OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO Clausole campione

OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO. Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici, nella persona dell'Arch. Xxxxxxx XXXXXXX, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto al RTI tra APPALTI IN RESTAURI SRL e HABILIS SRL, in persona del Sig. Xxxxxxxx XX XXXXX, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per i lavori diManutenzione Ordinaria Edile - anno 2020-2022 categoria OG2-OS2-A"”, alle condizioni tutte di cui: - al presente contratto; - alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate sulla piattaforma START della Regione Toscana; dai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne costituiscono parte integrante e sostanziale: - Capitolato Speciale di Appalto; - Piano Dettagliato degli Interventi; - Elenco degli Immobili; - Computo Metrico estimativo; - Quadro Tecnico Economico; - Disciplinare Tecnico Prestazionale; - Cronoprogramma; nonché, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale, dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non materialmente allegati: - D.U.V.R.I. base; - bozza di Contratto Attuativo. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 11 del Capitolato Speciale, formerà parte integrante del presente Contratto, pur se non materialmente allegato, il Piano Operativo di Sicurezza che l’Appaltatore produrrà obbligatoriamente alla Stazione Appaltante al momento dell’esecuzione dei lavori. Le parti danno, altresì, atto che costituisce parte integrante del presente Contratto, pur se non materialmente allegato, il Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. Il Sig. Xxxxxxxx XX XXXXX, nei nomi, accetta tutte le condizioni cui viene subordinato il presente contratto di appalto, e si obbliga ad osservarle e farle osservare scrupolosamente. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI delle Scuole Pubbliche dell'Infanzia e Primarie del Territorio Comunale, di cui all’allegato elenco, con l’obbligo di effettuare il servizio con un massimo di n. 9 Scuolabus comunali + n. 1 automezzo comunale per il trasporto scolastico degli alunni disabili, che l’Amministrazione Comunale d’ora in poi denominata A.C., darà all’Impresa aggiudicataria, d’ora in poi denominata I.A., aumentabili o diminuibili, secondo le esigenze scolastiche, con percorsi ed orari e relativi posti a sedere, previsti per ciascun automezzo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3. L’I.A. in particolare dovrà fornire i seguenti servizi:
OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO. 5 Art. 2 Forma e ammontare dell’appalto 6 Art. 3 Modalità di finanziamento dell’appalto 7 Art. 4 Norme e prescrizioni integranti il capitolato 8 Art. 5 Qualifiche dell'Appaltatore e dei subappaltatori 8 Art. 6 Documenti contrattuali 8 Art. 7 Interpretazione del progetto e del capitolato speciale di appalto 9 Art. 8 Domicilio dell’Appaltatore, obbligo di presentarsi e rappresentanti dello Appaltatore 9 Art. 9 Osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro dipendente 9 Art. 10 Spese contrattuali 9 Art. 11 Cauzione provvisoria e definitiva, garanzie e coperture assicurative 9 Art. 12 Consegna dei lavori 10 Art. 13 Differenze riscontrate all'atto della consegna 10 Art. 14 Programma dei Lavori 11 Art. 15 Tempo utile e penale per ritardo 11
OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati, collaudati, agibili ed omologati gli impianti di pubblica illuminazione, finalizzato ad un risparmio energetico minimo del 50% del consumo storico convenzionale (con riferimento all'anno 2015), così come definito dal progetto posto a base di gara e, in particolare, l'installazione di nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED in sostituzione degli esistenti a tecnologia obsoleta previa rimozione degli stessi e il servizio di fornitura e noleggio operativo dei nuovi corpi illuminanti per tutta la durata dell'appalto (in numero totale pari a 1138), e i lavori complementari quali il rifacimento e/o la messa a norma dei quadri elettrici a protezione delle linee (in numero pari a 28 esistenti e 15 di nuova installazione) e come specificato dal progetto posto a base di gara, la trasformazione degli impianti in classe di isolamento I, l'aggiornamento delle tavole di progetto a base di gara (as built) con recepimento delle eventuali migliorie proposte in fase di gara dal concorrente aggiudicatario oltre che l'attività di monitoraggio e manutenzione degli impianti e dei componenti installati per l'intera durata dell'appalto, stabilita in 8 anni. Alla conclusione dell'appalto e del servizio di noleggio operativo, i corpi illuminanti oggetto del noleggio operativo saranno riscattati dall'amministrazione comunale al prezzo simbolico e convenuto di € 1,00 (uno/00) per la totalità dei corpi illuminanti. La prima rata dei compensi sarà corrisposta a 6 mesi dalla consegna del certificato di collaudo positivo. Ai sensi dell'allegato A del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 i lavori sono classificati nella categoria OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (categoria unica). Potranno partecipare all’appalto le ditte aventi i requisiti previsti dall’art. 45, 80 e 90 del Regolamento per l’importo posto a base di gara o le ditte aventi la qualificazione SOA per la Categoria OG10 classifica I o superiore. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate...
OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO. 4 Art. 4 - Ammontare dell’appalto 5
OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO. 1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, forniture e quant’altro necessario relativo all’opera il cui titolo è indicato all’art. “Premessa”.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: