Spese di ricerca e riparazione Clausole campione

Spese di ricerca e riparazione. PER I DANNI DA SPARGIMENTO D’ACQUA
Spese di ricerca e riparazione. La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizzabile in base alle lettere a) e b) dell'art. 9 della presente Sezione, viene estesa al rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese liquidate a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia fissa di € 250,00 con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.
Spese di ricerca e riparazione. Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo “Bagnamento” e limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbrica- to, anche se causati da gelo, sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la de- molizione e/o il ripristino del danno. Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all’aperto, anche se inter- rati e protetti da apposite coibentazioni. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Spese di ricerca e riparazione. Qualora sia stato risposto SI alla dichiarazione 8 riportata sul modulo di polizza, la Società: › in caso di occlusione o di rottura accidentale anche conseguente a gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicura- to, rimborsa le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonchè le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato assicurato. In caso di sinistro il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 1.500,00; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 150,00; › in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza:
Spese di ricerca e riparazione. In caso di fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici installati nel fabbricato, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per: • la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto; • la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; • il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. La garanzia può essere attivata solo se assicurato il fabbricato. Eventi sociopolitici L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi. Atti di terrorismo L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Eventi atmosferici L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: • uragano, bufera, nubifragio, tempesta, grandine, ciclone, tromba d’aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti a ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
Spese di ricerca e riparazione. Sono escluse le spese sostenute per: - i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; - gli impianti idrici interrati o esterni al fabbricato; - gli impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine; - le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione la Società, in caso di danno risarcibile in base alla precedente lettera O - ACQUA CONDOTTA, si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, con esclusione della parte affetta da guasto, relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto, fino alla concorrenza della somma di € 1.000,00 e previa detrazione per ogni Sinistro dell'importo di € 103,00.
Spese di ricerca e riparazione. Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo “Bagnamento” e limitatamente ai Pagina 6 di 17 Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 - BU2513/05 Condizioni di Assicurazione danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbrica- to, anche se causati da gelo, sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la de- molizione e/o il ripristino del danno. Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all’aperto, anche se inter- rati e protetti da apposite coibentazioni. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Spese di ricerca e riparazione. Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo 17.1 - "

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: – per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; – per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; – per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; – per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; – per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; – per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; – per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: – il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; – gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.

  • Canone di locazione Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ......... oltre ad I.V.A. di legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all’art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

  • Sistema di relazioni sindacali Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.