Common use of Montaggio e smontaggio Clause in Contracts

Montaggio e smontaggio. Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono a carico del locatario, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria. Il locatario dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie conformemente agli accordi presi e in tempo utile. Nella misura in cui il locatario dovesse essere obbligato a mettere a disposizione del locatore montatori o manodopera, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatorio. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimo. I tempi indicati dal locatore per quanto concerne un montaggio e/o uno smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etc.) possono comportare una proroga delle relative scadenze. Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il locatario né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: www.atlascopco.com, www.vsbm.ch

Montaggio e smontaggio. Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto Solo se espressamente concordato, GBM si occupa del montaggio o dello smontaggio degli oggetti forniti. In altri casi casi, GBM, su richiesta, mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i cliente dei montatori dietro contro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesadi attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per alloggio, secondo le domeniche e tariffe di GBM in vigore in quel momento. Se i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide. Nel caso in cui gli addetti al montaggio montatori non dovessero essere in grado di possono iniziare o di proseguire continuare un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabiliimputabili a questi ultimi o a GBM, tutte le spese risultanti da questa situazione tutti i costi supplementari ivi derivanti sono a carico del locatariocommittente, ciò anche nel caso in cui fosse stato concordato un importo forfettario per i relativi lavori di il montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettarialo smontaggio. Il locatario dovrà Inoltre, il cliente deve mettere tempestivamente a disposizione anche la manodopera gli aiutanti necessari e le attrezzature di apparecchiature per il montaggio necessarie conformemente agli accordi presi e in tempo utile(ad. Nella misura in cui es. gru) secondo quanto concordato. Ove il locatario dovesse essere cliente è obbligato a mettere a disposizione del locatore fornitore montatori o manodoperaaiutanti, i relativi salariloro stipendi, le prestazioni contributi sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatorio. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimocliente. I tempi indicati dal locatore per quanto concerne da GBM in relazione ad un montaggio e/o uno smontaggio da che dovrà eseguire da parte di quest’ultimo sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, colpa (p. ad es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempometeo sfavorevole, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmenteal contratto, etcecc.) possono comportare una proroga delle relative scadenzedel termine. Un’eventuale non osservanza Il mancato rispetto dei tempi di montaggio e di smontaggio per i a causa dei motivi sopraindicati sopra elencati non comporta dà diritto al cliente né per il locatario ritiro dell’incarico, il diritto per una pretesa di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: Condizioni Generali

Montaggio e smontaggio. Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente e- spressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i montatori dietro die- tro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta vol- ta in volta valide. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono a carico del locatario, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria. Il locatario dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie conformemente agli accordi presi e in tempo utile. Nella misura in cui il locatario dovesse essere obbligato a mettere a disposizione del locatore montatori o manodopera, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatoriolocato- rio. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni infor- tuni da parte di quest’ultimo. I tempi indicati dal locatore per quanto concerne un montaggio e/o uno smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggiore, cattivo cat- tivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etc.) possono comportare una proroga delle relative scadenze. Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta com- porta per il locatario né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: www.vsbm.ch

Montaggio e smontaggio. Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono a carico del locatario, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria. Il locatario dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie conformemente conforme- mente agli accordi presi e in tempo utile. Nella misura in cui il locatario dovesse essere obbligato a mettere a disposizione del locatore montatori o manodoperamanodope- ra, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatorio. La lingua di comu- nicazione con la manodopera messa a disposizione dal locatario deve corrispondere alla lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro corrispondente. Il locatario deve formare e attrezzare opportunamente la propria manodopera per i la- vori in cui è impiegata. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimo. I tempi indicati dal locatore per quanto concerne un montaggio e/o uno smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etc.) possono comportare una proroga delle relative scadenze. Eventuali maggiori spese dovute a condizioni del cantiere non conformi al contratto e circostanze senza colpa sono a carico del locatario. Lo stesso si applica in caso di modifica alla configurazione della gru eseguita dal mandante o dovuta alla situazione del cantiere. Eventuali ostacoli (linee elettriche / telefoniche o simili) devono essere smontati prima dal locatario a proprie spese. Il locatario risponde dalla portata della fondazione e del sistema di binari. Il locatario può richiedere i dati necessari alla progettazione al locatore. Salvo diversi accordi, il materiale per la sottostruttura necessaria a supportare la gru deve essere messo a disposi- zione dal cantiere. Il locatario assicura un’alimentazione di corrente adeguata. Il locatario può richiedere al locatore i dati necessari per l’allaccio elettrico. Il locatario è responsabile dell’esecuzione di tutti i lavori preliminari e di procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie. Il locatario deve comunicare eventuali deroghe rispetto alle condizioni quadro pattuite nel contratto di locazione al lo- catorio entro e non oltre 48 ore prima dell’inizio del montaggio. Le spese risultanti da quanto sopra sono a carico del locatario. Se, alla conclusione dei lavori, non è presente sul posto nessun rappresentante del locatario per l’accettazione, resta inteso che il locatario ha accettato la fornitura tacitamente e senza rivendicare vizi. Il locatario deve mettere a disposizione i pesi necessari per la calibrazione del carico attenendosi ai dati forniti dal lo- catore senza onere delle spese. Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il locatario né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: www.vsbm.ch

Montaggio e smontaggio. Il locatore si La ditta fornitrice assume le operazioni il montaggio o lo smontaggio degli oggetti forniti solamente in caso di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordatorelati-vo accordo esplicito. In altri casi mette a disposizione del locatario, committente addetti al montaggio su sua richiesta, i montatori richiesta di quest’ultimo dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesadi attesa, delle spese di viaggio e nonché delle spese di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente corrispondentemente alle tariffe rispettivamente valide del locatore di volta in volta validefornitore. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono tale circostanza vanno a carico carrico del locatariocommittente, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettariaforfetaria. Il locatario committente dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature i manovali ed i dispositivi di montaggio necessarie conformemente agli necessari (p. es. le gru) in osservanza degli accordi presi e in ed a tempo utiledebito. Nella misura in cui il locatario committente dovesse essere obbligato a mettere a disposizione del locatore montatori della ditta fornitrice addetti al montaggio o manodoperamanovali, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono di quelle persone vanno a carico del locatorio. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimocommittente. I tempi indicati dal locatore dalla ditta fornitrice per quanto concerne un il montaggio e/o uno lo smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo quest’ultima sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggioremaggi- ore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etccontrattualmente ecc.) possono comportare avere comunque per conseguenza una proroga delle relative scadenze. Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il locatario committente né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: Condizioni Generali Per Macchine Edili

Montaggio e smontaggio. Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono a carico del locatario, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria. Il locatario dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie conformemente agli accordi presi e in tempo utile. Nella misura in cui il locatario dovesse essere obbligato a mettere a disposizione del locatore montatori o manodopera, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatorio. La lingua di comunicazione con la manodopera messa a disposizione dal locatario deve corrispondere alla lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro corrispondente. Il locatario deve formare e attrezzare opportunamente la propria manodopera per i lavori in cui è impiegata. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimo. I tempi indicati dal locatore per quanto concerne un montaggio e/o uno smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etc.) possono comportare una proroga delle relative scadenze. Eventuali maggiori spese dovute a condizioni del cantiere non conformi al contratto e circostanze senza colpa sono a carico del locatario. Lo stesso si applica in caso di modifica alla configurazione della gru eseguita dal mandante o dovuta alla situazione del cantiere. Eventuali ostacoli (linee elettriche / telefoniche o simili) devono essere smontati prima dal locatario a proprie spese. Il locatario risponde dalla portata della fondazione e del sistema di binari. Il locatario può richiedere i dati necessari alla progettazione al locatore. Salvo diversi accordi, il materiale per la sottostruttura necessaria a supportare la gru deve essere messo a disposizione dal cantiere. Il locatario assicura un’alimentazione di corrente adeguata. Il locatario può richiedere al locatore i dati necessari per l’allaccio elettrico. Il locatario è responsabile dell’esecuzione di tutti i lavori preliminari e di procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie. Il locatario deve comunicare eventuali deroghe rispetto alle condizioni quadro pattuite nel contratto di locazione al locatorio entro e non oltre 48 ore prima dell’inizio del montaggio. Le spese risultanti da quanto sopra sono a carico del locatario. Se, alla conclusione dei lavori, non è presente sul posto nessun rappresentante del locatario per l’accettazione, resta inteso che il locatario ha accettato la fornitura tacitamente e senza rivendicare vizi. Il locatario deve mettere a disposizione i pesi necessari per la calibrazione del carico attenendosi ai dati forniti dal locatore senza onere delle spese. Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il locatario né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: www.vsbm.ch

Montaggio e smontaggio. Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto Solo se espressamente concordato, GBM si occupa del montaggio e dello smontaggio dell’oggetto del noleggio. In Negli altri casi casi, GBM, su richiesta, mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i noleggiante dei montatori dietro contro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesadi attesa, delle spese di viaggio e di alloggio sostentamento (anche oltre al supplemento per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo festivi) e ciò secondo le tariffe di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta GBM in volta validevigore in quel momento. Nel caso in cui gli addetti al montaggio Se i montatori non dovessero essere in grado di possono iniziare o di proseguire continuare un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabiliimputabili a quest’ultimi o a GBM, tutte le spese risultanti da questa situazione tutti i costi supplementari ivi derivanti sono a carico del locatarionoleggiante, ciò anche nel caso in cui fosse stato concordato un importo forfettario per i relativi lavori di il montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettarialo smontaggio. Il locatario dovrà Inoltre, il noleggiante deve mettere tempestivamente a disposizione anche la manodopera gli aiutanti necessari e le attrezzature di apparecchiature per il montaggio necessarie conformemente agli accordi presi e in tempo utilesecondo quanto concordato. Nella misura in cui Se il locatario dovesse essere noleggiante è obbligato a mettere far capo a disposizione del locatore montatori GBM o manodoperaaiutanti, tutti i relativi salaricosti ivi connessi (stipendi, le prestazioni contributi sociali, i premi assicurativi e le spese assicurativi, spese, ecc.) sono a carico del locatorio. Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimonoleggiante. I tempi indicati dal locatore per quanto concerne da GBM in relazione ad un montaggio e/o uno smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo dal noleggiante sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, colpa (p. ad es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempometeo sfavorevole, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmenteal contratto, etcecc.) possono tuttavia comportare una proroga delle relative scadenzedel termine. Un’eventuale non osservanza Il mancato rispetto dei tempi di montaggio e di smontaggio per i a causa dei motivi sopraindicati sopra elencati non comporta danno diritto al noleggiante né per il locatario ritiro dell’incarico, il diritto per una pretesa di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: Condizioni Generali Per Il Noleggio