PO M OD OR O BIOLOGI CO D A I N D US T RI A R AC C O L T O 2016 - 2020
C O NT R AT T O Q UAD R O
PO M OD OR O BIOLOGI CO D A I N D US T RI A R AC C O L T O 2016 - 2020
T R A
LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE:
APO CONERPO società cooperativa agricola, O.P. Ferrara s.r.l. - Società Consortile a responsabilità limitata, PEMPACORER Società Cooperativa Consortile agricola a r.l.,
da un lato
E
Confindustria Forlì-Cesena in rappresentanza di quelle industrie di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti, rappresentata dal direttore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, cui al seguente elenco:
LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A.
dall’altro lato
VISTO IL
- Il D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 riguardante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n.
38 e visto il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
PREMESSO CHE
- Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di Produttori e le Imprese di Trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere accordi/contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
-il Contratto Quadro fa obbligo agli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione.
-Le parti firmatarie del presente accordo dichiarano di ispirarsi ai principi della norma XX 0000 sulla Responsabilità sociale delle imprese. Questo per la necessaria coerenza tra l’azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l’impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell’ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, i diritti dei lavoratori;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 definizione prodotto
Il presente contratto fa riferimento a pomodoro fresco di diverse tipologie e varietà coltivate con il metodo dell’agricoltura biologica da destinarsi alla trasformazione industriale.
Art. 2 Finalità
Con il presente Accordo le parti intendono favorire lo sviluppo di sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione del pomodoro biologico da industria prodotto secondo la normativa EU vigente e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato.
Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:
A - ORIENTAMENTO DELL’OFFERTA ALLA DOMANDA
Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni utili per una migliore comprensione dell’evoluzione degli andamenti di mercato (in termini quali/quantitativi), nel rispetto della riservatezza del dato della singola impresa.
Al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta pianificazione degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati.
E’ prevista l’erogazione, da parte delle imprese di trasformazione interessate a programmare la coltivazione di pomodoro tardivo, di un premio progressivamente crescente ai soli produttori interessati, su tutto il pomodoro consegnato a far data dal 10/09/2016 di ciascun anno di oggetto del contratto in presenza di un normale inizio e regolare andamento della campagna di trasformazione, fermo restando la regolare continuità di consegna.
B - GARANZIA DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO
Sulla base degli obiettivi stabiliti dal presente contratto ed al fine di garantire il puntuale approvvigionamento dei quantitativi di prodotto contrattato, le parti firmatarie dei singoli contratti si impegnano a concordare preventivamente le quantità e le modalità di consegna della materia prima (calendari di ritiro, frequenza, orari, ecc.). L’ impresa di trasformazione si impegna ad assegnare quote giornaliere di ritiro alle singole OP in misura proporzionale ai quantitativi definiti nei singoli contratti, fatte salve le fasi di avviamento e di chiusura dello stabilimento che terranno conto dell’effettiva disponibilità di prodotto da parte delle singole OP.
C - ARMONIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI FORNITURA
Al fine di contenere il più possibile i costi di produzione del pomodoro nel rispetto dei
disciplinari di produzione e di fornitura, le parti si impegnano a promuovere l’armonizzazione delle modalità di produzione e di controllo della materia prima, della sua qualità e salubrità.
D - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEFINIZIONE DI STANDARD
Il prodotto dovrà rispettare almeno le norme relative la produzione biologica. Potranno inoltre essere applicati criteri migliorativi.
Le parti firmatarie dei singoli contratti si impegnano ad avviare alla trasformazione industriale ed a commercializzare pomodoro italiano rispondente ai criteri di tracciabilità previsti dal Reg.(CE) 178/2002 ed, a garanzia del consumatore, ad utilizzare pomodoro esente da OGM, coltivato con criteri rispettosi dell’ambiente, al fine di valorizzare le produzioni nazionali di qualità.
Le O.P. si impegnano a mettere a disposizione delle imprese di trasformazione la documentazione prevista dai disciplinari medesimi; ad applicare sistemi di rintracciabilità secondo il Reg.(CE) n. 178/2002, nonché a produrre la documentazione comprovante che il pomodoro fresco avviato alla trasformazione non derivi da produzioni geneticamente modificate; a consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso tutte le aziende agricole associate, alle persone incaricate dal trasformatore eventualmente accompagnate dai tecnici delle O.P.; a fornire all'industria copia dei quaderni di campagna tenuti dalle singole aziende agricole fornitrici e copia delle analisi eventualmente effettuate sulla materia prima.
E - ADATTAMENTO DELLA PRODUZIONE ALL’EVOLUZIONE DEL MERCATO
Le parti si impegnano a promuovere l’attivazione di progetti orientati a verificare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, anche attraverso attività di ricerca, di innovazione tecnologica, di sperimentazione, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, comunque orientate ad incrementare il valore aggiunto del prodotto finale. A tal fine, le Parti firmatarie dei singoli contratti si impegnano ad autofinanziare tali attività con una somma pari ad euro/ton 0,20 di pomodoro fresco avviato/ricevuto alla trasformazione.
Art. 3
Campo di applicazione
Il presente Contratto si applica nell’ambito del territorio di produzione dei soci delle o.p. firmatarie, prevalentemente regione Xxxxxx-Romagna.
I firmatari del presente Contratto si impegnano ad adottarne il contenuto per la stipula dei contratti di fornitura che andranno a stipulare dalla campagna 2016.
Art. 4 Durata
Il presente Accordo avrà durata fino al 31/12/2020, ossia 5 annate agrarie consecutive, salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire di comune accordo.
Nei tre mesi antecedenti la predetta scadenza e su richiesta di una di esse, le parti potranno incontrarsi per esaminare i risultati dell’iniziativa e concordare modalità,
condizioni e termini di un eventuale rinnovo.
Art. 5
Obblighi del Trasformatore
Xxxxx restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 102/05, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente Contratto, e nel consequenziale Contratto di fornitura, costituisce inadempimento grave. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 7.
In caso di cessione dell'azienda di una delle parti che ha sottoscritto il contratto di fornitura o di acquisto in esecuzione del presente Accordo Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l'esecuzione. In caso di violazione, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni da liquidarsi, in mancanza di esatta determinazione, con valutazione equitativa. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell’azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
Art. 6 Obblighi del Produttore
Xxxxx restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato X.Xxx. n. 102/05, le
O.P. che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei capitolati previsti nel contratto di fornitura. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 7.
Art. 7
Riconoscimento delle cause di forza maggiore
Le parti firmatarie individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto di fornitura:
- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, siccità, grandine;
- fitopatie di natura biotica e/o abiotica che, malgrado l’adozione delle buone pratiche agronomiche, comportino forte perdita del prodotto;
- scioperi;
- eventi socio-politici;
- causa morte o invalidità grave;
- cause tecniche di forza maggiore relative al processo di trasformazione non risolvibili nei tempi necessari;
Le cause di forza maggiore devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla controparte.
Art. 8
Criteri per la valutazione del prodotto e variazioni di prezzo
I criteri di valutazione del pomodoro e le relative variazioni di prezzo sono in funzione di parametri di qualità quali il grado brix, il grado di maturazione delle bacche e l’eventuale presenza di marciumi; nonché della presenza di materiali inerti (terra, sassi, etc,) indici di buona o cattiva raccolta. In particolare il carico potrà essere accettato qualora, a
prescindere dal grado brix, le difettosità alla campionatura non superino il 5% di bacche immature (verdi), non superino il 5% di bacche con presenza di xxxxxxxx xxxxxx, od il 5% di materiali inerti. La somma delle difettosità non deve superare il 10%. Possono essere concordate variazioni in aumento (premialità) rispetto al prezzo contrattato qualora il grado brix sia superiore a 5,00 ed/od in ragione di particolari modalità produttive e/o per specifici aspetti qualitativi in grado di differenziare il prodotto finito, e/o per l’adozione di specifiche cultivars.
Art. 9 Contrattazione
I contratti di fornitura relativi alla campagna 2016 e quelli successivi, sono stipulati per iscritto. Un originale del contratto di fornitura rimane all’O.P. interessata, un altro originale al trasformatore ed una copia sarà depositata presso la sede di Confindustria a cura dell’ impresa di Trasformatore.
Le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta programmazione degli obiettivi della filiera, individuati tenendo come base le rese medie pluriennali delle zone di produzione.
Art. 10
Modalità di pagamento della materia prima
I pagamenti della materia prima saranno effettuati a favore delle O.P. a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto.
Art. 11 Contributi
Le parti firmatarie dei contratti possono prevedere, di comune accordo, la corresponsione di contributi per eventuali attività di controllo di cui all’articolo 1 lettera E, svolte secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l’entità e le modalità di corresponsione.
In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le parti.
Art. 12 Sanzioni ed indennizzi
Il contratto di fornitura si considera rispettato se non perviene una comunicazione scritta da uno dei contraenti; la contestazione deve verificarsi “durante il periodo di consegna e lavorazione” prevista in ciascun singolo contratto e comunque entro 10 giorni dal termine dei ritiri.
Nei contratti di fornitura tra O.P. ed industrie di trasformazione andranno previsti, a carico delle parti contraenti, sanzioni e/o indennità per le inadempienze:
Termini di pagamento
Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del trasformatore è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002;
Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati
Per il mancato rispetto dell’obbligo di consegna, salvo i casi di forza maggiore;
Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati
Per mancato rispetto dell’obbligo di accettazione dei quantitativi contrattuali, salvo i casi di forza maggiore.
Per reciprocità, in ogni contratto di fornitura le penali previste in caso di inadempienza di una parte devono essere le medesime previste in caso di inadempienza della controparte.
In caso di non accordo successivo tra le parti sul riconoscimento delle indennità si attueranno le procedure previste all’art.15 del presente Contratto Quadro, fatto salvo che l’importo unitario non potrà comunque essere superiore a quanto indicato nel singolo contratto.
Art. 13 Modifiche e/o integrazioni
Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto.
Art. 14
Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.
I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Confindustria (FC);
- agli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- alle società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- ai consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.
Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 15
Risoluzione delle controversie nell’attuazione dei contratti di fornitura
Le parti firmatarie dei singoli contratti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti di fornitura stipulati in attuazione del presente Contratto Quadro, mediante arbitrato irrituale che verrà affidato ad un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza.
Nel caso che una delle parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di fornitura dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte entro 10 giorni dal termine dei ritiri.
Le parti hanno un mese a disposizione dalla data di tale comunicazione per risolvere in modo amichevole la controversia. Terminato tale periodo una qualunque delle parti potrà chiedere l’intervento del Collegio Arbitrale.
La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è rimessa al Presidente della Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto, il quale vi provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora una delle due parti non provveda a nominare il proprio Arbitro, il Presidente provvederà d’ufficio a tale nomina.
Ove il Presidente della Camera di Commercio non provveda, la nomina del Collegio
Arbitrale sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Bologna o ad una persona dallo stesso delegata.
Per tutte le controversie devolute al suo giudizio il Collegio Arbitrale deciderà sulla base di quanto previsto all’art.15 del presente Contratto Quadro e, in ogni caso, secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all’esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
La decisione sarà presa dal Collegio Arbitrale a maggioranza. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi previsti dal Contratto Quadro, deve essere rimessa alla decisione del collegio arbitrale; il danno deve essere liquidato con valutazione equitativa.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale tutti i dati che tale Organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.
Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello del luogo dove si firma il contratto di fornitura.
Bologna, 26/04/2016
Letto, confermato e sottoscritto:
CONFINDUSTRIA FORLI’-XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX
Nome, Cognome Firma
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
APO CONERPO società cooperativa agricola XXXX XXXXXXX
Nome, Cognome Firma
O.P. Ferrara s.r.l. - Società Consortile a responsabilità limitata XXXXXX XXXXXXXX
Nome, Cognome Firma
PEMPACORER Società Coop. Consortile agricola XXXXXXXXX XXXXXXX
Nome, Cognome Firma