LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE Clausole campione

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato a rate mensili dietro emissione di relativa fattura, a 30 gg d.f.f.m La ditta aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità indicate nell’oggetto del servizio.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. Il pagamento delle fatture avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento fattura, ai sensi degli articoli 51 e 56 L.R. 22/80 e successive modificazioni e del comma 3 dell’Art. 57 della L.R. 69/81. Costituisce prova della data di avvenuta ricezione e di decorrenza del termine l’apposizione sulla fattura del timbro in entrata del protocollo dell’Azienda L’importo contrattuale verrà liquidato in rate bimestrali posticipate, dietro presentazione da parte della Ditta delle relative fatture.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. 95 19.07.2016 attivazione sostituzione per CAMPUS. 96 20.07.2016 Attivazione sostituzione per CAMPUS. 97 22.07.2016 attivazione sostituzione per COMUNITA' “LA LUNA”. 98 27.07.2016 attivazione sostituzione per supporto Centro trisi. 99 28.07.2016 sostituzione paziente in ergoterapia 100 28.07.2016 Approvazione I° graduatoria di ammissione agli asili nidi comunali per AS 2016/2017; 101 29.07.2016 attivazione sostituzione per comunità "La Luna". 102 02.08.2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 103 03.08.2016 RESPINGIMENTO ISTANZA DI FORMALE ACCESSO AGLI ATTI DELLA DIPENDENTE -- IN DATA 12 LUGLIO 2016 PROT. N. 5975. 104 05.08.2016 attivazione INCARICO SUPPLETIVO PER PULIZIE 105 10.08.2016 Oggetto: approvazione convenzione Progetto armonia over 45 – borsa lavoro con asl pescara 2016/2017 106 11.08.2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 107 11.08.2016 Oggetto: ACQUISIZIONE PROVVISTA DI CASSETTE IN LAMIERA ZINCATA E DI CROCI IN LEGNO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. CIG: Z741AEC231 108 13.08.2016 INSERIMENTO MINORE L.S. IN STRUTTURA TERAPEUTICA 109 29.08.2016 ALLESTIMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DELL’AZIENDA SPECIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE TOUBA S.N.C. DI MONTESILVANO. CIG: ZE01A95977. 110 29.08.2016 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER GLI OPERATORI DI SUPPORTO AI DIPENDENTI AZIENDALI DELLA FILIALE SERVIZI CIMITERIALI. PROLUNGAMENTO DEL PERIDODO DI UTILIZZAZIONE. 111 01.09.2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SERVIZI CIMITERIALI 112 02.09.2016 ORGANIZZAZIONE LUDOTECA PER MINORI NUMERO DATA OGGETTO 113 02.09.2016 RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DELLA DIPENDENTE --. NOMINA DIFENSORI DELL’AZIENDA SPECIALE. 114 02.09.2016 RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DELLA DIPENDENTE --. NOMINA DIFENSORI DELL’AZIENDA SPECIALE. 115 02.09.2016 FORMAZIONE DI PROVVISTA FINANZIARIA PER ACQUSTI DI BENI DI LARGO CONSUMO (ALIMENTARI) PER LA CASA FAMIGLIA LA LUNA. CIG: ZF31B0C9C1 116 06.09.2016 attivazione contratto interinale per pulizie uffici e Centro trisi 117 08.09.2016 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2016 118 14.09.2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FARMACIA COMUNALE 119 15.09.2016 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER GLI OPERATORI DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA DELL SCUOLE SUPERIORI 120 15.09.2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 121 22.09.2016 APPROVAZIONE II° AVVISO PUBBLICO AMMISSIONE ASILO NIDO AS 2016/17 122 26.09.2016 EROGAZIONE ASSEGNO EX PLNA. PERIODO AGOSTO- OTTOBRE 2016 123 2...
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari), su presentazione di regolari fatture elettroniche in un numero massimo annuo di tre. I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura elettronica, previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni (dichiarazione di conformità alle attività previste nel contratto da parte del dirigente competente) e favorevole esito delle stesse. Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate ad ATERSIR e inviate attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8. ATERSIR erogherà il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. La fatturazione del servizio eseguito dalla ditta aggiudicataria dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate: L’Asp di Agrigento accetta solo fatture in formato elettronico. Il pagamento del corrispettivo subordinato al buon esito delle prestazioni, detratte eventuali penali in cui la Società dovesse incorrere verrà effettuato a mezzo mandato entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. La ditta aggiudicataria deve obbligarsi all’integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., qualora la ditta non assolva agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’eventuale contratto si risolverà di diritto. E’ fatto divieto assoluto di sospendere e interrompere la fornitura anche nei casi di mancato pagamento da parte dell’A.S.P. di Agrigento, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;