Common use of Obblighi del Contraente Clause in Contracts

Obblighi del Contraente. L’Assicurato deve immediatamente: • informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; • fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; • astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

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Obblighi del Contraente. L’Assicurato deve immediatamente: • informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; • fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; • astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società. Quanto descritto sopra agisce in modo alternativo e non cumulabile con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 107 “Ricorso terzi da incendio dell’Abitazione”).

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Obblighi del Contraente. L’Assicurato deve immediatamente: informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

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Obblighi del Contraente. L’Assicurato deve immediatamente: informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società. Quanto descritto sopra agisce in modo alternativo e non cumulabile con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 107 “Ricorso terzi da incendio dell’Abitazione”).

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Obblighi del Contraente. L’Assicurato L'Assicurato deve immediatamente: informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.. Quanto descritto sopra agisce in modo alternativo e non cumulabile con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 107 "Ricorso terzi da incendio

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