolizione e sgombero; | Fino al 15% dell’importo indennizzabile a termini di polizza; | Franchigia frontale (se prescelta) | |
Rimozione e ricollocamento dell’arredo; Alloggio temporaneo; Perdita pigioni; Rifacimento documenti; | Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell’importo indennizzabile a termini di polizza; | ||
Oneri di urbanizzazione; Oneri di ricostruzione; Onorari dei progettisti; Oneri notarili; | Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell’importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.000,00 (per sinistro/anno assicurativo). | ||
Rimpiazzo del combustibile. | Fino al limite massimo di € 1.500,00 (per sinistro/anno assicurativo). | ||
ESTENSIONI FACOLTATIVE _operanti qualora singolarmente acquistate in corrispondenza delle Garanzie “Incendio Fabbricato” e/o “Incendio Contenuto”: (Rif. normativo Art.1.A1_§8) | |||
ACQUA CONDOTTA | Danni diretti al Fabbricato e/o al Contenuto da: | ||
1) Spargimento di acqua, per: Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici (Rif. Normativo: punto a) | Entro il massimale annuo “Acqua condotta” delle rispettive “partite” indicato in Polizza. (Limite massimo per le dimore saltuarie di € 50.000,00 per danni ai locali ed € 30.000,00 per danni al contenuto). | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
Rottura accidentale di tubi /impianti interrati (Rif. Normativo: punto a) (Esclusi gli impianti di irrigazione) | Fino al limite massimo di € 2.000,00 (per sinistro/ anno assicurativo). | € 200,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi (Rif. Normativo: punto b) | Fino al 15% del massimale annuo “Acqua condotta” delle rispettive “partite indicato in Polizza”, con il limite massimo di € 15.000,00 (per sinistro/anno assicurativo) | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
Gelo (Esclusi i tubi interrati) (Rif. Normativo: punto c) | Fino al limite massimo di € 8.000,00 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000,00) per sinistro/anno assicurativo. | € 200,00 (o Franchigia frontale se prescelta) Franchigia raddoppiata per abitazione sprovvista di impianto di riscaldamento o non funzionante da oltre 48 ore. | |
ACQUA CONDOTTA (Segue) | 2) Traboccamento o rigurgito di: Impianti idrici, igienici e tecnici. | Fino al limite massimo di € 2.000,00 (per sinistro/anno assicurativo). | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) |
3) Occlusione di tubazioni (Esclusi pluviali e grondaie e ricerca e riparazione guasti) | Entro il massimale annuo “Acqua condotta” delle rispettive “partite” indicato in Polizza. | ||
RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI | Danni al Fabbricato, per rottura accidentale, di: | ||
Tubi non interrati | Entro il massimale annuo “Ricerca e riparazione guasti” indicato in Polizza. | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
Tubi interrati | Entro il massimale annuo “Ricerca e riparazione guasti” indicato in Polizza, con il limite massimo di € 2.000,00 (per sinistro/anno assicurativo). | € 200,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
Tubi di gas | Entro il massimale annuo “Ricerca e riparazione guasti” indicato in Polizza, con il limite massimo di € 1.000,00 (per sinistro/anno assicurativo). | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
FENOMENO ELETTRICO | Danni al Fabbricato | Entro il massimale annuo “Fenomeno Elettrico” indicato in Polizza | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) |
Danni al Contenuto | Fino al massimale annuo “Fenomeno Elettrico” indicato in Polizza con il sotto- limite (per sinistro/annuo assicurativo) del 30% con il massimo di € 3.000,00 per: Computer e strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica, Apparecchi elettronici ad uso domestico collegati all’impianto elettrico. | ||
EVENTI SOCIOPOLITICI | Danni al Fabbricato ed al Contenuto per: Atti vandalici o dolosi/ Scioperi e Tumulti popolari / Sommosse e Sabotaggio / Atti di terrorismo | Entro il massimale annuo “Eventi sociopolitici” indicato in polizza per le singole “partite”, con il limite del 30% con il massimo di € 75.000,00 per gli Atti di terrorismo. | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) |
EVENTI ATMOSFERICI | Danni al Fabbricato o al Contenuto da: | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) La franchigia si raddoppia per locali interrati | |
Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine. | Entro il massimale annuo “Eventi atmosferici” assicurato nelle singole “partite”. | ||
Acqua piovana (danni da bagnamento) | Entro il massimale annuo “Eventi atmosferici” assicurato nelle singole “partite”, con il limite massimo rispettivamente di € 20.000,00 per annualità di polizza. | ||
Sovraccarico di neve (danni da crollo e conseguente bagnatura dei locali e del contenuto). | Fino al 50% del massimale annuo “Eventi atmosferici” assicurato nelle singole “partite”. | ||
LASTRE | ▇▇▇▇▇ alle lastre appartenenti al Fabbricato e/o al Contenuto per: | ||
Eventi accidentali | Fino al massimale annuo dell’estensione facoltativa “Lastre” indicato in Polizza per le rispettive “partite”. | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
LASTRE (Segue) | Eventi atmosferici (crollo del tetto per sovraccarico di neve) | Fino al 10% del massimale annuo “Eventi atmosferici” indicato in Polizza in corrispondenza delle singole “partite”, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) |
Eventi sociopolitici | Entro il massimale “Eventi sociopolitici” indicato in Polizza in corrispondenza delle singole “partite”, con il limite massimo di € 1.500,00 per sinistro/anno assicurativo. | ||
PANNELLI SOLARI | Danni ai Pannelli solari/fotovoltaici, saldamente installati sui tetti, da eventi quali: | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine. | Entro il massimale annuo assicurato dell’estensione facoltativa “Pannelli solari”, indicato nel Modulo di Polizza. | ||
Crollo del tetto per sovraccarico di neve | Fino al 10% del massimale assicurato per l’estensione facoltativa “Eventi atmosferici” della Garanzia Incendio Fabbricato, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro/ anno assicurativo. | ||
Eventi sociopolitici | Entro il 70% del massimale annuo dell’estensione facoltativa “Eventi sociopolitici”, della Garanzia Incendio Fabbricato, indicato nel Modulo di polizza. | ||
Fenomeno elettrico | Entro il massimale annuo dell’estensione facoltativa “Fenomeno Elettrico” della Garanzia Incendio Fabbricato indicato in Polizza. | ||
Sezione B) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI | |||
Garanzie: | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA (e/o SCOPERTO) | |
RC FABBRICATO | Riferimento normativo Art.1.B1) danni a terzi derivanti dalla proprietà dell’abitazione assicurata per: | ||
Committenza Lavori (Rif. normativo: §3, punto 3) | Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 150.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | Franchigia frontale (se prescelta) | |
Interruzioni o sospensioni (Rif. Normativo: §3, punto 4) | Fino al 15% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | ||
Caduta neve e/o ghiaccio dai tetti (purchè non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità) (Rif. Normativo: §3, punto 5) | Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000,00 per sinistro. | ||
Ricorso Terzi (Rif. Normativo: §3, punto 6) | Entro il 30% della Somma Assicurata indicata in Polizza per la garanzia RC Fabbricato, con il limite massimo di € 300.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | Franchigia frontale (se prescelta). Minimo € 200,00 in caso di sinistri che coinvolgano condòmini, parenti o affini dell'assicurato. | |
Spargimento d’acqua condotta (Rif. Normativo: §3, punto 7) | Entro il 5% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite di € 100.000,00 (ridotto ad € 30.000,00 per le case saltuarie, vuote e/o inoccupate). | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) Franchigia raddoppiata in caso di sinistri che coinvolgano condòmini parenti o affini dell'assicurato. | |
Rigurgito di fognature (Rif. Normativo: §3, punto 8) | Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | ||
RC CONDUZIONE | Riferimento normativo Art.1.B2) danni a terzi durante la conduzione dei locali assicurati per: | ||
Occlusione accidentale di impianti fognari (Rif. Normativo: §1, punto 1) | Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | € 100,00 (o Franchigia frontale se prescelta) Franchigia raddoppiata in caso di sinistri che coinvolgano condòmini parenti o affini dell'assicurato. | |
Spargimento d’acqua da rottura accidentale apparecchiature e macchine ad uso domestico (Rif. Normativo: §1, punto 3) | Entro il 15% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno assicurativo (ridotto ad € 30.000,00 per le abitazioni ad uso saltuario). | ||
Interruzioni o sospensioni attività (Rif. Normativo: §1, punto 4) | Fino al 15% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno assicurativo | Scoperto del 10% dell’indennizzo (minimo € 100,00 o Franchigia frontale, se prescelta) | |
Danni fisici subiti da badanti e addetti ai servizi domestici (Rif. Normativo: §1, punto 6) | Fino al 50% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000,00 per singola persona. | Franchigia frontale (se prescelta) | |
Rischio locativo (Rif. Normativo: §2, punto B) | Fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza per la Garanzia RC Conduzione. | ||
▇▇▇▇▇ a cose di terzi (ospiti presso l’abitazione) | Fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 2.000,00 per sinistro. | ||
▇▇▇▇▇ a cose di terzi da incendio (abitazione locata in uso di terzi) | Fino al 15% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno assicurativo | ||
RC CAPOFAMIGLIA | Riferimento normativo Art.1.B3) danni a terzi nell’ambito della vita privata (nel tempo libero e di relazione): | ||
▇▇▇▇▇ a terzi nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli | Fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite del 50% per sinistri avvenuti in USA e CANADA | Franchigia frontale (se prescelta) | |
Danni a ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇. Normativo punto b) | Fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | ||
▇▇▇▇▇ durante l’uso di appartamenti o camere in affitto da parte di figli studenti (▇▇▇. Normativo: punto k) | Fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000,00 per sinistro/anno assicurativo. | ||
▇▇▇▇▇ fisici involontariamente causati a babysitter e sorvegliati temporanei (Rif. Normativo: punto m ed n) | Fino al 50% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000,00 per singola persona. | ||
RC CANI&GATTI | Riferimento normativo Art.1.B5) danni a terzi causati da cani e gatti di proprietà o detenuti dall’assicurato e suo nucleo: | ||
Aggressione di cani (danni a persone o animali) con mancata osservanza di norme di legge. | Fino al 50% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 750.000,00 per sinistro/ anno assicurativo. | Scoperto del 20% dell'indennizzo, con il minimo di € 500,00 | |
▇▇▇▇▇ a cose di terzi (Rif. Normativo: §1, punto c) | Fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro. | ||
Affido temporaneo gratuito: lesioni al custode (Rif. Normativo: §2, punto a) | Fino al 50% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000,00 per singola persona. | ||
Lesioni ai figli minori di 14 anni dell’assicurato, con conseguente Invalidità Permanete. (Rif. Normativo: §2, punto b) | Fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza. | ||
RC CANI&GATTI (Segue) | Partecipazione a fiere e mostre: (per danni ad altri animali) (Rif. Normativo: §2, punto c) | Entro il limite di risarcimento massimo di € 2.500,00 per sinistro/anno assicurativo. | Scoperto del 20% dell'indennizzo (con il minimo di € 500,00) |
Sezione C) FURTO | |||
Garanzie: | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA (e/o SCOPERTO) | |
FURTO | Riferimento normativo Art.1.C1) _Furto di oggetti contenuti nell’abitazione assicurata: | ||
Furto con destrezza (Rif. Normativo: §1, punto c) | Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza. | Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di € 150,00 (o € 350,00 se prescelta la franchigia frontale) | |
Furto commesso dai domestici (Rif. Normativo: §1, punto d) | Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro/ anno di assicurazione. | ||
Furto del contenuto nella dimora saltuaria | Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza (con esclusione delle Collezioni, Gioielli e Preziosi, Oggetti Pregiati, Valori nel periodo di disabitazione). | ||
Furto nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l’Abitazione assicurata. (Rif. Normativo: §1, punto e) | Entro il 5% del massimale annuo assicurato, con il massimo di € 3.500,00 per annualità assicurativa (con il limite per biciclette e apparecchiature elettroniche e particolari di € 500,00 per singolo oggetto, e di € 2.000,00 per annualità assicurativa. | € 150,00 (o Franchigia frontale se prescelta) | |
Furto di fissi ed infissi (Rif. Normativo: §2, punto b) | Entro il 30% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa. | ||
Guasti cagionati dai ladri (Rif. Normativo: §2, punto c) | Entro il 30% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa. | ||
Atti vandalici e dolosi (Rif. Normativo: §2, punto d) | Entro il 10% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 5.000,00 per annualità assicurativa. | Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 (o € 350,00 se prescelta la franchigia frontale) | |
Rifacimento documenti (Rif. Normativo: §2, punto e) | Fino al limite di € 500,00 (per sinistro/ annualità assicurativa). | - | |
Sostituzione o modifica serrature (Rif. Normativo: §2, punto f) | Fino al limite di € 500,00 (per sinistro/ annualità assicurativa). | - | |
Furto in cassette di sicurezza (Rif. Normativo: §2, punto g) | Entro il 60% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 50.000,00 per sinistro/annualità assicurativa. | Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 (o € 350,00 se prescelta la franchigia frontale) | |
Furto in locali di villeggiatura (Rif. Normativo: §2, punto h) | Entro il 25% del massimale annuo assicurato, con il massimo di € 10.000,00 per sinistro/annualità assicurativa, con il sotto-limite di € 1.300,00 per Gioielli e Preziosi, ed € 250,00 per carte valori e denaro contante. | ||
Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici (Rif. Normativo: §2, punto i) | Fino al limite di € 2.000,00 (per sinistro/ annualità assicurativa). | - | |
Indennizzo speciale (Rif. Normativo: §2, punto j) | Fino al 5% dal danno indennizzabile, con il massimo di € 5.000,00 (per sinistro/anno assicurativo). | - | |
FURTO (all’esterno dell’abitazione) | ▇▇▇▇▇▇ e rapina (Rif. Normativo: §3) | Entro il massimale assicurato “scippo e rapina” indicato in polizza, con il limite di € 2.000,00 (per sinistro/ annualità assicurativa) per spese mediche dovute a lesioni conseguenti allo scippo. | Scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di € 100,00 (elevato ad € 500,00 per minori 14 anni) o minimo di € 350,00 se prescelta la franchigia frontale. |
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