PENALE PER RITARDO Clausole campione

PENALE PER RITARDO. La penale per il ritardo nell’esecuzione della fornitura, salvo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura del 2 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto ammontare.
PENALE PER RITARDO. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio, richiesti con dall'Accordo Quadro e dal Capitolato e proposti dall'Appaltatore nel progetto tecnico della propria offerta, l’Appaltatore sarà tenuta a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come disposto dall'art. 11 del Capitolato a cui si rimanda per la disciplina specifica.
PENALE PER RITARDO. In caso di ritardo nell’esecuzione e/o ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale, l’Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà assoggettata a penale applicate secondo le seguenti modalità: - per mancato intervento di estrema urgenza da eseguirsi entro tre ore dalla chiamata, a corpo €. 60,00; - per mancato intervento di emergenza da eseguirsi entro le ventiquattrore dalla chiamata, a corpo €. 25,00; - per interventi di manutenzione ordinaria, la penale per ogni ulteriore giorno di ritardo è stabilità nell’ uno per mille (1 x 1.000) dell’ammontare netto contrattuale (Ordine di Lavoro) e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento (10%). - per interventi di manutenzione migliorativa, la penale per ogni ulteriore giorno di ritardo è stabilità nell’ uno per mille (1 x 1.000) dell’ammontare netto contrattuale (Ordine di Lavoro) e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento (10%). Le penali trovano altresì applicazione nel caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Tali penali saranno applicate mediante deduzione del suo ammontare dalla contabilità redatta dalla D.L. e comunque, dall’importo del conto finale. Se l’ammontare della penale risulterà superiore a quello della rata di saldo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria.
PENALE PER RITARDO. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio, richiesti con dall'accordo quadro e dal Capitolato e proposti dall'appaltatore nel progetto tecnico della propria offerta, la Ditta sarà tenuta a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come disposto dall'art. 9 del Capitolato a cui si rimanda per la disciplina specifica.
PENALE PER RITARDO. La penale per il ritardo nell’esecuzione del servizio, salvo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto ammontare.
PENALE PER RITARDO. 1. Il mancato rispetto dei termini stabiliti ai precedenti articoli 9 e 10, comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, naturale consecutivo, pari ad euro 50,00 (cinquanta/00).
PENALE PER RITARDO. La penale è calcolata in funzione del ritardo della consegna degli elaborati o delle prestazioni pattuite per ogni singolo contratto operativo ed ammonta ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Per le prestazioni della durata di un giorno o inferiore la penale sul ritardo è pari a 50 €/h.
PENALE PER RITARDO. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio, richiesti dall'accordo quadro e dal Capitolato, saranno applicate le penali di cui all’art. 16 del Capitolato a cui si rimanda per la disciplina specifica.
PENALE PER RITARDO. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SubAppaltatore, la penale pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo, entro il limite massimo del 10% dell'importo del presente, e fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SubAppaltatore.
PENALE PER RITARDO. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Saranno tenute presenti Ie sospensioni disposte daIIa Direzione dei Lavori e/o Ie proroghe stabiIite da accordi f ra Amministrazione e AppaItatore. La concessione deIIa proroga o sospensioni non modificherà gIi obbIighi contrattuaIi che competono aII'AppaItatore quaIora Ia maggior durata dei Iavori sia imputabiIe aII'Amministrazione. ln caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori l'Amministrazione si riserva la possibilità di rescissione del contratto e provvederà d'ufficio al completamento degli stessi valutando altresì l'indennizzo che l'impresa dovrà corrispondere alla Stazione AppaItante per iI mancato adempimento dei rapporti contrattuaIi.