Common use of Natura della prestazione Clause in Contracts

Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e ancorché occasionale. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. II collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'Istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai Erni del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Istituzione. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.

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Samples: www.sgtmultiservizi.it, www.unistrada.it, brescia.cislscuolalombardia.it

Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e ancorché occasionaleistituzionale. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. II collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'Istituzione presso la sede del committente non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai Erni al fine del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che contratto e non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Istituzione. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili Nido

Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e ancorché occasionale. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. II Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'Istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai Erni fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, obbligatoria che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficiodi ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Istituzione. Nello svolgimento della collaborazione il collaboratore non potrà effettuare attività incompatibili con il Piano dell'Offerta formativa e i contenuti del Progetto Educativo di Istituto. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Artdell'art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.

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Samples: uilscuola.it

Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e ancorché occasionale. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. II Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'Istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai Erni fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, obbligatoria che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficiodi ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Istituzione. Nello svolgimento della collaborazione il collaboratore non potrà effettuare attività incompatibili con il Piano dell'Offerta formativa e i contenuti del Progetto Educativo di Istituto. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Artdell'art. 1456 del codice Codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.

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Samples: Accordo Sindacale Aziendale in Materia Di Previdenza Complementare Per Tutto Il Personale Dipendente Delle Scuole E Servizi Educativi