Obbligo di collaborazione Clausole campione

Obbligo di collaborazione. Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una mo- difica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel ri- spondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.
Obbligo di collaborazione. Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l’Ufficio centrale di compensazione nell’adempimento dei suoi compiti. In particolare:
Obbligo di collaborazione. L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato. La Committente, in casi di particolare complessità o comunque quando lo ritenga necessario per la buona esecuzione dei lavori, si riserva il diritto di eseguire in proprio o far eseguire da ditte di propria fiducia talune attività o parti di esse, anche della stessa tipologia di quelle ricomprese nell’oggetto del Contratto, senza che l’Appaltatore possa per questo formulare riserva alcuna. L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Committente o alle altre ditte incaricate di cui sopra tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione di dette attività e a concedere loro l’utilizzo delle opere provvisionali eventualmente installate per uso proprio o su specifica richiesta del D.L. senza diritto ad alcun compenso ulteriore oltre a quello derivante dalla esecuzione delle attività di propria competenza. Il corrispettivo delle lavorazioni eventualmente eseguite in proprio o affidate a ditte terze non è compreso nell’importo di cui al presente Contratto.
Obbligo di collaborazione. L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al R.U.P., al D. LL. (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi mo- mento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza neces- saria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i mate- riali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
Obbligo di collaborazione. 5.1 Le Parti si impegnano l’una nei confronti dell’altra ad adoperarsi con la massima diligenza e celerità, nei limiti delle rispettive competenze e possibilità, affinchè entro il 31 dicembre 2016 - data indicata nel bando di gara per la stipu- la del contratto definitivo e di cui al successivo art. 6 - venga approvato da par- te dei competenti organi collegiali dei comuni di Milano e di Rho l’Atto di Pro- grammazione negoziata presentato dalla Promittente Venditrice sulla base del progetto della Promissaria Acquirente selezionato in sede di gara.
Obbligo di collaborazione. Gli operatori, nella fase istruttoria e in tutti i momenti successivi, con particolare riferimento anche all’eventuale contenzioso giudiziale, sono tenuti a comunicare al CGS o alla sua articolazione locale tutte le informazioni e le notizie utili per una corretta valutazione dell'evento. Le dichiarazioni reticenti o non veritiere del personale che determinino un’errata valutazione del sinistro possono comportare il diritto di rivalsa da parte dell’Azienda.
Obbligo di collaborazione. E’ fatto obbligo al concessionario di:
Obbligo di collaborazione. 1. Le Parti si impegnano ad apportare le modifiche/integrazioni alla presente convenzione che non alterino i contenuti essenziali della medesima qualora necessario.
Obbligo di collaborazione. 1. I dipendenti delle strutture organizzative interne, nella fase istruttoria, sono tenuti a comunicare tutte le informazioni e le notizie utili per una completa istruttoria che consenta una corretta valutazione dell’evento e la quantificazione del danno effettivamente subito.
Obbligo di collaborazione. La SA si impegna a collaborare ai fini dell’idonea realizzazione e allestimento dei lavori mettendo a disposizione, ove occorra, proprio personale presso i siti oggetto d’intervento. La IA si impegna a organizzare sopralluoghi di personale della SA, a richiesta di quest’ultima, presso i siti ove si svolgeranno le prestazioni e nel corso delle stesse.