ONERI SICUREZZA Clausole campione

ONERI SICUREZZA. Il locatario deve altresì garantire un’utilizzazione dell’immobile compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. Il locatario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi).
ONERI SICUREZZA. (non soggetti a ribasso) € 185’100 Gli importi si intendono comprensivi di ogni spesa che l’incaricato dovrà affrontare nel corso di esecuzione del contratto.
ONERI SICUREZZA. L’importo relativo agli oneri della sicurezza è stato stimato in € 3600,00 (euro tremilaseicento) iva esclusa, per i complessivi 6 anni. Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008.
ONERI SICUREZZA. Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, l'appalto del servizio di manutenzione degli impianti è soggetto ad interferenze e pertanto è necessario redigere il Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi; in ogni caso il concorrente dovrà indicare nella propria offerta i costi di sicurezza specifici, connessi con la propria attività (“oneri aziendali di sicurezza”), ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
ONERI SICUREZZA. Il locatario deve altresì garantire un’utilizzazione dell’immobile compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli
ONERI SICUREZZA. Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, la concessione del servizio é soggetto ad interferenze e pertanto é necessario redigere il Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi; in ogni caso il concorrente dovrà indicare nella propria offerta i costi di sicurezza specifici, connessi con la propria attività (“oneri aziendali di sicurezza”), ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
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