Macchine elettroniche Clausole campione

Macchine elettroniche. Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.
Macchine elettroniche. Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate con la presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.
Macchine elettroniche. Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nel presente settore, il valore delle stes- se non verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui ai settori incendio e furto.
Macchine elettroniche. Sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S. (point of sale), fotocopiatori, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centra- lini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di allarme, impianti di prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici, ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l’attività esercitata esclusi i telefoni cellulari; sono, inoltre, compresi gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sempre che, per natura e costruzio- ne, possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione indicata in polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale.
Macchine elettroniche. Sono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dal settore E) Elettronica. Relativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattui- zione- sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengo- no considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate. A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di rece- dere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni. Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro- rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotag- gio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).