Contratti bancari Clausole campione

Contratti bancari. La nullità della clausola “uso piazza” nel rapporto di conto corrente bancario di Xxxxxxx Xxxxxxxxx Ancora controversi e meritevoli di esame appaiono gli effetti contabili della riconosciuta nullità della clauso- la di rinvio agli usi di piazza, presente, sovente, nella contrattualistica ante l. n. 154 del 1992, in rapporti di conto corrente bancario conclusi poi successivamente. Come dimostra l’elaborazione giurisprudenziale si tratta di problematiche suscettibili di rimettere in discussione radicalmente, con la ripetibilità degli interessi anatocistici, il saldo finale del rapporto, trasformando, sovente, il debito del correntista, quale risulta dall’ul- timo estratto conto, in credito nei confronti della banca.
Contratti bancari. Cassazione Civile, sez. I, 28 settembre 2005, n. 18947 Pres. Proto - Rel. Salvato - P.M. Patrone (Diff.) - Calabrò c. Bnl S.p.a. I In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all’istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qual- siasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della inter- venuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato in- contro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall’avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contrat- to, al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l’invio della comunicazione sia stato o me- no tempestivo ovvero se l’eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell’obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell’operazione di compensazione, da ritenersi per- fezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall’altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni. II In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all’istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qual- siasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della inter- venuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato in- contro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall’avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede ne...
Contratti bancari. Il settore bancario è indiscutibilmente paradigmatico in tema di potere unilaterali di modifica del regolamento contrattuale: prima che intervenisse la normativa del 1992 recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»,103 le norme bancarie uniformi sui depositi in conto corrente (art. 15) e sui conti correnti di corrispondenza (art. 16) sancivano per l’azienda di credito la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni di tali rapporti. Oggi la disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 118 del Testo Unico Bancario e utilizza due principali criteri distintivi: la tipologia di 102 X. Xxxx., 00 aprile 2008, n. 10651, con nota di Xxxxxxxx, Impossibilità di effettuazione dei servizi e obblighi del tour operator, in Giur. it., 2009, 336,; Trib. Milano, sez. VI, 13 maggio 2010.
Contratti bancari. I contatti bancari sono contratti tipici stipulati con una banca. I più comuni contratti bancari sono: ▪ deposito bancario; ▪ conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza); ▪ anticipazione bancaria; ▪ sconto bancario; ▪ finanziamenti.
Contratti bancari. 3.1) Contratti bancari di anticipazione 3.1.1) Quando deve autorizzare
Contratti bancari. 1. Premessa pag. 1227 § 2. Operazioni e servizi bancari e finanziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1227 § 3. Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1227 § 4. Requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1228 § 5. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali . . . . . . . . . . . . . » 1229 § 6. Comunicazioni periodiche alla clientela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1229 § 7. Decorrenza delle valute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1230

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