Recesso della Società Clausole campione

Recesso della Società. La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso della Società. La Società può recedere dall’intero Contratto, ovvero da uno o più singoli Servizi Collegati al Contratto, con preavviso di 2 (due) mesi, dandone comunicazione in forma scritta all’Esercente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. o mo- dalità equipollente o con le modalità di cui all’art. 26. Non è previsto alcune onere a carico dell’Esercente. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui l’Esercente viene a conoscenza dell’e- sercizio del recesso da parte della Società.
Recesso della Società. Fermo quanto indicato nell’art. 2.3, secondo comma che precede, La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso della Società. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dall’adesione entro 30 giorni dal momento in cui è informata dell’adesione dell’Assicurato, dandone comunicazione all’Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. Il recesso comporta l’annullamento dell’adesione e delle coperture assicurative.
Recesso della Società. Art.8 Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP Art.9 Modifiche dell’assicurazione
Recesso della Società. Si prevede che il Promittente Xxxxxxxxx abbia la possibilità di recedere dal contratto preliminare nell'ipotesi in cui entrino in vigore nuove disposizioni o modifiche di disposizioni precedenti che possano incidere sulla regolare esecuzione del contratto. La clausola attribuisce dunque al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere e perciò è da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis n. 7 cod. civ. Va soggiunto che tale clausola viola verosimilmente anche l'art. 1469 quinquies n. 2 cod. civ., allorché l'esercizio del diritto di recesso consenta al professionista di sottrarsi alla responsabilità per inadempimento.
Recesso della Società. Si rinvia alle osservazioni relative all’art. 15 del contratto di multiproprietà immobiliare.
Recesso della Società. In presenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale ed anche laddove fosse pattuito un termine di durata del deposito, la Società avrà facoltà di richiedere in ogni momento al Cliente di provvedere al ritiro delle merci depositate. In tali ipotesi, la Società dovrà inviare al Cliente una comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata contente una specifica richiesta in tal senso. Al fine di garantire al Cliente un adeguato preavviso per l’organizzazione e l’esecuzione delle necessarie attività, si conviene che il Cliente dovrà provvedere al ritiro dei beni ed alla liberazione integrale dei locali entro e non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, salvo diverso accordo in forma scritta tra le parti. Qualora il Cliente non provveda al ritiro della merce depositata entro il termine assegnato, la Società sarà autorizzata a procedere allo smaltimento e/o alla offerta in vendita a terzi di tale merce senza ulteriori formalità, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.
Recesso della Società. Art.8 Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP
Recesso della Società. Non è previsto diritto di recesso per sinistro per la Convenzione e per le coperture emesse per ogni sperimentazione con singolo certificato. Ognuna delle parti ha facoltà di dare disdetta alla Convenzione alla fine di ogni singola annualità assicurativa con preavviso di 180 giorni a mezzo di raccomandata A.R., fax. o PEC La copertura delle singole sperimentazioni assicurate è garantita fino al loro termine