Consegna Clausole campione

Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • el...
Consegna. Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati. La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il i seguenti interventi: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...………, senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il ………………………………. i seguenti interventi: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro ………………………… ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4) Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal ………………………. in virtù di contratto stipulato in data ……………………….. . e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE: ……………. ……. ………………… ..…………………………………………………………………………………………………….(8)
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue / di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagame...
Consegna. 6.1 I termini di consegna si intendono con resa EX WORKS (secondo gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale in vigore) e sono calcolati considerando i soli giorni lavorativi secondo il calendario italiano, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto dalle Parti. Eventuali termini di resa differenti saranno sempre regolati dagli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale in vigore al momento della consegna. 6.2 I termini di consegna indicati sulle Offerte e sulle Conferme d’Ordine non sono né impegnativi né essenziali, ma solo indicativi. Per consegne impegnative sarà necessaria l’espressa indicazione scritta del Venditore in tal senso. 6.3 Se non diversamente pattuito per iscritto, la consegna EX WORKS della merce avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via e-mail) al Compratore, con cui si comunica che la merce è pronta ed è a sua disposizione; il Compratore avrà 15 giorni lavorativi di tempo dall’invio di tale comunicazione per provvedere al ritiro. 6.4 Ove il Compratore non provveda al ritiro della merce nei termini concordati o previsti dal punto precedente, dovrà rimborsare al Venditore le spese di magazzinaggio, che il Venditore gli comunicherà per iscritto. Decorso inutilmente il predetto termine, il Venditore può, a sua discrezione, chiedere l’adempimento oppure risolvere il contratto e trattenere a titolo di risarcimento danni qualsiasi somma già incassata, senza pregiudizio alcuno al diritto di pretendere ulteriori danni subiti e subenti. 6.5 Resta inteso che il Compratore si impegna a ritirare e a pagare integralmente la merce ordinata al Venditore anche qualora siano mutate le esigenze del Compratore, come, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui il Compratore abbia modificato il suo prodotto e la merce precedentemente ordinata non gli serva più. 6.6 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali e non è obbligato ad accettare resi della merce, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto; qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico del Compratore. 6.7 Il Venditore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di consegna nei seguenti casi: (a) qualora le indicazioni del Compratore, necessarie per organizzare la consegna della merce, non siano pervenute secondo le modalità e i termini richiesti; (b) in caso di richieste del Compratore aventi ad oggetto modifiche della Conferma d’ordine del Venditore e/o proroghe rispetto al termine di consegna n...
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: …………………………………………… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)
Consegna. La data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi: a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo; b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine; c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine; d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime; e) ritardi da parte dello spedizioniere.
Consegna. 3.1 Salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.
Consegna. La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella documentazione di gara ovvero entro quello eventualmente stabilito nella Richiesta Specifica di fornitura, se migliorativo. Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.