Asta pubblica Clausole campione

Asta pubblica. 1. All’alienazione degli immobili si procede di regola mediante asta pubblica secondo il criterio di cui all’art. 73, lettera c), del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta.
Asta pubblica. 1. Per l’alienazione di beni immobili viene adottato il sistema dell'asta pubblica
Asta pubblica. 1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o per il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello sovraregionale, o comunque il valore di stima del bene da alienare è superiore a euro 1.000.000,00.
Asta pubblica. 1. Seguono la procedura dell'asta pubblica: ◦ le unità immobiliari ad uso diverso dal residenziale occupate da conduttori provvisti di regolare contratto di locazione, che non hanno esercitato il diritto di prelazione. In tal caso, il prezzo a base d'asta è pari al valore di stima, individuato ai sensi dell'art. 3, ridotto del 30%, 20%, considerando il suo stato di “occupato”. ◦ i fabbricati a prevalente uso diverso dal residenziale a intera proprietà del Comune, occupati e non, venduti in blocco a seguito della valutazione della convenienza a vendere l'edificio a corpo e non le singole unità immobiliari. In tal caso, il prezzo a base d'asta è pari al valore di stima, individuato ai sensi dell'art. 3, ridotto, in caso di occupazioni, del 20% relativamente alle parti occupate qualora nella perizia di stima non si sia teniuto conto di tale stato.
Asta pubblica. 1. Si procede alla vendita mediante asta pubblica degli immobili che risultino liberi da persone e cose, ovvero non siano classificabili come fondi interclusi, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.
Asta pubblica. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando. Dell’asta pubblica deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future. Il bando di gara deve indicare quanto meno:
Asta pubblica. CAPO SECONDO Procedure ad evidenza pubblica Sezione I - Asta pubblica
Asta pubblica. 1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, superiore a 100.000 Euro, sia riconducibile ad un numero vasto, a livello sovracomunale. All’avviso di procedimento di alienazione, viene data la massima pubblicità. Gli avvisi d’asta sono pubblicati sul sito istituzionale per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi e almeno: - su un quotidiano a diffusione provinciale e/o regionale, se il prezzo a base d’asta è compreso tra € 100.001 ed € 1.000.000; - su un quotidiano a diffusione nazionale se il prezzo a base d’asta raggiunge la cifra di € 1.000.001. Qualora ritenuto opportuno, oltre alle norme di pubblicità stabilite ai precedenti commi, è possibile pubblicare gli avvisi di gara anche su bollettini immobiliari o su riviste specializzate o utilizzare qualsiasi altro mezzo utile allo scopo.
Asta pubblica. 1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di vendita determinato ai sensi dell’art. 5, indicato nel relativo bando, senza alcuna prefissione di limiti di aumento e con esclusione delle offerte in diminuzione., secondo le procedure di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827.
Asta pubblica. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando. Dell'asta pubblica deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future. Il bando di gara deve indicare quanto meno: All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri: In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.