Incarico professionale Clausole campione

Incarico professionale. Carattere: comporta funzioni di “alta professionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali OVE ESISTENTI.
Incarico professionale. Carattere: attuazione art.6 legge 43/2006.
Incarico professionale. Ai sensi della legge 27/2012 il compenso deve essere pattuito tra professionista e cliente all’atto dell’affidamento dell’incarico. Il codice deontologico precisa che l’incarico deve essere scritto, in difetto il professionista è sanzionabile disciplinarmente. Il professionista deve anche essere assicurato per i danni al cliente conseguenti all’attività professionale.
Incarico professionale. 1. L’incarico professionale puo` essere con- ferito alla societa` direttamente oppure attra- verso l’incarico conferito al singolo socio, con automatica estensione dei suoi effetti alla societa`.
Incarico professionale. Gli incarichi professionali possono essere conferiti al personale inquadrato nella categoria D-Ds, non sono previste limitazioni in ordine al regime orario del rapporto di lavoro. Per il personale del ruolo sanitario e per il personale dei profili di assistente sociale collaboratore ed assistente sociale senior, l’incarico professionale comporta l’esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione aziendale delle funzioni delle aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di formazione complementare post diploma. Tali compiti sono ag- giuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto. L’incarico professionale può essere di “pro- fessionista specialista” o di “professionista esperto”. Gli incarichi professionali hanno specifici requisiti di accesso: - professionista specialista: possesso del master specialistico di primo livello (art. 6 L. 43/06), se- condo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, sentite le Re- gioni”; - professionista esperto: avere acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi comple- mentari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle regioni. L’istituzione e il conferimento degli incarichi professionali avverrà, in relazione alle esigenze de- rivanti dalla specifica organizzazione aziendale delle funzioni delle aree di intervento delle pro- fessioni sanitarie, una volta che siano compiutamente definiti, in coerenza con quanto richiesto dalla disciplina contrattuale, i percorsi inerenti all’individuazione dei relativi percorsi formativi e professionali Per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, l’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate anche all’iscrizione ad albi professionali ove esistenti. E’ richiesto il requisito di almeno 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza ed in categoria D-Ds e, ove esistente, il titolo di abilitazione; in tal caso, il conferimento dell’incarico professionale potrà comportare l’iscrizione al relativo albo se necessa- rio ai fini dello svolgimento dell’incarico.
Incarico professionale. 1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.
Incarico professionale. 3. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali.
Incarico professionale. •1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’art. 24.
Incarico professionale. L’ incarico di natura professionale (individuato con lettere E o F a seconda della complessità) richiede un’anzianità di servizio superiore a cinque anni, con valutazione positiva ed il possesso di elevata e peculiare competenza specialistica professionale. L’incarico individuato con la lettera G richiede sempre il possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni e l’acquisizione di un grado di competenza professionale di base. Al raggiungimento del primo quinquennio di attività professionale, previa valutazione positiva, verrà attribuito un incarico professionale, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. C) CCNL 08/06/2000, codificato con lettera L o LE a seconda che l’anzianità di servizio sia stata maturata con rapporto di lavoro totalmente a tempo indeterminato oppure con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato senza soluzione di continuità. L’attribuzione dell’incarico codificato con lettera L comporterà il riconoscimento della retribuzione di posizione minima contrattuale spettante al dirigente equiparato, ai sensi dell’art. 4 CCNL 08/06/2000, mentre per quanto riguarda l’incarico di lettera LE tale riconoscimento avverrà al raggiungimento dei requisiti contrattualmente previsti, ovvero 5 anni di servizio a tempo indeterminato. Gli incarichi sopra individuati sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore della SOD a cui afferiscono, col parere favorevole del Direttore Sanitario. La proposta deve esplicitare la tipologia di incarico da affidare, la relativa job description, le competenze professionali richieste, le attitudini personali e le capacità professionali del dirigente proposto che lo rendono idoneo a ricoprire la posizione.
Incarico professionale. Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992. L’incarico, di anni tre, è conferito dal Direttore Generale su circostanziata proposta del Dirigente responsabile della struttura complessa di appartenenza, decorso il periodo di prova, con atto scritto e motivato.