Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Rimborso spese Garantisce, a seconda delle garanzie sottoscritte: › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Ricovero con intervento chi- rurgico (art. 1); › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato seguito di Grande Intervento Chirurgico (art.2), intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione; › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito Ricovero anche senza intervento chirurgico (art. 4); › il rimborso delle spese sostenute per Esami altamente specialistici (art. 3); › il rimborso delle spese sostenute per Visite specialistiche ed esami (art. 5); Sono previste due forme di garanzia: › ORO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, qualora l’Assicurato si rivolga alle strut- ture sanitarie convenzionate, sarà esonerato dal pagamento delle spese. La Società prov- vederà al pagamento diretto, per Suo conto. - ARGENTO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, la Società effettuerà, al termine delle cure, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ art.9 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato e con applica- zione dell’eventuale scoperto pattuito in contratto. Di base lo scoperto è pari al 25% dell’importo delle spese stesse, ma può essere abrogato o ridotto a fronte di un sovrappremio. Per la garanzia Grande Intervento Chirurgico, se scelta la combinazione B, l’abrogazione è automatica. Nel caso di pagamento diretto in strutture convenzionate (Forma ORO) non è previsto alcuno scoperto. Si rinvia agli artt. 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. il massimale, riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costitui- sce il massimo impegno della Impresa di Assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese per solo intervento chirurgico pari ad Euro 300.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di Euro 350.000,00, il rimborso massimo sarà pari all’intero massimale. › Scoperto 25%: lo scoperto è percentuale della spesa che resta a carico dell’Assicurato. Nel caso di previsione di scoperto pari al 25% ove il sinistro abbia comportato una spesa di Euro 10.000,00 il rimborso, tenuto conto che lo scoperto è pari ad Euro 2.500,00, sarà il seguente: Euro 10.000,00 – Euro 2.500,00 = Euro 7.500,00
Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO ECCELLENTE 1 BASSO INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE MISURA ATTUATA 1 1 PENSIONI