Valore Intero Clausole campione
Valore Intero. Se non diversamente specificato, l’assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del Veicolo. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo, l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall’art. 1907 Codice Civile. Per quanto riguarda il Veicolo, il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).
Valore Intero. Se non diversamente specificato nel Modulo di Polizza, l’assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve essere uguale al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile) Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile), l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall’art. 1907 Codice Civile. Il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura). La regola proporzionale non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di “Quattroruote Professional” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale del Veicolo. • Il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro è 30.000,00 euro; • Il valore assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza è di 15.000,00 euro; • Si verifica un danno di 20.000,00 euro; • L’Indennizzo sarà: 10.000 euro (dato da: 20.000 x 15.000 / 30.000 = 10.000 euro)
Valore Intero. L'assicurazione è prestata per la totalità delle cose e la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore delle cose stesse. Se l'assicurazione è stipulata per un valore inferiore, è operante il disposto di cui all'art. 65 "Assicurazione parziale".
