Obblighi dell’Esercente Clausole campione

Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve: a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell’anno, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte, del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vi- genti; b) astenersi dall’applicare commissioni aggiuntive per i Titolari che utilizzano le Carte quale mezzo di pagamento per concludere le Transazioni; tali commis- sioni, ove applicate, in quanto contrarie alle vigenti disposizioni normative e re- golamentari in materia verranno riaddebitate all’Esercente da parte della Società, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20; c) accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare con gli stessi criteri gene- ralmente adottati per la propria clientela; d) accettare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività con esclusione di qualun- que corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente;
Obblighi dell’Esercente. 10.1 L’Esercente deve: a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell’anno, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte, del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vigenti;
Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve conservare e custodire con la massima diligenza professionale (art. 1176 co. 2 codice civile), i POS, le apparecchiature connesse e i programmi in- stallati, anche se di proprietà sua o di terzi. Per i POS forniti dalla Società, in caso di furto, danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei POS, l’Esercente pagherà il contributo spese indicato nel documento Servizi Tecnici e Condizioni economiche, richiesto dalla Società. Anche per i POS non forniti dalla Società, l’E- sercente deve astenersi da ogni intervento e deve impedire ogni intervento, non autorizzato dalla Società sui POS, sui programmi installati nonché sulle apparecchia- ture cui sono collegati POS o programmi, che possa compromettere la sicurezza, l’efficienza e la regolare erogazione del Servizio POS. L’Esercente deve vigilare sul corretto utilizzo dei POS, concesso solo a personale di fiducia comprovata e ade- guatamente istruito. L’Esercente adotta ogni precauzione utile a salvaguardare la sicurezza degli ambienti ove sono installati i POS (a titolo esemplificativo: sistemi di allarme, videosorveglianza, serrature blindate, ecc.). L’Esercente si impegna a segnalare tempestivamente alla Società: qualsiasi evento di effettiva o sospetta in- trusione illecita nei locali commerciali ove sono collocati i POS; qualsiasi furto di POS anche non di proprietà della Società; qualsiasi segno di manomissione sui POS anche rilevabile a vista. L’Esercente, per i POS non forniti dalla Società, deve preven- tivamente informare la Società di ogni intervento di manutenzione di soggetti indi- viduati dall’Esercente; la Società si riserva comunque di verificare in ogni momento le compatibilità di cui all’articolo 3 del Regolamento Esercenti. L’Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS fornito dalla So- cietà presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di trasporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in sede di installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disinstallazione. Resta esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti a persone o cose di proprietà del Esercente o di terzi, salvi i limiti inderogabili di legge.
Obblighi dell’Esercente. 6.1 L’Esercente si impegna a:
Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve: a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qua- lunque periodo dell’anno; b) astenersi dall’applicare commissioni aggiuntive per i Ti- tolari che utilizzano le Carte quale mezzo di pagamento per concludere le Transazioni; tali commissioni, ove applicate, in quanto contrarie alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia verranno riaddebitate all’Esercente da parte della Società, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20; c) accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela; d) accettare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività con esclusione di qualunque correspon- sione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente; e) astenersi dal fra- zionare le operazioni di vendita in più Transazioni; f) astenersi dal reiterare richieste di autorizzazioni, sulla stessa Carta e per importi decrescenti, a seguito di mancata autorizzazione per l’importo originale dell’operazione di vendita; g) esporre per tutta la durata del presente Contratto, in modo evidente, all’esterno o all’interno dell’eser- cizio, sul proprio sito internet o sul proprio materiale informativo, le vetrofanie, i loghi e gli altri eventuali materiali relativi esclusivamente alle sole categorie e marchi di Carte accettate, forniti dalla Società ai costi indicati sul Documento di Sintesi; h) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del Contratto; i) approvvigio- narsi tempestivamente, presso la Società, del materiale operativo necessario per l’e- secuzione del Contratto (Documenti di Vendita, ecc.); l) astenersi dal presentare alla Società Documenti di Vendita per l’esecuzione di Ordini di Pagamento prima della consegna della merce e/o della prestazione del servizio; m) conservare, nel caso in cui la merce acquistata debba essere prodotta o spedita, la prova dell’avvenuta consegna o spedizione della merce dopo aver concordato per iscritto con il Titolare le modalità di spedizione e consegna; n) consentire che il suo nominativo, con eventuale indirizzo telematico, sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni anche telema- tiche o elettroniche curate dalla Società o dai Circuiti, esonerando la stessa da ogni re- sponsabilità derivante da errori o inesattezze; o) segnalare immediatamente per iscrit- to alla Società la cessazione dell’at...
Obblighi dell’Esercente. 3.1. L’Esercente si impegna a:
Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve:
Obblighi dell’Esercente. 5.1. L’Esercente si impegna a: a) acquistare le ricariche tecnologiche ai prezzi indicati nel “Listino”, rendendole disponibili alla clientela tutti i giorni dell’anno, compatibilmente con gli orari di apertura, i giorni di ferie e di riposo settimanale dei locali commerciali in cui svolge l’attività; b) non modificare i prezzi di rivendita delle ricariche tecnologiche, non applicare e/o promettere sconti, ribassi, aumenti o prestazioni accessorie, rispetto a quanto previsto nel Listino; c) dare massima evidenza e accessibilità, all’interno dei locali commerciali, al materiale pubblicitario ed informativo relativo al Servizio, che sarà eventualmente reso disponibile da A-Tono e/o suoi Partners; d) dare la necessaria assistenza ai clienti con la massima diligenza professionale, informandoli sulle caratteristiche del Servizio offerto; e) adottare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, tutte le misure fisiche, logiche ed organizzative per prevenire la divulgazione dei dati e per tutelare la segretezza delle informazioni trattate.
Obblighi dell’Esercente. 6.1. L’Esercente si impegna a: a) acquistare i contenuti informativi ai prezzi indicati nel “Listino” e renderli disponibili alla clientela tutti i giorni dell’anno, compatibilmente con gli orari di apertura, i giorni di ferie e di riposo settimanale dei locali commerciali in cui svolge l’attività; b) dare massima evidenza e accessibilità, all’interno dei locali commerciali, al materiale pubblicitario ed informativo relativo al Servizio, che sarà eventualmente reso disponibile da A-Tono e/o suoi Partners; c) dare la necessaria assistenza ai clienti con la massima diligenza professionale, informandoli sulle caratteristiche del Servizio offerto.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.