Montaggio e smontaggio Clausole campione

Montaggio e smontaggio. Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono a carico del locatario, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria. Il locatario dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie conformemente agli accordi presi e in tempo utile. Nella misura in cui il locatario dovesse essere obbligato a mettere a disposizione del locatore montatori o manodopera, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatorio. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimo. I tempi indicati dal locatore per quanto concerne un montaggio e/o uno smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etc.) possono comportare una proroga delle relative scadenze. Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il locatario né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.
Montaggio e smontaggio. 6.1 In caso di noleggio a caldo il locatore si assume l’onere di compiere le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del Cliente, su richiesta di questi, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide.
Montaggio e smontaggio. Art. 1 Le giornate e gli orari di montaggio e smontaggio degli stand saranno definitive ed indicate nella “guida all’espositore” fornita con la documentazione contrattuale.
Montaggio e smontaggio. L’Amministrazione, nell’arco di durata dell’Accordo Quadro, potrà richiedere all’Operatore Economico lo smontaggio delle S.A.E. non più necessarie. Il costo dello smontaggio (Euro/mq) sarà stimato e dichiarato dall’Operatore Economico in sede di offerta economica, ma non sarà soggetto a ribasso né oggetto di attribuzione di punteggio. Il montaggio dovrà essere effettuato applicando quanto previsto all’interno del manuale di montaggio/smontaggio delle S.A.E. e nella Scheda 6. “Messa in opera e piazzamento”. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
Montaggio e smontaggio. Tutte le strutture dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Delle modalità operative di montaggio, manutenzione e smontaggio e del rispetto delle normative di settore dovrà essere dato atto nella relazione tecnica illustrativa di cui all’offerta tecnica. La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in due momenti distinti: Le operazioni di montaggio potranno iniziare il 01.09.2022 e dovranno terminare non oltre il Le operazioni di smontaggio dovranno iniziare il giorno 04.10.2022 e dovranno essere concluse entro il 09.10.2022
Montaggio e smontaggio. Sono queste operazioni di particolare importanza dalle quali dipendono le condizioni di stabilità e di sicurezza del ponteggio durante l'uso e durante l' altra fase non meno delicata dello smontaggio. Dette operazioni quindi devono essere affidate a personale particolarmente esperto, mentre il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato a regola d'arte e conformemente al progetto. In linea di massima devono essere rispettate le seguenti condizioni: - i montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m 1,80 da asse ad asse; - nel serraggio di più aste concorrenti in un modo, i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro; - per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare da parapetto. MANUTENZIONE E REVISIONE Molto spesso l'uso dei ponteggi metallici é intervallato da lunghi periodi di inattivit° legati al fermo dei lavori del cantiere. In ogni caso, il responsabile del cantiere prima della ripresa dell'attivit° del ponteggio o dopo violente perturbazioni atmosferiche deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l' eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. Detti controlli devono essere eseguiti ad intervalli periodici anche durante il normale uso del ponteggio. Per una buona conservazione e difesa degli elementi metallici dagli agenti nocivi esterni si deve provvedere alla loro verniciatura, catramatura o ad una protezione con mezzi di equivalente efficacia.
Montaggio e smontaggio. 6.1 Il Locatore si assume l’onere di compiere le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. Di regola, invece, il Locatore mette a disposizione del Cliente, su richiesta di questi, personale specializzato, dietro corrispettivo e relativa fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e di attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio), conformemente alle tariffe del Locatore di volta in volta valide.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).