OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Clausole campione

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Il Contraente si impegna: - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione; - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza; - a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza; - a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla presta- zione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’a- desione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed il relativo glossario. Qualora i contratti collettivi di cui al comma precedente prevedano un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma precedente il Contraente consegna un documento concordato con l’Impresa che riporti la denominazione dell’Impresa, l’oggetto della coper- tura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Il contraente ha l’obbligo di consegnare tale ultimo documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Il Contraente si impegna: - ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistano un viaggio di propria organizzazione; - a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario; - a pubblicare nei cataloghi la sintesi delle garanzie assicurative previste dalla presente polizza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI, si impegna a:
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Il Contraente, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.2, si impegna ad inserire in Copertura coloro i quali al momento della stipula di un Contratto di Prestito Personale BancoPosta hanno espresso la loro volontà di adesione alle presenti Polizze Collettive sottoscrivendo il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione che il Contraente trasmette a Poste Assicura S.p.A. Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all’Assicurato il Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condi- zioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Questionario Assuntivo e del Modulo di Adesione.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla pre- stazione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed il relativo glossario.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. L’Assicurato deve immediatamente: • informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; • fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; • astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società. Quanto descritto sopra agisce in modo alternativo e non cumulabile con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 107 “Ricorso terzi da incendio dell’Abitazione”).
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. L'Assicurato deve immediatamente: ⚫ informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; ⚫ fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; ⚫ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. Le spese giudiziali per resistere all'azione del danneggiato sono a carico della Società nel limite del quarto della somma assicurata nelle modalità previste dall'art. 1917 c.c. terzo comma.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Il Contraente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, riservandosi la Società la facoltà di recedere dall’accordo ove ne ricorressero i presupposti.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. Il Contraente deve: