Obblighi del Produttore Clausole campione

Obblighi del Produttore. 3.1. Il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, si impegna a:
Obblighi del Produttore. Xxxxx restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato D.Lgs. n.102/05, le OP che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei capitolati previsti nel Contratto di Fornitura e nel rispetto dell’Accordo Generale Circoscrizionale. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 7. Le OP che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione dichiareranno nel contratto di fornitura, con riferimento alla manodopera impiegata, l’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della normativa in materia previdenziale e assistenziale e di quella in materia di lavoro per immigrati e della normativa in materia di scurezza sul lavoro.
Obblighi del Produttore. Il Produttore si obbliga a:
Obblighi del Produttore. Il produttore si obbliga a: • comunicare la superficie e i dati catastali relativi alle particelle interessate alla coltivazione delle varietà previste dal Disciplinare di cui in premessa. • attenersi al processo produttivo osservando il Disciplinare; • comunicare allo stoccatore tutte le operazioni colturali effettuate (concimazioni, diserbi, trattamenti, etc.) e i prodotti utilizzati, in conformità del Disciplinare; • produrre e conservare tutta la documentazione agronomica necessaria; • consentire la verifica del rispetto del Disciplinare da parte dello Stoccatore o da parte di eventuali operatori preposti dall’Industria (ditta sementiera, tecnico di campo, etc); • vendere e/o consegnare allo stoccatore tutta la granella prodotta nelle campagne agrarie 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 in esecuzione del presente accordo;
Obblighi del Produttore. L’accesso al sito culturale per lo svolgimento del concerto in oggetto sarà consentito nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dalle Autorità Competenti e finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e sarà condizionato al possesso del green pass come da norme vigenti; nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche), al rispetto delle norme di distanziamento sociale. Il Produttore si impegna a fornire e a farsi responsabile a proprie spese delle seguenti voci:
Obblighi del Produttore. Il Produttore garantisce la conformità dei Prodotti alle caratteristiche tecniche dichiarate e la loro immunità da vizi e difetti, nonché la loro sicurezza secondo gli standard vigenti al momento della loro messa in commercio. Il Produttore si obbliga altresì a consegnare il Prodotto in perfetta efficienza, garantire il pacifico godimento del bene da parte del Cliente utilizzatore per tutta la durata del contratto. Il Produttore assicura che i prodotti sono esenti da difetti o vizi di materiali e di costruzione; ne garantisce pertanto la durata nel tempo a condizione tuttavia che i Prodotti si trovino in normali condizioni di utilizzo e manutenzione.
Obblighi del Produttore. 3.b.1) Durante la fase di produzione del Film, il Produttore si impegna ad assicurare al Produttore Associato quale produttrice esecutiva, la copertura finanziaria sufficiente a coprire l’intero costo del Film, di cui al preventivo analitico che sarà allegato alla presente sotto la lettera a).
Obblighi del Produttore. 3.1 Il Produttore fabbricherà e consegnerà i prodotti conformemente ai requisiti stabiliti per ognuno di essi.
Obblighi del Produttore. Xxxxx restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato X.Xxx. n. 102/05, le O.P. che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei capitolati previsti nel contratto di fornitura. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 7.
Obblighi del Produttore. Il produttore si impegna a conferire all’acquirente biomasse conformi alla tabella A – punto IV – di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 2 marzo 2010. Il produttore si impegna a garantire la tracciabilità e rintracciabilità di cui all’allegato I, punto IV con particolare riferimento all’indicazione nel documento di trasporto del nominativo dell’azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto. Con la sottoscrizione del presente accordo, il produttore attesta espressamente la conformità della totalità della biomassa conferita al contratto quadro indicato in premessa. Il produttore assicura altresì che le caratteristiche merceologiche e chimiche delle biomasse sono conformi a quelle rappresentate all’art. 1 e non hanno subìto modifiche di sorta per l’intera durata del presente accordo, atteso che l’utilizzo di tali materie secondarie nell’impianto di digestione anaerobica gestito dall’acquirente non deve generare emissioni ed impatti ambientali quali-quantitativamente diversi da quelli cogenti e/o autorizzati. Il produttore dichiara altresì che le biomasse conferite non sono state sottoposte ad alcun trattamento preventivo o a trasformazione preliminare, onde poter soddisfare appieno i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente.