Conservazione della classe di merito maturata Clausole campione

Conservazione della classe di merito maturata. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sarà assegnata al contratto medesimo la stessa classe CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto, a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia. Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche: • in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto; • sul veicolo oggetto furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
Conservazione della classe di merito maturata. Posso mantenere la stessa classe di merito? In caso di vendita o consegna in conto ven- dita, demolizione, furto, esportazione definiti- va e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conser- vazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
Conservazione della classe di merito maturata. In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della cir- colazione del Veicolo assicurato il Contratto, su richiesta del Contraente, resta valido per un altro Veicolo intestato allo stesso Proprietario, conservando così anche la classe di merito maturata. Tale diritto è previsto anche per il coniuge in comunione dei beni oppure in caso di passaggio di proprietà del Veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi. In caso di furto del Veicolo assicurato, il Contraente, sem- pre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo Contratto per assicurare un altro veicolo, benefi- ciando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del Proprietario (o di un suo famigliare stabilmente convivente), il nuovo Contratto, secondo quanto previsto dall’Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall’Attestazione di Xxxxxxx, a condizione che: • Il Proprietario sia una persona fisica • I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio autovettura).
Conservazione della classe di merito maturata. Posso mantenere la stessa classe di merito? In caso di vendita o consegna in conto ven- dita, demolizione, furto, esportazione definiti- va e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conser- vazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi » dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso » dagli utilizzatori di un veicolo intestato a por- tatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto di circolazione, quali intestatari tem-
Conservazione della classe di merito maturata. 1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche da persona con esso coniugata o unita civilmente o convivente di fatto, oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi o in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore (purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).
Conservazione della classe di merito maturata. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, la Compagnia non può applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.
Conservazione della classe di merito maturata. 1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicu- rato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che il contratto sia reso vali- do per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comu- nione dei beni oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del vei- colo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi. La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descrit- ta nell’Allegato 1.
Conservazione della classe di merito maturata. Posso mantenere la stessa classe di merito? In caso di vendita o consegna in conto vendi- ta, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Con- traente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la po- lizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
Conservazione della classe di merito maturata. In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU. In caso di acquisto di un ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Xxxxx assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 134 comma 4- bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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